Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 774 /2024 da:
L'avv. BERARDI ROCCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. VENTRICI ROBERTA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 774 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Berardi
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberta Ventrici
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza del 21 maggio 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza -ingiunzione n. 194339 del 14 marzo 2024 della avente ad oggetto la sanzione amministrativa di euro Controparte_1
72.630,23, applicata per aver violato gli artt. 23 e 26 legge reg. n. 45/2012, avendo trasformato un terreno boscato mediante estirpazione del bosco, avvalendosi di terzi non identificati e con l'ausilio di mezzo meccanico, contestata con verbale di accertamento n.
2896 del 19 novembre 2020 redatto dal Corpo Forestale dello Stato, Co mando Stazione di
Rossano, a seguito degli accertamenti compiuti il 4 novembre 2020 sul fondo sito in Tarsia e censito al catasto al fg. 40, p.lla 146, di proprietà dell'opponente.
1
3768/2020); b) la carenza di prova e l'insussistenza della violazione.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
2. Nel merito, assume rilievo dirimente e assorbente il motivo relativo alla prova della violazione per come descritta nel verbale di accertamento.
Al riguardo, si ricorda che “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi gen erali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (Cass. civ., Sez. II, 3 marzo 2011, n. 5122).
Gravava, pertanto, sulla parte resistente l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto sanzionato, per tale intendendosi la dimostrazione dell'avvenuta commissione del fatto e della sua riconducibilità all'odierno opponente.
2.1. Ciò premesso, merita evidenziare la genericità del verbale di accertamento nella parte in cui fa riferimento al “trasgressore/obbligato in solido”, vale a dire indicando il soggetto sanzionato alternativamente quale trasgressore o obbligato in solido.
Tale genericità, tuttavia, è venuta meno nell'ordinanza ingiunzione opposta, nella quale non compare alcun riferimento alla qualità di proprietario del fondo e di obbligato in solido, applicandosi espressamente la sanzio ne all'odierno opponente in qualità di trasgressore, evidentemente in concorso con terzi non identificati.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 legge 689/1981, “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
L'obbligato in solido è, quindi il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di un diritto di godimento di un bene immobile.
Va, poi, evidenziato che “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di persone nell'illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione, senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione” (Cass. civ., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30712).
Sussiste, quindi, una chiara differenza tra l'ipotesi de lla diretta commissione dell'illecito o della commissione in concorso ai sensi dell'art. 5 legge 689/1981, in cui il trasgressore o ognuno dei trasgressori è responsabile ed è tenuto al pagamento della sanzione inflitta, da
2 quella della solidarietà ex art. 6 legge 689/1981, in cui il pagamento da parte di uno dei soggetti coinvolti libera l'altro.
A questo punto, va anche osservato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 6 89, il cui oggetto è circoscritto al sindacato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato, è preclusa ogni valutazione di fatti distinti (nella specie, peraltro, logicamente incompatibili) da quelli contestati, indipendentemente d alla loro eventuale sanzionabilità con la medesima pena pecuniaria, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nella individuazione del comportamento punibile. Ne consegue che non è censurabile il giudice dell'opposizion e per non aver indagato sull'eventuale verificarsi di una situazione di fatto, allegata dall'amministrazione, diversa da quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo la relativa questione essere sollevata in corso di causa ne', a magg ior ragione, essere rilevata d'ufficio, per la sua esorbitanza dai limiti del giudizio” (Cass. civ. Sez. 1, 27 settembre 2002, n. 14021).
Di conseguenza, la posizione del ricorrente va valutata in questa sede unicamente sulla base dell'art. 5 legge 689/1981, non potendo in alcun modo essere considerata alla luce dell'art. 6 della stessa legge, estraneo al provvedimento impugnato.
2.2. Ciò chiarito, dall'esame del verbale di accertamento risulta che l'odierno opponente è stato sanzionato perché “in qualità di proprietario di un'aliquota di terreno ricadente nel
N.C.T del comune di Tarsia al foglio di mappa 40, p. lla 146, mediante l'opera di terze persone non identificate, con l'ausilio di una macchina operatrice cingolata e di un trattore gommato, come da evidenti tracce rinvenute nei luoghi, aveva proceduto ad estirpazione di area boscata ai sensi delle definizioni di legge, composta da un soprassuolo misto di essenze quercine prevalenti, con presenza di macchia mediterranea, ginestra, erica, cisto, secondarie, in assenza di autorizzazione di vincolo idrogeologico forestale”.
Pertanto, la contestazione che ha condotto alla sanzione consiste nella estirpazione di bosco, avvalendosi di terze persone e con l'ausilio di mezzo meccanico.
Ebbene, ritiene questo Gi udice che non sussistano elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'opponente.
Infatti, per quanto sopra esposto con riferimento all'onere della prova, oltre al fatto in sé è necessario dimostrare che sia stato il soggetto sanzionato, diretta mente o indirettamente, a commetterlo.
Nel caso di specie, una simile prova non è stata fornita, atteso che la violazione è stata attribuita all'opponente non per diretta percezione dei verbalizzanti, che sono intervenuti soltanto in epoca successiva all'estirpazione, bensì sulla base di una mera deduzione degli stessi, i quali, constatata la presenza di tracce di mezzi meccanici e l'estirpazione, senza compiere alcun ulteriore accertamento, hanno individuato nel ricorrente il responsabile esclusivamente per il fatto di essere proprietario del fondo.
3 In tale prospettiva, quindi, va, innanzitutto, respinta la pretesa della di considerare CP_1 fidefaciente l'accertamento del fatto compiuto nel verbale di accertamento e, in particolare,
l'individuazione del responsabile, atteso che detta individuazione non è frutto di diretta percezione, ma di una deduzione degli agenti.
Inoltre, è del tutto evidente che il semplice fatto di essere proprietario, sufficiente a giustificare l'obbligo di pagamento ex art. 6 legge 689/81 qualora l'obbligo stesso fosse stato imposto a tale titolo, non dimostra di per sé la responsabilità diretta, esclusiva o in concorso, del soggetto sanzionato.
Per di più, nel caso di specie, ulteriori accertamenti sarebbero stati quanto mai oppor tuni, considerato che in sede giudiziale il ricorrente ha prodotto un contratto di affitto di fondo rustico del 28 gennaio 2019, regolarmente registrato il 29 gennaio 2019, antecedente all'accertamento della violazione, con il quale il godimento, tra l'alt ro, anche del fondo in esame è stato concesso ad altro soggetto per 20 anni.
Pertanto, sulla base della mera presenza di tracce di mezzi meccanici, non è in alcun modo possibile stabilire se la violazione debba essere attribuita al ricorrente ovvero ad alt ri soggetti.
L'ordinanza ingiunzione impugnata è, quindi, annullata.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 7.300,00 (di cui euro
1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase di trattazione ed euro 2.200,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e altri oneri come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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