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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AT), il 26/04/1966, residente in [...]11 UNI
16157 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BANCHERI ERRICO (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
MONTECORVINO ROVELLA (SA), il 03/01/1958, residente in [...]
PIETRO ISOLA 9/3 15067 NOVI LIGURE [AL] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LANFRANCO MAURA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CALLIANO MONFERRATO il
01/07/1984 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 07/09/1999 dal Tribunale Ordinario di Asti, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CALLIANO il 01/07/1984 dai Signori e Parte_1
Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “Le Parti chiedono la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Calliano (AT), il giorno 01/07/1984, tra la signora nata ad [...] il [...] e il signor Parte_4 Parte_2
, nato a [...] il [...], [Atto N. 4 parte II serie
[...]
A - anno 1984 - Comune di CALLIANO (AT)], ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di effettuare la trascrizione della emananda sentenza”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1984, Numero 4, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AT), il 26/04/1966, residente in [...]11 UNI
16157 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BANCHERI ERRICO (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
MONTECORVINO ROVELLA (SA), il 03/01/1958, residente in [...]
PIETRO ISOLA 9/3 15067 NOVI LIGURE [AL] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LANFRANCO MAURA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CALLIANO MONFERRATO il
01/07/1984 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 07/09/1999 dal Tribunale Ordinario di Asti, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CALLIANO il 01/07/1984 dai Signori e Parte_1
Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “Le Parti chiedono la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Calliano (AT), il giorno 01/07/1984, tra la signora nata ad [...] il [...] e il signor Parte_4 Parte_2
, nato a [...] il [...], [Atto N. 4 parte II serie
[...]
A - anno 1984 - Comune di CALLIANO (AT)], ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di effettuare la trascrizione della emananda sentenza”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1984, Numero 4, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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