TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3144/2024 promossa da:
(P.I. e C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MIOTTO ROSSANA
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti PENZO PIETRO e PEDRON FRANCESCA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate tele- maticamente:
“Nel merito: accertati gli inadempimenti avversi, dichiarare l'infondatezza della pre- tesa creditoria di e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, Controparte_2 invalido e comunque inefficace il decreto ingiuntivo numero n. 911/2024 emesso il 30.4.2024 dal Tribunale di Padova, notificato il 13.5.2024 e qui opposto, anche in punto di spese legali, in quanto non dovute, in ogni caso dichiarando che nulla è do- vuto dalla attrice opponente alla convenuta opposta poiché le fatture sono state emes- se in violazione del contratto di appalto. Rigettarsi pertanto in ogni caso le domande di pagamento di parte avversa con riferimento alle fatture azionate e comunque ridur- si drasticamente le pretese avverse alle sole lavorazioni effettivamente eseguite in modo congruo e conforme alle regole dell'arte;
In via riconvenzionale: accertati i plurimi e gravi inadempimenti avversi, condannar- si la convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Pt_1 quantificabili allo stato prudenzialmente in almeno € 245.000,00, salva quantifica- zione più precisa, maggiore o minore, come emergerà in corso di causa e come risul- terà di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 cc, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Conseguentemente, porsi in compensazione le somme dovute per Par il risarcimento del danno patito e patiendo da con quelle eventualmente risultanti a favore di quantificate con riferimento esclusivo ai lavori effettivamente CP_2 correttamente svolti e certificati, come risulteranno a seguito della produzione da par- te avversa di tutta la documentazione di cantiere sempre chiesta e dall'accertamento della diligenza degli stessi da parte di un CTU nominando. In ogni caso, atteso che Par
ancora oggi si trova nell'impossibilità oggettiva di ricostruire la contabilità di cantiere, si chiede comunque che il Tribunale ordini a la consegna di tutta CP_2 la documentazione di cantiere, inclusa la lista presenze con orari e giorni precisi, con indicazione pure delle persone specifiche inviate in cantiere, prevista come prodro- mica all'emissione delle fatture nei confronti dell'attrice stessa, proprio al fine accer- Par tare e quantificare esattamente le somme dovute da a da porre in CP_2 compensazione con i danni patiti e patiendi dall'attrice.
(…)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, e con valutazione comunque della condotta di controparte, anche d'ufficio, ex art. 96 c.p.c.”.
- 2 - La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to telematicamente:
“nel merito in via principale: rigettarsi tutte le domande, anche riconvenzionali, av- versarie in quanto inammissibili, anche per intervenuta decadenza e prescrizione, in- fondate in fatto e in diritto e non provate e rigettarsi conseguentemente l'opposizione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 911/2024, R.G. 1923/2024, emesso dal Tribunale di Padova) e comunque condannar- si la società opponente a corrispondere alla società la Controparte_2 somma di euro 158.254,76 o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accer- tata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 2.242,00 per compensi, euro 407,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali al 15% ed accessori di leg- ge.
In via subordinata: ridursi le pretese avversarie avanzate in via riconvenzionale anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze anche del presente procedimento”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 911/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 30.4.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 158.254,76 in favore di a titolo di corrispettivo per opere edili. Controparte_2
L'opposizione si fondava, e si fonda, su asserit6i plurimi e gravi inadempimenti della società opposta, la quale, sin dalle prime fasi del rapporto contrattuale, avrebbe tenu- to una condotta negligente, contraria a buona fede e gravemente lesiva degli interessi della committente, culminata nell'abbandono del cantiere. L'opponente spiegava inoltre domanda riconvenzionale per asseriti danni per euro 245.000,00 da compen- sare con ogni eventuale ragione creditoria dell'opposta.
Si costituiva conseguentemente in giudizio la convenuta opposta, contestando le al- legazioni attoree e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione del- la provvisoria esecuzione. A seguito dell'udienza del 19.12.2024, il Giudice, con or- dinanza del medesimo giorno, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo opposto, rigettando ogni richiesta istruttoria “ritenuto che in relazione al me- rito la causa si appalesa sufficientemente istruita in via documentale e matura per la
- 3 - decisione” e rinviando dunque all'udienza di conclusioni.e rimessione della causa in decisione.
Emerge agli atti quanto segue: Nel mese di luglio 2023 la società in qualità Parte_1 di subappaltante, commissionava alla società Controparte_2
l'esecuzione di opere edili finalizzate alla costruzione di quattro fabbricati all'interno del cantiere sito in Piove di Sacco (PD), via Donizetti-Vivaldi con materiali forniti dalla committenza e con lavorazioni suddivise in stati avanzamento lavori (vds. doc. 1, doc. 2 e doc. 3 fascicolo opposta). che avrebbero dovuto essere approvati Pt_2 dal Direttore dei Lavori della committente, con la precisazione che “la mancata veri- fica entro il termine di 5 giorni dal raggiungimento del SAL, da parte della direzione lavori, ovvero la mancata comunicazione dell'esito per iscritto entro il medesimo termine, comporterà l'accettazione dell'opera equiparata alla emissione del visto” (vds. pagina 3 dei docc. 1, 2 e 3).
Fino agli ultimi mesi del 2023, il tecnico di fiducia di inviava Controparte_2
a mezzo e-mail i che venivano via via liquidati da senza alcuna con- Pt_2 Parte_1 testazione, con conseguente emissione delle relative fatture da parte della società su- bappaltatrice, così come contrattualmente stabilito. A far data dall'inizio dell'anno 2024, tuttavia, ometteva senza alcun motivo di apporre il visto ai S.A.L. Parte_1 emessi dalla società opposta per opere già eseguite presumibilmente a regola d'arte e si sottraeva al relativo pagamento, dapprima tergiversando ed accampando mancanza di liquidità per poi rendersi di fatto irreperibile. Tale inadempimento costringeva a procedere, in data 9 febbraio 2024, all'invio a mezzo Controparte_2 pec dei S.A.L. delle opere svolte alla società e al relativo Direttore dei Lavo- Parte_1 ri, con l'indicazione dei singoli importi dovuti (vds. doc. 4, doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8). Nessuna contestazione in ordine alle opere svolte e alla loro quantificazione Par veniva effettuata dalla committente nel termine contrattuale di cinque giorni dalla ricezione dei S.A.L., con conseguente accettazione delle opere, ai sensi dell'art. 3 so- pra citato.
Invero , solo dopo aver ricevuto la predetta richiesta di pagamento a distan- Parte_1 za di oltre 15 giorni, per il tramite del relativo Direttore dei Lavori, Arch. CP_3 pur senza contestare, nemmeno tardivamente, l'esecuzione delle opere indica-
[...] te nei S.A.L. ricevuti, si limitava a rilevare una serie di prescrizioni in materia di si- curezza che, a suo dire, non sarebbero state rispettate nel cantiere. Tali contestazioni venivano rigettate da con pec del 27.3.2024 con cui la subappaltatrice CP_2 formulava altresì eccezione di inadempimento, rilevando che in mancanza di paga- mento delle opere già svolte e mai contestate avrebbe sospeso i lavori e rilasciato il cantiere, così come previsto, oltre che dall'art. 1460 c.c., anche dalla clausola n. 7 dei contratti stipulati dalle parti (vds. doc. 9, doc. 10 e doc. 11).
- 4 - Il reiterato mancato pagamento attoreo avrebbe costretto quindi dapprima a CP_2 rilasciare il cantiere ai sensi della clausola 7 dei contratti di subappalto e poi ad agire in sede monitoria per ottenere il pagamento di quanto spettantele per le opere esegui- te. In particolare, quanto agli importi dovuti, la committente ometteva di provvedere al pagamento integrale delle fatture nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21 tutte del 19.1.2024 (vds. doc. 12), rispettivamente di euro 21.762,00, 26.404,56, 28.734,16, 26.404,56, 26.404,56, 26.404,56 per un totale di euro 156.114,40 nonché l'IVA sugli importi fatturati nei documenti fiscali nn. 55, 56, 57, 58, 59 del 23.11.2023 (vds. doc. 13), rispettivamente di euro 239,00, 298,52, 837,00, 298,52, 467,32, per un totale di euro 2.140,36 e così per un totale complessivo di euro 158.254,76. Importi mai contestati Par da nemmeno nel presente giudizio.
Ritiene il Tribunale che le ragioni dell'opposta trovano piena conferma nelle emer- genze in atti.
Invero , ai sensi dell'art. 3 dei contratti di subappalto stipulati dalle parti “al raggiun- gimento di ciascun SAL, come sopra determinati, la società subappaltatrice emetterà un certificato di pagamento con indicata la somma dovuta per le opere eseguite e sarà comunicata alla società subappaltante. Dalla sua comunicazione la DL dovrà emette- re il proprio visto entro 5 giorni;
una volta emesso il visto la società subappaltatrice emetterà fattura fiscale da pagarsi da parte della società subappaltante entro e non ol- tre 45 giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese di emissione della fattura. La mancata verifica entro il termine di 5 giorni dal raggiungimento del SAL, da parte della direzione lavori, ovvero la mancata comunicazione dell'esito per iscritto entro il medesimo termine, comporterà l'accettazione dell'opera equiparata alla emissione del visto”.
Risulta che i certificati di pagamento, che altro non sono che i S.A.L. contenenti l'indicazione delle singole opere eseguite e gli importi dovuti per le stesse, venivano inviati dalla società con pec del 9 febbraio 2024 (vds. docc. 4-8) e che tut- CP_2 te le fatture azionate in sede monitoria si riferiscono espressamente a tali S.A.L.. Nessuna contestazione perveniva da nel termine contrattualmente previsto di Parte_1 cinque giorni, con conseguente pacifica accettazione delle opere.
La già intervenuta accettazione delle opere, a ben vedere, rende qualsiasi istruttoria sul punto del tutto ultronea, stante il chiaro disposto contrattuale.
In ogni caso , al di là della suddetta previsione contrattuale, nessuna specifica conte- Par stazione in ordine all'esecuzione delle opere è stata effettuata da nemmeno nel presente giudizio di opposizione, essendosi l'opponente limitata a contestare l'esistenza delle opere con la generica espressione, che si riduce ad una mera clausola di stile, secondo cui la subappaltatrice non avrebbe “nemmeno eseguito tutte le opere per le quali chiede oggi il pagamento” (vds. pag. 5 della citazione ).
- 5 - Se così fosse stato, la committente avrebbe dovuto rilevarlo nel termine che era stato indicato dai contraenti in cinque giorni dal ricevimento dei S.A.L., cosa non avvenu- ta. Al contrario, neanche in sede di prima memoria vi sono contestazioni precise in ordine alle opere eseguite. Anche sotto tale profilo, quindi, qualunque attività istrut- toria si rivelerebbe inutile, in quanto l'esecuzione dei lavori, oltre che ai sensi dell'art. 3 sopra citato, dovrà ritenersi provata anche per il principio di mancata spe- cifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
A ciò si aggiunga che nemmeno le istanze istruttorie formulate dall'opposta sono Par state specificatamente contestate da la quale si è limitata nella propria terza me- moria a svolgere una mera contestazione generica e complessiva delle istanze istrut- torie formulate da senza prendere posizione sulle singole istanze, con tut- CP_2 to ciò che ne consegue ex art. 115 c.p.c..
lamenta l'asserito mancato rispetto di non meglio precisate norme in materia Parte_1 di sicurezza da parte dell'opposta, l'asserita mancata consegna di generica “contabili- tà di cantiere” e la asserita presenza di altrettanto generici vizi nelle opere eseguite dall'impresa costruttrice. Contestazioni che, guarda caso, sono state formulate dalla società opponente solo a seguito delle richieste di pagamento da parte di e CP_2 che risultano quindi connotate da mere finalità speculative.
Entrando nel merito delle singole contestazioni, quanto alla normativa in materia di sicurezza si evidenzia che gli stessi documenti 1, 2 e 3 dimessi dall'opponente con- fermano come le inadempienze fossero indirizzate all'impresa Pinato, ovvero, a detta dell'opponente, all'impresa successivamente subentrata ad (vedasi intesta- CP_2 zione dei verbali allegati sub docc.
1-3 dall'opponente). che, così CP_4 come tutte le altre imprese intervenute nella lottizzazione per cui è causa, non è parte Par del presente giudizio e alla quale andranno rivolte le contestazioni sollevate da
Ed infatti, alcuna violazione poteva addebitarsi ad posto che, come chiari- CP_2 to con pec del 27.3.2024, il cantiere “era in regola”, avendo l'appaltatrice sempre ri- spettato la normativa di cantiere, come dimostrato dai fotogrammi allegati alla pre- detta pec unitamente a foglio di giornale, ove è chiaramente visibile la data del 26.3.2024 (vds. doc. 9). Ad ogni modo, anche qualora non si fosse con- CP_2 formata alle disposizioni legislative in materia di sicurezza sarebbero state altre le sanzioni applicabili alla subappaltatrice, ovvero le sanzioni di cui al Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii. e non la sospensione del pagamento per opere già in precedenza svolte a regola d'arte dalla subappaltatrice. Sanzioni che peraltro non sono mai state Par elevate né a carico di e nemmeno a carico di quale committente. Il che CP_2 conferma l'evidente inconsistenza delle difese attoree.
Senza contare che la documentazione attorea, asseritamente volta a dimostrare le precarie condizioni di sicurezza in cui versava il cantiere, riguarda probabilmente cantieri diversi o comunque zone esterne alla lottizzazione per cui è causa (così, ad
- 6 - esempio, la foto contenuta nel doc. 1 attoreoo che ritrae materiali di risulta presenti a terra). Si tratta inoltre di fotogrammi scattati in epoca successiva al rilascio del can- tiere da parte di come confermato dal fatto che in alcune foto sono pre- CP_2 senti i segni tangibili di lavorazioni affidate a ditte terze (si pensi alla seconda foto del doc. 1 attoreoo che ritrae il cantiere durante l'esecuzione dei cappotti esterni, quando i parapetti in legno erano già stati rimossi da terzi). Nessuno dei “verbali di riunione e coordinamento di cantiere” allegati dall'opponente sub docc. 1, 2 e 3, pe- raltro, è stato redatto alla presenza di e pertanto alla stessa non opponibili. CP_2
Anche le contestazioni relative ad asseriti – e non meglio precisati – vizi nelle opere appaltate si appalesano del tutto infondate, come confermato dal fatto che prima dell'instaurazione del presente giudizio nessuna denuncia e nessuna contestazione in Pt_ ordine ai lavori svolti è mai stata formulata da Il che la dice lunga sul discutibile modus operandi della committente, le cui pretese dovranno quindi essere prelimi- narmente rigettate per l'intervenuta decadenza e prescrizione irrimediabilmente in- tervenute in suo danno. A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1667 c.c. la garanzia per vizi e difformità dell'opera “non è dovuta se il committente ha accettato l'opera”, come avvenuto nel caso di specie, e “le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili” e tali sono senza dubbio gli asseriti – e non dimostrati – grosso- lani vizi che parte attrice lamenta (“muri fuori piombo”, “grossolano errore di posa in un architrave” – vds. pag. 8 della citazione attoreaa).
Nessuna efficacia probatoria, del resto, potrà essere riconosciuta al documento n. 4 attoreoo denominato “relazione DL sulla negligente esecuzione delle opere”, che si sostanzia in un insieme di foto che non risultano nemmeno chiaramente riconducibili al cantiere per cui è causa, che sono prive di data e che risultano, per stessa ammis- sione attorea, scattate in un momento (fine marzo 2024-inizio aprile 2024) in cui in cantiere era già intervenuta, tra le altre, l'impresa, Pinato, estranea al presente giudi- zio.
Quanto, infine, all'asserita mancata consegna di non meglio precisata “contabilità di Par cantiere”, risulta che in data 9 febbraio 2024 aveva ricevuto a mezzo pec da CP_1 tutti i S.A.L. che riportavano in modo chiaro e preciso le singole lavorazioni
[...] effettuate e i corrispondenti importi dovuti (vds. doc. 9). Documentazione mai conte- stata, con conseguente accettazione delle opere, come sopra chiarito. Non si com- prende, del resto, a quale documentazione l'opposta faccia riferimento. Ed ancora in ordine alla contestazione - tardiva in quanto sollevata per la prima volta solo con la prima memoria attoreaa - secondo cui non avrebbe “mai consegnato alcu- CP_1 na fidejussione” si rileva che nessuna clausola dei contratti di subappalto prevedeva tale onere in capo alla subappaltatrice. Tali contratti infatti prevedevano unicamente la produzione da parte di di polizza assicurativa, che è cosa ben diversa CP_2 Par dalla fidejussione e che è stata regolarmente inviata a in data 11.7.2023 (vds. doc. Par 15). A differenza di quanto sostenuto da nella propria terza memoria, peraltro,
- 7 - Par nemmeno tale documento è mai stato contestato da Nessun obbligo contrattuale era previsto in capo ad anche in ordine alla non meglio precisata “contabi- CP_2 lità specifica attestante le presenze della convenuta nei vari lotti, ordinate per orari, Par giorni, mesi” (vds. pagg. 4 e 5 della prima memoria di . Non si comprende la ra- tio di simile richiesta, non potendo essere messa in discussione l'autonomia organiz- zativa che spettava alla subappaltatrice nell'esecuzione delle opere che la CP_2 stessa si era impegnata contrattualmente ad eseguire nei diversi lotti. Né il ragiona- mento cambia nell'ipotesi in cui il contratto con venisse qualificato come CP_2 contratto d'opera anziché di appalto, essendo l'autonomia organizzativa dell'esecutore delle opere un tratto distintivo di entrambi i contratti, come chiaramen- te previsto dagli articoli 1655 c.c. in materia di appalto e 2222 c.c. in materia di con- tratto d'opera.– Risulta ancora una volta tardiva in quanto sollevata per la prima volta in prima memoria attoreia la contestazione secondo cui avrebbe inviato in CP_2 cantiere “subappaltatori non autorizzati”.
Par Che fosse perfettamente a conoscenza del subappalto è confermato dalla corri- spondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge che la stessa aveva richiesto Parte_1 il nominativo degli operai che sarebbero intervenuti in cantiere in regime di subap- palto e che aveva provveduto, con successiva e-mail del 8 novembre 2023 CP_2
a fornire tutti i dati richiesti (vds. docc. 16 e 17). Anche tali documenti non sono mai Par stati contestati a a differenza di quanto sostenuto nella rispettiva terza memoria.
Par D'altro canto, del tutto temeraria risulta la richiesta risarcitoria formulata da per la somma di euro 245.000,00 sulla base di una serie di presunti e non provati danni asseritamente patiti dalla committente, alcuni dei quali a dir poco fantasiosi. Si tratta, in ogni caso, di danni che dovranno essere rigettati in quanto richiesti dall'opponente senza nemmeno formulare domanda di risoluzione contrattuale. Alcuni danni, peral- Par tro, avrebbe potuto evitarli qualora avesse ottemperato con regolarità al pagamen- to in favore dell'impresa costruttrice. Un tanto vale sia per i presunti e non meglio precisati danni per il ritardo nella consegna delle opere nei rapporti con gli acquirenti finali e con l'Istituto di credito dell'opponente, sia per i danni legati al noleggio di ponteggi e per generici “sovrapprezzi”, sia per i danni connessi all'asserito ripristino dei vizi (vizi insussistenti, non provati e mai denunciati con conseguente prescrizione e decadenza dall'azione di garanzia), sia per i danni per asserite “sanzioni previste dalla legge” ex T.U. 81/08 (al di là del fatto che l'opponente difetta di legittimazione nell'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione della normative antin- fortunistiche), sia per i danni dovuti all'asserita ed indimostrata mancata consegna della contabilità. A conferma della temerarietà delle richieste risarcitorie avversarie, Par si evidenzia che è addirittura arrivata al punto di richiedere l'importo di euro 15.000,00 per “perdita di tempo”, ovvero “per il tempo perso per ricostruire, pure molto parzialmente, i conteggi di cantiere”. Conteggi che in realtà erano già contenu- ti nella pec inviata da in data 9 febbraio 2024 e mai contestati dalla com- CP_2 mittente (vds. docc. 4-8). Ad ogni modo, si rileva che i contraenti, all'art. 7 dei tre
- 8 - contratti di subappalto stipulati, avevano esplicitamente previsto che “il ritardato pa- gamento anche di una sola rata così come concordata al precedente paragrafo 3, comporterà il diritto da parte della subappaltatrice di sospendere i lavori in qualsiasi stato essi si trovino, esonerando sin d'ora la subappaltatrice medesima per eventuali danni che il cantiere potrà subire a causa della sospensione” (vds. pag. 4 dei docc. 1- 3).
Par Del resto, che si sia ingiustamente sottratta all'obbligo di provvedere alla verifica Par e all'approvazione dei S.a.l. si evince anche dal documento n. 12 dimesso da uni- alla propria comparsa conclusionale, ove a pagina n. 5 e 6, si ammette che CP_5
l'Arch. ovvero il Direttore dei Lavori e Amministratore delegato CP_6 Par fatto della società (vds. pag. 2 del doc. 12 avversario) aveva commesso una serie di inadempienze tra cui: “a) la totale mancanza di predisposizione di computi metrici validi e precisi, la mancanza di redazione di contabilità di cantiere, il mancato ap- prontamento di qualsiasi strumento di controllo preventivo e successivo, rispetto alle reali necessità di lavorazione ed alle condotte delle maestranze in subappalto […]; c) la totale mancanza di richieste tempestive dei resoconti dettagliati delle lavorazioni eseguite da ciascuna maestranza;
d) la totale omissione di verifica del raggiungimen- to dei SAL invocati dalle maestranze per la fatturazione di queste ultime […] e) la mancata o, quantomeno, tardiva e inefficace contestazione ai subappaltatori delle opere eseguite non a regola d'arte […], f) l'omessa vigilanza e presenza in cantiere” (vds. pagine 5 e 6 del doc. 12 avversario). Un tanto conferma ulteriormente gli ina- Par dempimenti di che la stessa nel presente giudizio tenta surrettiziamente di far gravare su Ne consegue che anche in virtù dell'art. 3 sopra richiamato, CP_2 come più volte sottolineato, qualsiasi attività istruttorie si rivelerebbe inutile e defati- gatoria.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale risarcitoria Par di con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Par Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale risarcitoria di confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge.
Padova, 23-12-2025
- 9 - Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3144/2024 promossa da:
(P.I. e C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MIOTTO ROSSANA
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti PENZO PIETRO e PEDRON FRANCESCA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate tele- maticamente:
“Nel merito: accertati gli inadempimenti avversi, dichiarare l'infondatezza della pre- tesa creditoria di e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, Controparte_2 invalido e comunque inefficace il decreto ingiuntivo numero n. 911/2024 emesso il 30.4.2024 dal Tribunale di Padova, notificato il 13.5.2024 e qui opposto, anche in punto di spese legali, in quanto non dovute, in ogni caso dichiarando che nulla è do- vuto dalla attrice opponente alla convenuta opposta poiché le fatture sono state emes- se in violazione del contratto di appalto. Rigettarsi pertanto in ogni caso le domande di pagamento di parte avversa con riferimento alle fatture azionate e comunque ridur- si drasticamente le pretese avverse alle sole lavorazioni effettivamente eseguite in modo congruo e conforme alle regole dell'arte;
In via riconvenzionale: accertati i plurimi e gravi inadempimenti avversi, condannar- si la convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Pt_1 quantificabili allo stato prudenzialmente in almeno € 245.000,00, salva quantifica- zione più precisa, maggiore o minore, come emergerà in corso di causa e come risul- terà di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 cc, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Conseguentemente, porsi in compensazione le somme dovute per Par il risarcimento del danno patito e patiendo da con quelle eventualmente risultanti a favore di quantificate con riferimento esclusivo ai lavori effettivamente CP_2 correttamente svolti e certificati, come risulteranno a seguito della produzione da par- te avversa di tutta la documentazione di cantiere sempre chiesta e dall'accertamento della diligenza degli stessi da parte di un CTU nominando. In ogni caso, atteso che Par
ancora oggi si trova nell'impossibilità oggettiva di ricostruire la contabilità di cantiere, si chiede comunque che il Tribunale ordini a la consegna di tutta CP_2 la documentazione di cantiere, inclusa la lista presenze con orari e giorni precisi, con indicazione pure delle persone specifiche inviate in cantiere, prevista come prodro- mica all'emissione delle fatture nei confronti dell'attrice stessa, proprio al fine accer- Par tare e quantificare esattamente le somme dovute da a da porre in CP_2 compensazione con i danni patiti e patiendi dall'attrice.
(…)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, e con valutazione comunque della condotta di controparte, anche d'ufficio, ex art. 96 c.p.c.”.
- 2 - La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to telematicamente:
“nel merito in via principale: rigettarsi tutte le domande, anche riconvenzionali, av- versarie in quanto inammissibili, anche per intervenuta decadenza e prescrizione, in- fondate in fatto e in diritto e non provate e rigettarsi conseguentemente l'opposizione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 911/2024, R.G. 1923/2024, emesso dal Tribunale di Padova) e comunque condannar- si la società opponente a corrispondere alla società la Controparte_2 somma di euro 158.254,76 o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accer- tata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 2.242,00 per compensi, euro 407,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali al 15% ed accessori di leg- ge.
In via subordinata: ridursi le pretese avversarie avanzate in via riconvenzionale anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze anche del presente procedimento”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 911/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 30.4.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 158.254,76 in favore di a titolo di corrispettivo per opere edili. Controparte_2
L'opposizione si fondava, e si fonda, su asserit6i plurimi e gravi inadempimenti della società opposta, la quale, sin dalle prime fasi del rapporto contrattuale, avrebbe tenu- to una condotta negligente, contraria a buona fede e gravemente lesiva degli interessi della committente, culminata nell'abbandono del cantiere. L'opponente spiegava inoltre domanda riconvenzionale per asseriti danni per euro 245.000,00 da compen- sare con ogni eventuale ragione creditoria dell'opposta.
Si costituiva conseguentemente in giudizio la convenuta opposta, contestando le al- legazioni attoree e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione del- la provvisoria esecuzione. A seguito dell'udienza del 19.12.2024, il Giudice, con or- dinanza del medesimo giorno, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo opposto, rigettando ogni richiesta istruttoria “ritenuto che in relazione al me- rito la causa si appalesa sufficientemente istruita in via documentale e matura per la
- 3 - decisione” e rinviando dunque all'udienza di conclusioni.e rimessione della causa in decisione.
Emerge agli atti quanto segue: Nel mese di luglio 2023 la società in qualità Parte_1 di subappaltante, commissionava alla società Controparte_2
l'esecuzione di opere edili finalizzate alla costruzione di quattro fabbricati all'interno del cantiere sito in Piove di Sacco (PD), via Donizetti-Vivaldi con materiali forniti dalla committenza e con lavorazioni suddivise in stati avanzamento lavori (vds. doc. 1, doc. 2 e doc. 3 fascicolo opposta). che avrebbero dovuto essere approvati Pt_2 dal Direttore dei Lavori della committente, con la precisazione che “la mancata veri- fica entro il termine di 5 giorni dal raggiungimento del SAL, da parte della direzione lavori, ovvero la mancata comunicazione dell'esito per iscritto entro il medesimo termine, comporterà l'accettazione dell'opera equiparata alla emissione del visto” (vds. pagina 3 dei docc. 1, 2 e 3).
Fino agli ultimi mesi del 2023, il tecnico di fiducia di inviava Controparte_2
a mezzo e-mail i che venivano via via liquidati da senza alcuna con- Pt_2 Parte_1 testazione, con conseguente emissione delle relative fatture da parte della società su- bappaltatrice, così come contrattualmente stabilito. A far data dall'inizio dell'anno 2024, tuttavia, ometteva senza alcun motivo di apporre il visto ai S.A.L. Parte_1 emessi dalla società opposta per opere già eseguite presumibilmente a regola d'arte e si sottraeva al relativo pagamento, dapprima tergiversando ed accampando mancanza di liquidità per poi rendersi di fatto irreperibile. Tale inadempimento costringeva a procedere, in data 9 febbraio 2024, all'invio a mezzo Controparte_2 pec dei S.A.L. delle opere svolte alla società e al relativo Direttore dei Lavo- Parte_1 ri, con l'indicazione dei singoli importi dovuti (vds. doc. 4, doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8). Nessuna contestazione in ordine alle opere svolte e alla loro quantificazione Par veniva effettuata dalla committente nel termine contrattuale di cinque giorni dalla ricezione dei S.A.L., con conseguente accettazione delle opere, ai sensi dell'art. 3 so- pra citato.
Invero , solo dopo aver ricevuto la predetta richiesta di pagamento a distan- Parte_1 za di oltre 15 giorni, per il tramite del relativo Direttore dei Lavori, Arch. CP_3 pur senza contestare, nemmeno tardivamente, l'esecuzione delle opere indica-
[...] te nei S.A.L. ricevuti, si limitava a rilevare una serie di prescrizioni in materia di si- curezza che, a suo dire, non sarebbero state rispettate nel cantiere. Tali contestazioni venivano rigettate da con pec del 27.3.2024 con cui la subappaltatrice CP_2 formulava altresì eccezione di inadempimento, rilevando che in mancanza di paga- mento delle opere già svolte e mai contestate avrebbe sospeso i lavori e rilasciato il cantiere, così come previsto, oltre che dall'art. 1460 c.c., anche dalla clausola n. 7 dei contratti stipulati dalle parti (vds. doc. 9, doc. 10 e doc. 11).
- 4 - Il reiterato mancato pagamento attoreo avrebbe costretto quindi dapprima a CP_2 rilasciare il cantiere ai sensi della clausola 7 dei contratti di subappalto e poi ad agire in sede monitoria per ottenere il pagamento di quanto spettantele per le opere esegui- te. In particolare, quanto agli importi dovuti, la committente ometteva di provvedere al pagamento integrale delle fatture nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21 tutte del 19.1.2024 (vds. doc. 12), rispettivamente di euro 21.762,00, 26.404,56, 28.734,16, 26.404,56, 26.404,56, 26.404,56 per un totale di euro 156.114,40 nonché l'IVA sugli importi fatturati nei documenti fiscali nn. 55, 56, 57, 58, 59 del 23.11.2023 (vds. doc. 13), rispettivamente di euro 239,00, 298,52, 837,00, 298,52, 467,32, per un totale di euro 2.140,36 e così per un totale complessivo di euro 158.254,76. Importi mai contestati Par da nemmeno nel presente giudizio.
Ritiene il Tribunale che le ragioni dell'opposta trovano piena conferma nelle emer- genze in atti.
Invero , ai sensi dell'art. 3 dei contratti di subappalto stipulati dalle parti “al raggiun- gimento di ciascun SAL, come sopra determinati, la società subappaltatrice emetterà un certificato di pagamento con indicata la somma dovuta per le opere eseguite e sarà comunicata alla società subappaltante. Dalla sua comunicazione la DL dovrà emette- re il proprio visto entro 5 giorni;
una volta emesso il visto la società subappaltatrice emetterà fattura fiscale da pagarsi da parte della società subappaltante entro e non ol- tre 45 giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese di emissione della fattura. La mancata verifica entro il termine di 5 giorni dal raggiungimento del SAL, da parte della direzione lavori, ovvero la mancata comunicazione dell'esito per iscritto entro il medesimo termine, comporterà l'accettazione dell'opera equiparata alla emissione del visto”.
Risulta che i certificati di pagamento, che altro non sono che i S.A.L. contenenti l'indicazione delle singole opere eseguite e gli importi dovuti per le stesse, venivano inviati dalla società con pec del 9 febbraio 2024 (vds. docc. 4-8) e che tut- CP_2 te le fatture azionate in sede monitoria si riferiscono espressamente a tali S.A.L.. Nessuna contestazione perveniva da nel termine contrattualmente previsto di Parte_1 cinque giorni, con conseguente pacifica accettazione delle opere.
La già intervenuta accettazione delle opere, a ben vedere, rende qualsiasi istruttoria sul punto del tutto ultronea, stante il chiaro disposto contrattuale.
In ogni caso , al di là della suddetta previsione contrattuale, nessuna specifica conte- Par stazione in ordine all'esecuzione delle opere è stata effettuata da nemmeno nel presente giudizio di opposizione, essendosi l'opponente limitata a contestare l'esistenza delle opere con la generica espressione, che si riduce ad una mera clausola di stile, secondo cui la subappaltatrice non avrebbe “nemmeno eseguito tutte le opere per le quali chiede oggi il pagamento” (vds. pag. 5 della citazione ).
- 5 - Se così fosse stato, la committente avrebbe dovuto rilevarlo nel termine che era stato indicato dai contraenti in cinque giorni dal ricevimento dei S.A.L., cosa non avvenu- ta. Al contrario, neanche in sede di prima memoria vi sono contestazioni precise in ordine alle opere eseguite. Anche sotto tale profilo, quindi, qualunque attività istrut- toria si rivelerebbe inutile, in quanto l'esecuzione dei lavori, oltre che ai sensi dell'art. 3 sopra citato, dovrà ritenersi provata anche per il principio di mancata spe- cifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
A ciò si aggiunga che nemmeno le istanze istruttorie formulate dall'opposta sono Par state specificatamente contestate da la quale si è limitata nella propria terza me- moria a svolgere una mera contestazione generica e complessiva delle istanze istrut- torie formulate da senza prendere posizione sulle singole istanze, con tut- CP_2 to ciò che ne consegue ex art. 115 c.p.c..
lamenta l'asserito mancato rispetto di non meglio precisate norme in materia Parte_1 di sicurezza da parte dell'opposta, l'asserita mancata consegna di generica “contabili- tà di cantiere” e la asserita presenza di altrettanto generici vizi nelle opere eseguite dall'impresa costruttrice. Contestazioni che, guarda caso, sono state formulate dalla società opponente solo a seguito delle richieste di pagamento da parte di e CP_2 che risultano quindi connotate da mere finalità speculative.
Entrando nel merito delle singole contestazioni, quanto alla normativa in materia di sicurezza si evidenzia che gli stessi documenti 1, 2 e 3 dimessi dall'opponente con- fermano come le inadempienze fossero indirizzate all'impresa Pinato, ovvero, a detta dell'opponente, all'impresa successivamente subentrata ad (vedasi intesta- CP_2 zione dei verbali allegati sub docc.
1-3 dall'opponente). che, così CP_4 come tutte le altre imprese intervenute nella lottizzazione per cui è causa, non è parte Par del presente giudizio e alla quale andranno rivolte le contestazioni sollevate da
Ed infatti, alcuna violazione poteva addebitarsi ad posto che, come chiari- CP_2 to con pec del 27.3.2024, il cantiere “era in regola”, avendo l'appaltatrice sempre ri- spettato la normativa di cantiere, come dimostrato dai fotogrammi allegati alla pre- detta pec unitamente a foglio di giornale, ove è chiaramente visibile la data del 26.3.2024 (vds. doc. 9). Ad ogni modo, anche qualora non si fosse con- CP_2 formata alle disposizioni legislative in materia di sicurezza sarebbero state altre le sanzioni applicabili alla subappaltatrice, ovvero le sanzioni di cui al Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii. e non la sospensione del pagamento per opere già in precedenza svolte a regola d'arte dalla subappaltatrice. Sanzioni che peraltro non sono mai state Par elevate né a carico di e nemmeno a carico di quale committente. Il che CP_2 conferma l'evidente inconsistenza delle difese attoree.
Senza contare che la documentazione attorea, asseritamente volta a dimostrare le precarie condizioni di sicurezza in cui versava il cantiere, riguarda probabilmente cantieri diversi o comunque zone esterne alla lottizzazione per cui è causa (così, ad
- 6 - esempio, la foto contenuta nel doc. 1 attoreoo che ritrae materiali di risulta presenti a terra). Si tratta inoltre di fotogrammi scattati in epoca successiva al rilascio del can- tiere da parte di come confermato dal fatto che in alcune foto sono pre- CP_2 senti i segni tangibili di lavorazioni affidate a ditte terze (si pensi alla seconda foto del doc. 1 attoreoo che ritrae il cantiere durante l'esecuzione dei cappotti esterni, quando i parapetti in legno erano già stati rimossi da terzi). Nessuno dei “verbali di riunione e coordinamento di cantiere” allegati dall'opponente sub docc. 1, 2 e 3, pe- raltro, è stato redatto alla presenza di e pertanto alla stessa non opponibili. CP_2
Anche le contestazioni relative ad asseriti – e non meglio precisati – vizi nelle opere appaltate si appalesano del tutto infondate, come confermato dal fatto che prima dell'instaurazione del presente giudizio nessuna denuncia e nessuna contestazione in Pt_ ordine ai lavori svolti è mai stata formulata da Il che la dice lunga sul discutibile modus operandi della committente, le cui pretese dovranno quindi essere prelimi- narmente rigettate per l'intervenuta decadenza e prescrizione irrimediabilmente in- tervenute in suo danno. A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1667 c.c. la garanzia per vizi e difformità dell'opera “non è dovuta se il committente ha accettato l'opera”, come avvenuto nel caso di specie, e “le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili” e tali sono senza dubbio gli asseriti – e non dimostrati – grosso- lani vizi che parte attrice lamenta (“muri fuori piombo”, “grossolano errore di posa in un architrave” – vds. pag. 8 della citazione attoreaa).
Nessuna efficacia probatoria, del resto, potrà essere riconosciuta al documento n. 4 attoreoo denominato “relazione DL sulla negligente esecuzione delle opere”, che si sostanzia in un insieme di foto che non risultano nemmeno chiaramente riconducibili al cantiere per cui è causa, che sono prive di data e che risultano, per stessa ammis- sione attorea, scattate in un momento (fine marzo 2024-inizio aprile 2024) in cui in cantiere era già intervenuta, tra le altre, l'impresa, Pinato, estranea al presente giudi- zio.
Quanto, infine, all'asserita mancata consegna di non meglio precisata “contabilità di Par cantiere”, risulta che in data 9 febbraio 2024 aveva ricevuto a mezzo pec da CP_1 tutti i S.A.L. che riportavano in modo chiaro e preciso le singole lavorazioni
[...] effettuate e i corrispondenti importi dovuti (vds. doc. 9). Documentazione mai conte- stata, con conseguente accettazione delle opere, come sopra chiarito. Non si com- prende, del resto, a quale documentazione l'opposta faccia riferimento. Ed ancora in ordine alla contestazione - tardiva in quanto sollevata per la prima volta solo con la prima memoria attoreaa - secondo cui non avrebbe “mai consegnato alcu- CP_1 na fidejussione” si rileva che nessuna clausola dei contratti di subappalto prevedeva tale onere in capo alla subappaltatrice. Tali contratti infatti prevedevano unicamente la produzione da parte di di polizza assicurativa, che è cosa ben diversa CP_2 Par dalla fidejussione e che è stata regolarmente inviata a in data 11.7.2023 (vds. doc. Par 15). A differenza di quanto sostenuto da nella propria terza memoria, peraltro,
- 7 - Par nemmeno tale documento è mai stato contestato da Nessun obbligo contrattuale era previsto in capo ad anche in ordine alla non meglio precisata “contabi- CP_2 lità specifica attestante le presenze della convenuta nei vari lotti, ordinate per orari, Par giorni, mesi” (vds. pagg. 4 e 5 della prima memoria di . Non si comprende la ra- tio di simile richiesta, non potendo essere messa in discussione l'autonomia organiz- zativa che spettava alla subappaltatrice nell'esecuzione delle opere che la CP_2 stessa si era impegnata contrattualmente ad eseguire nei diversi lotti. Né il ragiona- mento cambia nell'ipotesi in cui il contratto con venisse qualificato come CP_2 contratto d'opera anziché di appalto, essendo l'autonomia organizzativa dell'esecutore delle opere un tratto distintivo di entrambi i contratti, come chiaramen- te previsto dagli articoli 1655 c.c. in materia di appalto e 2222 c.c. in materia di con- tratto d'opera.– Risulta ancora una volta tardiva in quanto sollevata per la prima volta in prima memoria attoreia la contestazione secondo cui avrebbe inviato in CP_2 cantiere “subappaltatori non autorizzati”.
Par Che fosse perfettamente a conoscenza del subappalto è confermato dalla corri- spondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge che la stessa aveva richiesto Parte_1 il nominativo degli operai che sarebbero intervenuti in cantiere in regime di subap- palto e che aveva provveduto, con successiva e-mail del 8 novembre 2023 CP_2
a fornire tutti i dati richiesti (vds. docc. 16 e 17). Anche tali documenti non sono mai Par stati contestati a a differenza di quanto sostenuto nella rispettiva terza memoria.
Par D'altro canto, del tutto temeraria risulta la richiesta risarcitoria formulata da per la somma di euro 245.000,00 sulla base di una serie di presunti e non provati danni asseritamente patiti dalla committente, alcuni dei quali a dir poco fantasiosi. Si tratta, in ogni caso, di danni che dovranno essere rigettati in quanto richiesti dall'opponente senza nemmeno formulare domanda di risoluzione contrattuale. Alcuni danni, peral- Par tro, avrebbe potuto evitarli qualora avesse ottemperato con regolarità al pagamen- to in favore dell'impresa costruttrice. Un tanto vale sia per i presunti e non meglio precisati danni per il ritardo nella consegna delle opere nei rapporti con gli acquirenti finali e con l'Istituto di credito dell'opponente, sia per i danni legati al noleggio di ponteggi e per generici “sovrapprezzi”, sia per i danni connessi all'asserito ripristino dei vizi (vizi insussistenti, non provati e mai denunciati con conseguente prescrizione e decadenza dall'azione di garanzia), sia per i danni per asserite “sanzioni previste dalla legge” ex T.U. 81/08 (al di là del fatto che l'opponente difetta di legittimazione nell'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione della normative antin- fortunistiche), sia per i danni dovuti all'asserita ed indimostrata mancata consegna della contabilità. A conferma della temerarietà delle richieste risarcitorie avversarie, Par si evidenzia che è addirittura arrivata al punto di richiedere l'importo di euro 15.000,00 per “perdita di tempo”, ovvero “per il tempo perso per ricostruire, pure molto parzialmente, i conteggi di cantiere”. Conteggi che in realtà erano già contenu- ti nella pec inviata da in data 9 febbraio 2024 e mai contestati dalla com- CP_2 mittente (vds. docc. 4-8). Ad ogni modo, si rileva che i contraenti, all'art. 7 dei tre
- 8 - contratti di subappalto stipulati, avevano esplicitamente previsto che “il ritardato pa- gamento anche di una sola rata così come concordata al precedente paragrafo 3, comporterà il diritto da parte della subappaltatrice di sospendere i lavori in qualsiasi stato essi si trovino, esonerando sin d'ora la subappaltatrice medesima per eventuali danni che il cantiere potrà subire a causa della sospensione” (vds. pag. 4 dei docc. 1- 3).
Par Del resto, che si sia ingiustamente sottratta all'obbligo di provvedere alla verifica Par e all'approvazione dei S.a.l. si evince anche dal documento n. 12 dimesso da uni- alla propria comparsa conclusionale, ove a pagina n. 5 e 6, si ammette che CP_5
l'Arch. ovvero il Direttore dei Lavori e Amministratore delegato CP_6 Par fatto della società (vds. pag. 2 del doc. 12 avversario) aveva commesso una serie di inadempienze tra cui: “a) la totale mancanza di predisposizione di computi metrici validi e precisi, la mancanza di redazione di contabilità di cantiere, il mancato ap- prontamento di qualsiasi strumento di controllo preventivo e successivo, rispetto alle reali necessità di lavorazione ed alle condotte delle maestranze in subappalto […]; c) la totale mancanza di richieste tempestive dei resoconti dettagliati delle lavorazioni eseguite da ciascuna maestranza;
d) la totale omissione di verifica del raggiungimen- to dei SAL invocati dalle maestranze per la fatturazione di queste ultime […] e) la mancata o, quantomeno, tardiva e inefficace contestazione ai subappaltatori delle opere eseguite non a regola d'arte […], f) l'omessa vigilanza e presenza in cantiere” (vds. pagine 5 e 6 del doc. 12 avversario). Un tanto conferma ulteriormente gli ina- Par dempimenti di che la stessa nel presente giudizio tenta surrettiziamente di far gravare su Ne consegue che anche in virtù dell'art. 3 sopra richiamato, CP_2 come più volte sottolineato, qualsiasi attività istruttorie si rivelerebbe inutile e defati- gatoria.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale risarcitoria Par di con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Par Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale risarcitoria di confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge.
Padova, 23-12-2025
- 9 - Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 10 -