Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5240/2024 promosso da: nato il [...] a JESI (AN), in [...]_1
sostegno avv. , rappresentato e difeso dall'avv. SARTINI SABRINA;
Controparte_1
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
SARTINI SABRINA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) Affidamento della figlia minore : Persona_1
la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna;
2) Disciplina del diritto di visita e piano genitoriale:
-il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo Persona_1
accordo con la madre. La figlia minore trascorrerà i fine settimana, dal Persona_1 sabato all'uscita di scuola alla domenica fino alle ore 21.00, in maniera alternata, con ciascun genitore;
- durante le vacanze di Natale ciascun genitore, ad anni alterni, avrà con sé la figlia minore per 7 giorni, comprensivi del Natale o Capodanno, dandosene reciproca Per_1
comunicazione entro il giorno 10 dicembre di ogni anno;
- 1 -
Pasqua, alternando negli anni la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
-il medesimo criterio dell'alternanza negli anni e tra i genitori vale anche per le festività ricorrenti come - esempio non esaustivo - 25 aprile, Primo Maggio, Primo Novembre e 8
Dicembre di ogni anno;
- quanto alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore due Per_1
settimane anche non consecutive, con obbligo di comunicarsi reciprocamente i periodi prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
-relativamente a tutti i tempi sopra stabiliti, è fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti che dovrà essere scambiato per iscritto.
3) Casa coniugale:
Quanto alla casa coniugale sita a MA ON (AN), Frazione Moie, Via Clementina
Nord n. 81/B, acquistata con atto Notaio di Jesi in data 24/03/2006 Persona_2
Repertorio n. 63233, Raccolta n. 17329, registrato il 27/03/2006 al n. 421 Serie 1T che si allega (doc.6), di proprietà dei SIg.ri e per eguali quote Parte_1 Parte_2
indivise, meglio descritta e censita al Catasto Fabbricati del Comune di MA ON
(AN) come segue:
-appartamento al piano terra, con ingresso indipendente composto di tre stanze e servizio ed annessi un locale di cantina ed un wc al piano primo sottostrada e due corti esclusive confinante con proprietà con proprietà con corte comune, salvo Per_3 Parte_3
altri, censito al catasto fabbricati del Comune di MA ON al foglio 8, mappale 610 sub. 3, via Clementina, piano S1-T, Zona Censuaria 1, categoria A/2, classe 4, vani 5, superficie catastale mq. 124, R.C. euro 413,17,
-locale di garage al piano primo sottostrada con annesso un piccolo ripostiglio, confinante con proprietà con proprietà con spazio di manovra comune, salvo Parte_3 Per_3
altri, censito al catasto fabbricati del Comune di MA ON al foglio 8, mappale 610 sub. 25, via Clementina, piano S1, Zona Censuaria 1, categoria C/6, classe 2, mq. 29, superficie catastale mq. 35, R.C. euro 79,38,
i coniugi pattuiscono quanto segue.
Nell'interesse della famiglia stessa in ordine al predetto immobile (appartamento, cantina, due corti esclusive e locale garage con annesso ripostiglio), i GN , come Parte_1 rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Avv. , all'uopo Controparte_1
autorizzato, giusto provvedimento Tribunale di Ancona emesso dal Tribunale di Ancona n.
- 2 - 4784/2024 del 13/11/2024 nel proc. n. 3573/2022-5 R.G. (doc.1) e , dandosi Parte_2 reciprocamente atto che l'accordo patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa coniugale.
Il SI. , come rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Avv. Parte_1 CP_1
, all'uopo autorizzato, giusto provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona n.
[...]
4784/2024 del 13/11/2024 nel proc. n. 3573/2022-5 R.G., con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a vendere e trasferire, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi e servitù attive e passive, dipendenze, pertinenze, accessioni, parti, spazi condominiali, libera da qualunque peso e/o trascrizione e/o iscrizione pregiudizievole, ipoteche, privilegi anche fiscali, vincoli in genere alla SI.ra , la quale si obbliga ad acquistare la quota di proprietà Parte_2
pari ad ½ e comunque la sua quota indivisa della casa coniugale sita a MA ON
(AN), Frazione Moie, Via Clementina Nord n. 81/B, acquistata con atto Notaio Persona_2
di Jesi in data 24/03/2006 Repertorio n. 63233, Raccolta n. 17329, registrato il
[...]
27/03/2006 al n. 421 Serie 1T che si allega (doc.6), meglio descritta e censita al Catasto
Fabbricati del Comune di MA ON (AN) come segue:
-appartamento al piano terra, con ingresso indipendente composto di tre stanze e servizio ed annessi un locale di cantina ed un wc al piano primo sottostrada e due corti esclusive confinante con proprietà con proprietà con corte comune, salvo Per_3 Parte_3
altri, censito al catasto fabbricati del Comune di MA ON al foglio 8, mappale 610 sub. 3, via Clementina, piano S1-T, Zona Censuaria 1, categoria A/2, classe 4, vani 5, superficie catastale mq. 124, R.C. euro 413,17,
-locale di garage al piano primo sottostrada con annesso un piccolo ripostiglio, confinante con proprietà con proprietà con spazio di manovra comune, salvo Parte_3 Per_3
altri, censito al catasto fabbricati del Comune di MA ON al foglio 8, mappale 610 sub. 25, via Clementina, piano S1, Zona Censuaria 1, categoria C/6, classe 2, mq. 29, superficie catastale mq. 35, R.C. euro 79,38.
Il corrispettivo della vendita viene stabilito, concordemente tra le parti, in euro 66.000,00
(sessantaseimila/00), come determinato giusta perizia giurata redatta dal Geom. Per_4
con studio in Moie di MA ON Via Ancona 19 in data 18/03/2024,
[...]
asseverata innanzi la Cancelleria del Tribunale di Ancona il 20/03/2024 RG 1229/2024 RG
1217/2024 che si produce (doc.7).
- 3 - La SI.ra si obbliga a versare detto importo di euro 66.000,00 Parte_2
(sessantaseimila/00), al SI. , che come rappresentato dall'Amministratore Parte_1 di Sostegno Avv. , all'uopo autorizzato, giusto provvedimento Tribunale Controparte_1
di Ancona emesso dal Tribunale di Ancona n. 4784/2024 del 13/11/2024 nel proc. n.
3573/2022-5 (doc. 1) accetta, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita.
L'atto pubblico di compravendita, per concorde volontà delle parti, dovrà essere stipulato a mezzo del Notaio di Jesi, entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in Persona_5
giudicato della sentenza di omologa della separazione dei coniugi da parte del Tribunale.
I mobili e gli arredi della casa coniugale, per concorde volontà delle parti, diverranno di esclusiva proprietà della SI.ra , eccezion fatta per il mobilio della taverna e Parte_2
per la cucina della taverna che verranno attribuiti in proprietà esclusiva al SI. Pt_1
con la sottoscrizione dell'atto pubblico di cui al capoverso che precede, senza
[...]
ulteriore compenso e/o conguaglio in favore di entrambi i coniugi.
La casa familiare (appartamento, cantina, due corti esclusive e locale garage con annesso ripostiglio), come sopra descritta e catastalmente individuata, viene comunque assegnata in uso alla SI.ra , quale genitore presso cui è collocata in via prevalente la figlia Parte_2
minore e presso cui convive la figlia maggiorenne ma economicamente non Persona_1
indipendente . Persona_6
Il SI. si obbliga a liberare l'immobile, già costituente casa familiare e a Parte_1 trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre la data di stipula dell'atto pubblico di trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile.
A condizione e con l'integrale adempimento di quanto sopra pattuito e con la sottoscrizione dell'atto pubblico notarile di compravendita, le parti nulla più avranno a pretendere reciprocamente in relazione all'immobile di cui al presente punto ed alle somme da ciascuno corrisposte in passato per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione dello stesso. Per_ 4) Mantenimento delle figlie e : Per_1
Tenuto conto del fatto che l'assegno unico verrà attribuito interamente –al 100%- alla SI.ra
, il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra Parte_2 Parte_1 Parte_2
a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minore e della figlia Per_1
Per_ maggiorenne ma economicamente non indipendente, , un assegno pari ad Euro 500 mensili – 250 € per ciascuna figlia- da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat.
- 4 - Per_ Le spese di natura straordinaria concernenti le figlie e , come descritte dal Per_1
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona da intendersi qui integralmente richiamato, saranno sostenute dai coniugi al 50%;
5) Mantenimento dei coniugi:
I coniugi essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, nulla richiedono per sé reciprocamente a titolo di mantenimento.
6) Patrimonio mobiliare:
I coniugi si danno atto di essere titolari di conti correnti e rapporti bancari/postali/assicurativi separati.
7) Spese di assistenza legale-Spese notarili
Le spese di assistenza legale, come da preventivo redatto secondo D.M. n. 147 del
13/08/2022 che si allega (doc.8), relative al presente procedimento di separazione consensuale saranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro. Le spese notarili, per imposte, tasse e di ogni altra natura derivanti e conseguenti agli obblighi assunti col presente atto e relativi alla compravendita della quota di proprietà dell'immobile già costituente casa familiare saranno a carico della SI.ra ”. Parte_2
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Castelbellino (AN) il 27/07/2002, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 5 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, , maggiorenne non economicamente Per_6
autosufficiente, e minorenne. Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Spese come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Castelbellino (AN) il 27/07/2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Castelbellino (AN) al n. 8, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelbellino (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
spese come da accordi.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -