Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1570/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 07.03.2025 dai coniugi:
(C.F. nata a Milano in [...]_1 C.F._1
24.05.1984 rappresentata dall'Avv. Sara Ratti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 28.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
2) ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, OMOLOGANDO gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
3) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3 comma 4 legge 898/1970 e ss.mm. ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a AG (MI) il Controparte_1
B, P 2 anno 2017, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
4) Dare atto che i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto. La figlia minore
[...]
è affidata congiuntamente a entrambi i genitori ed è collocata prevalentemente presso la Per_1
madre . Parte_1
5) Dare atto che la casa familiare sita in Paderno Dugnano alla Via Magretti n. 20 è assegnata alla sig.ra e alla figlia a fine abitativo, ma i coniugi rimangono comproprietari Pt_1 Persona_1
della casa familiare sino al momento della vendita della stessa, a tal proposito i coniugi concordano di disporre la vendita della casa, non appena sarà possibile senza pregiudizio per la figlia minore, con conseguente estinzione del mutuo. Successivamente alla vendita della casa coniugale la figlia continuerà a vivere presso la madre.
6) Dare atto che Il padre incontrerà la figlia portandola con sé presso la propria abitazione o in altro luogo secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati da Venerdì a partire dall'uscita da scuola della figlia sino alle ore 21.30 della domenica nei mesi scolastici e sino alle ore 22.00 nei mesi non scolastici;
- il mercoledì delle settimana in cui durante il week end la figlia sarà con il padre;
dall'uscita di scuola della figlia sino dopo cena entro gli orari indicati;
- il mercoledì della settimana in cui durante il week end la figlia sarà con la madre;
dall'uscita di scuola della figlia sino al mattino successivo, Per_ quando accompagnerà a scuola.
Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali i genitori pattuiscono quanto segue:
- in occasione delle vacanze di Natale Cloe trascorrerà ad anni alterni:
(1) con la madre il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre;
e dalle ore 22:00 del 26 dicembre sino alle ore 10:30 del 1 gennaio;
ed invece con il padre il periodo dalle 10:30 del 25 dicembre sino alle ore 22:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 1 gennaio sino alle ore 21.30 del 6 gennaio.
(2) con il padre il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre;
e dalle ore 22:00 del 26 dicembre sino alle ore 10:30 del 1 gennaio;
ed invece con la madre il periodo dalle 10:30 del 25 dicembre sino alle ore 22:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 1 gennaio sino alle ore 21.30 del 6 gennaio.
Per_ Ad eccezione del Natale 2025 per il quale è già stato accordato tra le parti che trascorrerà con il padre l'intero periodo di vacanze, ovvero: i. dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie fino alle ore 21:30 del
06.01.2026. Il padre si riserva fin d'ora la possibilità di riconfermare tale accordo all'altra parte entro il 30 settembre 2025.
Per_ Tale decisione è conseguente al fatto che ha trascorso l'intero periodo di vacanze natalizie
2024/2025 in vacanza con la madre. Per_ Ovvero, si stabilisce sin d'ora che in occasione del Natale 2026 sarà con la madre a partire dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre 2026 e dalle ore 22:00 del 26 dicembre 2026 sino alle ore 10:30 del 1 gennaio 2027; e Per_ sarà con il padre dalle ore 10.30 del 25 dicembre 2026 sino alle ore 22:00 del 26 dicembre
2026 e dalle ore 10:30 del 1 gennaio 2027 sino alle ore 21.30 del 6 gennaio 2027.
- la minore trascorrerà ad anni alterni le intere vacanze pasquali secondo il calendario scolastico a partire dall'ultimo giorno prima delle vacanze all'uscita da scuola sino alla mattina del rientro a scuola con il padre e ad anni alterni le intere vacanze pasquali secondo il calendario scolastico a partire dall'ultimo giorno prima delle vacanze all'uscita da scuola sino alla mattina del rientro a Per_ scuola con la madre: si stabilisce sin d'ora che nel 2025 trascorrerà le vacanze pasquali con il Per_ padre e che nel 2026 trascorrerà le vacanze pasquali con la madre.
Per_
- Relativamente alle vacanze estive i coniugi pattuiscono quanto segue: nel mese di agosto trascorrerà ad anni alterni con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto ad anni alterni e dal 16 al 31 agosto con la madre e ad anni alterni il periodo dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre;
qualora uno dei due genitori abbia intenzione di portare la figlia con sé in vacanza nel restante periodo estivo dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Inoltre, i genitori dovranno preventivamente discutere e concordare l'intenzione di iscrivere la figlia a progetti educativo-ricreativi offerti nel periodo estivo (ovvero Centro Estivo o affini) entro il 30 aprile di ogni anno. Per_ Si stabilisce sin d'ora che trascorrerà il periodo dal 1 al 15 agosto 2025 con la madre e dal 16 Per_ al 31 agosto 2025 con il padre. E che nel 2026 trascorrerà il periodo dal 1 al 15 agosto 2026 con il padre e dal 16 al 31 agosto 2026 con la madre.
Relativamente alle ulteriori festività e ai compleanni si stabilisce quanto segue:
Per_
- trascorrerà il ponte del 25 aprile di ogni anno ovvero nel caso non vi sia ponte il giorno della ricorrenza con la madre;
Per_
- trascorrerà il ponte dell'1 maggio di ogni anno ovvero nel caso non vi sia ponte il giorno della ricorrenza con il padre (essendo lo stesso giorno del compleanno del padre); Per_
- trascorrerà con la madre il giorno del 24 maggio di ogni anno, essendo il compleanno della
Per_ madre, ovvero nel caso in cui il compleanno ricorra in settimana trascorrerà con la madre il sabato o la domenica del weekend immediatamente successivo;
Per_
- trascorrerà il giorno del suo compleanno, che è il 28 giugno, ad anni alterni con la madre e ad anni alterni con il padre, ciascuno dei due genitori si impegna inoltre a comunicare con congruo anticipo l'eventuale organizzazione di feste di compleanno per la figlia;
Per_
- trascorrerà ad anni alterni il ponte dell' 1 novembre o nel caso in cui non vi sia il ponte del Per_ giorno della ricorrenza ad anni alterni con la madre ed ad anni alterni con il padre;
trascorrerà ad anni alterni il ponte del 7/8 dicembre o nel caso in cui non vi sia il ponte entrambi i giorni ad anni alterni con la madre e a ad anni alterni con il padre.
Per_ Si stabilisce sin d'ora che trascorrerà il ponte del 1 novembre 2025 con il padre ed il ponte del Per_ 7/8 dicembre 2025 con la madre. E che nel 2026 trascorrerà il ponte del 1 novembre 2026 con la madre ed il ponte del 7/8 dicembre 2026 con il padre.
Tutte le precedenti pattuizioni sulla spartizione dei giorni di visita del padre, di vacanza, delle festività e dei compleanni potranno essere variate occasionalmente per necessità di uno dei due o di entrambi i genitori, previo accordo interno delle parti concordato con congruo anticipo.
Nel caso in cui uno dei due genitori nel proprio giorno o periodo di turno decida di portare con sé la figlia in un raggio oltre i 60 km dalla propria abitazione dovrà comunicarlo preventivamente all'altro genitore.
7) Dare atto che il signor verserà la somma di € 200 (duecento/00), a titolo di contributo CP_1
Per_ al mantenimento della figlia alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, a decorrere dal mese di deposito ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, oltre a € 5 da destinare al conto corrente intestato alla figlia minore, che attualmente viene alimentato mensilmente con un importo di 10 euro da parte di entrambi i genitori, sempre da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla signora che provvederà a versarlo sul conto Pt_1
corrente della figlia congiuntamente ad altri 5 euro per un totale di 10 euro sino al raggiungimento
Per_ della maggiore età di ovvero sino a Giugno 2039.
Si stabilisce fin d'ora che l'Assegno unico e universale per i figli a carico è destinato in toto alla Per_ Signora poiché la figlia è collocata prevalentemente presso la madre. Pt_1
8) Dare atto che ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 e a cui si rinvia integralmente anche relativamente alla necessità del preventivo accordo.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 9) Dare atto che i genitori concordano il divieto di pubblicazione delle foto della figlia minore (anche di spalle) come post, foto di profilo e di copertina e stories su tutti i social incluso WhatsApp. Tale divieto è da considerarsi esteso a tutti i parenti materni e paterni della minore.
10) Dare atto che I genitori concordano nel mantenere l'iscrizione della figlia presso la scuola dell'infanzia D&D di Paderno Dugnano per tutto il ciclo scolastico Scuola dell'infanzia nell'interesse e per il benessere della minore.
11) Dare atto che i genitori concordano di volere continuare ad alimentare il conto corrente intestato
Per_ a tramite il versamento mensile di 5 euro ciascuno per un totale di 10 euro fino al raggiungimento della maggiore età della figlia ovvero fino a giugno 2039. Si rinvia al punto 4 del presente ricorso, in cui sono state definite le modalità di versamento della somma.
12) Dare atto che i coniugi concordano nel disporre la vendita della casa coniugale non appena possibile. Entrambi i coniugi provvederanno in egual misura al pagamento del mutuo cointestato a entrambi sino all'estinzione dello stesso in seguito alla vendita della casa coniugale. Il ricavo della vendita della casa coniugale, al netto del saldo del pagamento del mutuo residuo, sarà suddiviso in parti uguali tra le parti. Tuttavia, la sig.ra cederà una somma della sua quota pari ad euro Pt_1
8.500 a favore del sig. a titolo di rimborso dell'anticipo versato dal Signor CP_1 CP_1 all'atto dell'acquisto dell'immobile.
Le spese ordinarie condominiali sono poste a carico della sig.ra le spese straordinarie Pt_1
vengono ripartite in egual misura tra entrambe le parti.
13) Dare atto che entrambi le parti trasferiranno le bollette e gli addebiti telefonici, di internet etc. cui devono personalmente provvedere dal conto corrente comune al proprio conto corrente personale.
14) Dare atto che il conto corrente cointestato verrà sciolto e suddiviso in parti uguali tra coniugi una volta venduta la casa coniugale.
15) Dare atto che le parti si autorizzano reciprocamente a ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto
( o di carta d'identità valida per l'espatrio)
13) dichiarare compensate le spese legali.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di AG in data 30.09.2017;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AG per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 10, parte II serie A anno 2017);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 03.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti