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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANNA Parte_1 C.F._1
LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, via S. Emiliano n. C.F._2
55, presso lo studio del difensore;
attrice
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianfranco FLORE (C.F. C.F._4
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 , elettivamente domiciliati a Budoni, via Dante n. 5, presso lo studio C.F._5
del difensore;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 10.3.2025, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. con scrittura privata del 29.10.2024:
i. e – di fronte al Controparte_1 Controparte_2
contestuale pagamento di 1.000,00 euro ed all'impegno di versare 20,00 euro mensili quale fondo spese per consumi elettrici e per l'eventuale manutenzione degli impianti – avevano riconosciuto in favore dell'immobile di proprietà essa attrice (sito a Budoni, Frazione San Lorenzo, via Umberto Saba n. 59, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 13, particella 2513, sub. 23) la “servitù di
presa d'acqua dal pozzo sito nel cortile pertinenziale (quello staccato
dall'unità immobiliare e confinante con la Via Saba) all'immobile di proprietà
, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Budoni al Parte_2
Foglio 13, particella 2513, sub. 1, Frazione San Lorenzo”;
ii. era stato precisato che la servitù ineriva unicamente alla presa d'acqua dal pozzo, mentre essa attrice non avrebbe potuto vantare alcun diritto sul terreno ove insisteva quest'ultimo;
iii. i convenuti avevano consegnato a essa attrice le chiavi d'accesso al cortile ove era ubicato il pozzo e quest'ultima aveva versato l'importo di 1.000,00 euro con assegno;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 b. poiché la scrittura de qua non era stata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, era quindi interesse di essa attrice chiederne la verificazione giudiziale, al fine di ottenere un titolo idoneo alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'8.4.2025, e Controparte_1 [...]
hanno dichiarato di aderire alla domanda di verificazione formulata CP_2
dall'attrice, confermando quanto esposto dalla medesima nell'atto di citazione.
3. Nell'udienza del 29.4.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. (introdotto dal D.Lgs.
149/2022), in data odierna il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
***
4. La domanda di verificazione giudiziale formulata da è fondata e Parte_1
deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
4.1 Nell'art. 216, comma 2, primo periodo, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione
può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi
interesse”.
La scrittura privata del 29.10.2024, della quale chiede la Parte_1
verificazione giudiziale, è stata prodotta a corredo dell'atto di citazione e, in ciascuna delle sue tre pagine, sono effettivamente presenti le sottoscrizioni della medesima attrice,
nonché dei convenuti e (oltre che Controparte_1 Controparte_2
dei rispettivi legali).
Sussiste quindi l'interesse dell'attrice alla verificazione delle sottoscrizioni, ai fini
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 della trascrizione dell'atto.
4.2 In subiecta materia deve poi essere richiamato l'art. 215, comma 1, n. 2, in cui si legge che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (…) se la parte
comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella
prima risposta successiva alla produzione”.
Nella loro comparsa di risposta e CP_1 Controparte_1 CP_2
hanno confermato la ricostruzione dei fatti esposta nell'atto di citazione,
[...]
riconoscendo quindi di avere firmato la scrittura privata del 29.10.2024.
5. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nel contratto – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
6. Le spese di lite anticipate da debbono rimanere a suo carico, in Parte_1
virtù del disposto dell'art. 216, comma 2, c.p.c. – ai sensi del quale “se il convenuto
riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore” .
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la Controparte_3
, sottoscritta il 29.10.2024 da
[...]
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. e (C.F. C.F.
[...] C.F._3 Controparte_2
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 ; C.F._4
b. dispone che le spese processuali, anticipate dall'attrice, restino a suo carico.
Nuoro, 5.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANNA Parte_1 C.F._1
LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, via S. Emiliano n. C.F._2
55, presso lo studio del difensore;
attrice
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianfranco FLORE (C.F. C.F._4
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 , elettivamente domiciliati a Budoni, via Dante n. 5, presso lo studio C.F._5
del difensore;
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 10.3.2025, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. con scrittura privata del 29.10.2024:
i. e – di fronte al Controparte_1 Controparte_2
contestuale pagamento di 1.000,00 euro ed all'impegno di versare 20,00 euro mensili quale fondo spese per consumi elettrici e per l'eventuale manutenzione degli impianti – avevano riconosciuto in favore dell'immobile di proprietà essa attrice (sito a Budoni, Frazione San Lorenzo, via Umberto Saba n. 59, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 13, particella 2513, sub. 23) la “servitù di
presa d'acqua dal pozzo sito nel cortile pertinenziale (quello staccato
dall'unità immobiliare e confinante con la Via Saba) all'immobile di proprietà
, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Budoni al Parte_2
Foglio 13, particella 2513, sub. 1, Frazione San Lorenzo”;
ii. era stato precisato che la servitù ineriva unicamente alla presa d'acqua dal pozzo, mentre essa attrice non avrebbe potuto vantare alcun diritto sul terreno ove insisteva quest'ultimo;
iii. i convenuti avevano consegnato a essa attrice le chiavi d'accesso al cortile ove era ubicato il pozzo e quest'ultima aveva versato l'importo di 1.000,00 euro con assegno;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 b. poiché la scrittura de qua non era stata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, era quindi interesse di essa attrice chiederne la verificazione giudiziale, al fine di ottenere un titolo idoneo alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'8.4.2025, e Controparte_1 [...]
hanno dichiarato di aderire alla domanda di verificazione formulata CP_2
dall'attrice, confermando quanto esposto dalla medesima nell'atto di citazione.
3. Nell'udienza del 29.4.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. (introdotto dal D.Lgs.
149/2022), in data odierna il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
***
4. La domanda di verificazione giudiziale formulata da è fondata e Parte_1
deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
4.1 Nell'art. 216, comma 2, primo periodo, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione
può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi
interesse”.
La scrittura privata del 29.10.2024, della quale chiede la Parte_1
verificazione giudiziale, è stata prodotta a corredo dell'atto di citazione e, in ciascuna delle sue tre pagine, sono effettivamente presenti le sottoscrizioni della medesima attrice,
nonché dei convenuti e (oltre che Controparte_1 Controparte_2
dei rispettivi legali).
Sussiste quindi l'interesse dell'attrice alla verificazione delle sottoscrizioni, ai fini
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 della trascrizione dell'atto.
4.2 In subiecta materia deve poi essere richiamato l'art. 215, comma 1, n. 2, in cui si legge che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (…) se la parte
comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella
prima risposta successiva alla produzione”.
Nella loro comparsa di risposta e CP_1 Controparte_1 CP_2
hanno confermato la ricostruzione dei fatti esposta nell'atto di citazione,
[...]
riconoscendo quindi di avere firmato la scrittura privata del 29.10.2024.
5. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nel contratto – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
6. Le spese di lite anticipate da debbono rimanere a suo carico, in Parte_1
virtù del disposto dell'art. 216, comma 2, c.p.c. – ai sensi del quale “se il convenuto
riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore” .
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la Controparte_3
, sottoscritta il 29.10.2024 da
[...]
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. e (C.F. C.F.
[...] C.F._3 Controparte_2
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 ; C.F._4
b. dispone che le spese processuali, anticipate dall'attrice, restino a suo carico.
Nuoro, 5.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 314/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5