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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 10.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 10340/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 20/02/1950 in CATANIA, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. RAPISARDA CARLA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, la ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il CTU aveva così concluso: “La Sig.ra di Parte_1 anni 74, è in atto affetta da: “Quadrantectomia sinistra (12/2023) per K (pT1) già radiotrattato, in attuale trattamento ormonale sostitutivo ed in follow-up oncologico negativo per ripresa di malattia neoplastica, in soggetto osteoporotico sottoposto a vertebroplastica (04/2024) per crollo di T10”. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente totalmente INVALIDA (100%) senza diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di NON gravità (ai sensi della L.
104/92, art. 3 comma 1), così come correttamente valutato dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile di Catania in data 20/02/2024. Tenuto conto del quadro patologico in diagnosi e della evoluzione ad oggi favorevole sotto il profilo prognostico, si confermano le revisioni sanitarie già assegnate dalla commissione medica di
Catania, laddove è prevista visita per revisione invalidità civile al mese di FEBBRAIO 2025 e per L. 104 al mese di FEBBRAIO 2029”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido ultrasessantacinquenne grave
100% e con diritto all'indennità di accompagnamento ex legge 18/80, dalla data della domanda amministrativa (13.02.2024) nonché per lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”. CP_ L' ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “◼ La Sig.ra di anni 75 è in atto affetta da: “Esiti di Parte_1 quadrantectomia sx per ca già radiotrattato in follow up senza segni di ripresa di malattia.
Crollo osteoporotico T10 e recente di T8 con necessità di busto armato”. ◼ Il suddetto quadro patologico rende il soggetto totalmente invalido (100%). ◼ Si individua la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità a mente dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 a decorrere dal mese di marzo 2025 con revisione a 6 mesi (settembre
2025). ◼ NON si ritengono soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. ◼ Per completezza di trattazione, si precisa che la domanda amministrativa è stata presentata il 13/02/2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando CP_ nella contumacia, che dichiara, dell' dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di marzo 2025; rigetta per il resto il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 11/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 10.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 10340/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 20/02/1950 in CATANIA, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. RAPISARDA CARLA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, la ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il CTU aveva così concluso: “La Sig.ra di Parte_1 anni 74, è in atto affetta da: “Quadrantectomia sinistra (12/2023) per K (pT1) già radiotrattato, in attuale trattamento ormonale sostitutivo ed in follow-up oncologico negativo per ripresa di malattia neoplastica, in soggetto osteoporotico sottoposto a vertebroplastica (04/2024) per crollo di T10”. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente totalmente INVALIDA (100%) senza diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di NON gravità (ai sensi della L.
104/92, art. 3 comma 1), così come correttamente valutato dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile di Catania in data 20/02/2024. Tenuto conto del quadro patologico in diagnosi e della evoluzione ad oggi favorevole sotto il profilo prognostico, si confermano le revisioni sanitarie già assegnate dalla commissione medica di
Catania, laddove è prevista visita per revisione invalidità civile al mese di FEBBRAIO 2025 e per L. 104 al mese di FEBBRAIO 2029”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido ultrasessantacinquenne grave
100% e con diritto all'indennità di accompagnamento ex legge 18/80, dalla data della domanda amministrativa (13.02.2024) nonché per lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”. CP_ L' ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “◼ La Sig.ra di anni 75 è in atto affetta da: “Esiti di Parte_1 quadrantectomia sx per ca già radiotrattato in follow up senza segni di ripresa di malattia.
Crollo osteoporotico T10 e recente di T8 con necessità di busto armato”. ◼ Il suddetto quadro patologico rende il soggetto totalmente invalido (100%). ◼ Si individua la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità a mente dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 a decorrere dal mese di marzo 2025 con revisione a 6 mesi (settembre
2025). ◼ NON si ritengono soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. ◼ Per completezza di trattazione, si precisa che la domanda amministrativa è stata presentata il 13/02/2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando CP_ nella contumacia, che dichiara, dell' dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di marzo 2025; rigetta per il resto il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 11/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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