Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5329 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F.: , autorappresentato e difeso da sé stesso, Parte_1 C.F._1 oltre che rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca Mennato
Aceto, giusta procura in atti;
Appellante
E
, (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo CP_2
Martucci Schisa (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di l Parte_1 CP_1 [...]
, al fine si sentirla condannare, quale ente proprietario della strada Controparte_1
denominata via Bagni (anche nota come Via Grassano), per i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a seguito di incidente intercorso lungo la suddetta strada.
VS, deduceva che in data 02.09.2009, alle ore 4.00 circa, mentre era a bordo della sua autovettura e, nel rispetto dei limiti di velocità, percorreva Via Bagni in direzione San
Salvatore Telesino – TE Terme, giunto in prossimità del Parco Rio Grassano perdeva il controllo della propria vettura a causa del fondo stradale viscido (non segnalato) e, conseguentemente, urtava contro il muro di cinta del parco, ricavandone sia danni alla carrozzeria della propria auto, di entità tale da rendere antieconomica la riparazione, sia lesioni personali, con conseguente ricovero presso una struttura ospedaliera ove veniva riscontrato trauma cranico con F.L.C. e trauma contusivo del polso sinistro.
2.Si costituiva in giudizio l la quale, oltre ad Controparte_1
eccepire il difetto della propria legittimazione passiva e a contestare nel merito la pretesa attorea alla luce del mancato raggiungimento della prova della colpevolezza dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., eccepiva in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito, trattandosi di controversia di valore eccedente la soglia ordinaria di competenza del
Giudice di Pace pari ad € 5.000,00.
3. Con provvedimento del 14.04.2015 il Giudice di Pace, in accoglimento di detta eccezione, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Benevento, assegnando alle parti il termine di gg. 90 per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente.
4. Con atto di citazione notificato in data 15.06.2015, provvedeva alla Parte_1
riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Benevento, ribadendo le difese svolte nell'originario atto di citazione.
Così concludeva:
“A) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell' Provinciale di Benevento, quale ente proprietario della strada Controparte_1
di cui al sinistro, per quanto innanzi esposto;
B) accertare e dichiarare che l
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., quale ente proprietario della Controparte_1
strada, è soggetto obbligato ex lege al risarcimento dei danni subiti dall'attore; C) per
l'effetto, condannare l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.: - al risarcimento dei danni cagionati alla persona dell'attore per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro de quo, a titolo di danno biologico, morale ITT
e ITP, oltre spese documentate, ed oltre interessi legali dalla data del sinistro, quantificati nella misura non inferiore ad €. 6.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua, anche a mezzo di C.T.U., se ritenuta necessaria;
- al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza delle perdite di chances e del lucro cessante derivati dal periodo di forzata sospensione dell'attività professionale da parte dello stesso in conseguenza del lungo periodo di convalescenza a cui è stato costretto a seguito dell'infortunio sopra indicato, oltre interessi legali, quantificabili in €. 6.500,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua o comunque provata in corso di causa;
- al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo dell'attore del tipo BMW tg. BD 784 VS, quantificati nella misura non inferiore ad €. 6.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre danno da fermo tecnico nonché al risarcimento per spese di demolizione e nuova immatricolazione di nuova autovettura, o in quella maggiore o minore somma che sarà provata, anche a mezzo di C.T.U., se ritenuta necessaria, il tutto nei limiti di competenza del Tribunale adito. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.
5. Si costituiva l chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea perché inammissibile, improponibile ed infondata e/o non provata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite anche del giudizio del Giudice dichiaratosi incompetente.
In particolare, riteneva non provati i presupposti di pericolo occulto quali l'oggettiva invisibilità e imprevedibilità soggettiva del pericolo di cui all'art. 2043 c.c.: stando all' CP_3
convenuto, nulla era stato provato in ordine alla pretesa insidia e trabocchetto quale indice di responsabilità dell'Amministrazione in epigrafe.
Aggiungeva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l'attore non avesse dimostrato che il tratto di strada oggetto di causa rientrasse nella competenza della convenuta.
In ultimo, contestava il quantum della richiesta formulata dall'attore, poiché frutto di una valutazione di parte e, dunque, non attendibile.
6. Acquisite le prove orali ed espletata la CTU medico – legale, all'udienza del 16.10.2019 la causa veniva una prima volta riservata in decisione, ma veniva rimessa sul ruolo, stante la necessità di avvalersi di un CTU, al quale veniva affidato specifico incarico di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Espletata la CTU, all'udienza del 26/2/2021, la causa veniva nuovamente riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previo rigetto delle eccezioni sollevate da parte attrice relative alla CTU ed – in particolare – dell'istanza di ricusazione dello stesso, stante la sua tardività ex art. 192 c.p.
7. Il Tribunale, con sentenza n. 1821, pubblicata il 17.09.2021, rigettava la domanda proposta dall'attore e lo condannava al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione provinciale convenuta, nonché, al pagamento delle spese di lite pari ad euro 4.835,00.
In motivazione, il Tribunale deduceva che:
-a seguito della lunga istruttoria, emergeva che solo aveva assistito al sinistro CP_4
e riferiva che l'attore non era riuscito a sterzare, mentre gli altri erano intervenuti solo successivamente al verificarsi del sinistro;
-l'ausilio della CTU era fondamentale al fine di comprendere se l'omessa sterzata fosse il risultato della condizione del manto stradale o della velocità tenuta dall'attore al momento del sinistro e a tal proposito il consulente tecnico dichiarava che le testimonianze secondo cui l'attore viaggiava ad una velocità commisurata allo stato dei luoghi, non erano corroborate da alcun elemento concreto e non era possibile valutare la quantità di materiale inerte e la sua esatta allocazione;
-la condotta del CTP (omessa partecipazione alle operazioni peritali e tardiva produzione documentale) induceva il Tribunale a non convocare ulteriormente il CTU e a riconfermare le risultanze del consulente nominato dal Giudice di prime cure.
8. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha mancato di considerare le prove offerte in ordine alla situazione di pericolosità dello stato dei luoghi.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato tutte le prove testimoniali che avevano dato prova della pericolosità della situazione oggetto d'esame, bensì aveva esaminato esclusivamente la testimonianza di , ma estrapolandone solo una parte (non CP_4 era riuscito a sterzare, senza soffermarsi su quanto quest'ultimo aveva dichiarato sulla mancanza di segnaletica dell'insidia occulta e sull'andamento a velocità moderata dell'istante nel rispetto della segnaletica stradale. Afferma che, qualora la velocità non fosse stata moderata come dichiarato, potenzialmente il veicolo avrebbe sbandato anche nelle altre curve precedenti a quella disseminata di CC e NG.
Aggiunge che l'esistenza di tale CC è confermata anche da altri due testimoni
( e ) e idoneo ad ingenerare altri diversi sinistri stradali Testimone_1 Testimone_2
come da testimonianze in atti.
Evidenzia che l'appellata non ha contestato quanto prodotto in ordine all'assenza di segnaletica, alla presenza del CC, ai lavori di manutenzione della strada.
Con il secondo e terzo motivo d'appello lamenta l'assoluta inattendibilità della CTU e sostiene che il sinistro oggetto di causa sia stato determinato esclusivamente dalla pericolosità dello stato dei luoghi e che la condotta del danneggiato non abbia concorso a determinarlo.
Critica i calcoli operati dalla CTU in relazione alla massa del veicolo e alla velocità sostenendo che le ipotesi di calcolo (che riporta in atti) avanzate dal proprio CTP, fossero le uniche corrette, ma che sono state ignorate sia dal CTU, sia dal Tribunale.
Con il quarto motivo d'appello si duole delle mancate risposte del CTU alle proprie osservazioni sulla bozza di consulenza tecnica.
Critica l'operato del consulente d'ufficio ravvisando un atteggiamento censurabile di quest'ultimo, che di fatto non ha risposto alle varie osservazioni mosse dall'istante, ma solo ad alcune e in maniera puerile.
Con il quinto motivo d'appello lamenta la mancata risposta del Tribunale alle precise osservazioni alla bozza di CTU.
Critica il Tribunale nel non aver voluto convocare il CTU, e per aver aderito alle risultanze di quest'ultimo.
Con il sesto motivo d'appello lamenta assoluta l'inadeguatezza del CTU nominato dal
Giudice di prime cure, poiché in quanto perito assicurativo, non in grado di valutare la dinamica de quo, tant'è che dapprima è stata eccepita la nullità della CTU, non avendo il consulente risposto alle osservazioni mosse tempestivamente, e successivamente è stata presentata istanza di ricusazione, considerata però tardiva dal Giudice di primo grado.
Con il settimo motivo d'appello asserisce che l'accoglimento dell'appello comporterà la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno:
-Danno sull'auto che a seguito della valutazione del valore del veicolo alla data del sinistro, per antieconomicità delle riparazioni, ammonta ad euro 5.757,00; -Danni da lesioni sofferte dall'appellante per cui è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertarli;
Deduce la necessità di applicare le tabelle di Milano.
Aggiunge che vadano anche applicati gli interessi e la rivalutazione della somma, con decorrenza della data del sinistro, quindi dal 2.09.2009.
Con l'ottavo motivo d'appello l'appellante sostiene che a seguito dell'accoglimento dell'appello le spese andranno poste a carico della parte appellata.
Così conclude:
“A) in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;
B) ancora in via preliminare, dichiarare la nullità e irrilevanza della CTU espletata per non aver il CTU risposto alle precise osservazioni inviate da parte attrice, per avere dichiaratamente trascurato l'esame di quanto indicato dal CTP e per essere stato affidato incarico a soggetto che per i motivi indicati non aveva le necessarie competenze per poter espletare l'incarico affidatogli;
C) sempre in via preliminare, tener conto della ricusazione del CTU ad opera di parte attrice
e trarne le dovute conseguenze;
D) nominare un CTU qualificato che, sulla base di tutti gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio, possa accertare le reali cause e la reale dinamica del sinistro per cui è causa;
E) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell' , quale ente proprietario della strada Controparte_1
di cui al sinistro;
F) accertare e dichiarare che l , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., quale ente proprietario della strada, è soggetto obbligato ex lege al risarcimento dei danni subiti dall'appellante Avv. ; Parte_1
G) per l'effetto, condannare l , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.:
a. - al risarcimento dei danni cagionati alla persona dell'appellante Avv. per Parte_1
le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro de quo, a titolo di danno biologico, morale ITT e ITP, oltre spese documentate, quantificati nella misura non inferiore ad €
6.000,00 o in quella maggiore o minore somma che la Corte d'Appello adita riterrà congrua, anche sulla base della CTU effettuata dal dott. , oltre ad interessi legali e Persona_1
rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
b. - al risarcimento dei danni subìti dall'autoveicolo dell'appellante avv. - Parte_1
BMW, tg. BD 784 VS, quantificati nella misura pari ad € 5.757,00 come da consulenza tecnica di parte a firma del p.a. oltre interessi legali e rivalutazione Parte_2
monetaria come per legge, oltre danno da fermo tecnico, nonché al risarcimento per spese di demolizione e nuova immatricolazione di nuova autovettura, o in quella maggiore o minore somma che la Corte d'Appello adita riterrà congrua o comunque provata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
H) condannare l , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore dell'appellante Avv. , delle spese, diritti ed onorari Parte_1
di lite, del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge nonché al rimborso delle spese di CTU anticipate nel corso del giudizio di primo grado e/o versate in esecuzione della sentenza appellata;
I) condannare la medesima l , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., (e/o il suo avvocato anticipatario Alfredo Martucci Schisa relativamente alle somme allo stesso "attribuite" quale anticipatario) a restituire all'appellante Avv. Pt_1
tutte le somme da quest'ultimo eventualmente versate all'
[...] [...]
e/o al suo avvocato anticipatario Alfredo Martucci Schisa e/o ai Controparte_1
CTU in esecuzione della sentenza appellata."
9.L'amministrazione si costituisce e chiede il rigetto dell'appello Controparte_1
perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
il favore delle spese di lite.
Preliminarmente ritiene l'appello inammissibile ex artt. 342 e 434 c.p.c., poiché l'appellante ha omesso di svolgere argomentazioni volte ad incrinare il ragionamento compiuto dal
Tribunale, contestando esclusivamente le valutazioni di merito sottese all'iter argomentativo del Giudice di prime cure e, dunque, non contestando la coerenza giuridica del ragionamento.
Aggiunge l'infondatezza del gravame in ordine al primo motivo d'appello sostenendo che l'appellante non ha provato l'assunto posto a fondamento della propria domanda (moderata velocità; rispetto della segnaletica;
fondo stradale viscido).
A contrario, la valutazione del Giudice di prime cure sulla base del materiale probatorio raccolto è condivisibile.
Riguardo alla presenza di ghiaia sulla strada - oltre ad essere visibile - l'appellato ritiene che tale circostanza era nota sia perché l'appellante percorreva abitualmente tale luogo e sia perché si era già verificato qualche incidente, data la presenza di detto materiale sulla carreggiata.
Aggiunge, poi, che l'impatto del veicolo con il muro possa, invece, essere riconducibile alla velocità del conducente appellante anche alla luce dei danni riportati sul veicolo stesso.
In ultimo, sostiene che i postumi di natura permanente lamentati dall'istante, non sono oggettivamente riconducibili all' impatto, come da indagine medico legale, se non il modesto esito cicatriziale riscontrato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, sollevata dalla . CP_5
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura – riportandole nell'atto di gravame - ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2.L'Aceto insiste nella richiesta di ricusazione del CTU nominato in primo grado.
L'istanza non è fondata.
2.1. E' sufficiente osservare che le cause di ricusazione del CTU sono tipizzate nel codice di rito, a mezzo del richiamo contenuto nell'art. 63 cpc all'art. 51 cpc.
Il secondo comma dell'art. 63 cpc, infatti, recita: “il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51”.
L'art. 51 cpc prevede che la ricusazione del consulente possa essere sollevata solo nei seguenti casi:
“1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione,
o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa”.
2.3. Nella specie, l ha sollevato istanza di ricusazione alla luce della dedotta Pt_1
incompetenza professionale del CTU. Tale contestazione non è motivo per sollevare ricusazione.
3. L'appello merita accoglimento, nei limiti della motivazione che segue.
4. ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado, che non ha Pt_1 riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione provinciale per la presenza, sulla carreggiata della strada, di CC e NG, i quali hanno causato il sinistro stradale.
La contestazione merita accoglimento.
4.1. L'art. 2051 c.c. recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Nella specie viene delineata una responsabilità oggettiva del soggetto custode della res, derivante dal solo nesso causale tra la cosa e l'evento, indipendentemente dalla esistenza di una colpa imputabile al custode (8449/2025; 11152/2023).
Pertanto, stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (v. Cass. 18518/2024; 12760/2024).
Spetta al danneggiante, ove voglia sottrarsi all'affermazione di responsabilità, dare la prova del caso fortuito. Va evidenziato che la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria (v. Cass. 26142/2023; SSUU
20943/2022).
4.2. Nella specie, sulla strada via Bagni, S.P. 79, al momento del sinistro erano presenti CC e NG.
Dalle testimonianze raccolte nel corso del primo grado, è emerso che sul tratto di strada interessato dal sinistro vi erano CC e NG già da alcuni giorni (testimoni
[...]
; ; ; ) e che la quantità di Tes_1 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_4 materiale era considerevole e maggiore di quella ritratta nelle fotografie allegate dall'attore (testi ; ). Il teste ha anche Testimone_3 Testimone_2 Testimone_5
dichiarato che il NG non era presente a monte e a valle del punto in cui è avvenuto il sinistro.
4.3. Il teste - presente ai fatti, in quanto conducente dell'auto che seguiva CP_4 quella dell' - ha affermato di avere visto l perdere il controllo della sua Pt_1 Pt_1
autovettura quando il mezzo si trovava sulla zona di CC e NG.
Che la presenza di materiale sulla carreggiata abbia causato la perdita di controllo del mezzo da parte dell' è confermato da quanto detto dal CTU in primo grado. Questi ha Pt_1
confermato che, ove la presenza di CC e NG fosse stata consistente, avrebbe potuto essere la causa della perdita di controllo del mezzo (pg. 18 della consulenza).
4.4. Nella specie, i testimoni hanno confermato che la presenza di CC e terra era consistente.
Inoltre, i testimoni hanno affermato che, nel medesimo punto della strada, vi erano stati, nei giorni precedenti, altri sinistri consimili a quello che occupa.
Gli elementi evidenziati consentono di concludere che, secondo la regola del più probabile che non, le condizioni della strada abbiano provocato l'uscita di strada della vettura dell' . Pt_1
In ordine al criterio causale, va osservato che l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (v. Cass. 25805/2024). In altri termini, il nesso causale va accertato secondo un criterio probabilistico che tenga conto di tutti gli elementi concreti emergenti dalla specie, come accertati nel corso del giudizio.
4.5. Deve escludersi che sia emersa la prova del caso fortuito.
Come affermato dai testimoni ascoltati, il NG e il CC erano presenti già da vari giorni sulla carreggiata (il teste ha specificato che erano presenti da almeno 15 Tes_2 giorni). I testi hanno anche affermato– come già detto – che nei giorni precedenti si erano verificati altri sinistri nel medesimo punto. Di uno – avvenuto due giorni prima dell'evento che occupa - era stato testimone oculare (sentito quale testimone nel Testimone_1
primo grado di questo giudizio).
Inoltre, attesa la conformazione della strada – che ha una pendenza dal margine sinistro verso il margine destro – e la collocazione della strada a ridosso di un rilievo, risulta ragionevole - come pure affermato dal teste – che il CC e il Testimone_5
NG giungano sulla strada dallo scivolamento di materiale dal rilievo. Pertanto, non si tratta di un fenomeno isolato, quello verificatosi il giorno del sinistro per cui è causa, ma di un fenomeno che si ripete in ragione della permanenza della condizione dei luoghi.
La presenza, da giorni, del NG e del CC, la circostanza che fosse noto, nell'abitato, che si fossero già verificati altri sinistri, la circostanza che la presenza del materiale sulla strada non fosse dovuta a cause eccezionali e contingenti esclude che, nella specie, si fosse manifestato un evento imprevedibile, al quale l'amministrazione provinciale non poteva oggettivamente fare fronte.
4.6. Deve dunque concludersi che la presenza di NG e terra sulla carreggiata sia stata causa della sbandata dell'auto dell' . Pt_1
5. Deve affermarsi che alla causazione dell'evento abbia concorso, per colpa, anche l . Pt_1
5.1. L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare
"in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (v. Cass. 9200/2021;
27258/2024). Pertanto, atteso che in primo grado non si è disquisito in alcun modo del concorso di colpa dell' , questa Corte, investita della censura in ordine alla riconosciuta Pt_1 esclusiva responsabilità del danneggiato, può procedere all'accertamento della sussistenza del concorso di colpa dell'appellante.
5.2. Non può sostenersi che se l avesse tenuto una velocità elevata, il sinistro si Pt_1
sarebbe verificato in precedenza, vista la presenza di altre curve.
In primo luogo, non vi è alcuna inferenza necessaria tra l'esistenza di curve lungo un percorso e la impossibilità di tenere una velocità non adeguata alle condizioni della strada: molti sinistri stradali avvengono proprio perché la velocità tenuta dal mezzo non è consona alle condizioni della strada.
In secondo luogo, in sinistro stradale potrebbe non essersi verificato non perché l Pt_1
manteneva una velocità adeguata, ma solo perché nei tratti precedenti mancavano il CC e la melma che, come detto hanno creato una situazione di oggettivo pericolo.
5.3. L'Aceto assume che alcuna censura può essere sollevata in merito alla condotta da lui tenuta in occasione del sinistro, atteso che egli - come accertato attraverso una consulenza di parte – percorreva la strada alla velocità di 36 km/h.
L'assunto non può essere condiviso.
Non è sufficiente sostenere che la velocità tenuta fosse di 36 km/h per giungere alla conclusione che il comportamento tenuto dall fosse esente da censure. Pt_1
L' non ha dato prova di quale fosse il limite di velocità lungo la strada: non solo tale Pt_1
dato non è stato allegato da alcuna parte, ma non emerge neanche dalla documentazione prodotta. Da entrambe le parti è stato sottolineato che il tratto di strada preso in considerazione era caratterizzato da plurime curve e anche da una intersezione sulla destra;
inoltre, non va dimenticato che gli eventi sono avvenuti alle 4 del mattino.
5.4. L' ha sostenuto che l'autoveicolo che lo seguiva - quello condotto da Pt_1 [...]
– aveva evitato il sinistro in quanto conosceva lo stato dei luoghi, a differenza CP_4 dell'appellante.
Invero, lo stesso consulente di parte dell' , nelle osservazioni alla CTU, ha riconosciuto Pt_1 che l conosceva il tratto di strada nel quale il sinistro è avvenuto, essendo egli di Pt_1
TE (pg. 5 delle osservazioni alla CTU). Atteso che, come detto, il fenomeno della presenza di CC e NG sulla carreggiata non è frutto di cause contingenti e che, nella specie, erano giorni che il materiale era presente sulla carreggiata, deve giugnersi alla conclusione che l dovesse sapere che, in quel punto della strada, vi erano – o Pt_1
potevano esserci - oggetti che rendevano pericolosa la percorrenza. Infine, non può trascurarsi l'entità dei danni riportati dal mezzo dell – ritratti nelle Pt_1 fotografie prodotte agli atti -, valutata dal consulente dell' in misura superiore al valore Pt_1 attuale del mezzo (misurata, dal consulente dell' , in euro 5.000,00). Non si tratta di Pt_1
danni che, ragionevolmente, un mezzo avrebbe subito ove avesse tenuto una velocità ridotta.
In ogni caso, pure ammesso - come sostenuto dall' - che la velocità del mezzo fosse Pt_1 di 36 km/h, tanto non è sufficiente a dimostrare che la velocità tenuta dall'appellante fosse consona allo stato dei luoghi e dall'orario del sinistro, anche in considerazione della evidenziata circostanza che l doveva prevedere – secondo normale diligenza - la Pt_1
presenza di un motivo di pericolo sulla carreggiata.
Deve concludersi, dunque, che all' sia imputabile, ex art. 1227, comma primo, c.c. un Pt_1
concorso di colpa nella causazione del sinistro.
6. Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno (v. Cass. 23804/2024).
6.1. Nella specie, a fronte della negligenza dimostrata dalla amministrazione provinciale nel non provvedere alla rimozione di cause di pericolo che le erano note, vi è la ragionevole consapevolezza, in capo all' , della presenza di NG e CC sulla carreggiata Pt_1
della strada da lui percorsa.
Pertanto, deve determinarsi in pari misura la responsabilità dell' e della Pt_1 CP_6
nella causazione del sinistro.
[...]
7. La domanda di risarcimento del danno materiale subito dall'autovettura BMW, formulata dall' , merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue. Pt_1
7.1. Il consulente d'ufficio, in primo grado, nello stimare i danni subiti dal mezzo dell' Pt_1
(una BMW), così ha prima valutato il valore del mezzo al momento del sinistro:
“- Valore commerciale dell'autovettura Bmw 530D all'epoca del sinistro (2/09/2009) -
Veicolo: Bmw 530D – immatricolazione: 14/07/1999. Lo scrivente, per determinare il valore commerciale, ha eseguito una ricerca sulla rivista specializzata di settore “Quattroruote n°647 settembre 2009”.
Dall'analisi di tale periodico, è emerso che i veicoli immatricolati nel 1999 non erano più valutati, pertanto sono state estrapolate le quotazioni degli anni 2001/2000 e calcolata la differenza.
L'importo ottenuto è stato sottratto alla quotazione dell'anno 2000 per ottenere la quotazione relativa al 1999.
Anno 2001 = €. 5.400,00
Anno 2000 = €. 4.700,00
Differenza tra le quotazioni 2001/2000 = (€. 5.400,00 - €. 4.700,00) = €. 700,00 Quotazione
1999 = (€. 4.700,00 – 700,00) = €. 4.000,00
Il valore commerciale ante sinistro dell'autovettura marca Bmw mod. 530D con targa
BD784VS (immatricolata in data 14/07/1999) era di €. 4.000,00”.
Ha poi stimato in circa euro 6.000,00 il costo di riparazione del mezzo.
7.2. Aceto evidenzia che il suo consulente ha stimato il valore ante sinistro del mezzo in euro 5.000,00 e l'importo dei costi di riparazione in euro 5.757,00; sostiene che tale debba essere la quantificazione del danno, atteso che la provincia di non ha contestato CP_1
tale quantificazione dei danni.
La contestazione dell' non è fondata. Pt_1
7.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice (v. Cass. 5362/2025;
34450/2022).
La mancata contestazione, da parte della amministrazione provinciale, delle emergenze della consulenza di parte dell' in merito al valore della BMW ante sinistro e del costo Pt_1
di riparazione, dunque, non comporta che risultino dimostrati tali ultimi elementi.
7.4. L , nelle conclusioni, chiede in primo luogo, che gli venga corrisposta la somma Pt_1
necessaria a coprire i costi di riparazione del mezzo. Tale domanda non può essere accolta, atteso che dagli atti – v. CTU - risulta che l' si Pt_1
sia disfatto del mezzo: pertanto, lo stesso non potrebbe provvedere ad alcuna riparazione.
All'Aceto – che in ogni caso chiede la liquidazione di una somma determinata dal giudice - può essere riconosciuto il valore del mezzo prima del sinistro.
Infatti, atteso che l'appellante ha dismesso il mezzo, risulta impossibile il risarcimento in forma specifica sub specie di pagamento dei costi di riparazione (v. art. 2058 c.c., ai sensi del quale il risarcimento in forma specifica può essere chiesto solo ove sia possibile).
7.5. Il CTU, come detto, ha quantificato il valore del mezzo, al momento del sinistro, in euro
4.000,00. Tale valutazione può condividersi, atteso che il CTU ha spiegato il percorso logico seguito per giungere alla valutazione ed indicato le fonti cui ha attinto per le valutazioni.
Contr
7.6. Il CTU ha anche rilevato che - come già detto - l si è disfatto della , Pt_1 provvedendo alla esportazione (“Dall'analisi della produzione di parte attrice è emerso che
l'autovettura in esame è stata oggetto di alienazione “denuncia di cessazione della circolazione – con causale radiazione per esportazione con valore di €. 2.000,00” in data
31/05/2011).
Tale circostanza non è stata contestata dall' . Pt_1
Dalla operazione evidenziata, dunque, l ha guadagnato euro 2.000,00. Pt_1
Pertanto, di tale somma deve tenersi conto nella misurazione del danno che, per differenza, può quantificarsi in euro 2.000,00.
8. L'appellante chiede che gli venga riconosciuto anche il danno da fermo tecnico.
Tale domanda non può essere accolta.
8.1. Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (v. Cass.
32946/2024; 27389/2022; 5447/2020).
Nella specie, l' nulla ha allegato in ordine al danno subito per la mancata disponibilità Pt_1
della BMW o in ordine alle spese sostenute per procurarsi un mezzo sostitutivo.
9. L' ha anche chiesto la liquidazione del risarcimento del danno per le spese Pt_1
di demolizione e per la nuova immatricolazione di un'altra autovettura.
La domanda merita parziale accoglimento.
9.1. Le spese di demolizione sono da escludere, atteso che l ha provveduto a vendere Pt_1
l'autovettura, a mezzo di esportazione. Pertanto, la vendita esclude la demolizione.
9.2. Vanno invece riconosciute le spese per l'immatricolazione di una nuova autovettura.
E' infatti del tutto ragionevole prevedere che l' abbia dovuto sopportare (o sopporterà) Pt_1
le spese per procurarsi un nuovo mezzo, sostituivo di quello coinvolto nel sinistro. Il costo di nuova immatricolazione, dunque, costituisce una posta facente parte del patrimonio del danneggiato, a prescindere dalla circostanza che sia stata già sostenuto (v. Cass.
5159/2023).
9.3. Il CTU ha stimato in euro 600,00 la somma da pagare per una nuova immatricolazione.
Questa somma, dunque, può essere riconosciuta quale ulteriore danno subito dall' . Pt_1
10. Nel complesso, il danno patrimoniale subito dall' ammonta ad euro Pt_1
2.600,00.
Tenuto conto del riconoscimento del concorso di colpa, in capo all , nella causazione Pt_1 del sinistro, tale somma va ridotta del 50%. Pertanto, all'appellante spetta la somma di euro
1.300,00.
11. La somma liquidata integra un debito di valore - vista la natura risarcitoria.
Pertanto, sulla stessa deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat FOI, a far data dal momento del sinistro (2.9.2009), fino al momento della pubblicazione della presente sentenza. Tanto al fine di ristorare il danno subito dal danneggiato a causa del ritardato pagamento delle somme.
12. All' va riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Pt_1 12.1. Come rilevato dal CTU, dal referto del Pronto Soccorso Casa di Cura Gepos di TE
(Bn)emerge che l riportò: “trauma cranico non commotivo con flc al cuoio capelluto, Pt_1 contusione di polso sx”.
All'esito della visita dell'appellante, il CTU rilevò quanto segue: “presenta dolore alla palpazione e alla digitopressione della regione interessata dal trauma, in particolare dolore alla digitopressione dell'articolazione radiocarpica di sx, con dolenzia ed impegno funzionale nei movimenti estremi di flesso-estensione e prono supinazione, presente inoltre cefalea gravativa e vertigini soggettive, dolorabilità riferita maggiore durante sforzi e nei mutamenti climatici, presenza di cicatrice di circa 1 cm. al cuoio capelluto in regione frontale coperta di capillizio”.
12.2. Il CTU ha dunque riconosciuto, quale conseguenza delle lesioni, un'inabilità temporanea totale di 10 giorni e una inabilità temporanea parziale nella misura del 50% per ulteriori 17 giorni.
Circa i postumi permanenti, il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura di 1,5% di invalidità.
Con tali valutazioni questa Corte concorda, atteso che il CTU ha motivato le ragioni per cui
è giunto alla misurazione del danno.
12.3. La sostiene che non vi sia alcuna prova strumentale delle lesioni permanenti, CP_5
per cui alcun danno dovrebbe riconoscersi.
In vero, la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (v. Cass. 26985/2023) ed anche che “in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che
l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi” (v. Cass. 10816/2019).
Nella specie, il riscontro dei postumi è stato effettuato dal CTU, a seguito di visita, per cui deve riconoscersi il risarcimento per la invalidità permanente.
12.4. Per la liquidazione del danno può prendersi in considerazione la tabella in adozione presso il tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della integrità biologica e non la tabella adottata in attuazione dell'art. 139 c.d.a., atteso che, nella specie, non si tratta di sinistro da circolazione stradale, ma di danno da bene in custodia ex art. 2051 c.c.
12.5. Considerando l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 67) e facendo applicazione delle Tabelle di Milano nella più recente versione (quella del 2024), può essere liquidata, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, per la invalidità permanente riconosciuta nella misura del 1,5%, la somma di euro 1.436,82, emergente dalla media tra quanto liquidabile per un punto di invalidità (euro 1.393,28) e quanto liquidabile per 2 punti di invalidità (euro 1.480,36).
12.6. Quanto al danno da inabilità temporanea, per ogni giorno di inabilità assoluta (10) può considerarsi la somma di euro 115,00, per un totale di 1.150,00.
Per i 17 giorni di inabilità al 50%, può essere riconosciuta la somma di euro 977,50.
Nel complesso, la somma liquidata a titolo di risarcimento per la inabilità temporanea ammonta ad euro 2.127,50.
12.7. Sommando il risarcimento del danno per invalidità permanente (euro 1.436,82) e il risarcimento del danno per inabilità temporanea (euro 2.127,50), alla fine il danno non patrimoniale spettante all' ammonta ad euro 3.564,32, secondo i valori attuali. Pt_1
12.8. Tale somma deve esser ridotta del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa in capo all' . Pt_1
Pertanto, alla fine, va liquidata, in favore dell'appellante, la somma di euro 1.782,16. 13. Sulle somme liquidate non vanno riconosciuti gli interessi, pure richiesti dall' . Pt_1
13.1. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v. Cass. 6351/2025; 1111/2020).
13.2. Nella specie, l nulla ha allegato in ordine alla insufficienza della rivalutazione a Pt_1
soddisfare il danno da ritardato pagamento.
14. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata.
15. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
16. L'art. 92 cpc consente la compensazione delle spese, totale o parziale, in caso di assoluta novità delle questioni trattate o in caso di mutazione della giurisprudenza.
Alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione può essere disposta anche in caso si manifestino altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate nell'art. 92 cpc, ma di uguale rilevanza. 16.1. Nella specie, in considerazione della pari responsabilità delle due parti processuali nella causazione dell'evento, questa Corte ritiene di compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello promosso da , riforma la sentenza Parte_1 del tribunale di Benevento n. 1821, pubblicata il 17.09.2021 e, per l'effetto
-accerta la pari responsabilità di e della nella Parte_1 Controparte_6
causazione del sinistro occorso in danno di in data 2.9.2009, lungo la strada Parte_1
via Bagni S.P. 79;
- condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_6 Parte_1
somma di euro 1.300,00, oltre rivalutazione come da motivazione, a titolo di danno patrimoniale, e di euro 1.782,16 a titolo di danno non patrimoniale;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini