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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 509 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 509/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Franca Patrizia Formica, nell'interesse della società e dall'avv. Mariatommasa Maio nell'interesse della Parte_1
ditta sulla scorta del decreto di Controparte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28.04.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 30.10.2020 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro -tempore Sig. , con sede legale in Parte_3
Barcellona P.G. (ME), Via Luigi De Luca n. 992, elettivamente domiciliata in
Milazzo, via Marina Garibaldi n. 13 (Pal. Marullo) presso lo studio dell'Avv.
Franca Patrizia Formica, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Attore OPPONENTE-
CONTRO
, (P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del suo rappresentante legale pro tempore con sede legale CP_1
in Barcellona P.G. (ME), in via Cav. Luigi Stilo n.33 ed elettivamente domiciliata in Milazzo, via Cumbo Borgia n.122, presso lo studio dell'Avv.
Mariatommasa Maio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- Convenuto OPPOSTO-
Oggetto del procedimento: Titoli di credito
Pag. 1 a 10 R. G. n. 509 / 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n° 641/2016 (n. 2066/2016 R.G.), emesso da questo
Tribunale in data 19.11.2016 e depositato in cancelleria il 21.11.2016, ad istanza della ditta era ingiunto alla società Controparte_1
il pagamento della somma di € 5.073,00 oltre interessi al tasso, Parte_1
con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo, oltre spese legali liquidate nella misura di € 145,50 per spese vive ed € 270,00 per compensi oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
precisava poi che tale somma fosse dovuta quale corrispettivo per la vendita di prodotti alimentari a fronte della quale l'opponente aveva emesso numero due assegni di rimasti impagati, CP_3
Con atto di citazione del 23.03.2017, la BE proponeva opposizione a Parte_4
D.I. 614/2016, chiedendo: “1) In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.° 641/ 2016
(2066/16 rg) del 21.11.2016 emesso dal tribunale di Barcellona P.G., stante la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.; 2) Nel merito: a) In accoglimento alla proposta opposizione per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. opposto per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c. per i motivi sopra esposti e per
l'effetto revocalo con ogni e qualsiasi statuizione di legge;
b) Senza recesso della superiore ed assorbente eccezione ritenere e dichiarare l' Incompetenza per valore del
Tribunale di Barcellona P.G. adito a favore del giudice di Pace del Barcellona P.G. e per effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione di legge;
c) Con ogni riserva in fatto e diritto ed anche in via istruttoria in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta;
d) Condannare la al Controparte_1
Pag. 2 a 10 R. G. n. 509 / 2017
pagamento di tutte le spese legali e processuali nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.01.2018, si costituiva la insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_1
stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare rigettare la domanda attorea così come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto,
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo nr. 641/2016; - ritenere e dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 641/2016 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 19.11.2016 e depositato in cancelleria in data 21.11.2016;
— nel merito accertare, riconoscere è dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dalla odierna opposta;
— per
l'effetto, condannare l'opponente, la alla rifusione delle spese giudiziarie, Pt_4
oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio;
— condannare la ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni derivanti da "lite temeraria" da liquidarsi in via equitativa in € 5.000,00 e/o nella somma diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
_— in via subordinata, rimettere in termini, ai sensi dell'art.184 bis c.p.c., la , al fine di effettuare una nuova ed Controparte_1
ulteriore notifica.”
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza svoltasi il
25.01.2018, preso atto della comparizione e viste le istanze delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 4.05.2018 all'esito della quale era posta in riserva e, con successivo provvedimento datato 8.5.2018, era sospesa, ex art. 649
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all' art. 183, comma 6, cpc.
In assenza di deposito di memorie, all'udienza del 5.2.2019 il Giudice, ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
6.12.2019 rinviata poi all'udienza del 16.10.2020 e rimessa a quella del
Pag. 3 a 10 R. G. n. 509 / 2017
30.10.2020, ove era disposta la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del
10.06.2021. Adempimento poi rinviato all'udienza del 28.04.2025, svoltasi con le modalità ex art. art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n.
13240).
Ciò detto, nel caso de quo, l'azione è stata proposta dalla società Parte_1
per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n° 641/2016 con cui le era ingiunto il pagamento della somma di € 5.073,00, oltre interessi e spese, in favore della . Controparte_2
La domanda di parte opponente non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Pag. 4 a 10 R. G. n. 509 / 2017
Sulla “Inefficacia del D.I. opposto per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c.”, si osserva quanto segue.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, qualora una parte eccepisca l'inefficacia del decreto ingiuntivo e contestualmente svolga difese nel merito, il giudice adito è chiamato a pronunciarsi in sede contenziosa ordinaria tanto sull'eccezione sollevata quanto sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910).
Quindi, premesso che “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia, non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (cfr Cass. civ. sez. III, del 29 febbario 2016, n. 3908), nel caso di specie - come comprovato dalle relate di notifica versate in atti - risulta documentata la richiesta di notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 145 c.p.c., presentata all'Ufficiale Giudiziario in servizio presso l' di Barcellona P.G. in data 17.01.2017, quindi entro i CP_4
termini di legge.
Il destinatario non veniva a conoscenza dell'atto, poiché l'assistente CP_4
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Barcellona P.G., recatosi presso la sede legale della società registrata in Visura Camerale - via L. De
Luca n.92 – in data 23.01.2017, apprendeva che l'attività commerciale “non risultava al civico sopra indicato”. Quindi, ripassato l'atto per una rinotifica al medesimo ufficio l'1.02.2017, in data 3.2.2017 l'Ufficiale Giudiziario notificava definitivamente il suddetto decreto ingiuntivo consegnandolo brevi manu direttamente presso la residenza del legale rappresentante ed amministratore della al Sig. . Parte_1 Parte_3
Nel caso in esame, pertanto, la notifica appare valida sia perché l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario nei termini che, ex art. 644 cpc scadevano il 20.01.2017, sia perché eseguita presso la sede della società come da visura camerale prodotta in atti.
In ogni caso, anche a volere ritenere incolpevolmente invalida la prima, la
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seconda notifica ha sanato, con efficacia ex tunc, l'eventuale inefficacia. Al riguardo occorre richiamare quanto affermato dalla S.C. a Sezioni Unite,
(sentenza 20/07/ 2016, n. 14916) che in una fattispecie simile a quella in esame ha affermato che “…Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”.
Ogni eventuale eccezione relativa alla validità della notificazione risulta, pertanto, infondata e priva di rilievo processuale.
Né vale l'osservazione di parte opponente in forza della quale “… l'atto è stato ripresentato nuovamente in data 01.02.2017, quanto il termine era già perento ed in ogni caso anche fuori dal termine ragionevole individuato dalla Cassazione…”.
Così affermando, l'opponente non prova la intempestività della iniziativa di parte opposta che sarebbe stata dimostrata solo indicando l'epoca in cui l'atto
- all'esito della prima notifica - sarebbe stato ritirato dall'ufficio per essere poi, ripassato per un nuovo tentativo, avvenuto -presumibilmente a breve giro dal suo ritiro dopo la prima notifica- appunto l'1.02.2017.
Sul punto si rimanda al principio della S. C. già citato e richiamato dallo stesso opponente secondo cui “… ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291
c.p.c…” (Cass. SS.UU. sentenza n. 14916 del 20/07/2016), citata anche dall'opponente ma non nella sua completa portata.
Sull'eccepita incompetenza per valore del Tribunale di Barcellona P.G. adito a
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favore del Giudice di Pace di Barcellona P.G. dedotta da parte Opponente,
l'eccezione è infondata e va rigettata.
All'uopo si osserva che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina in base alla domanda, ai sensi dell'art. 10, co. 1°, c.p.c.
(“Determinazione del valore.
1.Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”), mentre, a norma dell'art. 7 co. 1 c.p.c. (“Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”) e, di conseguenza, il Giudice di Pace ha competenza (per materia e per valore) relativamente alle cause concernenti beni mobili con valore pari od inferiore ad euro 5.000,00.
Rilevato che, nella fattispecie, il valore della causa rilevante ai fini dell'individuazione del Giudice competente è superiore ad euro 5.000,00, il ricorso de quo - depositato il 08.11.2016 – non rientra nella competenza del
Giudice di Pace per l'opposizione a decreto ingiuntivo, data la soglia di valore, ratione temporis vigente al momento della presentazione del ricorso per ingiunzione.
Le superiori considerazioni determinano il rigetto delle eccezioni preliminari.
Nel merito.
Si è detto preliminarmente, avuto riguardo all'eccezione di inefficacia del decreto opposto che, nel caso in cui parte opponente si fosse difesa nel merito, la notifica sebbene viziata avrebbe raggiunto lo scopo sanandone il vizio.
Nel presente caso si rileva che parte opponente, riguardo al merito abbia dedotto che “… Stante le preliminari ed assorbenti eccezioni ci si riserva ogni difesa nella competente sede”, scelta difensiva dettata dalla convinzione che le eccezioni poste fossero fondate.
Ma nel corso della udienza del 4.05.2018 la stessa parte opponente, pur insistendo nelle eccezioni preliminari, ha chiesto in subordine la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc concessi con la ordinanza del 4-8/05/2018
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a scioglimento della riserva assunta.
A tale concessione, parte opponente nulla ha depositato e, così non deducendo alcunché nel merito delle questioni poste ma questo non per i vizi eccepiti ma per scelta difensiva che induce a confermare la decisione di rigettare le eccezioni preliminari e, nel merito, osservare quanto segue.
La posizione debitoria è provata da numero due assegni postali versati in atti emessi dalla società in favore della – n.7183664468-08 Parte_1 CP_1
di €.3448,00 delle datato 30/06/2014 e n.7187553154-02 di CP_3
€.1625,00 delle datato 18/08/2014 – a parziale copertura del CP_3
credito ma tornati alla scadenza impagati;
inoltre, è riscontrabile la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'acquisto e ricezione delle merci indicate, e pertanto dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile.
Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni, considerata la prova del credito, ritenuta la completezza della documentazione probatoria addotta dalla società opposta a sostegno della propria pretesa, ovvero essendo rimasta confermata la posizione debitoria dell'opponente che non ha provato l'avvenuta estinzione del proprio debito, si rigetta l'opposizione e per l'effetto, confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n° 641/2016.
Le domande avanzate sia dall'attore opponente sia dalla convenuta opposta, volte ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c sono infondate e vanno rigettate.
I presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, infatti, sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo
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sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza
(Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza
25.09.2012 n. 1569).
Consegue che le predette domande avanzate sia dalla parte opponente che da quella opposta siano rigettate.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Le domande di parte Opponente risultano infondate e pertanto vanno respinte, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte Opposta, in applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione fino ad €. 26.000, sulla base del valore dichiarato dalla stessa opponente, escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze e compensandole per un terzo visto il rigetto della domanda di responsabilità aggravata articolata anche dalla opposta e rigettata unitamente a quella della opponente che giustifica la compensazione in tal misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 509/2017 R.G., ogni contraria istanza,
domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande di parte opponente società in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto
Pag. 9 a 10 R. G. n. 509 / 2017
ingiuntivo n. 641/2016 depositato il 21.11.2016, emesso da questo
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le rispettive contrapposte domande di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
al pagamento, in favore della Controparte_2
dei dute terzi delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.130,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
compensando il residuo terzo.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 23.05.2025
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 509/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Franca Patrizia Formica, nell'interesse della società e dall'avv. Mariatommasa Maio nell'interesse della Parte_1
ditta sulla scorta del decreto di Controparte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28.04.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 30.10.2020 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro -tempore Sig. , con sede legale in Parte_3
Barcellona P.G. (ME), Via Luigi De Luca n. 992, elettivamente domiciliata in
Milazzo, via Marina Garibaldi n. 13 (Pal. Marullo) presso lo studio dell'Avv.
Franca Patrizia Formica, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Attore OPPONENTE-
CONTRO
, (P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del suo rappresentante legale pro tempore con sede legale CP_1
in Barcellona P.G. (ME), in via Cav. Luigi Stilo n.33 ed elettivamente domiciliata in Milazzo, via Cumbo Borgia n.122, presso lo studio dell'Avv.
Mariatommasa Maio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- Convenuto OPPOSTO-
Oggetto del procedimento: Titoli di credito
Pag. 1 a 10 R. G. n. 509 / 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n° 641/2016 (n. 2066/2016 R.G.), emesso da questo
Tribunale in data 19.11.2016 e depositato in cancelleria il 21.11.2016, ad istanza della ditta era ingiunto alla società Controparte_1
il pagamento della somma di € 5.073,00 oltre interessi al tasso, Parte_1
con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo, oltre spese legali liquidate nella misura di € 145,50 per spese vive ed € 270,00 per compensi oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
precisava poi che tale somma fosse dovuta quale corrispettivo per la vendita di prodotti alimentari a fronte della quale l'opponente aveva emesso numero due assegni di rimasti impagati, CP_3
Con atto di citazione del 23.03.2017, la BE proponeva opposizione a Parte_4
D.I. 614/2016, chiedendo: “1) In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.° 641/ 2016
(2066/16 rg) del 21.11.2016 emesso dal tribunale di Barcellona P.G., stante la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.; 2) Nel merito: a) In accoglimento alla proposta opposizione per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. opposto per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c. per i motivi sopra esposti e per
l'effetto revocalo con ogni e qualsiasi statuizione di legge;
b) Senza recesso della superiore ed assorbente eccezione ritenere e dichiarare l' Incompetenza per valore del
Tribunale di Barcellona P.G. adito a favore del giudice di Pace del Barcellona P.G. e per effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione di legge;
c) Con ogni riserva in fatto e diritto ed anche in via istruttoria in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta;
d) Condannare la al Controparte_1
Pag. 2 a 10 R. G. n. 509 / 2017
pagamento di tutte le spese legali e processuali nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.01.2018, si costituiva la insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_1
stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare rigettare la domanda attorea così come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto,
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo nr. 641/2016; - ritenere e dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 641/2016 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 19.11.2016 e depositato in cancelleria in data 21.11.2016;
— nel merito accertare, riconoscere è dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dalla odierna opposta;
— per
l'effetto, condannare l'opponente, la alla rifusione delle spese giudiziarie, Pt_4
oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio;
— condannare la ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni derivanti da "lite temeraria" da liquidarsi in via equitativa in € 5.000,00 e/o nella somma diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
_— in via subordinata, rimettere in termini, ai sensi dell'art.184 bis c.p.c., la , al fine di effettuare una nuova ed Controparte_1
ulteriore notifica.”
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza svoltasi il
25.01.2018, preso atto della comparizione e viste le istanze delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 4.05.2018 all'esito della quale era posta in riserva e, con successivo provvedimento datato 8.5.2018, era sospesa, ex art. 649
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all' art. 183, comma 6, cpc.
In assenza di deposito di memorie, all'udienza del 5.2.2019 il Giudice, ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
6.12.2019 rinviata poi all'udienza del 16.10.2020 e rimessa a quella del
Pag. 3 a 10 R. G. n. 509 / 2017
30.10.2020, ove era disposta la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del
10.06.2021. Adempimento poi rinviato all'udienza del 28.04.2025, svoltasi con le modalità ex art. art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n.
13240).
Ciò detto, nel caso de quo, l'azione è stata proposta dalla società Parte_1
per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n° 641/2016 con cui le era ingiunto il pagamento della somma di € 5.073,00, oltre interessi e spese, in favore della . Controparte_2
La domanda di parte opponente non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
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Sulla “Inefficacia del D.I. opposto per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c.”, si osserva quanto segue.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, qualora una parte eccepisca l'inefficacia del decreto ingiuntivo e contestualmente svolga difese nel merito, il giudice adito è chiamato a pronunciarsi in sede contenziosa ordinaria tanto sull'eccezione sollevata quanto sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910).
Quindi, premesso che “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia, non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (cfr Cass. civ. sez. III, del 29 febbario 2016, n. 3908), nel caso di specie - come comprovato dalle relate di notifica versate in atti - risulta documentata la richiesta di notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 145 c.p.c., presentata all'Ufficiale Giudiziario in servizio presso l' di Barcellona P.G. in data 17.01.2017, quindi entro i CP_4
termini di legge.
Il destinatario non veniva a conoscenza dell'atto, poiché l'assistente CP_4
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Barcellona P.G., recatosi presso la sede legale della società registrata in Visura Camerale - via L. De
Luca n.92 – in data 23.01.2017, apprendeva che l'attività commerciale “non risultava al civico sopra indicato”. Quindi, ripassato l'atto per una rinotifica al medesimo ufficio l'1.02.2017, in data 3.2.2017 l'Ufficiale Giudiziario notificava definitivamente il suddetto decreto ingiuntivo consegnandolo brevi manu direttamente presso la residenza del legale rappresentante ed amministratore della al Sig. . Parte_1 Parte_3
Nel caso in esame, pertanto, la notifica appare valida sia perché l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario nei termini che, ex art. 644 cpc scadevano il 20.01.2017, sia perché eseguita presso la sede della società come da visura camerale prodotta in atti.
In ogni caso, anche a volere ritenere incolpevolmente invalida la prima, la
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seconda notifica ha sanato, con efficacia ex tunc, l'eventuale inefficacia. Al riguardo occorre richiamare quanto affermato dalla S.C. a Sezioni Unite,
(sentenza 20/07/ 2016, n. 14916) che in una fattispecie simile a quella in esame ha affermato che “…Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”.
Ogni eventuale eccezione relativa alla validità della notificazione risulta, pertanto, infondata e priva di rilievo processuale.
Né vale l'osservazione di parte opponente in forza della quale “… l'atto è stato ripresentato nuovamente in data 01.02.2017, quanto il termine era già perento ed in ogni caso anche fuori dal termine ragionevole individuato dalla Cassazione…”.
Così affermando, l'opponente non prova la intempestività della iniziativa di parte opposta che sarebbe stata dimostrata solo indicando l'epoca in cui l'atto
- all'esito della prima notifica - sarebbe stato ritirato dall'ufficio per essere poi, ripassato per un nuovo tentativo, avvenuto -presumibilmente a breve giro dal suo ritiro dopo la prima notifica- appunto l'1.02.2017.
Sul punto si rimanda al principio della S. C. già citato e richiamato dallo stesso opponente secondo cui “… ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291
c.p.c…” (Cass. SS.UU. sentenza n. 14916 del 20/07/2016), citata anche dall'opponente ma non nella sua completa portata.
Sull'eccepita incompetenza per valore del Tribunale di Barcellona P.G. adito a
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favore del Giudice di Pace di Barcellona P.G. dedotta da parte Opponente,
l'eccezione è infondata e va rigettata.
All'uopo si osserva che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina in base alla domanda, ai sensi dell'art. 10, co. 1°, c.p.c.
(“Determinazione del valore.
1.Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”), mentre, a norma dell'art. 7 co. 1 c.p.c. (“Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”) e, di conseguenza, il Giudice di Pace ha competenza (per materia e per valore) relativamente alle cause concernenti beni mobili con valore pari od inferiore ad euro 5.000,00.
Rilevato che, nella fattispecie, il valore della causa rilevante ai fini dell'individuazione del Giudice competente è superiore ad euro 5.000,00, il ricorso de quo - depositato il 08.11.2016 – non rientra nella competenza del
Giudice di Pace per l'opposizione a decreto ingiuntivo, data la soglia di valore, ratione temporis vigente al momento della presentazione del ricorso per ingiunzione.
Le superiori considerazioni determinano il rigetto delle eccezioni preliminari.
Nel merito.
Si è detto preliminarmente, avuto riguardo all'eccezione di inefficacia del decreto opposto che, nel caso in cui parte opponente si fosse difesa nel merito, la notifica sebbene viziata avrebbe raggiunto lo scopo sanandone il vizio.
Nel presente caso si rileva che parte opponente, riguardo al merito abbia dedotto che “… Stante le preliminari ed assorbenti eccezioni ci si riserva ogni difesa nella competente sede”, scelta difensiva dettata dalla convinzione che le eccezioni poste fossero fondate.
Ma nel corso della udienza del 4.05.2018 la stessa parte opponente, pur insistendo nelle eccezioni preliminari, ha chiesto in subordine la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc concessi con la ordinanza del 4-8/05/2018
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a scioglimento della riserva assunta.
A tale concessione, parte opponente nulla ha depositato e, così non deducendo alcunché nel merito delle questioni poste ma questo non per i vizi eccepiti ma per scelta difensiva che induce a confermare la decisione di rigettare le eccezioni preliminari e, nel merito, osservare quanto segue.
La posizione debitoria è provata da numero due assegni postali versati in atti emessi dalla società in favore della – n.7183664468-08 Parte_1 CP_1
di €.3448,00 delle datato 30/06/2014 e n.7187553154-02 di CP_3
€.1625,00 delle datato 18/08/2014 – a parziale copertura del CP_3
credito ma tornati alla scadenza impagati;
inoltre, è riscontrabile la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'acquisto e ricezione delle merci indicate, e pertanto dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile.
Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni, considerata la prova del credito, ritenuta la completezza della documentazione probatoria addotta dalla società opposta a sostegno della propria pretesa, ovvero essendo rimasta confermata la posizione debitoria dell'opponente che non ha provato l'avvenuta estinzione del proprio debito, si rigetta l'opposizione e per l'effetto, confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n° 641/2016.
Le domande avanzate sia dall'attore opponente sia dalla convenuta opposta, volte ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c sono infondate e vanno rigettate.
I presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, infatti, sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo
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sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza
(Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza
25.09.2012 n. 1569).
Consegue che le predette domande avanzate sia dalla parte opponente che da quella opposta siano rigettate.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Le domande di parte Opponente risultano infondate e pertanto vanno respinte, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte Opposta, in applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione fino ad €. 26.000, sulla base del valore dichiarato dalla stessa opponente, escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze e compensandole per un terzo visto il rigetto della domanda di responsabilità aggravata articolata anche dalla opposta e rigettata unitamente a quella della opponente che giustifica la compensazione in tal misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 509/2017 R.G., ogni contraria istanza,
domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande di parte opponente società in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto
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ingiuntivo n. 641/2016 depositato il 21.11.2016, emesso da questo
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le rispettive contrapposte domande di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
al pagamento, in favore della Controparte_2
dei dute terzi delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.130,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
compensando il residuo terzo.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 23.05.2025
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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