Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato all'esito della discussione orale all'udienza dell'11.6.2025 e sulle conclusioni agli atti, a norma e nelle forme di cui agli artt. 281 sexies, 350 co3, 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 591 /2024 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Perugia, Via Campo di Marte Parte_1 CodiceFiscale_1
2/L presso lo Studio dell'Avvocato Olgantonietta Ciminati con domicilio digitale all'indirizzo P.e.c.:
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale estesa in Email_1
calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ) titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso, sia CP_1 P.IVA_1
congiuntamente che disgiuntamente tra di loro, giusta procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Giuseppe Galligari e dall' Avv. Andrea Bisogni del foro di Perugia con domicilio digitale agli indirizzi PEC: e Email_2
, presso lo studio dei quali, sito a Foligno, Piazza XX Settembre Email_3
n. 7, ha eletto domicilio
APPELLATO
OGGETTO
Vendita di cose immobili - Impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 258/2024 07/03/2024 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Spoleto indicata in epigrafe, che ha dichiarato Parte_1
prescritta l'azione risarcitoria dalla stessa proposta, dichiarando applicabili al contratto di permuta le disposizioni in materia di vendita giusto il richiamo operato dall' art. 1555 c.c., in quanto il bene oggetto di contestazione era stato al massimo consegnato all'attrice nel mese di giugno 2013 mentre l' azione era stata proposta solamente nel 2020. Impugna inoltre la sentenza ella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dell'odierna appellata, condannando essa appellante al pagamento del residuo prezzo di permuta.
A seguito della discussione orale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
In primo grado l'attrice deduceva di aver stipulato in data 09.04.2008 contratto di permuta con l'impresa avente ad oggetto la cessione di un terreno fabbricabile di proprietà Controparte_2
della Sig.ra a fronte di un'unità immobiliare con garage e rata giardino annessi, con data per la Pt_1
consegna dell'immobile indicata al 09/04/2010; che, tuttavia, entro tale data l'impresa non provvedeva alla consegna, ma nel mese di settembre 2010 aveva solamente realizzato la struttura dell'edificio, le tamponature esterne, le tramezzature interne;
che l'impresa consegnava la sola CP_1
unità abitativa alla Sig.ra nel mese di giugno 2012 senza tuttavia che fossero ancora realizzate Pt_1
l'installazione dell'ascensore, le scale esterne per raggiungere i garages al piano sottostrada, la recinzione del terreno dell'unità abitativa dell'attrice, l'apposizione del cancelletto di entrata al terreno dell'attrice, l'imbiancatura dell'atrio di ingresso e delle scale (alla data della citazione erano state realizzate ulte solo la recinzione del terreno e la realizzazione delle scale esterne); che a causa di ciò la era costretta a pendolarismo lavorativo da Foligno città di residenza a , aveva dovuto Pt_1 Per_1
disdire il contratto di affitto dell'appartamento di sua proprietà sito in Foligno non essendo venuta in possesso dell'immobile alla data prevista;
chiedeva dunque il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'unità immobiliare, anche per il disagio di non poter usufruire dell'ascensore e del garage posto al piano primo sottostrada al quale era possibile accedere solo tramite pericolosa scale esterna priva di protezione;
inoltre alla data della citazione la non aveva ancora ricevuto la Pt_1
documentazione di conformità degli impianti, la polizza assicurativa decennale a garanzia dei vizi e danni come previsto dal contratto di permuta e di conseguenza non aveva potuto procedere alla trascrizione dell'acquisto. Il danno per la ritardata consegna della unità abitativa veniva quantificato in
€ 9.100,00 oltre interessi e rivalutazione, quello per l'omessa installazione dell'ascensore e per il mancato utilizzo del garage veniva quantificato in € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
il danno a causa della mancata rifinitura dell'atrio di accesso alla propria unità abitativa con danno architettonico all'unità immobiliare veniva quantificato nella misura di € 5.000,00; il danno per il disagio da trasferte veniva quantificato nella spesa di € 3.600,00 oltre alle spese per i pasti fuori di casa per € 4.000,00; il danno per mancata possibilità di affittare e/o vendere il proprio immobile di Foligno veniva quantificato in € 24.700,00 oltre interessi e rivalutazione;
veniva inoltre chiesto al Tribunale di Spoleto di indicare un termine entro cui l'impresa avrebbe dovuto terminare tutte le opere mancanti e CP_1
sottoscrivere la polizza assicurativa al fine di procedere alla intestazione dell'unità immobiliare all'attrice.
Con l'appello viene ribadito che la consegna dell'immobile finito e rifinito doveva avvenire entro la data del 09/04/2010 e non a maggio 2012 e che nel mese di maggio del 2012 l'Impresa edile consegnava alla Sig.ra il solo appartamento senza che fossero terminati tutta una serie CP_1 Pt_1
di lavori, nel dettaglio elencati;
a fronte dei lavori ancora ineseguiti, della mancata consegna della documentazione prevista dal decreto Ministeriale n° 37 del 22/01/2008 specificatamente indicata nel contratto di permuta (documentazione relativa agli impianti : -- Controparte_3
certificazione APE) e del rilascio di certificazione di agibilità solo parziale, la contesta di non Pt_1
essere ancora effettiva proprietaria e intestataria dell'immobile (non essendo stato l'immobile neanche catastalmente identificato); deduce, poi, che la normativa relativa alla vendita si applica quando possibile ma nel caso di specie l'atto di vendita non si è perfezionato per la mancanza di documentazione indispensabile per il trasferimento medesimo.
Per l'effetto, l'appellante chiede la condanna della controparte al pagamento della somma di €
44.700,00 a titolo di risarcimento per la ritardata consegna dell'unità abitativa, per l'omessa installazione dell'ascensore e per i disagi patiti dal 2013 ad oggi nonché per il mancato utilizzo del garage che risulta di fatto inaccessibile, a causa della mancata rifinitura dell'atrio di accesso alla propria unità abitativa che ad oggi risulta grezzo e privo di colletta ed imbiancatura con fili pendenti con lampadina pendente priva di plafoniera e con vano ascensore coperto da compensato, per la spesa ed i costi subiti dalle trasferte giornaliere fra Foligno e per l'usura della vettura e delle Per_1
gomme, per il rimborso delle spese sostenute per i pranzi fuori casa per un costo;
chiede l'indicazione di un termine perentorio entro cui l'Impresa Bisogni porti a termine tutti i lavori ancora non definiti e sottoscriva polizza assicurativa decennale dell'intero stabile così da permettere l'intestazione del bene spettante alla Sig.ra oltre alla consegna e stipula dei documenti mancanti ponendo la Parte_1
stessa nella condizione di poter trasferire a suo nome il bene il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha stabilito che il contratto in questione integra una permuta e che alla permuta, in virtù dell'espresso richiamo operato nel codice civile dall'articolo 1555, si applicano le norme della vendita in quanto compatibili;
che l'effetto traslativo si verifica ex art. 1472 c.c. non appena la cosa viene ad esistenza con automaticità dell'effetto traslativo della proprietà in capo al cessionario nel momento stesso in cui il bene viene realizzato a prescindere da eventuali rifiniture, che le azioni spettanti al “compratore-permutante” sono disciplinate dall'art. 1495 c.c.. secondo il quale il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al “venditore-permutante” entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, che l'azione si prescrive in un anno dalla consegna, che secondo costante giurisprudenza i suddetti termini di prescrizione e decadenza riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, anche quella di risarcimento dei relativi danni.
E' esente da critiche la qualificazione giuridica del contratto (permuta, alla quale si applicano le norme sulla vendita, e non contratto di appalto) nonché la statuizione della sentenza in cui viene specificato che il bene è stato al massimo consegnato all'attrice nel mese di giugno 2013, così come la circostanza che l'attrice ha azionato il diritto esclusivamente proponendo l'azione nel 2020.
L'appellante con l'impugnazione si limita a riproporre le stesse eccezioni esposte con l'atto di citazione, ma non contesta specificamente né l'accertamento del perfezionamento degli effetti del contratto di compravendita come argomentato dal Giudice di prime cure, né contesta in modo chiaro, specifico ed espresso la ricostruzione offerta dal Tribunale in punto di qualificazione giuridica del contratto e di inquadramento delle censure nel novero dell'art. 1495 c.c., cui è conseguita la valutazione di intervenuta prescrizione.
Non è stata in modo critico offerta una diversa ricostruzione della tipologia di azione introdotta, tale da consentire il superamento dei limiti temporali di esercizio dell'azione svolta, mentre la Cassazione afferma che (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34026 del 19/12/2019) il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto.
L'appellante, ancora, non ha fatto riferimento a difetti della costruzione che possano causare la rovina dell'immobile, ex art. 1669 c.c. né può affermarsi che la contestazione afferente la mancata consegna della documentazione -tra cui il certificato di agibililtà – implichi contestazione di aliud pro alio , per come formulata.
Dunque deve dichiararsi inammissibile, sul punto, l'appello.
Con ulteriore motivo la eccepisce la intervenuta prescrizione della domanda di Pt_1
pagamento della fattura richiesta in via riconvenzionale dalla impresa convenuta e accolta dal
Tribunale. Deduce che la domanda è tardiva e prescritta, che la fattura quale documento fiscale ha validità decennale, la stessa non è mai stata azionata e che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra all'impresa Pt_1 CP_1
Tuttavia, in appello non possono proporsi nuove domande né nuove eccezioni, e l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato in via riconvenzionale dal convenuto non è stata tempestivamente sollevata in primo grado.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è inammissibile.
Atteso l'esito del giudizio la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado Parte_1 CP_1
di giudizio, che si liquidano in euro 4.997,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 11/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui
dott. Claudio Baglioni