Articolo 340 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 339Articolo 341
Versione
6 maggio 1952
Art. 340.
(Uso della bandiera da parte delle navi estere)


Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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