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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AL SA Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5273/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Todini Assunta Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Mazzucato Giorgio Controparte_1
Parte resistente e con
AVV. , quale curatore speciale dei minori e CP_2 Per_1 Per_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: sentenza parziale sullo status di separazione.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà con obbligo di reciproco rispetto”.
Per il resistente: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà con obbligo di reciproco rispetto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Padova in data 6.5.2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.91 parte I, anno 2006 del Comune di Padova. pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati due figli, (in data 28.8.2008) e (in data 20.6.2012). Per_1 Per_2 ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti Parte_1
consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico.
Con decreto del 20.11.2024 il Giudice delegato, viste le allegazioni svolte e le domande formulate e ritenuto necessario richiedere ai Servizi Sociali, che hanno avevano preso contatti con il nucleo familiare, di trasmettere in tempo utile per la data dell'udienza una relazione sulle attività già intraprese a favore del nucleo e sulla attuale condizione psicofisica dei minori e ha fissato Per_1 Per_2 avanti a sé l'udienza del 26.3.2025, disponendo altresì, ex art.38 disp. att. c.p.c., l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. R.G. 745/2023 pendente avanti al Tribunale dei Minorenni.
si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo a sua volta la pronuncia della Controparte_1
separazione e concludendo, quanto al resto, come da relativa comparsa.
All'udienza del 28.3.2025 il Giudice delegato ha assegnato alla curatrice speciale termine per il deposito di memoria di costituzione, disponendo nelle more il proseguimento dell'incarico in capo al
Servizio Sociale.
Con ordinanza del 14.5.2025, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando l'incarico ai Servizi Sociali e fissando nuova udienza per esame della relazione.
All'esito dell'udienza del 27.11.2025, il Giudice delegato ha disposto la prosecuzione del mandato di monitoraggio e supporto in capo ai Servizi Sociali, modificato parzialmente i provvedimenti temporanei vigenti nella parte relativa al mantenimento dei figli e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza sullo status di separazione.
******
La domanda di separazione, in ordine alla quale non vi è stata opposizione da parte del convenuto, che ha proposto a sua volta analoga richiesta, appare certamente fondata e merita di essere accolta.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa, alla luce delle allegazioni contenute negli scritti difensivi depositati dalle parti nel corso del giudizio, una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di AO
Il Presidente
AL SA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AL SA Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5273/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Todini Assunta Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Mazzucato Giorgio Controparte_1
Parte resistente e con
AVV. , quale curatore speciale dei minori e CP_2 Per_1 Per_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: sentenza parziale sullo status di separazione.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà con obbligo di reciproco rispetto”.
Per il resistente: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà con obbligo di reciproco rispetto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Padova in data 6.5.2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.91 parte I, anno 2006 del Comune di Padova. pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati due figli, (in data 28.8.2008) e (in data 20.6.2012). Per_1 Per_2 ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti Parte_1
consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico.
Con decreto del 20.11.2024 il Giudice delegato, viste le allegazioni svolte e le domande formulate e ritenuto necessario richiedere ai Servizi Sociali, che hanno avevano preso contatti con il nucleo familiare, di trasmettere in tempo utile per la data dell'udienza una relazione sulle attività già intraprese a favore del nucleo e sulla attuale condizione psicofisica dei minori e ha fissato Per_1 Per_2 avanti a sé l'udienza del 26.3.2025, disponendo altresì, ex art.38 disp. att. c.p.c., l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. R.G. 745/2023 pendente avanti al Tribunale dei Minorenni.
si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo a sua volta la pronuncia della Controparte_1
separazione e concludendo, quanto al resto, come da relativa comparsa.
All'udienza del 28.3.2025 il Giudice delegato ha assegnato alla curatrice speciale termine per il deposito di memoria di costituzione, disponendo nelle more il proseguimento dell'incarico in capo al
Servizio Sociale.
Con ordinanza del 14.5.2025, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando l'incarico ai Servizi Sociali e fissando nuova udienza per esame della relazione.
All'esito dell'udienza del 27.11.2025, il Giudice delegato ha disposto la prosecuzione del mandato di monitoraggio e supporto in capo ai Servizi Sociali, modificato parzialmente i provvedimenti temporanei vigenti nella parte relativa al mantenimento dei figli e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza sullo status di separazione.
******
La domanda di separazione, in ordine alla quale non vi è stata opposizione da parte del convenuto, che ha proposto a sua volta analoga richiesta, appare certamente fondata e merita di essere accolta.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa, alla luce delle allegazioni contenute negli scritti difensivi depositati dalle parti nel corso del giudizio, una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di AO
Il Presidente
AL SA
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