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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1431/2023 R.G. vertente
fra
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Santangelo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, via N. Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, p. iva n. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il di lui studio Bari piazza Umberto I n 32, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.5.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di essere dipendente delle e di prestare attività Controparte_1 lavorativa presso la sede di Potenza reparto STI/IES privo del profilo professionale di Capo Unita'
Tecnica par. 205 C.U.T. in quanto scoperto dal 01/02/2010 al mese di maggio 2022, mentre quello di
Capo Operatore par. 188 è scoperto dal 01/01/2021 a tutt'oggi. Dal 01/02/2010 le mansioni di Capo
Unita' Tecnica C.U.T. venivano di fatto accentrate e svolte dal profilo professionale di C.U.O.T. par
230, sig. fino all'01/11/2020, data di pensionamento dello stesso. Dal 02/11/2020 Parte_2 si verificava la vacanza contemporanea dei due profili professionali (C.U.T. e C.U.O.T.) surrogati di fatto fino a 31/12/2020 dall'impiego di un Capo Operatore par. 188, fino al suo pensionamento avvenuto il 31/12/2020. A causa della scopertura in questione dal 01.01.2021 e fino a maggio 2022 le mansioni di Capo Unita' Tecnica C.U.T. venivano assolte dal ricorrente in possesso del grado maggiore rispetto a tutto il personale del reparto STI/IES di Potenza, senza tuttavia riconoscimento della retribuzione commisurata né inquadramento corrispondente. Deduceva, tra l'altro, di aver ottenuto l'attivazione della mail aziendale per le comunicazioni di servizio come per il CUT, e di aver svolto in ogni caso anche le mansioni di Capo Operatore, tutto ciò fino a maggio 2022 allorquando venne nominato ed assegnato al reparto IES il nuovo CUT. Tuttavia, anche con detta nomina, egli aveva continuato a svolgere mansioni superiori fino a tutt'oggi senza che l'azienda procedesse a riconoscergli formalmente la detta reggenza, quale più alto in grado, nel reparto nel periodo dal
31/12/2020 al mese di maggio 2022.
Tanto premesso, adiva il Tribunale per l'accertamento e la dichiarazione di Parte_1 svolgimento di mansioni superiori con decorrenza dal 31/12/2020 con diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205, avendo svolto per oltre un anno le relative mansioni su posto scoperto, o in via subordinata in quella di Capo Operatore par. 188, mansioni tutt'oggi svolte ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_1 nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la pretestuosità delle allegazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente attraverso vari rinvii il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con la prova testimoniale e interrogatorio formale, e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente rileva di essere dipendente della presso la sede di Potenza – Controparte_1
Reparto STI/IE con attuale inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico (par. 170
CCNL 27.11.2000); a seguito del pensionamento del Capo Unità Organizzativa Tecnica (par. 230) nel novembre 2020, e del Capo Operatore (par. 188) nel Dicembre 2020, si è venuta a creare la vacanza presso il reparto delle posizioni di CUT e Capo Operatori per cui il ricorrente, più alto in grado, aveva svolto di fatto, dal Gennaio 2021 al Maggio 2022, mansioni proprie del profilo di capo unità tecnica (par. 205) o, quantomeno, di capo operatore (par. 188), per cui rivendicava il riconoscimento dei relativi profili professionali con decorrenza dal gennaio 2021 e con condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive.
Al fine di individuare il livello corrispondente alle mansioni esercitate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle le declaratorie dell'art. 18 RD 148/31, integrato dalla disciplina
CCNL a norma dell'art. 1 comma 2 l. 1988 n. 270. Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso. Il successivo art. 19 del R.D. 148/31 - GERARCHIA
(Legittima l'assunzione di responsabilità a svolgere mansioni superiori), con riferimento alla gerarchia nell'ambito dell'organizzazione aziendale stabilisce “La gerarchia fra agenti è costituita dal grado;
a pari grado, dall'anzianità nel grado. L'anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente;
a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio;
a pari anzianità di servizio la maggiore età. Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado. L'uguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado. I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.
L' Accordo Nazionale 27 Novembre 2000, stabilisce il sistema degli inquadramenti, nella specie:
Area Professionale 1^ (MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI)
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica
e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
1. C.U.O.T. PAR. 230 (Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche
e/o finanziarie a loro affidate). Area Professionale 2^ (MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE)
Area Operativa: Manutenzione, Impianti ed Officine
1. C.U.T. Par. 205 (Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto).
2. Capo Operatori par. 188 (Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività Area
Professionale 3^ (MANSIONI OPERATIVE)
Area Operativa: Manutenzione, Impianti ed Officine
1. Operatore Certificatore par. 180
2. Operatore Tecnico par. 170
(Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all' attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso).
3-Operatore qualificato (140 -160)
Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.
Operatore di manutenzione (130)
Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull'armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso.
Come è agevole verificare, e per quel che rileva nel caso di specie, tra i livelli di Operatore Tecnico
e CUT non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni, e, in particolare, il carattere meramente esecutivo delle mansioni di cui al livello posseduto dal ricorrente e le particolari capacità tecnico-pratiche implicanti anche responsabilità di cui al livello domandato i cui elementi caratterizzanti sono il possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, lo svolgimento di attività di significativo contenuto tecnico operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso. In estrema sintesi il profilo Operatore Tecnico prevede lavoratori con mansioni ben più limitate rispetto ai lavoratori appartenenti al profilo CUT.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni, poiché in tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001.
In particolare, nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti nella qualifica rivendicata, è necessaria la prova del concreto svolgimento di dette funzioni e tanto anche in ordine al requisito della prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento comunque mai venute meno.
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, l'istruttoria orale ammessa consente di ritenere provata la pretesa azionata dal lavoratore, avendo i testi escussi confermato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate (si vedano, al riguardo, le deposizioni rese dai sigg.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
). Detti testi, infatti, precisavano in modo significativo che “Dopo maggio 2022, come previsto
[...] dalla nostra scala gerarchica, era il CUT a svolgere la programmazione dell'attività e le mansioni di organizzazione e coordinamento in precedenza svolte dal . Preciso che, in pratica, mentre Pt_1 prima il svolgeva le mansioni anzidette quale primo responsabile, dopo maggio 2022, pur Pt_1 continuando a svolgere dette mansioni, doveva riferire al CUT che, quale responsabile gerarchico, assumeva le iniziative conseguenziali… Prima dell'istituzione del CUT le mansioni e le attività di sua competenza venivano assolte dal .(teste )”, e “Dopo maggio 2022, era il CUT Pt_1 Tes_1
a svolgere la programmazione dell'attività e le mansioni di organizzazione e coordinamento in precedenza svolte dal . Preciso, in pratica, che tra noi addetti al reparto e il CUT c'è il Pt_1
che è il più alto in grado a noi del reparto anche per capacità tecniche, si interfaccia con il Pt_1
CUT… Il piano annuale viene predisposto dal CUT e dev'essere approvato dal CUOT, che al momento è scoperto, ciò avviene da maggio 2022 in poi. In precedenza la pianificazione c'era e tuttavia era il a organizzare tempi e modalità per il rispetto della stessa pianificazione;
la Pt_1 pianificazione annuale sostanzialmente è la stessa perché serve ovviamente ad assicurare il regolare svolgimento del servizio…. Prima della copertura de CUT era il ad assolvere all'attività di Pt_1 organizzazione e pianificazione degli interventi straordinari che si rendevano necessari di volta in volta, nel senso che il dirigente addetto del movimento segnalava l'emergenza al e questi Pt_1 organizzava l'intervento in considerazione della manutenzione ordinaria in svolgimento” (teste
) e “In estrema sintesi il sig. svolge le stesse mansioni e compiti di prima, tuttavia Tes_2 Pt_1 sopra di lui in grado vi è il CUT. Posso dire che ancora oggi però il nostro riferimento durante le attività lavorative vi è sempre il . Pt_1
A domanda del Giudice R: Posso aggiungere certamente conosciamo la figura del CUT con il quale pure a volte capita di interfacciarci;
tuttavia, lo stesso al contrario del non è presente Pt_1 quotidianamente sulla struttura né sui cantieri di lavorazione. Per quanto ho potuto constatare è una figura di raccordo soprattutto verso l'azienda…(teste ” il che a significare che Tes_3 evidentemente quelle stesse mansioni in assenza del CUT in precedenza erano svolte dal Pt_1 nella posizione funzionale de qua.
Quindi risulta provato che dal 01.01.2021 e fino a maggio 2022 era il dipendente più Parte_1 altro in grado tra il personale del reparto STI/IES di Potenza, composto da quattro unità, Pt_3
parametro 170, , , , tutti parametro 140,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 un Capo Operatore . In detto periodo il ha svolto sempre le stesse mansioni Persona_2 Pt_1
(programmazione delle attività della squadra del reparto STI/IES sulla base delle linee guida aziendali tratta Potenza, Gravina, Avigliano;
in tale contesto il ricorrente decideva il tipo di intervento da eseguire (sostituzione o riparazione ), e in caso di interventi rientranti nelle capacità operative della squadra, determinava e i tempi e modalità di esecuzione dell'intervento di riparazione o sostituzione dirigendo le attività, anche in caso di affidamenti a ditte esterne per interventi non effettuabili dalla squadra con i mezzi in dotazione. Sopralluoghi tecnici, attività su progetti, organizzazione dei lavoratori, interventi diretti nell'esecuzione dell'attività in caso di eventi di maggiore complessità o comunque di incertezza da parte degli operatori qualificati circa la soluzione operativa da adottare, tenuta dei libri presenze/assenze dei lavoratori, ecc. sono riassuntivamente le mansioni e compiti ai quali si è attenuto;
elementi caratterizzati da margini di discrezionalità operativa e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati. Dall'istruttoria svolta è emerso come il ricorrente si interfacciasse con gli altri organi e funzioni aziendali, e con i soggetti esterni, un insieme di attività che si ritiene rientrino a pieno titolo nella definizione del CUT.
Ne consegue che va dichiarato lo svolgimento da parte del sig. con decorrenza dal Pt_1
01/01/2021 a maggio 2022 delle mansioni riconducibili al profilo di Capo Unita' Tecnica par. 205 con diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive e le vano condannate Controparte_1 all'inquadramento del ricorrente nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, con decorrenza dal 01/01/2021 sino all'effettivo inquadramento;
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto, del valore e delle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 23.5.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo svolgimento da parte di delle Parte_1 mansioni riconducibili al profilo di Capo Unita' Tecnica par. 205 con diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, e il diritto a percepire le relative differenze retributive da calcolare da parte resistente a decorrere dall.
1.1.2021 fino all'effettivo inquadramento;
2) condanna le in persona del rappresentante legale p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.700,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1431/2023 R.G. vertente
fra
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Santangelo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, via N. Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, p. iva n. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il di lui studio Bari piazza Umberto I n 32, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.5.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di essere dipendente delle e di prestare attività Controparte_1 lavorativa presso la sede di Potenza reparto STI/IES privo del profilo professionale di Capo Unita'
Tecnica par. 205 C.U.T. in quanto scoperto dal 01/02/2010 al mese di maggio 2022, mentre quello di
Capo Operatore par. 188 è scoperto dal 01/01/2021 a tutt'oggi. Dal 01/02/2010 le mansioni di Capo
Unita' Tecnica C.U.T. venivano di fatto accentrate e svolte dal profilo professionale di C.U.O.T. par
230, sig. fino all'01/11/2020, data di pensionamento dello stesso. Dal 02/11/2020 Parte_2 si verificava la vacanza contemporanea dei due profili professionali (C.U.T. e C.U.O.T.) surrogati di fatto fino a 31/12/2020 dall'impiego di un Capo Operatore par. 188, fino al suo pensionamento avvenuto il 31/12/2020. A causa della scopertura in questione dal 01.01.2021 e fino a maggio 2022 le mansioni di Capo Unita' Tecnica C.U.T. venivano assolte dal ricorrente in possesso del grado maggiore rispetto a tutto il personale del reparto STI/IES di Potenza, senza tuttavia riconoscimento della retribuzione commisurata né inquadramento corrispondente. Deduceva, tra l'altro, di aver ottenuto l'attivazione della mail aziendale per le comunicazioni di servizio come per il CUT, e di aver svolto in ogni caso anche le mansioni di Capo Operatore, tutto ciò fino a maggio 2022 allorquando venne nominato ed assegnato al reparto IES il nuovo CUT. Tuttavia, anche con detta nomina, egli aveva continuato a svolgere mansioni superiori fino a tutt'oggi senza che l'azienda procedesse a riconoscergli formalmente la detta reggenza, quale più alto in grado, nel reparto nel periodo dal
31/12/2020 al mese di maggio 2022.
Tanto premesso, adiva il Tribunale per l'accertamento e la dichiarazione di Parte_1 svolgimento di mansioni superiori con decorrenza dal 31/12/2020 con diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205, avendo svolto per oltre un anno le relative mansioni su posto scoperto, o in via subordinata in quella di Capo Operatore par. 188, mansioni tutt'oggi svolte ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_1 nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la pretestuosità delle allegazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente attraverso vari rinvii il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con la prova testimoniale e interrogatorio formale, e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente rileva di essere dipendente della presso la sede di Potenza – Controparte_1
Reparto STI/IE con attuale inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico (par. 170
CCNL 27.11.2000); a seguito del pensionamento del Capo Unità Organizzativa Tecnica (par. 230) nel novembre 2020, e del Capo Operatore (par. 188) nel Dicembre 2020, si è venuta a creare la vacanza presso il reparto delle posizioni di CUT e Capo Operatori per cui il ricorrente, più alto in grado, aveva svolto di fatto, dal Gennaio 2021 al Maggio 2022, mansioni proprie del profilo di capo unità tecnica (par. 205) o, quantomeno, di capo operatore (par. 188), per cui rivendicava il riconoscimento dei relativi profili professionali con decorrenza dal gennaio 2021 e con condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive.
Al fine di individuare il livello corrispondente alle mansioni esercitate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle le declaratorie dell'art. 18 RD 148/31, integrato dalla disciplina
CCNL a norma dell'art. 1 comma 2 l. 1988 n. 270. Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso. Il successivo art. 19 del R.D. 148/31 - GERARCHIA
(Legittima l'assunzione di responsabilità a svolgere mansioni superiori), con riferimento alla gerarchia nell'ambito dell'organizzazione aziendale stabilisce “La gerarchia fra agenti è costituita dal grado;
a pari grado, dall'anzianità nel grado. L'anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente;
a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio;
a pari anzianità di servizio la maggiore età. Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado. L'uguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado. I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.
L' Accordo Nazionale 27 Novembre 2000, stabilisce il sistema degli inquadramenti, nella specie:
Area Professionale 1^ (MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI)
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica
e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
1. C.U.O.T. PAR. 230 (Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche
e/o finanziarie a loro affidate). Area Professionale 2^ (MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE)
Area Operativa: Manutenzione, Impianti ed Officine
1. C.U.T. Par. 205 (Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto).
2. Capo Operatori par. 188 (Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività Area
Professionale 3^ (MANSIONI OPERATIVE)
Area Operativa: Manutenzione, Impianti ed Officine
1. Operatore Certificatore par. 180
2. Operatore Tecnico par. 170
(Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all' attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso).
3-Operatore qualificato (140 -160)
Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.
Operatore di manutenzione (130)
Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull'armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso.
Come è agevole verificare, e per quel che rileva nel caso di specie, tra i livelli di Operatore Tecnico
e CUT non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni, e, in particolare, il carattere meramente esecutivo delle mansioni di cui al livello posseduto dal ricorrente e le particolari capacità tecnico-pratiche implicanti anche responsabilità di cui al livello domandato i cui elementi caratterizzanti sono il possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, lo svolgimento di attività di significativo contenuto tecnico operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso. In estrema sintesi il profilo Operatore Tecnico prevede lavoratori con mansioni ben più limitate rispetto ai lavoratori appartenenti al profilo CUT.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni, poiché in tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001.
In particolare, nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti nella qualifica rivendicata, è necessaria la prova del concreto svolgimento di dette funzioni e tanto anche in ordine al requisito della prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento comunque mai venute meno.
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, l'istruttoria orale ammessa consente di ritenere provata la pretesa azionata dal lavoratore, avendo i testi escussi confermato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate (si vedano, al riguardo, le deposizioni rese dai sigg.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
). Detti testi, infatti, precisavano in modo significativo che “Dopo maggio 2022, come previsto
[...] dalla nostra scala gerarchica, era il CUT a svolgere la programmazione dell'attività e le mansioni di organizzazione e coordinamento in precedenza svolte dal . Preciso che, in pratica, mentre Pt_1 prima il svolgeva le mansioni anzidette quale primo responsabile, dopo maggio 2022, pur Pt_1 continuando a svolgere dette mansioni, doveva riferire al CUT che, quale responsabile gerarchico, assumeva le iniziative conseguenziali… Prima dell'istituzione del CUT le mansioni e le attività di sua competenza venivano assolte dal .(teste )”, e “Dopo maggio 2022, era il CUT Pt_1 Tes_1
a svolgere la programmazione dell'attività e le mansioni di organizzazione e coordinamento in precedenza svolte dal . Preciso, in pratica, che tra noi addetti al reparto e il CUT c'è il Pt_1
che è il più alto in grado a noi del reparto anche per capacità tecniche, si interfaccia con il Pt_1
CUT… Il piano annuale viene predisposto dal CUT e dev'essere approvato dal CUOT, che al momento è scoperto, ciò avviene da maggio 2022 in poi. In precedenza la pianificazione c'era e tuttavia era il a organizzare tempi e modalità per il rispetto della stessa pianificazione;
la Pt_1 pianificazione annuale sostanzialmente è la stessa perché serve ovviamente ad assicurare il regolare svolgimento del servizio…. Prima della copertura de CUT era il ad assolvere all'attività di Pt_1 organizzazione e pianificazione degli interventi straordinari che si rendevano necessari di volta in volta, nel senso che il dirigente addetto del movimento segnalava l'emergenza al e questi Pt_1 organizzava l'intervento in considerazione della manutenzione ordinaria in svolgimento” (teste
) e “In estrema sintesi il sig. svolge le stesse mansioni e compiti di prima, tuttavia Tes_2 Pt_1 sopra di lui in grado vi è il CUT. Posso dire che ancora oggi però il nostro riferimento durante le attività lavorative vi è sempre il . Pt_1
A domanda del Giudice R: Posso aggiungere certamente conosciamo la figura del CUT con il quale pure a volte capita di interfacciarci;
tuttavia, lo stesso al contrario del non è presente Pt_1 quotidianamente sulla struttura né sui cantieri di lavorazione. Per quanto ho potuto constatare è una figura di raccordo soprattutto verso l'azienda…(teste ” il che a significare che Tes_3 evidentemente quelle stesse mansioni in assenza del CUT in precedenza erano svolte dal Pt_1 nella posizione funzionale de qua.
Quindi risulta provato che dal 01.01.2021 e fino a maggio 2022 era il dipendente più Parte_1 altro in grado tra il personale del reparto STI/IES di Potenza, composto da quattro unità, Pt_3
parametro 170, , , , tutti parametro 140,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 un Capo Operatore . In detto periodo il ha svolto sempre le stesse mansioni Persona_2 Pt_1
(programmazione delle attività della squadra del reparto STI/IES sulla base delle linee guida aziendali tratta Potenza, Gravina, Avigliano;
in tale contesto il ricorrente decideva il tipo di intervento da eseguire (sostituzione o riparazione ), e in caso di interventi rientranti nelle capacità operative della squadra, determinava e i tempi e modalità di esecuzione dell'intervento di riparazione o sostituzione dirigendo le attività, anche in caso di affidamenti a ditte esterne per interventi non effettuabili dalla squadra con i mezzi in dotazione. Sopralluoghi tecnici, attività su progetti, organizzazione dei lavoratori, interventi diretti nell'esecuzione dell'attività in caso di eventi di maggiore complessità o comunque di incertezza da parte degli operatori qualificati circa la soluzione operativa da adottare, tenuta dei libri presenze/assenze dei lavoratori, ecc. sono riassuntivamente le mansioni e compiti ai quali si è attenuto;
elementi caratterizzati da margini di discrezionalità operativa e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati. Dall'istruttoria svolta è emerso come il ricorrente si interfacciasse con gli altri organi e funzioni aziendali, e con i soggetti esterni, un insieme di attività che si ritiene rientrino a pieno titolo nella definizione del CUT.
Ne consegue che va dichiarato lo svolgimento da parte del sig. con decorrenza dal Pt_1
01/01/2021 a maggio 2022 delle mansioni riconducibili al profilo di Capo Unita' Tecnica par. 205 con diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive e le vano condannate Controparte_1 all'inquadramento del ricorrente nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, con decorrenza dal 01/01/2021 sino all'effettivo inquadramento;
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto, del valore e delle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 23.5.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo svolgimento da parte di delle Parte_1 mansioni riconducibili al profilo di Capo Unita' Tecnica par. 205 con diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di Capo Unita' Tecnica (CUT) par. 205 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, e il diritto a percepire le relative differenze retributive da calcolare da parte resistente a decorrere dall.
1.1.2021 fino all'effettivo inquadramento;
2) condanna le in persona del rappresentante legale p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.700,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla