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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2318/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ESPOSITO MARIA e dall'avv. DIANO ROSANGELA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
ALLEGRINI FABRIZIO
Resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente indicata in epigrafe gode di una rendita da malattia professionale, attualmente commisurata ad una inabilità lavorativa del 47%, denuncia l'aggravamento dell'ernia discale e della silicosi polmonare, già riconosciute rispettivamente nella misura del 6% e del 3%, nonchè delle menomazioni riportate a seguito dell'infortunio occorso in data 31.12.2011, già riconosciute nella misura del 42%, al fine di conseguire la revisione della rendita che l' gli ha negato in sede amministrativa, respingendo l'istanza che, a CP_1 questo fine, egli aveva avanzato l'1.10.2021.
L' nel costituirsi in giudizio, ha contestato il dedotto aggravamento sul piano CP_1 squisitamente sanitario, ribadendo la correttezza della valutazione operata in sede amministrativa.
Le risultanze della consulenza tecnica, disposta per risolvere il contrasto insorto tra le parti, danno conto dell'effettivo aggravamento del danno da questi denunciato.
1 Alla stregua delle argomentazioni congrue e stringenti dell'ausiliare tecnico si deve infatti concludere che il danno biologico riscontrato a carico del ricorrente abbia raggiunto, a far data dalla visita peritale “prendendo atto dell'obiettività e dell'esame elettromiografico insieme alla valutazione Pneumologica del giugno 2022” , una consistenza pari al 56%, in forza della graduale ed armonico aggravamento delle patologie di ernia discale e di silicosi polmonare che lo affliggono ( mantenendo invariata la percentuale invalidante dovuta all'Infortunio del 31-12-2011), con decorrenza dalla data della visita peritale (5.4.2024).
Più in particolare l'approfondimento critico rimesso al vaglio del CTU ha permesso di ribadire che il maggior danno denunciato dal ricorrente sia ascrivibile alla medesima fonte morbigena alla quale, pacificamente, ha continuato ad essere esposto nell'espletamento della sua attività lavorativa sin dal 1990.
L'esame critico della visita pneumologica e spirometrica del giugno 2022 nonché dell'esame elettromiografico dei quattro arti del 30.04.2024, la cui acquisizione veniva disposta dal CTU in corso di giudizio, ha consentito di annettere maggiore attendibilità al dedotto aggravamento, consentendo una precisa quantificazione dei postumi indennizzabili.
Nei limiti dell'aggravamento del danno così rilevato è dunque possibile accogliere il ricorso.
Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita già in godimento nel CP_1 maggiore importo che gli spetta in base alla maggiore percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite restano compensate in quanto il dedotto aggravamento è successivo alla domanda amministrativa (di revisione) invero, come noto "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato per effetto di aggravamento
2 successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (cfr. Cass. n.
7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
Le spese di consulenza, invece, vengono poste a carico dell' essendosi dimostrata CP_1 giustificata la rinnovazione dell'accertamento tecnico in questa sede.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n
.2318/2023 , così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1 al ricorrente la rendita da malattia professionale di cui gode nella misura superiore del
56% con decorrenza dalla data della visita peritale, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo sul maggiore importo dovuto rispetto a quello già percepito;
-spese compensate.
-pone a carico dell' le spese delle consulenze tecnica d'ufficio espletate. CP_1
Crotone, 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2318/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ESPOSITO MARIA e dall'avv. DIANO ROSANGELA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
ALLEGRINI FABRIZIO
Resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente indicata in epigrafe gode di una rendita da malattia professionale, attualmente commisurata ad una inabilità lavorativa del 47%, denuncia l'aggravamento dell'ernia discale e della silicosi polmonare, già riconosciute rispettivamente nella misura del 6% e del 3%, nonchè delle menomazioni riportate a seguito dell'infortunio occorso in data 31.12.2011, già riconosciute nella misura del 42%, al fine di conseguire la revisione della rendita che l' gli ha negato in sede amministrativa, respingendo l'istanza che, a CP_1 questo fine, egli aveva avanzato l'1.10.2021.
L' nel costituirsi in giudizio, ha contestato il dedotto aggravamento sul piano CP_1 squisitamente sanitario, ribadendo la correttezza della valutazione operata in sede amministrativa.
Le risultanze della consulenza tecnica, disposta per risolvere il contrasto insorto tra le parti, danno conto dell'effettivo aggravamento del danno da questi denunciato.
1 Alla stregua delle argomentazioni congrue e stringenti dell'ausiliare tecnico si deve infatti concludere che il danno biologico riscontrato a carico del ricorrente abbia raggiunto, a far data dalla visita peritale “prendendo atto dell'obiettività e dell'esame elettromiografico insieme alla valutazione Pneumologica del giugno 2022” , una consistenza pari al 56%, in forza della graduale ed armonico aggravamento delle patologie di ernia discale e di silicosi polmonare che lo affliggono ( mantenendo invariata la percentuale invalidante dovuta all'Infortunio del 31-12-2011), con decorrenza dalla data della visita peritale (5.4.2024).
Più in particolare l'approfondimento critico rimesso al vaglio del CTU ha permesso di ribadire che il maggior danno denunciato dal ricorrente sia ascrivibile alla medesima fonte morbigena alla quale, pacificamente, ha continuato ad essere esposto nell'espletamento della sua attività lavorativa sin dal 1990.
L'esame critico della visita pneumologica e spirometrica del giugno 2022 nonché dell'esame elettromiografico dei quattro arti del 30.04.2024, la cui acquisizione veniva disposta dal CTU in corso di giudizio, ha consentito di annettere maggiore attendibilità al dedotto aggravamento, consentendo una precisa quantificazione dei postumi indennizzabili.
Nei limiti dell'aggravamento del danno così rilevato è dunque possibile accogliere il ricorso.
Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita già in godimento nel CP_1 maggiore importo che gli spetta in base alla maggiore percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite restano compensate in quanto il dedotto aggravamento è successivo alla domanda amministrativa (di revisione) invero, come noto "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato per effetto di aggravamento
2 successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (cfr. Cass. n.
7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
Le spese di consulenza, invece, vengono poste a carico dell' essendosi dimostrata CP_1 giustificata la rinnovazione dell'accertamento tecnico in questa sede.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n
.2318/2023 , così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1 al ricorrente la rendita da malattia professionale di cui gode nella misura superiore del
56% con decorrenza dalla data della visita peritale, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo sul maggiore importo dovuto rispetto a quello già percepito;
-spese compensate.
-pone a carico dell' le spese delle consulenze tecnica d'ufficio espletate. CP_1
Crotone, 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
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