Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 18.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Cristina Surico e Francesco Parte_1
Romeo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. A. Andriulli, F. Certomà e R. Battiato CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.03.2024 la ricorrente riferiva di aver presentato in data
11.04.2019 domanda all' per conseguire il reddito di cittadinanza e di aver CP_1 ottenuto il riconoscimento del beneficio in questione. Successivamente, in data
21.09.2021 l' comunicava alla ricorrente che il beneficio le veniva revocato per CP_1 le seguenti ragioni: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”.
In conseguenza di tale revoca, con provvedimenti del 24.12.2021 e del 18.02.2022
l' chiedeva la restituzione, rispettivamente, della somma di € 5.545,59, in CP_1 quanto indebitamente percepita per il periodo da dicembre 2020 ad agosto 2021, e di € 15.865,06 in relazione al periodo da maggio 2019 a ottobre 2020.
Pertanto, la ricorrente impugnava e contestava la legittimità dei provvedimenti di revoca e di indebito chiedendo di dichiarare non dovuta la restituzione delle relative somme sostenendo che, a seguito di sentenza penale n.175/2024 con cui la stessa era stata assolta dal reato di cui all'art. 7 l. 26/19, erano venute meno le ragioni poste a fondamento della revoca del beneficio e del relativo indebito.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Come si evince dalla memoria di costituzione dell' e dalla documentazione CP_1 depositata (cfr. verbale GdF), il reddito di cittadinanza in godimento alla ricorrente
è stato revocato a seguito di segnalazione, da parte della Guardia di Finanza di
Castellaneta, di un illecito penale commesso dalla ricorrente la quale, in sede di compilazione della DSU, aveva indicato un contratto di locazione immobiliare scaduto il 31/12/2017.
Tale falsa dichiarazione aveva comportato l'erogazione indebita di un maggior importo del RdC in godimento con riferimento alla quota b) di cui all'art. 3 co. 1 l.
4/19 il quale prevede che “Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”.
Per l'ipotesi di false dichiarazioni l'art. 7 co. 4 e 6 l. 26/19 prevede che: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito (…). Comma 6: la decadenza dal beneficio è, inoltre, disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU di altre dichiarazioni nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio”.
Ebbene, nel caso di specie l' eccepisce che nella DSU la ricorrente indicava, ai CP_1 fini del percepimento della quota di cui al richiamato art. 3 co. 1 lett. b) l. 4/19, un contratto di locazione scaduto il 31/12/2017. Tale circostanza è stata, tuttavia, negativamente accertata nell'ambito del giudizio penale Rg n. 8909/2022 incardinato innanzi al Tribunale di Taranto e definito con sent. n. 175/2024 ove, proprio con riferimento alla condotta di false dichiarazioni in DSU posta a fondamento della revoca e degli indebiti in contestazione, la ricorrente veniva assolta dal reato di cui all'art. 7 l. 26/19 perché il fatto non sussiste.
Difatti, nella motivazione della sentenza di assoluzione si legge che “a dispetto dei dati presenti al 03.09.2021 nel sistema dell'Agenzia delle Entrate, che formalmente attestavano la cessazione del predetto contratto di locazione al 31.12.2017, è stato riscontrato come alcuna interruzione del rapporto contrattuale sia effettivamente intervenuta negli anni a seguire, avendo la proprietaria di fatto prorogato il predetto contratto, in disparte la tardiva formalizzazione all'ade di detta proroga. La mancata soluzione di continuità nel rapporto di locazione in esame rinviene sostanziale riprova nel documentato pagamento del relativo canone da parte del (marito Persona_1 della per tutto l'anno 2019, anno di presentazione della DSU in esame”. Pt_1
Quanto alla utilizzabilità di tali elementi istruttori, deve precisarsi che, in forza del principio del libero convincimento in forza del quale il giudice civile non è vincolato dalla pronuncia di assoluzione pronunciata nell'ambito del giudizio penale ex art. 652 c.p.p., il giudice civile può comunque utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un diverso giudizio, e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in quella diversa sede, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. I, 2 marzo 2009 n° 5009, cui adde Cass. Sez. III, 27 aprile 2010 n°
10055, Cass. Sez. II, 29 ottobre 2010 n° 22200 e Cass. Sez. III, 21 giugno 2013 n°
15673).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza che deve dichiararsi illegittimo il provvedimento di revoca del 21.09.2021 e non dovuta la restituzione, da parte del ricorrente, della somma di € 21.410,65 oggetto dei provvedimenti di indebito del 24.12.2021e del 18.02.2022.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del 21.09.2021
e non dovuta, dal ricorrente, la restituzione della somma di € 21.410,65 percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da maggio 2019 a ottobre 2020 e da dicembre 2020 ad agosto 2021, di cui ai provvedimenti del 21.12.2021 e CP_1
18.02.2022;
2. Condanna l' alla restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto CP_1
a soddisfazione dell'indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli