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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1972/2020
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1972/2020
All'udienza del 23 gennaio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. LUIGI CASTALDI Parte_1
Per l'avv. GIORGIO CORRADINI in sost. avv. VITALE e avv. PEDITTO CP_1
Il giudice invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. CORRADINI si riporta al foglio di precisazione depositato il 25.3.2024, anche ai fini della discussione.
L'avv. CASTALDI si riporta ai propri precedenti scritti difensivi. Evidenzia che in quanto CP_1 mero CED non poteva svolgere attività professionale;
che non è stata depositata prova delle dichiarazioni che sarebbero state redatte;
che il servizio è stato contestato con lettera del 2.11.2018; che in tema di prestazioni di servizi l'emissione della fattura equivale a quietanza;
che non è vero che non è soggetta ad IVA;
che non è mai stato prodotto alcun contratto, né un prezziario da cui CP_1 risulti la determinazione del prezzo;
che nella memoria 183 c. 6 n. 2 c.p.c. fa riferimento a CP_1 operazioni di calcolo e stampa, adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza (memoria
183 n. 2 p. 4), in contraddizione con la generica descrizione contenuta nelle fatture;
che non CP_1
è stato indicato il professionista che si sarebbe occupato della contabilità; che non è dimostrato in cosa sarebbe consistita l'attività della tenuta della contabilità.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1972/2020 R.G. tra cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Castaldi, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(cod. fisc: ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vitale e dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Valeria Peditto, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'opponente per il titolo di cui è causa all'opposta.”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in via istruttoria, ammettere le richieste formulate nelle note ex art. 183, 6° comma, n. 2),
c.p.p. (interrogatorio formale del legale rapp. della società e prova testimoniale sui capitoli indicati) con conseguente rimessione della causa sul ruolo;
in via principale e nel merito respingere l'opposizione e le domande tutte proposte da controparte perché infondate in fatto e diritto e non provate e comunque condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.”
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato via pec in data 2 luglio 2020, la società ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 340/2020, emesso in data 20 marzo 2020 e ritualmente notificato il 3 giugno 2020, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di della CP_1 somma di € 5.097,36, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto da a fronte del mancato CP_1 pagamento delle fatture per “servizi di contabilità” svolti a favore della società negli Parte_1 anni 2012, 2013 e 2014, segnatamente della fattura n. 20/2014 del 31 gennaio 2014 per € 3.267,36 e della fattura n. 206/2014 del 24 ottobre 2014 per € 1.830,00.
Dedotto nel ricorso monitorio che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito di € 5.097,36.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito:
a) la maturata prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2) c.c., inerendo il credito a prestazioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014 ed essendo decorso il termine di prescrizione triennale previsto per i compensi richiesti da professionisti;
b) l'insussistenza del credito, per un verso avendo già adempiuto al pagamento di quanto dovuto alla controparte, per altro verso in quanto le fatture emesse sono generiche e riportano degli importi eccessivi e non concordati tra le parti;
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 14 ottobre 2020 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) riguardo alla natura della prestazione, che la società aveva svolto attività di CP_1 consulenza “contabile/tributaria” nei confronti della pertanto si Parte_1 tratterebbe di prestazione di servizi e sarebbe applicabile non il regime della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., bensì, eventualmente, la disciplina della prescrizione estintiva di cui all'art. 2948, n. 4) c.c., la cui decorrenza risulterebbe interrotta dalla lettera di messa in mora inviata in data 7 novembre 2018.
b) per quanto concerne l'insussistenza del credito, che oggetto della domanda monitoria era non l'intero compenso bensì il saldo del corrispettivo pattuito per il servizio reso e non contestato da controparte;
che il compenso era stato parametrato secondo le tariffe professionali, avuto riguardo alle “problematiche che la società presentava” e a “tutta l'attività che ne è conseguita”. pagina 3 di 7 Con ordinanza del 20 gennaio 2021 l'intestato Tribunale ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
2. Motivi
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, poiché incompatibile con la contestazione del quantum della pretesa creditoria.
Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, difatti, “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito. Tuttavia tale comportamento processuale, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa e, in particolare, la misura di essa” (Cass. civ. Sez. II, 07/04/2005, n. 7277; più di recente, cfr. Cassazione civile sez. II, 17/03/2023, n.7793, parimenti nel senso che “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti. Ne discende che la contestazione dell'obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l'affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”.
L'istituto della prescrizione presuntiva si basa sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione o degli usi, l'estinzione del debito avvenga entro il termine stabilito dalla legge. La contestazione dell'entità del debito, invece, sottende una implicita ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, quindi, della permanenza del rapporto controverso, costituendo un elemento impeditivo all'accoglimento dell'eccezione (cfr. anche Cassazione civile sez. lav.,
27/09/2010, n.20269: “In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non avere estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta”).
Nel caso di specie, la parte opponente ha lamentato l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione della mancata pattuizione tra le parti del compenso e della genericità delle prestazioni descritte nelle fatture, talché in applicazione dei principi sopra richiamati l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa.
Non può valutarsi se in relazione al credito sia maturata la prescrizione estintiva, dovendo al riguardo richiamarsi il tradizionale insegnamento secondo cui, stante la loro non interfungibilità, pagina 4 di 7 “l'eccezione di prescrizione presuntiva non comporta altresì l'eccezione, implicita e generica, di prescrizione estintiva, sicché la tipicità dei due istituti e l'indisponibilità "ex parte offici", ai sensi dell'art. 2938 c.c., degli strumenti processuali propri per la loro introduzione nella contesa giudiziaria concorrono nell'impedire che, prescelto, nell'ambito di tali istituti, un determinato mezzo di tutela dalla parte che, sola, ha il potere di farlo, esso sia passibile di qualsiasi, anche implicito, intervento correttivo da parte del giudice” (Cassazione civile sez. II, 16/12/1981, n.6674), talché tra i due tipi di prescrizione è configurabile un'incompatibilità logica che non ne consente la contemporanea proposizione nello stesso giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Pur non essendo contestato nell'an il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, reputa il
Tribunale che la parte convenuta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia fornito sufficienti elementi a comprova del credito richiesto, nonostante la specifica contestazione sollevata dall'opponente sul quantum preteso.
È appena il caso di precisare che le fatture, nella fase di opposizione, non costituiscono prova del credito dedotto: come ricordato in giurisprudenza, “la prova del credito portato da una fattura commerciale incombe su chi ha emesso il documento: infatti la fattura, seppure prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, non fa piena prova del credito in essa indicato, con la conseguenza che se il debitore contesta l'"an" e/o il
"quantum debeatur", la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua liquidità ed esigibilità, perché atto a formazione unilaterale” (Tribunale Verbania sez. I, 01/08/2024, n.336).
È anche noto che l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cassazione civile sez. VI, 05/06/2019, n.15303).
Posto che il rapporto avrebbe avuto ad oggetto la prestazione di servizi di gestione della contabilità, esso deve essere inquadrato nello schema dell'appalto di servizi. Non può applicarsi, difatti, il modello del contratto d'opera professionale in quanto il soggetto obbligatosi al compimento del servizio è una persona giuridica, sicché non può venire in rilievo l'elemento personalistico postulato dall'art. 2230 c.c.
È pacifica l'assenza di un contratto scritto, come pure di una pattuizione avente ad oggetto la regolamentazione del compenso.
Secondo il disposto di cui all'art. 1657 c.c., se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo dell'appalto né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.
Tuttavia, il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa pagina 5 di 7 farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (Cass. civ. n. 26365/2022).
D'altra parte, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. civ. n.
33575/2021).
Nel caso di specie, l'onere probatorio non è stato assolto dall'appaltatrice, da un lato risultando eccessivamente generiche e indeterminate le prestazioni di cui essa ha chiesto il pagamento
(non meglio precisati “servizi di gestione della contabilità relativa agli anni 2012, 2013 e 2014”, ovvero, con allegazione nuova rispetto a quanto in precedenza sostenuto, “operazioni di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”, come indicato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. , dall'altro non essendo CP_1 stata fornita alcuna prova utile al fine non solo di dimostrare l'espletamento delle prestazioni, ma anche di chiarirne il contenuto (nulla essendo stato depositato da parte opposta allo scopo di documentare i servizi contabili svolti e le dichiarazioni fiscali eventualmente presentate).
Nel descritto quadro probatorio, non risulta possibile disporre l'espletamento di una CTU al fine di verificare il compenso ipoteticamente spettante secondo le tariffe professionali, peraltro non oggetto di allegazione, stante l'eccessiva genericità delle prestazioni dedotte dalla creditrice, tale da rendere inevitabilmente esplorativa e arbitraria la determinazione del compenso da parte di un ausiliario.
Per gli stessi motivi neppure può soccorrere la valutazione equitativa del giudice, che non può sopperire alle lacune probatorie della parte su cui incombeva il corrispondente onere. Peraltro, oggetto della richiesta della convenuta è il saldo di un corrispettivo di cui neppure è stata chiarita la misura complessiva. Né la convenuta ha precisato l'entità dei pagamenti parziali effettuati dalla controparte, talché anche a voler attribuire un valore (ma non si vede come) alle prestazioni rese dalla resterebbe irrisolvibile il problema di determinare la quota ancora non pagata dalla CP_1 controparte.
Inconcludenti sono i capi di prova orale articolati da parte convenuta, di cui deve ribadirsi la mancata ammissione, siccome eccessivamente generici ovvero irrilevanti ai fini della decisione.
Dalla convenuta non è stata fornita alcuna prova concreta in merito al criterio di calcolo applicato per la quantificazione del compenso delle prestazioni di servizio asseritamente eseguite. pagina 6 di 7 In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo applicando parametri compresi tra i medi e i minimi ex DM 55/2014 (scaglione corrispondente al valore della domanda), avuto riguardo all'attività processuale effettivamente espletata e alla bassa complessità delle questioni trattate, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1972/2020
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
Civitavecchia, il 23/01/2025
IL GIUDICE
Stefano
Palmaccio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1972/2020
All'udienza del 23 gennaio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. LUIGI CASTALDI Parte_1
Per l'avv. GIORGIO CORRADINI in sost. avv. VITALE e avv. PEDITTO CP_1
Il giudice invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. CORRADINI si riporta al foglio di precisazione depositato il 25.3.2024, anche ai fini della discussione.
L'avv. CASTALDI si riporta ai propri precedenti scritti difensivi. Evidenzia che in quanto CP_1 mero CED non poteva svolgere attività professionale;
che non è stata depositata prova delle dichiarazioni che sarebbero state redatte;
che il servizio è stato contestato con lettera del 2.11.2018; che in tema di prestazioni di servizi l'emissione della fattura equivale a quietanza;
che non è vero che non è soggetta ad IVA;
che non è mai stato prodotto alcun contratto, né un prezziario da cui CP_1 risulti la determinazione del prezzo;
che nella memoria 183 c. 6 n. 2 c.p.c. fa riferimento a CP_1 operazioni di calcolo e stampa, adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza (memoria
183 n. 2 p. 4), in contraddizione con la generica descrizione contenuta nelle fatture;
che non CP_1
è stato indicato il professionista che si sarebbe occupato della contabilità; che non è dimostrato in cosa sarebbe consistita l'attività della tenuta della contabilità.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1972/2020 R.G. tra cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Castaldi, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(cod. fisc: ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vitale e dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Valeria Peditto, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'opponente per il titolo di cui è causa all'opposta.”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in via istruttoria, ammettere le richieste formulate nelle note ex art. 183, 6° comma, n. 2),
c.p.p. (interrogatorio formale del legale rapp. della società e prova testimoniale sui capitoli indicati) con conseguente rimessione della causa sul ruolo;
in via principale e nel merito respingere l'opposizione e le domande tutte proposte da controparte perché infondate in fatto e diritto e non provate e comunque condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.”
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato via pec in data 2 luglio 2020, la società ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 340/2020, emesso in data 20 marzo 2020 e ritualmente notificato il 3 giugno 2020, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di della CP_1 somma di € 5.097,36, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto da a fronte del mancato CP_1 pagamento delle fatture per “servizi di contabilità” svolti a favore della società negli Parte_1 anni 2012, 2013 e 2014, segnatamente della fattura n. 20/2014 del 31 gennaio 2014 per € 3.267,36 e della fattura n. 206/2014 del 24 ottobre 2014 per € 1.830,00.
Dedotto nel ricorso monitorio che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito di € 5.097,36.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito:
a) la maturata prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2) c.c., inerendo il credito a prestazioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014 ed essendo decorso il termine di prescrizione triennale previsto per i compensi richiesti da professionisti;
b) l'insussistenza del credito, per un verso avendo già adempiuto al pagamento di quanto dovuto alla controparte, per altro verso in quanto le fatture emesse sono generiche e riportano degli importi eccessivi e non concordati tra le parti;
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 14 ottobre 2020 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) riguardo alla natura della prestazione, che la società aveva svolto attività di CP_1 consulenza “contabile/tributaria” nei confronti della pertanto si Parte_1 tratterebbe di prestazione di servizi e sarebbe applicabile non il regime della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., bensì, eventualmente, la disciplina della prescrizione estintiva di cui all'art. 2948, n. 4) c.c., la cui decorrenza risulterebbe interrotta dalla lettera di messa in mora inviata in data 7 novembre 2018.
b) per quanto concerne l'insussistenza del credito, che oggetto della domanda monitoria era non l'intero compenso bensì il saldo del corrispettivo pattuito per il servizio reso e non contestato da controparte;
che il compenso era stato parametrato secondo le tariffe professionali, avuto riguardo alle “problematiche che la società presentava” e a “tutta l'attività che ne è conseguita”. pagina 3 di 7 Con ordinanza del 20 gennaio 2021 l'intestato Tribunale ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
2. Motivi
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, poiché incompatibile con la contestazione del quantum della pretesa creditoria.
Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, difatti, “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito. Tuttavia tale comportamento processuale, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa e, in particolare, la misura di essa” (Cass. civ. Sez. II, 07/04/2005, n. 7277; più di recente, cfr. Cassazione civile sez. II, 17/03/2023, n.7793, parimenti nel senso che “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti. Ne discende che la contestazione dell'obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l'affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”.
L'istituto della prescrizione presuntiva si basa sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione o degli usi, l'estinzione del debito avvenga entro il termine stabilito dalla legge. La contestazione dell'entità del debito, invece, sottende una implicita ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, quindi, della permanenza del rapporto controverso, costituendo un elemento impeditivo all'accoglimento dell'eccezione (cfr. anche Cassazione civile sez. lav.,
27/09/2010, n.20269: “In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non avere estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta”).
Nel caso di specie, la parte opponente ha lamentato l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione della mancata pattuizione tra le parti del compenso e della genericità delle prestazioni descritte nelle fatture, talché in applicazione dei principi sopra richiamati l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa.
Non può valutarsi se in relazione al credito sia maturata la prescrizione estintiva, dovendo al riguardo richiamarsi il tradizionale insegnamento secondo cui, stante la loro non interfungibilità, pagina 4 di 7 “l'eccezione di prescrizione presuntiva non comporta altresì l'eccezione, implicita e generica, di prescrizione estintiva, sicché la tipicità dei due istituti e l'indisponibilità "ex parte offici", ai sensi dell'art. 2938 c.c., degli strumenti processuali propri per la loro introduzione nella contesa giudiziaria concorrono nell'impedire che, prescelto, nell'ambito di tali istituti, un determinato mezzo di tutela dalla parte che, sola, ha il potere di farlo, esso sia passibile di qualsiasi, anche implicito, intervento correttivo da parte del giudice” (Cassazione civile sez. II, 16/12/1981, n.6674), talché tra i due tipi di prescrizione è configurabile un'incompatibilità logica che non ne consente la contemporanea proposizione nello stesso giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Pur non essendo contestato nell'an il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, reputa il
Tribunale che la parte convenuta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia fornito sufficienti elementi a comprova del credito richiesto, nonostante la specifica contestazione sollevata dall'opponente sul quantum preteso.
È appena il caso di precisare che le fatture, nella fase di opposizione, non costituiscono prova del credito dedotto: come ricordato in giurisprudenza, “la prova del credito portato da una fattura commerciale incombe su chi ha emesso il documento: infatti la fattura, seppure prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, non fa piena prova del credito in essa indicato, con la conseguenza che se il debitore contesta l'"an" e/o il
"quantum debeatur", la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua liquidità ed esigibilità, perché atto a formazione unilaterale” (Tribunale Verbania sez. I, 01/08/2024, n.336).
È anche noto che l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cassazione civile sez. VI, 05/06/2019, n.15303).
Posto che il rapporto avrebbe avuto ad oggetto la prestazione di servizi di gestione della contabilità, esso deve essere inquadrato nello schema dell'appalto di servizi. Non può applicarsi, difatti, il modello del contratto d'opera professionale in quanto il soggetto obbligatosi al compimento del servizio è una persona giuridica, sicché non può venire in rilievo l'elemento personalistico postulato dall'art. 2230 c.c.
È pacifica l'assenza di un contratto scritto, come pure di una pattuizione avente ad oggetto la regolamentazione del compenso.
Secondo il disposto di cui all'art. 1657 c.c., se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo dell'appalto né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.
Tuttavia, il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa pagina 5 di 7 farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (Cass. civ. n. 26365/2022).
D'altra parte, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. civ. n.
33575/2021).
Nel caso di specie, l'onere probatorio non è stato assolto dall'appaltatrice, da un lato risultando eccessivamente generiche e indeterminate le prestazioni di cui essa ha chiesto il pagamento
(non meglio precisati “servizi di gestione della contabilità relativa agli anni 2012, 2013 e 2014”, ovvero, con allegazione nuova rispetto a quanto in precedenza sostenuto, “operazioni di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”, come indicato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. , dall'altro non essendo CP_1 stata fornita alcuna prova utile al fine non solo di dimostrare l'espletamento delle prestazioni, ma anche di chiarirne il contenuto (nulla essendo stato depositato da parte opposta allo scopo di documentare i servizi contabili svolti e le dichiarazioni fiscali eventualmente presentate).
Nel descritto quadro probatorio, non risulta possibile disporre l'espletamento di una CTU al fine di verificare il compenso ipoteticamente spettante secondo le tariffe professionali, peraltro non oggetto di allegazione, stante l'eccessiva genericità delle prestazioni dedotte dalla creditrice, tale da rendere inevitabilmente esplorativa e arbitraria la determinazione del compenso da parte di un ausiliario.
Per gli stessi motivi neppure può soccorrere la valutazione equitativa del giudice, che non può sopperire alle lacune probatorie della parte su cui incombeva il corrispondente onere. Peraltro, oggetto della richiesta della convenuta è il saldo di un corrispettivo di cui neppure è stata chiarita la misura complessiva. Né la convenuta ha precisato l'entità dei pagamenti parziali effettuati dalla controparte, talché anche a voler attribuire un valore (ma non si vede come) alle prestazioni rese dalla resterebbe irrisolvibile il problema di determinare la quota ancora non pagata dalla CP_1 controparte.
Inconcludenti sono i capi di prova orale articolati da parte convenuta, di cui deve ribadirsi la mancata ammissione, siccome eccessivamente generici ovvero irrilevanti ai fini della decisione.
Dalla convenuta non è stata fornita alcuna prova concreta in merito al criterio di calcolo applicato per la quantificazione del compenso delle prestazioni di servizio asseritamente eseguite. pagina 6 di 7 In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo applicando parametri compresi tra i medi e i minimi ex DM 55/2014 (scaglione corrispondente al valore della domanda), avuto riguardo all'attività processuale effettivamente espletata e alla bassa complessità delle questioni trattate, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1972/2020
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
Civitavecchia, il 23/01/2025
IL GIUDICE
Stefano
Palmaccio
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