Art. 340.
(Uso della bandiera da parte delle navi estere)
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile.
(Uso della bandiera da parte delle navi estere)
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile.