Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2023, n. 5159
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Sentenza 29 novembre 2023

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Non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio avvenuta nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore, nel caso in cui quest'ultimo, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio, vi partecipi esercitando l'attività difensiva riservatagli. (Fattispecie in cui la dichiarazione di astensione del difensore, cui era seguita la celebrazione del giudizio per effetto del rigetto dell'istanza di rinvio, aveva preceduto la celebrazione, in primo grado, dell'incidente probatorio).

In tema di incidente probatorio, non è causa di nullità, in quanto sprovvisto di sanzione, ma di mera irregolarità il mancato rispetto del termine previsto per lo svolgimento dell'udienza dall'art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2023, n. 5159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5159
    Data del deposito : 29 novembre 2023

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