Sentenza 29 novembre 2023
Massime • 2
Non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio avvenuta nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore, nel caso in cui quest'ultimo, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio, vi partecipi esercitando l'attività difensiva riservatagli. (Fattispecie in cui la dichiarazione di astensione del difensore, cui era seguita la celebrazione del giudizio per effetto del rigetto dell'istanza di rinvio, aveva preceduto la celebrazione, in primo grado, dell'incidente probatorio).
In tema di incidente probatorio, non è causa di nullità, in quanto sprovvisto di sanzione, ma di mera irregolarità il mancato rispetto del termine previsto per lo svolgimento dell'udienza dall'art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2023, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento