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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1592/2024
Oggi 8 aprile 2025 preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. CONTICELLI Parte_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1592/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Conticelli per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente non presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Dopo attenta
valutazione anamnestica ed accurato esame obiettivo, ed esaminati i documenti sanitari presente nel
fascicolo,e considerando le patologie presenti e pregressi e constatato” lo stato clinico generale
che può essere considerato a mio avviso compatibile con l'età del soggetto”infatti se
esaminiamo con attenzione le patologie pregresse e presenti nel soggetto, ci rendiamo conto che non
sussistono allo stato attuale segni e sintomi che ci possano orientare a riconoscere come critici quelli
relativi ad un organo e/o apparato vitale tale da determinare un viraggio verso una matrice di
gravità tale da richiedere un'assistenza assidua e continua nell'arco delle giornata. Pertanto non
trovo pertinente la richiesta del riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e
quindi concludo nel seguente modo”IL PER LE PATOLOGIE Parte_2
PREGRESSE E ATTUALI NON E' MERITEVOLE DEL RICONOSCIMNETO
DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
3 Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
2. Nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 8.4.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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