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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/11/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9268/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9268/2021 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO) il 29/06/1986 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via I. Frugoni 1/3, presso e nello studio dell'Avv. SOLARI ELENA (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] CP_1 C.F._3
(MAROCCO) il 04/07/1976 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Cesarea 2/22, presso e nello studio dell'Avv. CIARI CRISTINA (C.F. ) che lo C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: In via principale in punto rapporti personali ed economici tra i coniugi:
– accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra nata a [...]_1 in data 29.06.1986 ed il Sig. nato a [...] in data [...]; CP_1
– disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra CP_1 dell'importo di euro 250,00 mensili. Pt_1 In via subordinata in punto rapporti personali ed economici tra i coniugi:
– nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra Parte_1 nata a [...] in data [...] e Sig. nato a [...]_1 (Marocco) in data 04.07.1976;
– disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra CP_1 dell'importo di euro 250,00 mensili. Pt_1 In via principale in punto affidamento e mantenimento della prole:
– affidare i figli (nata in [...] il [...]) , Persona_1 Persona_2 (nata in [...] il [...]) e (nato a [...] – Persona_3 Francia- in data 27.11.2017), per le ragioni esposte in parte narrativa, in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse dei minori;
– porre a carico del sig. a titolo di mantenimento in favore dei figli, un CP_1 assegno complessivo pari ad euro 900,00, o quello maggiore o minore meglio visto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla sig.ra Pt_1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nonché il 50% delle spese mediche non coperta dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i minori. In via subordinata in punto affidamento e mantenimento della prole:
– nella denegata ipotesi in cui non venisse concesso l'affido esclusivo alla madre affidare i figli (nata in [...] il [...]) , (nata in [...]_2 Genova il 09.01.2012) e (nato a [...] – Francia- in CP_1 Persona_3 data 27.11.2017) in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con diritto-dovere del padre di tenerli con sé secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse dei minori;
– porre a carico del Sig. a titolo di mantenimento in favore dei figli, un CP_1 assegno complessivo pari ad euro 900,00, o quello maggiore o minore meglio visto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla Sig.ra Pt_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nonché il 50% delle spese mediche
[...] non coperta dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i minori;
– Vinte le spese”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia all''Ill.mo Tribunale di Genova adito, contraiis reiectis:
* qualora non sia accertata l'incompetenza di Codesto Tribunale a stabilire sull'assegno di divorzio, stante la residenza della ricorrente in Francia, luogo quindi dell'eventuale adempimento in caso di riconoscimento dell'obbligazione in capo all'ex coniuge, si chiede che sia rigettata la richiesta della ricorrente di previsione di un assegno divorzile a carico dell'ex marito ed in favore dell'ex moglie, stante la sostanziale parità reddituale
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e patrimoniale fra gli ex coniugi e non avendo dimostrato la ricorrente di avere problemi di salute che possano incidere e/o limitare la propria capacità lavorativa;
*con riferimento alla prole, richiamando le difese e la documentazione offerta dal padre,
**qualora Codesto Tribunale dovesse ritenere sussistente la propria giurisdizione e quindi la propria competenza in punto affidamento e mantenimento della prole, si chiede che sia modificato il provvedimento presidenziale del 12.05.2022, n. cron. 792/2022, come segue:
***affidamento condiviso dei figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...]_2 Genova il 09.01.2012) e (nato in [...] il [...]) con collocazione Persona_3 e residenza presso e con la madre in Francia e con regime di frequentazione paterno da attuarsi in base al calendario scolastico del paese di residenza dei minori, consentendo al padre di tenere i figli con sé durante le principali Festività e durante le vacanze estive, per tutto il mese di agosto;
*** per effetto di quanto già statuito in Francia e Marocco in punto mantenimento della prole e sulla base della situazione reddituale e patrimoniale del Signor si CP_1 chiede che, l'assegno di mantenimento ordinario stabilito per i figli in favore della madre, sia ridotto e contenuto nella somma complessiva di €. 300,00 mensili (100,00 euro per ciascun figlio), oltre le spese straordinarie, stabilite dal verbale del 15.09.16 di Codesto Tribunale, sezione Famiglia, mantenute in ragione del 50% a carico di ciascun genitore;
**Qualora invece, il Tribunale di Genova dovesse ritenere sussistente il difetto di giurisdizione in favore del giudice francese e quindi dichiarare la propria incompetenza in punto affidamento e mantenimento della prole, si chiede che sia revocato il provvedimento presidenziale del 12.05.2022, n. cron. 792/2022, con ogni altro e consequenziale provvedimento in termini di restituzione e/o decadenza di quanto finora dato e/o maturato a favore della ricorrente e a carico del padre per effetto dell'ordinanza suddetta;
* in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 20/10/2021 dalla Sig.ra con cui la stessa Parte_1 ha chiesto in via principale lo scioglimento diretto del matrimonio civile celebrato in data 25/08/2006 in CA con il Sig. (mediante l'applicazione della legge CP_1 del Marocco); il riconoscimento in favore della stessa ed a carico del Sig. CP_1 di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00, nonché a carico del medesimo il mantenimento ordinario per i tre figli, per complessivi 900,00 euro mensili ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie, medico/scolastiche/sportive e ricreative che si rendessero necessarie per i minori;
l'affido esclusivo dei tre figli alla stessa con diritto- dovere del padre di tenerli con sé secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse dei minori.
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco il 25/08/2006 e che l'atto di matrimonio non è stato trascritto presso i competenti uffici comunali italiani di residenza dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 b) dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) Persona_1 e (nata a [...] il [...]) nonché il figlio Persona_2 [...] (nato a [...] - Francia - il 27/11/2017); Persona_3 c) la Sig.ra mediante atto introduttivo del 20/10/2021 ha dedotto che: Pt_1
• la situazione nel corso degli anni è stata caratterizzata da reiterati comportamenti violenti ed umilianti posti in essere dal marito nei confronti della stessa la quale nel 2017 ha abbandonato la casa coniugale trasferendosi insieme ai figli in Francia;
• la stessa ha sporto denuncia nei confronti del Sig. sia in Francia che in CP_1 Italia in quanto lo stesso nel 2017, a seguito del suddetto trasferimento in Francia, pur avendone le disponibilità economiche ha omesso di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli;
d) all'udienza del 21/03/2022 la Sig.ra davanti al Giudice Dott.ssa Marina Pt_1
PU ha dichiarato:
• di vivere attualmente a Nizza con i tre figli in un appartamento in affitto al canone mensile di euro 650,00;
• di aver ottenuto il permesso di soggiorno in Francia e di essere aiutata dallo Stato francese ricevendo dallo stesso un sussidio di 900,00 mensili;
• di non essere mai riuscita a cambiare la residenza dei figli non avendo il padre mai dato il proprio consenso;
• che il Sig. lavora sui mercati dove ha tre posti e due dipendenti (pur CP_1 avendone ufficialmente solo uno) ed ha intestati a sé due furgoni e due macchine;
e) la dott.ssa Marina Pugliese viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente, all'esito dell'udienza ha incaricato la Guardia di Finanza di Genova di acquisire e trasmettere la documentazione reddituale del Sig. nonché di verificare presso CP_1 l'Inps se lo stesso percepisce il reddito di cittadinanza e/o l'assegno unico per i tre figli, se e di quali veicoli è intestatario, se è titolare di un'attività di impresa commerciale (accertando ove possibile presso il Comune di Genova di quali e quanti posti fruisca di occupazione suolo pubblico per la vendita al mercato); f) in data 02/05/2022 la Guardia di Finanza ha depositato relazione avente ad oggetto l'esame delle indagini richieste nei confronti del convenuto CP_1 g) la Dott.ssa Marina Pugliese mediante ordinanza del 12/05/2022 ha così deciso:
“Autorizza i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
dispone che i figli minori (NATA A GENOVA IL 2.4.2008), Persona_4 Per_2 (NATA A GENOVA IL 9.1.2012), (NATO
[...] Persona_3 A DRAGUIGNON – FRANCIA IL 27.11.2017) sono affidati in via esclusiva alla madre signora e collocati in via abitativa prevalente presso la sua Parte_1 residenza in Francia;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi presi con la madre, in mancanza di accordo dovrà rivolgersi ai SS francesi;
la madre a tal fine provvederà a comunicare al padre il nuovo indirizzo dei figli minori;
pone a carico del resistente l'onere di provvedere al mantenimento ordinario dei tre figli versando alla madre la somma mensile complessiva di € 600 (€ 200 per ciascun figlio), mediante bonifico da effettuare entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli”;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 h) il Sig. costituendosi in data 08/09/2022 ha aderito alla domanda in CP_1 punto stato civile e ha dedotto che:
• la Sig.ra contrariamente a quanto riferito dalla stessa, non si è allontanata Pt_1 dall'Italia per presunti maltrattamenti, infatti, come si evince anche dai documenti depositati dalla stessa e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, non vi sono pendenze a carico dello stesso e/o vertenze penali in atto (l'atto di denuncia/querela da parte della Sig.ra su tali presunti episodi illeciti Pt_1 risalirebbe al settembre del 2021, in concomitanza col deposito del ricorso per la separazione da parte della stessa);
• lo stesso nel 2017, a fronte di apposita richiesta della Sig.ra ha Pt_1 acconsentito a che la stessa unitamente ai figli si trasferisse temporaneamente in Francia affinché gli stessi studiassero la lingua francese (madre lingua anche in Marocco);
• lo stesso a seguito di tale trasferimento è rimasto in Italia per ragioni lavorative ed ha raggiunto la famiglia un week-end ogni quindici giorni, oltre ai periodi di festività;
• all'inizio del 2021, allorquando lo stesso si è opposto alla richiesta della Sig.ra di trasferirsi definitivamente in Francia, sono insorti periodi di Pt_1 incomprensione che hanno indotto la Sig.ra ad avviare molteplici cause Pt_1 sia in Francia per maltrattamenti e per omesso mantenimento della moglie e dei figli sia in Marocco sempre per mancato mantenimento del nucleo familiare;
• da quando la moglie ha intentato le azioni giudiziarie suddette, ha impedito allo stesso sia di recarsi in Francia per vedere i figli sia di portare gli stessi in Italia durante le Festività e/o le vacanze estive e da ultimo, ha bloccato ogni contatto telefonico padre/figli;
• il suddetto procedimento per maltrattamenti è sfociato nella sua completa assoluzione ed inoltre, sia il Tribunale Francese che quello hanno CP_2 rigettato la richiesta di mantenimento per la moglie nonché la richiesta materna di mantenimento dei figli a decorrere dal 01/12/2017, avendo lo stesso dimostrato di aver provveduto al mantenimento dei figli fino al marzo 2021 ed hanno riconosciuto un mantenimento per i figli in complessivi 300,00 euro mensili;
• lo stesso ha ottemperato a tale situazione avendo provveduto a corrispondere il mantenimento dal 02/03/2021 al 02/04/2022, pari a € 3.640,00 che sono stati depositati nella cassa del Tribunale di CA, stante il rifiuto della Signora a riceverli;
Pt_1
• vi è una situazione sostanziale di parità economica fra i due coniugi, in quanto lo stesso in qualità di venditore ambulante percepisce entrate mensili che oscillano fra i 500,00 ed i 600,00 euro, mentre la Sig.ra in Francia percepisce un Pt_1 assegno statale di 900,00 euro mensili;
• che lo stesso ha un contratto di locazione abitativa agevolata, per un canone mensile di 450,00, oneri condominiali per 120,00 euro mensili ed ulteriori 110,00 euro per posto auto, per un totale di 680,00 euro mensili, che vengono divisi a metà con altro coinquilino;
i) all'udienza del 20/04/2023 entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in punto status chiedendo in via principale, in applicazione del Regolamento Ue n. 1259/2010, che venisse dichiarato lo scioglimento diretto del matrimonio civile contratto in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Marocco in data 25/08/2006 e in via subordinata, solo qualora non venisse accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
j) il Tribunale, mediante l'applicazione del diritto , con sentenza non CP_2 definitiva n. 1212/2023 (R.G. 9268/2021) del 12/05/2023, pubblicata in data 22/05/2023, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco data 25/08/2006 dalla Sig.ra e dal Sig. ed ha disposto, con separata Pt_1 CP_1 ordinanza, la prosecuzione del giudizio;
k) mediante memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. del 14/11/2023 il Sig. ha CP_1 precisato le proprie conclusioni in punto di assegno di mantenimento della moglie e dei figli nonchè in punto di affidamento degli stessi;
l) mediante memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del 15/12/2023 il Sig. ha CP_1 richiesto la comparizione personale delle parti al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo ed ha altresì chiesto che fosse disposto l'ascolto delle figlie minori ed Per_1 Per_2
m) mediante memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c del 20/12/2023 la Sig.ra ha Pt_1 insistito affinchè tramite la rappresentanza consolare del Regno del Marocco e/o diverso ufficio di competenza si verificasse l'esistenza in capo al convenuto di proprietà immobiliari, l'esistenza di ipoteche e/o sequestri giudiziari sui predetti immobili se esistenti, nonchè la titolarità di conti correnti ed affinché il Tribunale adito disponesse indagini patrimoniali volte a verificare l'effettivo tenore di vita del convenuto con estensione delle verifiche all'invio di denaro all'estero tramite aziende finanziarie di trasferimenti;
n) all'udienza del 28/04/2024 dinanzi al giudice istruttore, Dott. Matteo Gatti, l'Avv. Ciari, dopo aver riferito circa l'assenza dell'Avv. Solari per motivi di salute, ha:
• rappresentato che il Sig. ha avuto modo di vedere i propri figli sul CP_1 proprio posto di lavoro a Genova (essendo gli stessi venuti in Italia con la madre per altre incombenze) e che lo stesso in tale occasione ha consegnato alla ex compagna la somma di 100,00 euro affinché la stessa potesse provvedere in quei giorni al mantenimento dei figli;
• insisto nella richiesta di ascolto delle due minori e Per_1 Per_2
• rappresentato che agli atti è versato provvedimento francese (non tradotto) che pone a carico del Sig. un contributo al mantenimento ordinario della CP_1 prole di euro 300,00 complessivi;
• chiesto di poter produrre la traduzione del suddetto provvedimento;
o) mediante ordinanza del 18/06/2024, a scioglimento della riserva assunta, il Dott. Matteo Gatti ha autorizzato l'Avv. Ciari a depositare la suddetta documentazione ed ha fissato l'udienza per l'ascolto delle minori e Persona_1 Persona_2 p) all'udienza del 24/09/2024 davanti al Dott. Domenico Pellegrini l'Avv. Solari ha prodotto impedimento a comparire della Sig.ra con conseguente Pt_1 impossibilità per le minori di essere accompagnate e quindi di essere ascoltate;
il Sig. ha invece evidenziato di aver trascorso il mese di agosto con i figli CP_1 (essendo gli stessi venuti in Italia con madre) ed ha ribadito l'obbligo a suo carico, sia in Marocco che in Italia, di corrispondere il mantenimento per i figli;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 q) all'udienza del 07/11/2024 il Dott. Domenico Pellegrini ha richiesto alle parti di prendere posizione sui seguenti aspetti ed ha concesso apposito termine per il deposito di memorie scritte:
• i figli minorenni risultano domiciliati con la madre in Francia, a Muyen vicino a Draguignon e la madre risulta residente in [...]e comunque non in Italia e ciò già in costanza di matrimonio per cui si pone un problema di giurisdizione in quanto il giudice di prossimità è il giudice francese competente a decidere sia sull'affidamento, che sulla collocazione, che sulla frequentazione dei figli che sul loro mantenimento;
• è stata pronunciata una sentenza di condanna del padre al mantenimento dei figli dal Tribunale di CA (Marocco) che prevede un assegno di 300 Euro al mese per i figli;
• anche la competenza per l'assegno divorzile è problematica in quanto, risiedendo la moglie in Francia, la giurisdizione è del giudice del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione e quindi la Francia (convenzione di Bruxelles II); r) mediante memoria autorizzata in data 21/11/2024 l'Avv. Ciari:
• in merito al problema di giurisdizione sulla collocazione/affidamento e mantenimento dei figli delle odierne parti ha richiamato due distinte sentenze della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili e più precisamente la sentenza n. 30903 del 19 ottobre 2022 che ha previsto la competenza del giudice italiano a stabilire gli obblighi di un genitore sul mantenimento del figlio residente abitualmente all'estero, nonché la sentenza n. 29171 del 21 dicembre 2020 secondo cui quando i minori sono residenti all'estero, la giurisdizione sull'affidamento e mantenimento della prole spetta al giudice del luogo di residenza anche se il giudizio di separazione è stato introdotto in Italia;
• in merito al problema di giurisdizione per l'assegno divorzile ha, invece, richiamato la Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, titolo I, art.
5. Punto 2, che prevede, in materia di obbligazione alimentare, la citazione del convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente “davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti”; s) analogamente l'Avv. Solari mediante memoria del 25/11/2024, in merito al problema di giurisdizione sulla collocazione/affidamento e mantenimento dei figli, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili n. 30903 del 19 ottobre 2022; t) mediante ordinanza del 28/11/2024 il Dott. Domenico Pellegrini ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni con concessione di termini per il deposito delle memorie conclusionali ed entrambi i difensori hanno, pertanto, insistito nelle rispettive conclusioni;
osserva quanto segue.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 1. Il Tribunale ha già pronunciato sentenza definitiva di divorzio n. 1212/2023 (R.G. 9268/2021) del 12/05/2023, pubblicata in data 22/05/2023 applicando la legge del paese di origine delle parti.
2. E' pacifico che entrambe le parti hanno cittadinanza del Marocco e i figli di conseguenza hanno analoga cittadinanza e non hanno cittadinanza italiana.
3. Dal 2017 la madre vive con i figli in Francia: la circostanza è stata dedotta dal padre ma non è stata contestata dalla madre. Il padre ha poi sostenuto che trattavasi di un trasferimento provvisorio ma in realtà contestava tale trasferimento solo nel 2021, quando la madre introduceva il presente ricorso. E' evidente che il padre ha acconsentito a tale trasferimento e ne ha comunque tollerato la lunga prosecuzione, tanto è vero che non ha proposto nessuna denuncia per sottrazione di minore né ha introdotto una azione per il rientro in Italia dei minori stessi. Va evidenziato, peraltro, che in sede di presentazione del ricorso davanti a questa autorità giudiziaria, la madre taceva tale circostanza accreditando un trasferimento avvenuto da poco: sicchè il Tribunale non poteva inizialmente valutare la questione di difetto di giurisdizione che oggi diventa invece rilevante.
4. Ed invero le parti, a fronte della richiesta del giudice delegato di prendere posizione sulla questione della competenza (rectius giurisdizione) del Tribunale italiano hanno richiamato la giurisprudenza delle sezioni unite del 19.10.2022 (sent. 30903). Va osservato che tale giurisprudenza è ormai superata.
Ed invero l'art. 473-bis.11 introdotto dal d.lsg.vo 149/2022 ha dettato la specifica norma secondo cui “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
In base a tale articolo permane una competenza del tribunale dell'ultima residenza abituale del minore, ove trasferito altrove, se il trasferimento del minore non era autorizzato e counque non è decorso un anno dal trasferimento stesso Nel presente caso non ricorre nessuna di queste due condizioni in quanto il trasferimento è avvenuto nel 2017 (quattro anni prima dell'introduzione della causa) e comunque era autorizzato.
Del resto tale principio di prossimità del giudice chiamato a decidere sulla situazione dei minori ha trovato piena applicazione nella giurisprudenza a sezioni unite con l'Ordinanza n. 13438 del 16/05/2023 (peraltro confermata dall'art. 663 del 12.1.2023 della sez. I della Cassazione anche in tema di minori con doppia cittadinanza). In tema di giurisdizione sulle domande relative a misure volte alla protezione della persona o dei beni di minori.
Si deve quindi ritenere la competenza del giudice francese (i minori risiedono a Nizza) sia per quanto riguarda il mantenimento degli stessi che per quanto riguarda le
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 decisioni in tema di competenza in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento dei minori.
Neppure sussiste la necessità di emettere provvedimenti urgenti considerato che risulta pronunciata (e vigente) una sentenza del Tribunale di Cablanca (Marocco) del 25.11.2021 che ha stabilito un contributo al mantenimento dei figli, a carico del Sig.
di Euro 300,00 complessivi. CP_1
Quanto alla domanda di assegno divorzile va richiamata la Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, titolo I, art.
5. Punto 2, che prevede, in materia di obbligazione alimentare, la citazione del convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente “davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio
o la residenza abituale. Ne consegue che anche in relazione alla domanda di assegno divorzile va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano tenuto conto che la ricorrente risiede stabilmente in Francia dal 2017.
Vanno dichiarate compensate le spese avendo le parti raggiunto un accordo sulla pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dato atto che è stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio n. 1212/2023 (R.G. 9268/2021) del 12/05/2023, pubblicata in data 22/05/2023
Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle altre domande proposte dalle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9268/2021 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO) il 29/06/1986 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via I. Frugoni 1/3, presso e nello studio dell'Avv. SOLARI ELENA (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] CP_1 C.F._3
(MAROCCO) il 04/07/1976 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Cesarea 2/22, presso e nello studio dell'Avv. CIARI CRISTINA (C.F. ) che lo C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: In via principale in punto rapporti personali ed economici tra i coniugi:
– accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra nata a [...]_1 in data 29.06.1986 ed il Sig. nato a [...] in data [...]; CP_1
– disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra CP_1 dell'importo di euro 250,00 mensili. Pt_1 In via subordinata in punto rapporti personali ed economici tra i coniugi:
– nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra Parte_1 nata a [...] in data [...] e Sig. nato a [...]_1 (Marocco) in data 04.07.1976;
– disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra CP_1 dell'importo di euro 250,00 mensili. Pt_1 In via principale in punto affidamento e mantenimento della prole:
– affidare i figli (nata in [...] il [...]) , Persona_1 Persona_2 (nata in [...] il [...]) e (nato a [...] – Persona_3 Francia- in data 27.11.2017), per le ragioni esposte in parte narrativa, in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse dei minori;
– porre a carico del sig. a titolo di mantenimento in favore dei figli, un CP_1 assegno complessivo pari ad euro 900,00, o quello maggiore o minore meglio visto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla sig.ra Pt_1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nonché il 50% delle spese mediche non coperta dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i minori. In via subordinata in punto affidamento e mantenimento della prole:
– nella denegata ipotesi in cui non venisse concesso l'affido esclusivo alla madre affidare i figli (nata in [...] il [...]) , (nata in [...]_2 Genova il 09.01.2012) e (nato a [...] – Francia- in CP_1 Persona_3 data 27.11.2017) in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con diritto-dovere del padre di tenerli con sé secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse dei minori;
– porre a carico del Sig. a titolo di mantenimento in favore dei figli, un CP_1 assegno complessivo pari ad euro 900,00, o quello maggiore o minore meglio visto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla Sig.ra Pt_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nonché il 50% delle spese mediche
[...] non coperta dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i minori;
– Vinte le spese”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia all''Ill.mo Tribunale di Genova adito, contraiis reiectis:
* qualora non sia accertata l'incompetenza di Codesto Tribunale a stabilire sull'assegno di divorzio, stante la residenza della ricorrente in Francia, luogo quindi dell'eventuale adempimento in caso di riconoscimento dell'obbligazione in capo all'ex coniuge, si chiede che sia rigettata la richiesta della ricorrente di previsione di un assegno divorzile a carico dell'ex marito ed in favore dell'ex moglie, stante la sostanziale parità reddituale
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e patrimoniale fra gli ex coniugi e non avendo dimostrato la ricorrente di avere problemi di salute che possano incidere e/o limitare la propria capacità lavorativa;
*con riferimento alla prole, richiamando le difese e la documentazione offerta dal padre,
**qualora Codesto Tribunale dovesse ritenere sussistente la propria giurisdizione e quindi la propria competenza in punto affidamento e mantenimento della prole, si chiede che sia modificato il provvedimento presidenziale del 12.05.2022, n. cron. 792/2022, come segue:
***affidamento condiviso dei figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...]_2 Genova il 09.01.2012) e (nato in [...] il [...]) con collocazione Persona_3 e residenza presso e con la madre in Francia e con regime di frequentazione paterno da attuarsi in base al calendario scolastico del paese di residenza dei minori, consentendo al padre di tenere i figli con sé durante le principali Festività e durante le vacanze estive, per tutto il mese di agosto;
*** per effetto di quanto già statuito in Francia e Marocco in punto mantenimento della prole e sulla base della situazione reddituale e patrimoniale del Signor si CP_1 chiede che, l'assegno di mantenimento ordinario stabilito per i figli in favore della madre, sia ridotto e contenuto nella somma complessiva di €. 300,00 mensili (100,00 euro per ciascun figlio), oltre le spese straordinarie, stabilite dal verbale del 15.09.16 di Codesto Tribunale, sezione Famiglia, mantenute in ragione del 50% a carico di ciascun genitore;
**Qualora invece, il Tribunale di Genova dovesse ritenere sussistente il difetto di giurisdizione in favore del giudice francese e quindi dichiarare la propria incompetenza in punto affidamento e mantenimento della prole, si chiede che sia revocato il provvedimento presidenziale del 12.05.2022, n. cron. 792/2022, con ogni altro e consequenziale provvedimento in termini di restituzione e/o decadenza di quanto finora dato e/o maturato a favore della ricorrente e a carico del padre per effetto dell'ordinanza suddetta;
* in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 20/10/2021 dalla Sig.ra con cui la stessa Parte_1 ha chiesto in via principale lo scioglimento diretto del matrimonio civile celebrato in data 25/08/2006 in CA con il Sig. (mediante l'applicazione della legge CP_1 del Marocco); il riconoscimento in favore della stessa ed a carico del Sig. CP_1 di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00, nonché a carico del medesimo il mantenimento ordinario per i tre figli, per complessivi 900,00 euro mensili ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie, medico/scolastiche/sportive e ricreative che si rendessero necessarie per i minori;
l'affido esclusivo dei tre figli alla stessa con diritto- dovere del padre di tenerli con sé secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse dei minori.
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco il 25/08/2006 e che l'atto di matrimonio non è stato trascritto presso i competenti uffici comunali italiani di residenza dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 b) dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) Persona_1 e (nata a [...] il [...]) nonché il figlio Persona_2 [...] (nato a [...] - Francia - il 27/11/2017); Persona_3 c) la Sig.ra mediante atto introduttivo del 20/10/2021 ha dedotto che: Pt_1
• la situazione nel corso degli anni è stata caratterizzata da reiterati comportamenti violenti ed umilianti posti in essere dal marito nei confronti della stessa la quale nel 2017 ha abbandonato la casa coniugale trasferendosi insieme ai figli in Francia;
• la stessa ha sporto denuncia nei confronti del Sig. sia in Francia che in CP_1 Italia in quanto lo stesso nel 2017, a seguito del suddetto trasferimento in Francia, pur avendone le disponibilità economiche ha omesso di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli;
d) all'udienza del 21/03/2022 la Sig.ra davanti al Giudice Dott.ssa Marina Pt_1
PU ha dichiarato:
• di vivere attualmente a Nizza con i tre figli in un appartamento in affitto al canone mensile di euro 650,00;
• di aver ottenuto il permesso di soggiorno in Francia e di essere aiutata dallo Stato francese ricevendo dallo stesso un sussidio di 900,00 mensili;
• di non essere mai riuscita a cambiare la residenza dei figli non avendo il padre mai dato il proprio consenso;
• che il Sig. lavora sui mercati dove ha tre posti e due dipendenti (pur CP_1 avendone ufficialmente solo uno) ed ha intestati a sé due furgoni e due macchine;
e) la dott.ssa Marina Pugliese viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente, all'esito dell'udienza ha incaricato la Guardia di Finanza di Genova di acquisire e trasmettere la documentazione reddituale del Sig. nonché di verificare presso CP_1 l'Inps se lo stesso percepisce il reddito di cittadinanza e/o l'assegno unico per i tre figli, se e di quali veicoli è intestatario, se è titolare di un'attività di impresa commerciale (accertando ove possibile presso il Comune di Genova di quali e quanti posti fruisca di occupazione suolo pubblico per la vendita al mercato); f) in data 02/05/2022 la Guardia di Finanza ha depositato relazione avente ad oggetto l'esame delle indagini richieste nei confronti del convenuto CP_1 g) la Dott.ssa Marina Pugliese mediante ordinanza del 12/05/2022 ha così deciso:
“Autorizza i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
dispone che i figli minori (NATA A GENOVA IL 2.4.2008), Persona_4 Per_2 (NATA A GENOVA IL 9.1.2012), (NATO
[...] Persona_3 A DRAGUIGNON – FRANCIA IL 27.11.2017) sono affidati in via esclusiva alla madre signora e collocati in via abitativa prevalente presso la sua Parte_1 residenza in Francia;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi presi con la madre, in mancanza di accordo dovrà rivolgersi ai SS francesi;
la madre a tal fine provvederà a comunicare al padre il nuovo indirizzo dei figli minori;
pone a carico del resistente l'onere di provvedere al mantenimento ordinario dei tre figli versando alla madre la somma mensile complessiva di € 600 (€ 200 per ciascun figlio), mediante bonifico da effettuare entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli”;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 h) il Sig. costituendosi in data 08/09/2022 ha aderito alla domanda in CP_1 punto stato civile e ha dedotto che:
• la Sig.ra contrariamente a quanto riferito dalla stessa, non si è allontanata Pt_1 dall'Italia per presunti maltrattamenti, infatti, come si evince anche dai documenti depositati dalla stessa e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, non vi sono pendenze a carico dello stesso e/o vertenze penali in atto (l'atto di denuncia/querela da parte della Sig.ra su tali presunti episodi illeciti Pt_1 risalirebbe al settembre del 2021, in concomitanza col deposito del ricorso per la separazione da parte della stessa);
• lo stesso nel 2017, a fronte di apposita richiesta della Sig.ra ha Pt_1 acconsentito a che la stessa unitamente ai figli si trasferisse temporaneamente in Francia affinché gli stessi studiassero la lingua francese (madre lingua anche in Marocco);
• lo stesso a seguito di tale trasferimento è rimasto in Italia per ragioni lavorative ed ha raggiunto la famiglia un week-end ogni quindici giorni, oltre ai periodi di festività;
• all'inizio del 2021, allorquando lo stesso si è opposto alla richiesta della Sig.ra di trasferirsi definitivamente in Francia, sono insorti periodi di Pt_1 incomprensione che hanno indotto la Sig.ra ad avviare molteplici cause Pt_1 sia in Francia per maltrattamenti e per omesso mantenimento della moglie e dei figli sia in Marocco sempre per mancato mantenimento del nucleo familiare;
• da quando la moglie ha intentato le azioni giudiziarie suddette, ha impedito allo stesso sia di recarsi in Francia per vedere i figli sia di portare gli stessi in Italia durante le Festività e/o le vacanze estive e da ultimo, ha bloccato ogni contatto telefonico padre/figli;
• il suddetto procedimento per maltrattamenti è sfociato nella sua completa assoluzione ed inoltre, sia il Tribunale Francese che quello hanno CP_2 rigettato la richiesta di mantenimento per la moglie nonché la richiesta materna di mantenimento dei figli a decorrere dal 01/12/2017, avendo lo stesso dimostrato di aver provveduto al mantenimento dei figli fino al marzo 2021 ed hanno riconosciuto un mantenimento per i figli in complessivi 300,00 euro mensili;
• lo stesso ha ottemperato a tale situazione avendo provveduto a corrispondere il mantenimento dal 02/03/2021 al 02/04/2022, pari a € 3.640,00 che sono stati depositati nella cassa del Tribunale di CA, stante il rifiuto della Signora a riceverli;
Pt_1
• vi è una situazione sostanziale di parità economica fra i due coniugi, in quanto lo stesso in qualità di venditore ambulante percepisce entrate mensili che oscillano fra i 500,00 ed i 600,00 euro, mentre la Sig.ra in Francia percepisce un Pt_1 assegno statale di 900,00 euro mensili;
• che lo stesso ha un contratto di locazione abitativa agevolata, per un canone mensile di 450,00, oneri condominiali per 120,00 euro mensili ed ulteriori 110,00 euro per posto auto, per un totale di 680,00 euro mensili, che vengono divisi a metà con altro coinquilino;
i) all'udienza del 20/04/2023 entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in punto status chiedendo in via principale, in applicazione del Regolamento Ue n. 1259/2010, che venisse dichiarato lo scioglimento diretto del matrimonio civile contratto in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Marocco in data 25/08/2006 e in via subordinata, solo qualora non venisse accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
j) il Tribunale, mediante l'applicazione del diritto , con sentenza non CP_2 definitiva n. 1212/2023 (R.G. 9268/2021) del 12/05/2023, pubblicata in data 22/05/2023, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco data 25/08/2006 dalla Sig.ra e dal Sig. ed ha disposto, con separata Pt_1 CP_1 ordinanza, la prosecuzione del giudizio;
k) mediante memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. del 14/11/2023 il Sig. ha CP_1 precisato le proprie conclusioni in punto di assegno di mantenimento della moglie e dei figli nonchè in punto di affidamento degli stessi;
l) mediante memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del 15/12/2023 il Sig. ha CP_1 richiesto la comparizione personale delle parti al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo ed ha altresì chiesto che fosse disposto l'ascolto delle figlie minori ed Per_1 Per_2
m) mediante memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c del 20/12/2023 la Sig.ra ha Pt_1 insistito affinchè tramite la rappresentanza consolare del Regno del Marocco e/o diverso ufficio di competenza si verificasse l'esistenza in capo al convenuto di proprietà immobiliari, l'esistenza di ipoteche e/o sequestri giudiziari sui predetti immobili se esistenti, nonchè la titolarità di conti correnti ed affinché il Tribunale adito disponesse indagini patrimoniali volte a verificare l'effettivo tenore di vita del convenuto con estensione delle verifiche all'invio di denaro all'estero tramite aziende finanziarie di trasferimenti;
n) all'udienza del 28/04/2024 dinanzi al giudice istruttore, Dott. Matteo Gatti, l'Avv. Ciari, dopo aver riferito circa l'assenza dell'Avv. Solari per motivi di salute, ha:
• rappresentato che il Sig. ha avuto modo di vedere i propri figli sul CP_1 proprio posto di lavoro a Genova (essendo gli stessi venuti in Italia con la madre per altre incombenze) e che lo stesso in tale occasione ha consegnato alla ex compagna la somma di 100,00 euro affinché la stessa potesse provvedere in quei giorni al mantenimento dei figli;
• insisto nella richiesta di ascolto delle due minori e Per_1 Per_2
• rappresentato che agli atti è versato provvedimento francese (non tradotto) che pone a carico del Sig. un contributo al mantenimento ordinario della CP_1 prole di euro 300,00 complessivi;
• chiesto di poter produrre la traduzione del suddetto provvedimento;
o) mediante ordinanza del 18/06/2024, a scioglimento della riserva assunta, il Dott. Matteo Gatti ha autorizzato l'Avv. Ciari a depositare la suddetta documentazione ed ha fissato l'udienza per l'ascolto delle minori e Persona_1 Persona_2 p) all'udienza del 24/09/2024 davanti al Dott. Domenico Pellegrini l'Avv. Solari ha prodotto impedimento a comparire della Sig.ra con conseguente Pt_1 impossibilità per le minori di essere accompagnate e quindi di essere ascoltate;
il Sig. ha invece evidenziato di aver trascorso il mese di agosto con i figli CP_1 (essendo gli stessi venuti in Italia con madre) ed ha ribadito l'obbligo a suo carico, sia in Marocco che in Italia, di corrispondere il mantenimento per i figli;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 q) all'udienza del 07/11/2024 il Dott. Domenico Pellegrini ha richiesto alle parti di prendere posizione sui seguenti aspetti ed ha concesso apposito termine per il deposito di memorie scritte:
• i figli minorenni risultano domiciliati con la madre in Francia, a Muyen vicino a Draguignon e la madre risulta residente in [...]e comunque non in Italia e ciò già in costanza di matrimonio per cui si pone un problema di giurisdizione in quanto il giudice di prossimità è il giudice francese competente a decidere sia sull'affidamento, che sulla collocazione, che sulla frequentazione dei figli che sul loro mantenimento;
• è stata pronunciata una sentenza di condanna del padre al mantenimento dei figli dal Tribunale di CA (Marocco) che prevede un assegno di 300 Euro al mese per i figli;
• anche la competenza per l'assegno divorzile è problematica in quanto, risiedendo la moglie in Francia, la giurisdizione è del giudice del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione e quindi la Francia (convenzione di Bruxelles II); r) mediante memoria autorizzata in data 21/11/2024 l'Avv. Ciari:
• in merito al problema di giurisdizione sulla collocazione/affidamento e mantenimento dei figli delle odierne parti ha richiamato due distinte sentenze della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili e più precisamente la sentenza n. 30903 del 19 ottobre 2022 che ha previsto la competenza del giudice italiano a stabilire gli obblighi di un genitore sul mantenimento del figlio residente abitualmente all'estero, nonché la sentenza n. 29171 del 21 dicembre 2020 secondo cui quando i minori sono residenti all'estero, la giurisdizione sull'affidamento e mantenimento della prole spetta al giudice del luogo di residenza anche se il giudizio di separazione è stato introdotto in Italia;
• in merito al problema di giurisdizione per l'assegno divorzile ha, invece, richiamato la Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, titolo I, art.
5. Punto 2, che prevede, in materia di obbligazione alimentare, la citazione del convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente “davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti”; s) analogamente l'Avv. Solari mediante memoria del 25/11/2024, in merito al problema di giurisdizione sulla collocazione/affidamento e mantenimento dei figli, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili n. 30903 del 19 ottobre 2022; t) mediante ordinanza del 28/11/2024 il Dott. Domenico Pellegrini ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni con concessione di termini per il deposito delle memorie conclusionali ed entrambi i difensori hanno, pertanto, insistito nelle rispettive conclusioni;
osserva quanto segue.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 1. Il Tribunale ha già pronunciato sentenza definitiva di divorzio n. 1212/2023 (R.G. 9268/2021) del 12/05/2023, pubblicata in data 22/05/2023 applicando la legge del paese di origine delle parti.
2. E' pacifico che entrambe le parti hanno cittadinanza del Marocco e i figli di conseguenza hanno analoga cittadinanza e non hanno cittadinanza italiana.
3. Dal 2017 la madre vive con i figli in Francia: la circostanza è stata dedotta dal padre ma non è stata contestata dalla madre. Il padre ha poi sostenuto che trattavasi di un trasferimento provvisorio ma in realtà contestava tale trasferimento solo nel 2021, quando la madre introduceva il presente ricorso. E' evidente che il padre ha acconsentito a tale trasferimento e ne ha comunque tollerato la lunga prosecuzione, tanto è vero che non ha proposto nessuna denuncia per sottrazione di minore né ha introdotto una azione per il rientro in Italia dei minori stessi. Va evidenziato, peraltro, che in sede di presentazione del ricorso davanti a questa autorità giudiziaria, la madre taceva tale circostanza accreditando un trasferimento avvenuto da poco: sicchè il Tribunale non poteva inizialmente valutare la questione di difetto di giurisdizione che oggi diventa invece rilevante.
4. Ed invero le parti, a fronte della richiesta del giudice delegato di prendere posizione sulla questione della competenza (rectius giurisdizione) del Tribunale italiano hanno richiamato la giurisprudenza delle sezioni unite del 19.10.2022 (sent. 30903). Va osservato che tale giurisprudenza è ormai superata.
Ed invero l'art. 473-bis.11 introdotto dal d.lsg.vo 149/2022 ha dettato la specifica norma secondo cui “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
In base a tale articolo permane una competenza del tribunale dell'ultima residenza abituale del minore, ove trasferito altrove, se il trasferimento del minore non era autorizzato e counque non è decorso un anno dal trasferimento stesso Nel presente caso non ricorre nessuna di queste due condizioni in quanto il trasferimento è avvenuto nel 2017 (quattro anni prima dell'introduzione della causa) e comunque era autorizzato.
Del resto tale principio di prossimità del giudice chiamato a decidere sulla situazione dei minori ha trovato piena applicazione nella giurisprudenza a sezioni unite con l'Ordinanza n. 13438 del 16/05/2023 (peraltro confermata dall'art. 663 del 12.1.2023 della sez. I della Cassazione anche in tema di minori con doppia cittadinanza). In tema di giurisdizione sulle domande relative a misure volte alla protezione della persona o dei beni di minori.
Si deve quindi ritenere la competenza del giudice francese (i minori risiedono a Nizza) sia per quanto riguarda il mantenimento degli stessi che per quanto riguarda le
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 decisioni in tema di competenza in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento dei minori.
Neppure sussiste la necessità di emettere provvedimenti urgenti considerato che risulta pronunciata (e vigente) una sentenza del Tribunale di Cablanca (Marocco) del 25.11.2021 che ha stabilito un contributo al mantenimento dei figli, a carico del Sig.
di Euro 300,00 complessivi. CP_1
Quanto alla domanda di assegno divorzile va richiamata la Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, titolo I, art.
5. Punto 2, che prevede, in materia di obbligazione alimentare, la citazione del convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente “davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio
o la residenza abituale. Ne consegue che anche in relazione alla domanda di assegno divorzile va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano tenuto conto che la ricorrente risiede stabilmente in Francia dal 2017.
Vanno dichiarate compensate le spese avendo le parti raggiunto un accordo sulla pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dato atto che è stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio n. 1212/2023 (R.G. 9268/2021) del 12/05/2023, pubblicata in data 22/05/2023
Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle altre domande proposte dalle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9