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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6813/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6813/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per 'avv. MANTOVANI NICCOLO'. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Mantovani conclude come da atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante sig. Parte_1 CP_1
, con sede in OL TA (Vr) in via Cavour n. 3, p.i. ; opponente
[...] P.IVA_1
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, con sede a AC (Vr) in via C. Colombo n. 3, p.i. , CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Niccolò Mantovani e l'avv. Giulia Cerato che la rappresentano e difendono;
opposta
iscritta al n. 6813/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2413/23 emesso dal Tribunale di Verona il 5 settembre 2023 per un'importo di € 47.470,57, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
con domanda riconvenzionale, notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 47.470,57, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 135/2023 emessa dall'opposta per la fornitura di diverse apparecchiature per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, chiedeva, altresì, con domanda riconvenzionale, che la società opponente fosse condannata al pagamento di complessivi € 20.161,55
per il mancato pagamento delle fatture n. 136 e 137 del 2023 e per la mancata restituzione della cella
BT 1300 LT.
Rilevato che parte opponente chiedeva nel merito ed in via riconvenzionale:
a) revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2413/2023 emesso il
5.9.2023 dal Tribunale di Verona;
pagina 3 di 6 b) dichiarare ai sensi dell'art. 1492 cod. civ. la riduzione del prezzo della fornitura oggetto della fattura n. 135/2023 emessa da per la complessiva somma di euro Parte_2
17.080,00;
c) condannarsi a risarcire a la somma Parte_2 Parte_1
complessiva di € 29.478,56, o quella maggiore o minore che risulterà all'esito della causa, a titolo di risarcimento del danno per tutti i motivi esposti in narrativa.
d) per l'effetto, compensarsi le somme di cui ai punti b) e c) con quanto richiesto da
[...]
in via monitoria;
Parte_2
e) vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Rilevato che parte opposta aveva richiesto:
a) in via principale, di rigettarsi di tutte le domande formulate da in quanto Parte_1
inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via riconvenzionale, condannarsi al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 20.161,55, derivante dalla sommatoria tra gli importi insoluti delle fatture n.
136 e 137 del 2023 (€ 15.432,83) e dal valore della cella BT 1300 LT (€ 4.728,72), o di quella somma che codesto Ill.mo Tribunale vorrà stabilire in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto fino al saldo;
c) con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7 giugno 2024, veniva esperito un tentativo di conciliazione che dava esito positivo, ma l'opponente non effettuava i pagamenti richiesti, quindi la causa proseguiva.
pagina 4 di 6 Con ordinanza riservata dell'11 settembre 2024 veniva emessa ordinanza ingiunzione per la somma non contestata di € 30.390,57 e veniva disposta c.t.u. tecnica sul corretto funzionamento della cella frigorifera BT SP 100, della cella frigorifera T.N. SP 70 e della cappa centrale cubica con elettroventilatore L 1400 KC 14/24 e sulla congruità dei lamentati danni subiti dall'opponente.
La c.t.u veniva revocata con ordinanza riservata del 20 novembre 2024, in quanto la società opponente non aveva provveduto al pagamento dell'anticipo indicato dal Giudice
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver fornito alla società
opponente le apparecchiature di cui alla fattura azionata in via monitoria.
Accoglie la domanda riconvenzionale per il pagamento di € 20.161,55 di cui al mancato pagamento delle fatture n. 136 e 137 del 2023 e per la mancata restituzione della cella BT 1300 LT, consegnata per prova.
Di contro la società opponente nulla ha dimostrato in ordine ai supposti vizi delle apparecchiature fornite dalla società opposta, quindi, l'opposizione è stata proposta solo a fini dilatori.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente al pagamento della somma richiesta in via riconvenzionale dall'opposta ed alla rifusione delle spese processuali in favore di quest'ultima, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
pagina 5 di 6 per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore delle della somma di € 20.161,55 di cui alla Parte_2
domanda riconvenzionale ed alla rifusione alla società predetta delle spese di procedimento liquidate in
€ 8.433,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6813/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per 'avv. MANTOVANI NICCOLO'. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Mantovani conclude come da atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante sig. Parte_1 CP_1
, con sede in OL TA (Vr) in via Cavour n. 3, p.i. ; opponente
[...] P.IVA_1
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, con sede a AC (Vr) in via C. Colombo n. 3, p.i. , CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Niccolò Mantovani e l'avv. Giulia Cerato che la rappresentano e difendono;
opposta
iscritta al n. 6813/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2413/23 emesso dal Tribunale di Verona il 5 settembre 2023 per un'importo di € 47.470,57, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
con domanda riconvenzionale, notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 47.470,57, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 135/2023 emessa dall'opposta per la fornitura di diverse apparecchiature per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, chiedeva, altresì, con domanda riconvenzionale, che la società opponente fosse condannata al pagamento di complessivi € 20.161,55
per il mancato pagamento delle fatture n. 136 e 137 del 2023 e per la mancata restituzione della cella
BT 1300 LT.
Rilevato che parte opponente chiedeva nel merito ed in via riconvenzionale:
a) revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2413/2023 emesso il
5.9.2023 dal Tribunale di Verona;
pagina 3 di 6 b) dichiarare ai sensi dell'art. 1492 cod. civ. la riduzione del prezzo della fornitura oggetto della fattura n. 135/2023 emessa da per la complessiva somma di euro Parte_2
17.080,00;
c) condannarsi a risarcire a la somma Parte_2 Parte_1
complessiva di € 29.478,56, o quella maggiore o minore che risulterà all'esito della causa, a titolo di risarcimento del danno per tutti i motivi esposti in narrativa.
d) per l'effetto, compensarsi le somme di cui ai punti b) e c) con quanto richiesto da
[...]
in via monitoria;
Parte_2
e) vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Rilevato che parte opposta aveva richiesto:
a) in via principale, di rigettarsi di tutte le domande formulate da in quanto Parte_1
inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via riconvenzionale, condannarsi al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 20.161,55, derivante dalla sommatoria tra gli importi insoluti delle fatture n.
136 e 137 del 2023 (€ 15.432,83) e dal valore della cella BT 1300 LT (€ 4.728,72), o di quella somma che codesto Ill.mo Tribunale vorrà stabilire in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto fino al saldo;
c) con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7 giugno 2024, veniva esperito un tentativo di conciliazione che dava esito positivo, ma l'opponente non effettuava i pagamenti richiesti, quindi la causa proseguiva.
pagina 4 di 6 Con ordinanza riservata dell'11 settembre 2024 veniva emessa ordinanza ingiunzione per la somma non contestata di € 30.390,57 e veniva disposta c.t.u. tecnica sul corretto funzionamento della cella frigorifera BT SP 100, della cella frigorifera T.N. SP 70 e della cappa centrale cubica con elettroventilatore L 1400 KC 14/24 e sulla congruità dei lamentati danni subiti dall'opponente.
La c.t.u veniva revocata con ordinanza riservata del 20 novembre 2024, in quanto la società opponente non aveva provveduto al pagamento dell'anticipo indicato dal Giudice
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver fornito alla società
opponente le apparecchiature di cui alla fattura azionata in via monitoria.
Accoglie la domanda riconvenzionale per il pagamento di € 20.161,55 di cui al mancato pagamento delle fatture n. 136 e 137 del 2023 e per la mancata restituzione della cella BT 1300 LT, consegnata per prova.
Di contro la società opponente nulla ha dimostrato in ordine ai supposti vizi delle apparecchiature fornite dalla società opposta, quindi, l'opposizione è stata proposta solo a fini dilatori.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente al pagamento della somma richiesta in via riconvenzionale dall'opposta ed alla rifusione delle spese processuali in favore di quest'ultima, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
pagina 5 di 6 per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore delle della somma di € 20.161,55 di cui alla Parte_2
domanda riconvenzionale ed alla rifusione alla società predetta delle spese di procedimento liquidate in
€ 8.433,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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