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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IC
FIORILLO ANTONIETTA, IC
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2023 depositato il 13/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montepulciano - Piazza Grande N.1 53045 Montepulciano SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIENA sez. 2 e pubblicata il 05/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la Fondazione parte ricorrente Ricorrente_1
ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.57/02/22, resa dalla CTP di Siena all'udienza del 4 luglio 2022.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso l'Avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori importi reclamati a titolo di IMU e TASI per l'annualità 2016.
Al riguardo la parte appellante ha ipotizzato la spettanza della esenzione IMU in quanto, nella fattispecie, sussisterebbero i requisiti previsti dalla normativa di settore, nello specifico art. 7, comma 1, lett. i) del D. lgs. 504/92.
Diversamente argomentando l'Amministrazione comunale di Montepulciano, nel controdedurre alle richieste di parte appellante, ha evidenziato che l'uso “mediato” del bene immobile escluderebbe la sussistenza del requisito oggettivo posto dalla normativa citata, di cui meglio infra.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta non fondato il presente appello alla luce del principio assorbente della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. 9936/14 e le successive sez. semplici 363/19 - 9309/20 - 5832/21).
Le esenzioni in parola richiedono la sussistenza di due tipologie di requisiti.
Un requisito soggettivo che riguarda la natura non commerciale del soggetto richiedente l'esenzione ed un requisito oggettivo.
Si tratta del rispetto del già citato art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/02 per il quale l'esenzione IMU spetta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, sportive nonché delle attività di cui all'art. 16 della legge n. 222/1985. Circa l'uso “mediato” del bene, come riportato per quanto concerne l'annualità precedente (2015), per inciso decisa con sentenza di II°grado (n. 950/01/24) e poi passata in giudicato, il IC di Legittimità, in via eccezionale, riconosce l'agevolazione di cui è causa anche nell'utilizzazione indiretta del bene ”ove il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa , al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla struttura del concedente”, cfr. Cass. n. 4953 del 2023.
In altri termini la giurisprudenza della Cassazione, stabilito il principio della necessaria utilizzabilità diretta del bene, al fine dell'agevolazione, prevede una eccezione unicamente nell'ipotesi in cui “il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell' ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”, ovverossia il caso in cui l' immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell' ente concedente, strumentalmente collegato per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa“: in termini Cass. 4953/2023,12539/2021 e 6795/2020) nonchè la decisione n. 27761/2023
Quanto sopra risulta poi totalmente travolto dall'entrata in vigore, per annualità successive alla presente, dell'art. 1, comma 759, lett. g) della legge 160/19: “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre
2012, n. 200”.
Cui è seguito il testo di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 71 della legge 213/23: “L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
Quanto sopra, illustrato anche nella circolare 2/DF del 16 luglio 2024, non trova comunque applicazione prima dell'entrata in vigore della legge 160/19.
Ciò detto l'Appello deve essere respinto ma, in relazione alle spese del giudizio, trattandosi di una soluzione di natura prettamente giurisprudenziale, il Collegio si determina per la compensazione delle stesse.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO RE)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IC
FIORILLO ANTONIETTA, IC
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2023 depositato il 13/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montepulciano - Piazza Grande N.1 53045 Montepulciano SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIENA sez. 2 e pubblicata il 05/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la Fondazione parte ricorrente Ricorrente_1
ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.57/02/22, resa dalla CTP di Siena all'udienza del 4 luglio 2022.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso l'Avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori importi reclamati a titolo di IMU e TASI per l'annualità 2016.
Al riguardo la parte appellante ha ipotizzato la spettanza della esenzione IMU in quanto, nella fattispecie, sussisterebbero i requisiti previsti dalla normativa di settore, nello specifico art. 7, comma 1, lett. i) del D. lgs. 504/92.
Diversamente argomentando l'Amministrazione comunale di Montepulciano, nel controdedurre alle richieste di parte appellante, ha evidenziato che l'uso “mediato” del bene immobile escluderebbe la sussistenza del requisito oggettivo posto dalla normativa citata, di cui meglio infra.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta non fondato il presente appello alla luce del principio assorbente della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. 9936/14 e le successive sez. semplici 363/19 - 9309/20 - 5832/21).
Le esenzioni in parola richiedono la sussistenza di due tipologie di requisiti.
Un requisito soggettivo che riguarda la natura non commerciale del soggetto richiedente l'esenzione ed un requisito oggettivo.
Si tratta del rispetto del già citato art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/02 per il quale l'esenzione IMU spetta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, sportive nonché delle attività di cui all'art. 16 della legge n. 222/1985. Circa l'uso “mediato” del bene, come riportato per quanto concerne l'annualità precedente (2015), per inciso decisa con sentenza di II°grado (n. 950/01/24) e poi passata in giudicato, il IC di Legittimità, in via eccezionale, riconosce l'agevolazione di cui è causa anche nell'utilizzazione indiretta del bene ”ove il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa , al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla struttura del concedente”, cfr. Cass. n. 4953 del 2023.
In altri termini la giurisprudenza della Cassazione, stabilito il principio della necessaria utilizzabilità diretta del bene, al fine dell'agevolazione, prevede una eccezione unicamente nell'ipotesi in cui “il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell' ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”, ovverossia il caso in cui l' immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell' ente concedente, strumentalmente collegato per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa“: in termini Cass. 4953/2023,12539/2021 e 6795/2020) nonchè la decisione n. 27761/2023
Quanto sopra risulta poi totalmente travolto dall'entrata in vigore, per annualità successive alla presente, dell'art. 1, comma 759, lett. g) della legge 160/19: “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre
2012, n. 200”.
Cui è seguito il testo di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 71 della legge 213/23: “L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
Quanto sopra, illustrato anche nella circolare 2/DF del 16 luglio 2024, non trova comunque applicazione prima dell'entrata in vigore della legge 160/19.
Ciò detto l'Appello deve essere respinto ma, in relazione alle spese del giudizio, trattandosi di una soluzione di natura prettamente giurisprudenziale, il Collegio si determina per la compensazione delle stesse.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO RE)