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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45/2023 RG promossa da
(P.Iva in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe d'Eboli, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante (CF , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata in Via Giorgio Asproni n. 230 presso lo studio dell'Avv. Luca Nunzio Accardo, come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 20 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per il Parte_1
Voglia la Corte Adita, accogliere il presente appello di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto:
1. preliminarmente, ritenere errata la CTU depositata in primo grado e, di conseguenza, valutare, anche all'esito del comportamento processuale, o la correttezza della CTP allegata e notificata all'appellato o la nomina di un nuovo CTU che effettui solamente i calcoli richiesti con i quesiti disposti dal Primo Giudice, anche alla luce delle indicazioni che la Corte Vorrà dare;
2. nel merito,
a) dichiarare la prescrizione del diritto di al pagamento dei consumi effettuati dal CP_1
2006 entro il quinquennio precedente il primo anno interruttivo;
b) confermare che l'acqua fornita da all'opponente è stata dichiarata non potabile CP_1
dal 26.07.2006 al 05.05.08, dal 12.08.2008 al 20.01.09, dal 08.06.2009 a tutt'oggi, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la fornitura di acqua potabile deve essere ridotto del 50%;
c) confermare che le fatture emesse da sono errate anche per applicazione CP_1 retroattiva delle delibere dell'Ente Preposto in dispregio del principio di irretroattività e vanno corrette applicando la tariffa in vigore al momento del consumo;
3. per l'effetto, confermato l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento n. 2204/18 del
08/11/2018 e la n. 52040/2755/19 del 6/4/19, classificandole come semplice intimazione di pagamento, ordinare ad la riemissione delle fatture emesse da dal CP_1 CP_1
05/12/2007 al 14/06/19, secondo le dichiarazioni di cui sopra, o stabilendo la minor somma dovuta, tenendo conto oltre di quanto al punto 2 anche di tutto quanto versato negli anni e in corso di causa, con eventuale condanna dell'appellata alla restituzione di quanto pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
4. condannare l'appellata alle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario IVA, C.P.A., come per legge, del doppio grado di giudizio;
5. porre definitivamente a carico dell'appellata le spese di C.T.U. e della C.T.P
Per Abbanoa CP_1
- in via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sito a Sassari, nella Via Le Parte_1
Villette Fiorite, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro dal Dottor Serra, n. 425/2022, pubblicata in data 04/07/2022, e per l'effetto b) confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 425/2022, R.G. n. 55/2019, pubblicata in data 04/07/2022, Tribunale di Nuoro;
c) condannare il al pagamento della somma di euro 14.962,81 oltre Parte_1
interessi legali fino al versamento a saldo e/o della minore somma che dovesse risultare in caso di versamenti spontanei avve-nuti in corso di causa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di primo grado n.
425/2022, Tribunale di Nuoro d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito di nei CP_1 confronti del , per l'effetto; per la fornitura idrica eseguita in Parte_1 CP_1 suo favore;
e per l'effetto e) condannare parte appellante al pagamento del credito così determinato in corso di causa a favore di oltre interessi per il ritardato pagamento ai CP_1
sensi del RSII.
In ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali
e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, alle spese della CTU.
Motivi di fatto e diritto Il , loc. Lu Fraili, Via Figarolo snc, citava in giudizio Parte_2
dinanzi al Tribunale di Nuoro e premesso: CP_1
- di essere titolare dell'utenza idrica condominiale n. 36067510 al servizio di 24 unità immobiliari;
- di non aver mai ricevuto da fatture e solleciti di pagamento sino allo slaccio CP_1
del maggio 2016;
- che solo a seguito dello slaccio dell'utenza aveva richiesto la documentazione contabile provvedendo a immediati pagamenti al principale scopo di riattivare la fornitura;
- con reclami del 26-30/5/2016 aveva contestato l'importo del debito di € 27.011,33 vantato da sollevando sia l'eccezione di prescrizione, parzialmente accolta dal gestore, CP_1
che aveva riconosciuto la prescrizione sino al quinquennio precedente la data di emissione della fattura (10/3/2015) e non a quella di comunicazione al destinatario, che la fornitura di acqua non potabile e l'illegittima applicazione retroattiva della tariffa;
- in data 27/11/2018 aveva notificato ingiunzione di pagamento n. 2204/18 CP_1 dell'8/11/2018 per l'importo di € 23.442,23 e in data 19/4/2019 la n. 52040/2755/19 del
6/4/2019 per l'importo di € 5.139,40; contestava il credito preteso da eccependo: CP_1
a) la prescrizione quinquennale, da calcolarsi con riferimento all'invio delle fatture e non all'emissione;
b) la fornitura di acqua non potabile dal 26.07.2006 al 5.5.2008, dal 12.8.2008 al 20.1.2009, dall'8.6.2009 all'introduzione del giudizio, così che il corrispettivo dovuto doveva essere ridotto del
50 % o nella diversa misura ritenuta equa dal giudice per la fornitura di “acqua grezza”;
c) gli importi pretesi erano in ogni caso frutto dell'erronea applicazione retroattiva delle tariffe. si costituiva in giudizio e contestava quanto dedotto da controparte, insistendo per la CP_1 conferma dell'ordinanza ingiunzione, e in ogni caso per l'accertamento dell'esatto importo dovuto dal per la fornitura di acqua maggiorata, oltre agli interessi convenzionali e spese di Parte_1
lite.
Nel corso del giudizio il estendeva la domanda anche all'ingiunzione n. Parte_1
52040/2755/19, rilevando che il termine per fatturare era di due mesi con conseguente decorrenza della prescrizione da ciascuna scadenza.
Il tribunale di Nuoro, istruita la causa con documenti e ctu, così decideva:
- accertava la prescrizione del credito per i consumi idrici sino al 10.3.2010, ossia al quinquennio precedente al 10/3/2015, data di emissione della prima fattura inclusa nell'ingiunzione di pagamento inviata al condominio;
- ricalcolava gli importi dovuti dall'utente a partire dal 10/3/2010 fino al 5/6/2019, data dell'ultima lettura del contatore;
- riteneva corretto il calcolo del corrispettivo avuto riguardo all'applicazione della tariffa residenti, come rideterminato dal ctu in € 50.778,97;
- detraeva da tale importo la somma di € 20.853,35 corrisposta nelle more dal condominio, rideterminando il credito residuo di in € 29.925,62; CP_1
- importo che decurtava del 50 % per la fornitura di acqua non potabile, dunque inidonea all'uso alimentare e pertanto priva delle qualità promesse, rideterminando definitivamente il credito di in € 14.962,81, per il quale pronunciava condanna di pagamento. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello il lamentando: Parte_1
i) l'errato computo della prescrizione dalla data di emissione della fattura del 10/3/2015 nonostante il condominio ne avesse avuto notizia per la prima volta con lo slaccio della fornitura, nel mese di maggio 2016, e non avesse in alcuna occasione riconosciuto il relativo debito;
ii) l'illegittima applicazione retroattiva delle tariffe nonché l'erronea applicazione delle fasce tariffarie ad un'unica utenza anziché alle 24 unità immobiliari servite dall'unico contratto di somministrazione, peraltro tutte gravate di “quota fissa”, così ignorando “la modulazione tariffaria prevista per i condomini”;
iii) l'erroneità della ctu con riferimento ai consumi calcolati dall'ausiliario in misura addirittura superiore a quelli pretesi da (€ 84.920,69 a fronte di € 58.123,54), CP_1
così che non era dato conoscere il percorso seguito dal Tribunale per rideterminare la somma dovuta, al netto della decurtazione del 50 % per la non potabilità dell'acqua, in €
14.962,81; iv) il ctu, e quindi il tribunale che ne aveva recepito acriticamente l'esito, aveva errato anche nel calcolo della somma corrisposta nelle more dal che era di € 22.224,26 e Parte_1 non di € 20.853,35, come erroneamente calcolata dal ctu (pag. 6);
v) per aver condannato il condominio alle spese di lite, comprese quelle di ctu, sull'ingiusto presupposto di una sua integrale soccombenza nonostante il condominio non si fosse mai sottratto al pagamento di quanto dovuto che, peraltro, all'esito del giudizio era risultato dimezzato rispetto all'importo ingiunto da CP_1
Il , previo rinnovo della ctu, ha dunque concluso per la Parte_1 Parte_1
rideterminazione del credito, avuto riguardo alla diversa decorrenza della prescrizione, alla corretta applicazione delle fasce tariffarie a tutte le unità immobiliari, al corretto scomputo degli importi già versati e alla fornitura di acqua non potabile per i periodi indicati. ha resistito all'impugnazione, concludendo in via principale per l'inammissibilità e, in CP_1 ogni caso, per l'infondatezza dell'appello; in via subordinata, per la determinazione dell'ammontare del credito di nei confronti del Condominio, oltre interessi e spese di lite. CP_1
La causa, previo rigetto dell'istanza di rinnovazione della ctu, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/12/2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per lo scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
******
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo il lamenta che il tribunale abbia ritenuto parzialmente prescritto il Parte_1
credito di utilizzando come dies a quo per calcolare il quinquennio la data di emissione CP_1
della fattura del 10/3/2015 anziché quella della sua comunicazione al condominio. Utilizzando la data dell'emissione e non quella del ricevimento, il Tribunale, peraltro recependo la ricostruzione elaborata dal ctu, riteneva prescritti i crediti per i consumi precedenti al 10/3/2010 (cinque anni prima della data di emissione della fattura n. 20150261618).
La censura è fondata.
Non consta infatti che i crediti da somministrazione idrica facciano eccezione ai principi generali sulla costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Per quel che interessa in questa sede, secondo l'art. 2943 co. 4 c.c. … la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore … nonché … dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere
(art. 2944 c.c.).
Secondo l'art. 1219 c.c. “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
Ora, non pare esservi dubbio sul fatto che “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021) Si tratta di principi dai quali il Tribunale si è immotivatamente discostato. A fronte della deduzione del di aver avuto notizia delle richieste di per la prima volta dalla procedura Parte_1 CP_1
di slaccio, ossia da maggio 2016, era onere del creditore dimostrare non solo di aver emesso la fattura (fatto pacificamente interno alla sua sfera giuridica), ma di averne richiesto il pagamento all'utente mediante prova del suo recapito. Nel caso di specie i solleciti di pagamento prodotti da a fini interruttivi della prescrizione non risultano recapitati al “per indirizzo CP_1 Parte_1 insufficiente”.
Dunque, non vi è prova che la fattura n. 20150261618 del 10/3/2015 sia stata comunicata al condominio prima di maggio 2016, quando ne ha avuto conoscenza in occasione della procedura di slaccio.
Ciò implica che sono coperti dalla prescrizione quinquennale tutti i consumi precedenti al maggio
2011 e non a marzo 2010, come erroneamente ritenuto in sentenza.
Né può ritenersi che il pagamento parziale, eseguito dal al solo fine di evitare gli effetti Parte_1 dell'interruzione della somministrazione, equivalga a riconoscimento dell'intero debito, poiché effettuato dall'utente con riserva di contestarlo ed eccepirne la prescrizione. Eccezione formalizzata immediatamente dopo in apposito reclamo (in data 30/5/2016), persino parzialmente accolta da seppure limitatamente ai consumi precedenti al 10/3/2010, sul medesimo erroneo CP_1
presupposto degli effetti interruttivi della fattura del 10/3/2015 dalla data della sua emissione anziché da quella di recapito all'utente.
Dunque, facendo corretta applicazione della disciplina sulla prescrizione e sulla costituzione in mora, dalla fattura n. 20150261618, emessa il 10/3/2015 per l'importo di € 14.461,19 a saldo dei consumi per il periodo dal 1/1/2006 al 19/1/2015, deve essere detratto il corrispettivo preteso per i consumi da marzo 2020 ad aprile 2011, poiché anch'essi prescritti.
L'appellante ha provveduto anche alla quantificazione di tale somma nell'importo di € 2.132,87, peraltro avvalendosi dell'ausilio di un consulente di parte, il quale ha rielaborato gli importi già analizzati dal ctu, riportando i calcoli in apposite tabelle. Ora, tali calcoli, per quanto introdotti per la prima volta nel giudizio d'appello, equivalgono a degli scritti difensivi di contenuto tecnico della parte e pertanto ben possono essere utilizzati a tali fini. La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022).
Ebbene, si tratta di una quantificazione che la Corte intende recepire, in quanto frutto di mere operazioni di calcolo, elaborate dal sulla base dei medesimi dati già valutati dal ctu, e Parte_1 di cui non ha specificatamente contestato l'esattezza, limitandosi a confutare CP_1
l'ammissibilità della produzione ma non la sua correttezza.
Inoltre, l'appello è fondato anche dove è denunciato l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il consulente tecnico nella quantificazione degli importi già pagati dal condominio, da detrarsi da quelli complessivamente dovuti in favore di CP_1
A pag. 6 della relazione tecnica l'ausiliario ha infatti indicato la somma complessivamente pagata dal tra il 2016 e il 2019 per i consumi idrici nel minore importo di € 20.853,35 in luogo Parte_1 di € 22.233,36, equivalente alla corretta somma dei sette pagamenti riportati nell'apposita tabella. In realtà la discrepanza dei risultati non discende da un errore di calcolo ma dalla volontaria esclusione dalla somma dell'importo di € 1.370,91, pagato a saldo della fattura 545 del 31/12/2015, sull'affermazione del ctu, non condivisibile, che la fattura onerata non fosse tra quelle contemplate nell'ingiunzione di pagamento. Viceversa, in quanto comunque ricompresa tra tutte le fatture riesaminate dal consulente per la ricostruzione del complessivo credito di (cfr. tabella a CP_1
pag. 5), sul quale operare poi la detrazione dei pagamenti eseguiti, è evidente che anche tale pagamento dovesse essere scomputato esattamente come gli altri.
Dall'accoglimento del motivo sulla prescrizione del credito sino ad aprile 2011 e sulla corretta detrazione dell'importo di € 22.224,26 per pagamenti già eseguiti, il credito di per le CP_1 fatture oggetto di causa è rideterminato in complessivi €13.210,92, così calcolato:
€ 50.778,97 (totale delle somme da versare come da tabella pag. 40 ctu) - € 2.132,87 (ulteriore importo prescritto da marzo 2010 ad aprile 2011) - € 22.224,26 (importo già pagato) = 26.421,84.
Importo, quello così ottenuto, da dimezzarsi in ragione della fornitura di acqua non potabile, come deciso dal Tribunale con statuizione che non è stata oggetto di impugnazione e ha pertanto acquistato autorità di giudicato.
In conclusione, l'importo dovuto dal per le fatture oggetto di causa è Parte_1 pari ad € 13.210,92.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, come riconosciuti dal Tribunale in sentenza con statuizione che non ha costituito oggetto di specifico motivo d'appello incidentale da parte di CP_1
Viceversa, non è meritevole di accoglimento l'ulteriore motivo con il quale il pretende Parte_1
la diversificazione in fasce orarie dei consumi con riferimento alle 24 unità immobiliari servite dalla medesima utenza. Diversificazione oggettivamente impossibile per il gestore, stante l'unitarietà dell'utenza e l'esistenza di un unico contatore esterno, sul quale calcolare i consumi nelle diverse fasce orarie. L'eventuale rilevamento dei consumi delle singole unità immobiliari a valle dell'unico contatore di è un dato puramente interno al condominio, effettuato attraverso misuratori di CP_1 proprietà privata, privi di rilevanza esterna nei rapporti con il gestore e pertanto inidonei a far fede dei consumi delle singole unità immobiliari.
Con l'ultimo motivo d'appello il si duole della condanna alle spese di lite, poste Parte_1
interamente a suo carico, comprese quelle di ctu, nonostante la parziale fondatezza dei motivi di opposizione alle ordinanze ingiunzione.
La censura è fondata nei seguenti limiti.
Per quanto non s'ignori la giurisprudenza di legittimità invocata da sul concetto di CP_1 soccombenza, con particolare riferimento al creditore che all'esito della lite vede accolta solo in parte la sua pretesa creditoria, nel caso di specie a fronte di una pretesa creditoria di € 50.778,97 (o meglio ancora di € 84.920,69) quale era la somma di tutte le fatture emesse da e oggetto di CP_1
ricalcolo del ctu, le somme effettivamente dovute ad al netto della prescrizione e dei CP_1 pagamenti parziali eseguiti dal sono risultate di € 13.210,92, equivalenti a meno di un Parte_1 terzo dell'originaria pretesa. Quantificazione che è stata possibile solo all'esito di una ctu, che ha ricostruito il confuso rapporto contrattuale, documentato da con fatture emesse sempre CP_1
oltre i termini contrattuali, in parte in acconto e in parte a saldo, con salti di periodi di computo dei consumi difficilmente comprensibili dall'utente medio.
Dunque, il pagamento parziale di importi superiori ai 20.000 euro, unitamente al notevole ridimensionamento del credito di sono fatti che la Corte intende valutare ai fini di una CP_1
compensazione parziale, in misura della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquidate nei valori medi del relativo scaglione (da € 5201 a € 26.000) e nei minimi per la fase istruttoria, sono poste nella restante parte a carico del sostanzialmente soccombente. Parte_1
Per le stesse ragioni, poiché la consulenza tecnica è stata necessaria a fare luce su una documentazione fiscale confusa e poco leggibile, peraltro con l'effetto di portare ad una notevole decurtazione della pretesa creditoria di le spese di ctu sono interamente compensate tra le CP_1
parti.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 425/2022 del Tribunale di Nuoro:
1) ridetermina in complessivi € 13.210,92 il credito di per le fatture oggetto di causa e CP_1
condanna il al pagamento della differenza tra Controparte_2
l'importo liquidato e la minor somma di € 7.548,73 versata nelle more del presente giudizio;
2) compensa in ragione della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendole a carico dell'appellante nella restante parte, che liquida (la metà) in € 3.538,5 ed € 2.444 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois