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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6976/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6976/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GIUSEPPE BUCCI;
Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to NICOLA MUSONE;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.1.2025.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 30.07.2019, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Maddaloni (CE) il 22.05.2013 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale intratteneva numerose relazioni extraconiugali e si mostrava disinteressato ai bisogni della moglie, soprattutto dal punto di vista economico, costringendola a provvedere da sola alle necessità della vita familiare.
Riferiva, a tal proposito, di aver sottoscritto un finanziamento di circa 20.000,00 euro per aprire un'attività commerciale così da consentire al marito di lavorare e guadagnare, attività che, a causa del disinteresse del marito, era costretta a chiudere pochi mesi dopo l'apertura. Asseriva che il SI. ra dedito all'uso di sostanze stupefacenti e che per tali ragioni spendeva gran parte del suo CP_1
denaro sottraendolo alle eSIenze del nucleo familiare. Affermava che l'atteggiamento del marito, incurante delle necessità della famiglia, aveva comportato la disgregazione dell'unione matrimoniale e che, per tali ragioni, aveva deciso di interrompere il matrimonio.
Deduceva di essere disoccupata e che il marito svolgeva il lavoro di barista, con reddito pari a circa
1.500,00 euro al mese.
Chiedeva quindi la separazione con addebito al resistente, un assegno a titolo di mantenimento nella somma di euro 400,00, un risarcimento dei danni nella misura di euro 20.000,00 e la condanna alla restituzione dell'importo che la stessa aveva impiegato per l'apertura dell'anzidetta attività commerciale.
Si costituiva in data 25.11.2019 il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente e riferiva che la crisi coniugale fosse da rinvenirsi nel morboso attaccamento che la ricorrente aveva nei confronti della madre che si ingeriva costantemente nel rapporto coniugale. Affermava di aver sempre supportato la moglie, ma che, in qualità di direttore di un bar, aveva orari di lavoro impegnativi, che avevano inciso negativamente sul loro rapporto;
che la SI.ra si mostrava indifferente e scostante Pt_1
nei confronti del marito, il quale, tramite amici, veniva a conoscenza che la moglie intratteneva una relazione amorosa con un altro uomo. Riferiva che,
per questi motivi
, era stato costretto, dalla moglie e dai suoi familiari, ad allontanarsi da casa;
che, a distanza di pochi mesi dalla separazione, la SI.ra intraprendeva ufficialmente una relazione amorosa con un altro uomo, da cui nasceva anche un Pt_1
bambino.
pagina 2 di 7 Negava di avere avuto relazioni extraconiugali, di far uso di sostanze stupefacenti e di essersi disinteressato della vita familiare, asserendo, al contrario, di essersi sempre dedicato al lavoro e alla famiglia.
Riferiva di essere docente precario, percependo un importo mensile di 1.400,00 euro con contratto di lavoro a tempo determinato;
di avere un finanziamento con scadenza nel 2027 con rate mensili di euro
246,00; di abitare in un appartamento condotto in locazione con canone mensile di euro 430,00 e d dover pagare le spese di viaggio per raggiungere Roma, sede di lavoro, pari ad euro 160,00 mensili.
Chiedeva quindi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, il risarcimento dei danni in suo favore nella misura di euro 25.000,00 e il rigetto delle richieste di controparte.
All'udienza di prima comparizione del 4.12.2019, il Presidente ascoltava le parti. Le stesse riferivano di avere intrapreso nuove e stabili relazioni e la ricorrente in particolare confermava di convivere con il nuovo compagno e che da tale relazione era nato anche un bambino.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto dedotto nel ricorso introduttivo e contestava quanto asserito dal resistente, aggiungendo di aver subito da lui, durante la vita matrimoniale, maltrattamenti sia morali che fisici, tanto da costringerla a ricorrere a cure mediche, ma di non averlo mai denunciato per salvaguardare la famiglia e per timore della reazione dello stesso.
Veniva espletata la prova testi.
Con note di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 24.01.2025, le parti si riportavano agli atti introduttivi e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparse conclusionali, le parti ribadivano quanto già dedotto negli atti introduttivi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e per i maltrattamenti subiti nel corso del matrimonio.
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per aver determinato l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale in ragione dell'ingerenza della madre di lei nel rapporto coniugale e per infedeltà.
pagina 3 di 7 La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata.
Invero, la ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione lamentando un atteggiamento inerte e disinteressato, sia moralmente che economicamente, del marito sin dall'inizio della vita matrimoniale. Tali circostanze – pur potendo ritenerle provate alla luce delle dichiarazioni testimoniali del fratello e della madre della SI.ra (sulla circostanza I: “vero è che la ricorrente, fin Pt_1
da sempre, ha provveduto da sola e con i propri mezzi a far fronte alle necessità della vita familiare, nonostante le persistenti difficoltà economiche. La SInora è, inoltre, sempre stata Parte_1
costretta a ricorrere al costante aiuto economico della famiglia natale” il teste TEtimone_1
risponde: “è vero ”; il teste risponde: “si è vero perché lui non voleva lavorare e quando TEtimone_2
lavorava pensava solo ai suoi bisogni”) – non forniscono elementi decisivi per ritenere sussistente il nesso di causalità tra tali condotte del marito e la fine dell'unione coniugale.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alle allegazioni che la ricorrente formula sulla asserita infedeltà del marito. Ed invero, la conoscenza che i testimoni risultano avere di tale circostanza
è solo mediata e indiretta (sul capo O: “vero è che il SInor era solito concedersi Controparte_1
scappatelle extramatrimoniali con altre donne” il teste risponde: “si, da quello che ho TEtimone_1
sentito”; il teste risponde: “è vero lo so perché sentivo continuamente litigi anche per TEtimone_2
questo motivo”).
Parte ricorrente, nella memoria ex art. 183 c.p.c., ha riferito anche di un atteggiamento sovente violento e aggressivo del marito.
pagina 4 di 7 Tali allegazioni hanno trovato solo parzialmente riscontro nelle dichiarazioni rese dalla madre della SI.ra . Ed invero, occorre osservare che la SI.ra ha dichiarato di aver assistito ad “episodi Pt_1 TE_2
[... di violenza” non meglio specificati né adeguatamente circostanziati nel tempo (sul capo S, la SI.ra TE
risponde: “ho assistito a degli episodi di violenza sia quando le ha dato uno schiaffo sulle labbra”)
La ricorrente, a sostegno delle anzidette allegazioni, ha depositato un referto medico risalente al mese di maggio 2016.
Orbene, a tal riguardo il Collegio osserva che, ex actis, risulta che anche il resistente ha depositato un referto medico risalente al mese di maggio 2016 (cfr referto depositato dalla ricorrente recante data
12.05.2016 e referto depositato dal resistente recante data 9.05.2016), con cui ha inteso dare fondamento alla circostanza - dedotta nella comparsa di costituzione – di aver subito un'aggressione fisica dalla moglie e dalla famiglia della moglie allorquando lo costringevano ad andare via di casa. Tale episodio si verificava nel mese di maggio 2016.
Ad avviso del Collegio, le produzioni documentali di parte ricorrente relative agli episodi di violenza subìti dal marito se, da un lato, mettono in luce un insanabile clima di tensione tra i coniugi, non possono, dall'altro lato, ritenersi sufficienti a fondare la richiesta di addebito della separazione al marito, risultando piuttosto il sopraggiungere di una crisi coniugale non ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge, ma alla irreversibile incompatibilità tra marito e moglie.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che la domanda di addebito di parte ricorrente vada rigettata.
Con riguardo alla domanda di addebito di parte resistente, osserva il Collegio che nelle produzioni depositate in atti non sono emerse specifiche condotte, coscienti e volontarie, in violazione dei doveri coniugali poste in essere dalla ricorrente. Parte resistente, in particolare, ha attribuito la fine dell'unione coniugale all'infedeltà della ricorrente, cionondimeno dagli atti non risulta alcun riscontro probatorio che dia fondamento alla circostanza che l'attuale relazione della SI.ra sia iniziata prima della fine Pt_1
del vincolo coniugale né che sia stata questa la ragione determinante la crisi.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che anche la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente non meriti accoglimento.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, deve essere rigettata la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente a carico del resistente di euro
400,00, atteso che risulta non contestato tra le parti che la ricorrente ha intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo da cui è anche nato un bambino.
pagina 5 di 7 Infine, il Tribunale rileva la inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione delle somme impiegate per l'apertura dell'attività commerciale formulata dalla ricorrente e le domande risarcitorie avanzate sia da parte ricorrente che da parte resistente. Giova citare, al riguardo, il pacifico orientamento secondo il quale l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, sicché è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio o di separazione e quella avente ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento danni (Cass. 8.9.2014, n. 18870).
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• rigetta le richieste di addebito;
• rigetta la domanda di parte ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore a carico del resistente;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande non caratterizzate da connessione qualificata;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 27, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013;
• Spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 3.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6976/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GIUSEPPE BUCCI;
Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to NICOLA MUSONE;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.1.2025.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 30.07.2019, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Maddaloni (CE) il 22.05.2013 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale intratteneva numerose relazioni extraconiugali e si mostrava disinteressato ai bisogni della moglie, soprattutto dal punto di vista economico, costringendola a provvedere da sola alle necessità della vita familiare.
Riferiva, a tal proposito, di aver sottoscritto un finanziamento di circa 20.000,00 euro per aprire un'attività commerciale così da consentire al marito di lavorare e guadagnare, attività che, a causa del disinteresse del marito, era costretta a chiudere pochi mesi dopo l'apertura. Asseriva che il SI. ra dedito all'uso di sostanze stupefacenti e che per tali ragioni spendeva gran parte del suo CP_1
denaro sottraendolo alle eSIenze del nucleo familiare. Affermava che l'atteggiamento del marito, incurante delle necessità della famiglia, aveva comportato la disgregazione dell'unione matrimoniale e che, per tali ragioni, aveva deciso di interrompere il matrimonio.
Deduceva di essere disoccupata e che il marito svolgeva il lavoro di barista, con reddito pari a circa
1.500,00 euro al mese.
Chiedeva quindi la separazione con addebito al resistente, un assegno a titolo di mantenimento nella somma di euro 400,00, un risarcimento dei danni nella misura di euro 20.000,00 e la condanna alla restituzione dell'importo che la stessa aveva impiegato per l'apertura dell'anzidetta attività commerciale.
Si costituiva in data 25.11.2019 il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente e riferiva che la crisi coniugale fosse da rinvenirsi nel morboso attaccamento che la ricorrente aveva nei confronti della madre che si ingeriva costantemente nel rapporto coniugale. Affermava di aver sempre supportato la moglie, ma che, in qualità di direttore di un bar, aveva orari di lavoro impegnativi, che avevano inciso negativamente sul loro rapporto;
che la SI.ra si mostrava indifferente e scostante Pt_1
nei confronti del marito, il quale, tramite amici, veniva a conoscenza che la moglie intratteneva una relazione amorosa con un altro uomo. Riferiva che,
per questi motivi
, era stato costretto, dalla moglie e dai suoi familiari, ad allontanarsi da casa;
che, a distanza di pochi mesi dalla separazione, la SI.ra intraprendeva ufficialmente una relazione amorosa con un altro uomo, da cui nasceva anche un Pt_1
bambino.
pagina 2 di 7 Negava di avere avuto relazioni extraconiugali, di far uso di sostanze stupefacenti e di essersi disinteressato della vita familiare, asserendo, al contrario, di essersi sempre dedicato al lavoro e alla famiglia.
Riferiva di essere docente precario, percependo un importo mensile di 1.400,00 euro con contratto di lavoro a tempo determinato;
di avere un finanziamento con scadenza nel 2027 con rate mensili di euro
246,00; di abitare in un appartamento condotto in locazione con canone mensile di euro 430,00 e d dover pagare le spese di viaggio per raggiungere Roma, sede di lavoro, pari ad euro 160,00 mensili.
Chiedeva quindi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, il risarcimento dei danni in suo favore nella misura di euro 25.000,00 e il rigetto delle richieste di controparte.
All'udienza di prima comparizione del 4.12.2019, il Presidente ascoltava le parti. Le stesse riferivano di avere intrapreso nuove e stabili relazioni e la ricorrente in particolare confermava di convivere con il nuovo compagno e che da tale relazione era nato anche un bambino.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto dedotto nel ricorso introduttivo e contestava quanto asserito dal resistente, aggiungendo di aver subito da lui, durante la vita matrimoniale, maltrattamenti sia morali che fisici, tanto da costringerla a ricorrere a cure mediche, ma di non averlo mai denunciato per salvaguardare la famiglia e per timore della reazione dello stesso.
Veniva espletata la prova testi.
Con note di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 24.01.2025, le parti si riportavano agli atti introduttivi e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparse conclusionali, le parti ribadivano quanto già dedotto negli atti introduttivi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e per i maltrattamenti subiti nel corso del matrimonio.
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per aver determinato l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale in ragione dell'ingerenza della madre di lei nel rapporto coniugale e per infedeltà.
pagina 3 di 7 La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata.
Invero, la ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione lamentando un atteggiamento inerte e disinteressato, sia moralmente che economicamente, del marito sin dall'inizio della vita matrimoniale. Tali circostanze – pur potendo ritenerle provate alla luce delle dichiarazioni testimoniali del fratello e della madre della SI.ra (sulla circostanza I: “vero è che la ricorrente, fin Pt_1
da sempre, ha provveduto da sola e con i propri mezzi a far fronte alle necessità della vita familiare, nonostante le persistenti difficoltà economiche. La SInora è, inoltre, sempre stata Parte_1
costretta a ricorrere al costante aiuto economico della famiglia natale” il teste TEtimone_1
risponde: “è vero ”; il teste risponde: “si è vero perché lui non voleva lavorare e quando TEtimone_2
lavorava pensava solo ai suoi bisogni”) – non forniscono elementi decisivi per ritenere sussistente il nesso di causalità tra tali condotte del marito e la fine dell'unione coniugale.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alle allegazioni che la ricorrente formula sulla asserita infedeltà del marito. Ed invero, la conoscenza che i testimoni risultano avere di tale circostanza
è solo mediata e indiretta (sul capo O: “vero è che il SInor era solito concedersi Controparte_1
scappatelle extramatrimoniali con altre donne” il teste risponde: “si, da quello che ho TEtimone_1
sentito”; il teste risponde: “è vero lo so perché sentivo continuamente litigi anche per TEtimone_2
questo motivo”).
Parte ricorrente, nella memoria ex art. 183 c.p.c., ha riferito anche di un atteggiamento sovente violento e aggressivo del marito.
pagina 4 di 7 Tali allegazioni hanno trovato solo parzialmente riscontro nelle dichiarazioni rese dalla madre della SI.ra . Ed invero, occorre osservare che la SI.ra ha dichiarato di aver assistito ad “episodi Pt_1 TE_2
[... di violenza” non meglio specificati né adeguatamente circostanziati nel tempo (sul capo S, la SI.ra TE
risponde: “ho assistito a degli episodi di violenza sia quando le ha dato uno schiaffo sulle labbra”)
La ricorrente, a sostegno delle anzidette allegazioni, ha depositato un referto medico risalente al mese di maggio 2016.
Orbene, a tal riguardo il Collegio osserva che, ex actis, risulta che anche il resistente ha depositato un referto medico risalente al mese di maggio 2016 (cfr referto depositato dalla ricorrente recante data
12.05.2016 e referto depositato dal resistente recante data 9.05.2016), con cui ha inteso dare fondamento alla circostanza - dedotta nella comparsa di costituzione – di aver subito un'aggressione fisica dalla moglie e dalla famiglia della moglie allorquando lo costringevano ad andare via di casa. Tale episodio si verificava nel mese di maggio 2016.
Ad avviso del Collegio, le produzioni documentali di parte ricorrente relative agli episodi di violenza subìti dal marito se, da un lato, mettono in luce un insanabile clima di tensione tra i coniugi, non possono, dall'altro lato, ritenersi sufficienti a fondare la richiesta di addebito della separazione al marito, risultando piuttosto il sopraggiungere di una crisi coniugale non ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge, ma alla irreversibile incompatibilità tra marito e moglie.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che la domanda di addebito di parte ricorrente vada rigettata.
Con riguardo alla domanda di addebito di parte resistente, osserva il Collegio che nelle produzioni depositate in atti non sono emerse specifiche condotte, coscienti e volontarie, in violazione dei doveri coniugali poste in essere dalla ricorrente. Parte resistente, in particolare, ha attribuito la fine dell'unione coniugale all'infedeltà della ricorrente, cionondimeno dagli atti non risulta alcun riscontro probatorio che dia fondamento alla circostanza che l'attuale relazione della SI.ra sia iniziata prima della fine Pt_1
del vincolo coniugale né che sia stata questa la ragione determinante la crisi.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che anche la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente non meriti accoglimento.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, deve essere rigettata la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente a carico del resistente di euro
400,00, atteso che risulta non contestato tra le parti che la ricorrente ha intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo da cui è anche nato un bambino.
pagina 5 di 7 Infine, il Tribunale rileva la inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione delle somme impiegate per l'apertura dell'attività commerciale formulata dalla ricorrente e le domande risarcitorie avanzate sia da parte ricorrente che da parte resistente. Giova citare, al riguardo, il pacifico orientamento secondo il quale l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, sicché è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio o di separazione e quella avente ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento danni (Cass. 8.9.2014, n. 18870).
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• rigetta le richieste di addebito;
• rigetta la domanda di parte ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore a carico del resistente;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande non caratterizzate da connessione qualificata;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 27, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013;
• Spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 3.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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