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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 1.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Emilia CIBELLI
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Maria BIANCHINI presso il cui studio, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 49, è
elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va dichiarata inammissibile per tardività.
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni di cui allo stesso ricorso in opposizione risulta come la notificazione alla opponente del d.i. sia avvenuta in via telematica il 10 luglio 2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data pagina 1 di 2 16 ottobre 2024, ovvero il 66° giorno dalla data di notifica del d.i. opposto, in violazione del termine di cui all'art.641 cpc.
Peraltro, dagli atti risulta che in relazione al D.I. opposto, n. 183/2024, è stato già emesso decreto di esecutorietà dal G.L. in data 9.09.2024, proprio sul presupposto
(quanto alla odierna opponente) della mancata opposizione nei termini, pure oggetto di annotazione di cancelleria.
Parte opponente non ha poi prospettato/allegato e, comunque, neppure provato, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e, dunque, neppure ricorre l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c., peraltro neppure invocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e -liquidate in dispositivo- sono parametrate ai minimi tabellari, vista la tipologia di decisione in rito e l'assenza di valutazione di specifiche questioni in fatto o in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, spese che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 1.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Emilia CIBELLI
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Maria BIANCHINI presso il cui studio, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 49, è
elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va dichiarata inammissibile per tardività.
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni di cui allo stesso ricorso in opposizione risulta come la notificazione alla opponente del d.i. sia avvenuta in via telematica il 10 luglio 2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data pagina 1 di 2 16 ottobre 2024, ovvero il 66° giorno dalla data di notifica del d.i. opposto, in violazione del termine di cui all'art.641 cpc.
Peraltro, dagli atti risulta che in relazione al D.I. opposto, n. 183/2024, è stato già emesso decreto di esecutorietà dal G.L. in data 9.09.2024, proprio sul presupposto
(quanto alla odierna opponente) della mancata opposizione nei termini, pure oggetto di annotazione di cancelleria.
Parte opponente non ha poi prospettato/allegato e, comunque, neppure provato, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e, dunque, neppure ricorre l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c., peraltro neppure invocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e -liquidate in dispositivo- sono parametrate ai minimi tabellari, vista la tipologia di decisione in rito e l'assenza di valutazione di specifiche questioni in fatto o in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, spese che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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