Ordinanza 21 ottobre 2024
Massime • 1
Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello, fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione di merito per non aver tenuto conto del comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza specificare se la questione fosse stata trattata in primo grado e conseguentemente assoggettata a rituale impugnazione da parte del ricorrente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/10/2024, n. 27258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27258 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
contro
IR GI IA NT RE IO, IR CA IA AT, IR NT IA ER, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA NUOVA POGGIOREALE 8, presso lo studio dell'avvocato MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE 1 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 ([...]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COLAPIETRO GIUSEPPE ([...]), FAFONE ME ([...]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2320/2022 depositata il 12/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024 dal Presidente ENRICO SCODITTI Rilevato che: LA AR IN CI, NI AR LE CI, GI AR NI VA IO CI, IE NS, in proprio e nella qualità di eredi del padre e marito TR AR VA CI, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Catania l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele chiedendo la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla morte del congiunto in data 3 aprile 2012 per omessa tempestiva diagnosi di carcinoma uroeliale, in particolare a causa della mancata esecuzione di una TC con mezzo di contrasto, che avrebbe consentito un risolutivo trattamento chirurgico nella fase ancora non metastatizzata, nonché per difetto di informazioni da parte dei sanitari circa le condizioni del paziente e le cure da eseguire, in particolare ulteriori accertamenti alla vescica. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda, con la condanna al pagamento in favore di ciascuna parte attrice iure proprio della somma di Euro 225.000,00 oltre interessi e rivalutazione, oltre Euro 900,00 in favore di GI AR NI VA IO CI per le spese funerarie sostenute, nonché al pagamento in favore di ciascuno degli attori nei limiti e in proporzione della propria quota ereditaria, della somma di Euro 82.353,00 per il danno non patrimoniale terminale, di Euro 55.000,00 per il danno non 2 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 patrimoniale per perdita di chances e di Euro 30.000,00 per il danno non patrimoniale da omessa corretta informazione. Avverso detta sentenza propose appello la struttura sanitaria. Con sentenza di data 12 dicembre 2022 la Corte d'appello di Catania rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che, rispetto all'affermazione del Tribunale secondo cui «il comportamento colposo dei sanitari è consistito nel non effettuare, nell'immediatezza del ricovero nel reparto in urologia, un esame citologico delle urine, e soprattutto nel non essere stato proseguito l'iter clinico, a causa di una non adeguata informazione sulla sua necessità», l'appello aveva riguardato esclusivamente il ritenuto difetto di informazione, e non l'affermata responsabilità dell'azienda per la mancata esecuzione dell'esame citologico al momento del primo ricovero, per cui ricorreva l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse a fronte della definitività dell'autonoma motivazione non impugnata. Aggiunse che unica posta liquidata iure proprio era il danno da perdita del rapporto parentale, mentre generica era l'impugnazione della liquidazione equitativa del danno a fronte dell'applicazione delle tabelle milanesi, e che, ove per il danno parentale si fossero applicate le nuove tabelle milanesi con il sistema a punti, non si sarebbe giunti ad un risultato difforme rispetto alla liquidazione effettuata dal primo giudice, considerata la grande intensità del rapporto con il congiunto e la sofferenza e lucida agonia di costui, nonché i punteggi spettanti (come analiticamente indicati in motivazione), che avrebbero comportato per l'importo più basso, riguardante il risarcimento dal danno in favore di GI AR NI VA IO CI, la somma di Euro 225.455,00, sicché l'importo stabilito dal primo giudice era addirittura al di sotto di tale somma. Osservò ancora, in relazione alla censura svolta nei confronti della CTU, che non era stato censurato - se non sotto il profilo del difetto di informazione quanto al successivo iter diagnostico da eseguire - 3 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 l'accertato nesso causale fra la mancata diagnosi, che i medici avrebbero potuto tempestivamente effettuare attraverso l'esame citologico in occasione del primo ricovero, quando già erano emerse condizioni della vescica che consigliavano lo svolgimento di tale semplice indagine, e l'evento morte, conseguenza della tardiva diagnosi del carcinoma. Aggiunse che la dedotta, generica sussistenza di comorbilità, era stata del tutto smentita dalle condivisibili conclusioni dei consulenti tecnici, le quali erano state nel senso che la mancata diagnosi aveva determinato il mancato trattamento, con la progressione della malattia neoplastica con grave compromissione delle possibilità terapeutiche, trovando indicazione, nel caso del CI, la cistectomia radicale quale unica effettiva possibilità di sopravvivenza, non essendo presenti precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione della sofferta patologia neoplastica. Ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele sulla base di otto motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria dalla parte controricorrente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 111 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello per mancata censura di una parte della motivazione, che alle pagine 8 e 9 dell'appello era riportato quanto segue: « sul quesito “dica il ctu se la diagnosi sia stata corretta e tempestiva e in caso di errore specifichi se esso sia dovuto ad 4 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli eseguire tempestivamente”, la relativa risposta dei consulenti consiste nella apodittica affermazione, contraria alla migliore scienza medica nota in quanto tale metodica sia causa dei numerosi falsi positivi e falsi negativi. Sotto altro profilo anche questo giudizio dei C.T.U. venne sempre espresso in termini di verosimiglianza, incompatibili con l'accertamento del nesso causale e le certezze necessarie. Peraltro, come dedotto in comparsa di costituzione, i sanitari avevano già effettuato una TC che aveva escluso la presenza di neoplasie». Aggiunge che il CI, nonostante che con le dimissioni ospedaliere in data 21 aprile 2011 (a seguito dell'accesso al pronto soccorso dell'A.O.) gli fosse stato prescritto di ripresentarsi presso la divisione di urologia dopo la risoluzione del quadro vascolare, aveva disatteso tale prescrizione, presentandosi solo in data 17 novembre 2012, e che in tale occasione era stata scoperta la massa tumorale, conseguendone l'inutilità della analisi citologica delle urine (da effettuarsi, secondo il Tribunale, al primo accesso presso il pronto soccorso dell'A.O.), per cui non vi sarebbe stato alcun nesso causale fra la condotta sanitaria ed il decesso. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la ritenuta inammissibilità dell'appello è erronea posto che determinante è la intervenuta comunicazione al CI a ripresentarsi presso la divisione di urologia dopo la risoluzione del quadro vascolare, già opposta in sede di costituzione in primo grado, e che l'esame di tale fatto, non contestato dalla controparte, è stato omesso sia dalla Corte territoriale che dal Tribunale. Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Ha affermato la corte territoriale che l'appello aveva riguardato esclusivamente il ritenuto difetto di informazione, e non 5 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 l'affermata responsabilità dell'azienda per la mancata esecuzione dell'esame citologico al momento del primo ricovero, per cui ricorreva l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse a fronte della definitività dell'autonoma motivazione non impugnata. Più avanti si afferma che non è stato censurato - se non sotto il profilo del difetto di informazione quanto al successivo iter diagnostico da eseguire - l'accertato nesso causale fra la mancata diagnosi, che i medici avrebbero potuto tempestivamente effettuare attraverso l'esame citologico in occasione del primo ricovero, quando già erano emerse condizioni della vescica che consigliavano lo svolgimento di tale semplice indagine, e l'evento morte, conseguenza della tardiva diagnosi del carcinoma. Oppone la ricorrente che, contrariamente al rilevato passaggio in giudicato della ratio decidendi non impugnata, con il motivo di appello trascritto nel primo motivo la detta ratio sarebbe stata impugnata. La censura non può essere scrutinata perché, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non risulta specificatamente indicata la motivazione della sentenza del Tribunale cui dovrebbe correlarsi il motivo richiamato al fine di escludere la permanenza di una ratio perché impugnata. Anche in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa non vi è specifica illustrazione della motivazione di primo grado. Peraltro, con i due motivi di ricorso continua a non essere incisa la ratio decidendi costituita dall'omesso esame, in sede di primo ricovero, che avrebbe consentito la diagnosi tempestiva, venendo opposta solo la asserita tardiva ripresentazione del paziente presso la struttura ospedaliera, circostanza che è relativa all'unica ratio decidendi impugnata, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, e che lascia ferma la circostanza dell'omessa diagnosi tempestiva. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 112, 132 e 118 att. cod. proc. civ., 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte 6 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sul seguente motivo di appello, avente ad oggetto una circostanza che avrebbe dovuto comportare una minore liquidazione del danno: «sotto altro profilo, la CTU non ha neppure tenuto in debito conto le numerose comorbilità da cui era affetto il paziente e la cui presenza non potevano essere ignorate, peraltro in modo surrettizio e compiacente essendo ciò evidente anche dalla sentenza impugnata (pag 2) laddove è stato condiviso l'assunto contenuto nella CTU che ha irragionevolmente ed erratamente ritenuto non rilevante la prolungata abitudine ta- bagica del sig. CI TR AR VA, vista la sua significativa diffusione sociale per cui cessa di avere significativa attenzione. Tale assunto dei consulenti (i quali così danno prova di, irragionevolmente, - se non pretestuosamente - confondere e sovrapporre inconciliabili aspetti e considerazioni personali e non tecniche, tra salute ed aspetti sociali) e ciò non solo in contrasto a fenomeni generalmente noti, ma anche ai dettami dell'OMS per cui il tabagismo è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche stante che il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile nonché in aperta ingiustificata confliggenza (specie da parte di un medico), anche e tra l'altro, con il programma contro il fumo attivo e passivo promosso dal Ministero della salute ed approvato con DPCM 4 maggio 2007, ma ancor più è prova dell'inattendibilità della CTU e delle incompetenze o compiacenza dei consulenti che hanno indotto il Tribunale in errore. Peraltro è incomprensibile e costituisce evidenza di un sopravvenuto mutato pensiero e valutazione contrastante dei consulenti sulle conseguenze del tabagismo del Sig. CI che a pag. 7 della CTU considerarono rilevante il tabagismo del carcinoma in contrasto con quanto affermato dal tribunale». Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che, nel caso di concorso tra una causa naturale ed una causa umana imputabile, la 7 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 morte del paziente resta integralmente attribuita all'autore della condotta illecita sul piano della causalità materiale, mentre l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rileva esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (fra le tante, da ultimo Cass. n. 26851 del 2023). La ricorrente, pur affermando che il motivo di appello asseritamente omesso dalla pronuncia concerneva una circostanza che avrebbe potuto comportare la riduzione dell'ammontare del danno liquidato, non ha specificato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., se le comorbilità dedotte, ed in particolare le conseguenze derivanti dal tabagismo, siano state, nel quadro degli argomenti dell'impugnazione, riferite alla causalità materiale (erroneamente, peraltro, alla luce del richiamato principio di diritto) o alla causalità giuridica. Trattasi di precisazione rilevante perché in ordine alla causalità materiale l'appello è stato ritenuto inammissibile. E' appena il caso di aggiungere che, sottolineando che il tabagismo costituisce causa significativa dei carcinoma, la ricorrente pare avere dedotto non una concausa naturale dell'evento morte, ma la causa della patologia da cui è derivata la morte. In base a tale prospettazione le morbilità derivanti dal tabagismo sono irrilevanti sul piano della causalità dell'evento, incidendo non su quest'ultimo, ma sulla patologia che ne è la causa, a questo punto esclusiva. Trattasi di conclusione che corrisponde del resto a ciò che ha affermato la Corte territoriale. Sulla questione della morbilità, in realtà, il giudice del merito ha pronunciato, affermando che la dedotta, generica sussistenza di comorbilità, era stata del tutto smentita dalle condivisibili conclusioni dei consulenti tecnici, le quali erano state nel senso che la mancata 8 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 diagnosi aveva determinato il mancato trattamento, con la progressione della malattia neoplastica con grave compromissione delle possibilità terapeutiche, trovando indicazione, nel caso del CI, la cistectomia radicale quale unica effettiva possibilità di sopravvivenza, non essendo presenti precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione della sofferta patologia neoplastica. Da ultimo, l'art. 132 c.p.c. è richiamato (in rubrica) in modo irrituale, perché dedotto sulla base non dell'intimo vizio della motivazione della sentenza, ma sulla base di elementi tratti aliunde, e cioè dalle risultanze processuali. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1227 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il CI, ripresentandosi presso il reparto di urologia soltanto in data 17 novembre 2011, è venuto meno all'obbligo di diligenza di cui all'art. 1227, e di tanto si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della determinazione del danno. Il motivo è inammissibile. Va premesso che il motivo è del tutto apodittico e privo del requisito della specificità. Il fatto colposo del creditore, di cui al primo comma dell'art. 1227, riguarda il profilo della causalità materiale (Cass. n. 1165 del 2020), ma con riferimento a quest'ultima permane l'inammissibilità dell'appello sotto il profilo dell'incompleta impugnazione delle rationes decidendi. Vi è tuttavia un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo. In quanto attinente al fatto costitutivo, la questione del concorso del fatto colposo del creditore, corrispondente ad un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio anche in appello. Resta però il limite del giudicato interno, nel senso che, se sulla questione vi è una statuizione di primo grado, il giudice di appello può pronunciare se la questione è devoluta con l'appello. Ancora una volta in violazione dell'art. 366, 9 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 comma 1, n. 6 c.p.c., la ricorrente ha del tutto taciuto sulla motivazione della sentenza di Tribunale, non consentendo così di valutare se la questione sia stata in quella sede affrontata e se dunque si imponeva l'onere dell'impugnazione (sul punto, peraltro, non viene detto se un motivo di appello sia stato proposto). Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1227 cod. civ., 112 e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni sulla base delle quali è pervenuto alla liquidazione del danno e che il motivo di appello sul punto non è stato esaminato. Aggiunge che il danno in questione doveva essere determinato tenendo conto delle comorbilità, che affliggevano il CI e del suo tabagismo, nonché della sua carenza di diligenza per essere venuto meno agli obblighi derivanti dall'art, 1227 c.c. Il motivo è inammissibile. Va premesso che il motivo è del tutto apodittico e privo del requisito della specificità. La corte territoriale ha valutato generica l'impugnazione della liquidazione equitativa del danno a fronte dell'applicazione delle tabelle milanesi. Deve intendersi che così ha ritenuto l'appello non conforme al paradigma dell'art. 342 c.p.c.. La statuizione è rimasta non impugnata, da cui il difetto di decisività della censura sollevata. E' appena il caso di aggiungere che la corte territoriale ha stimato ricorrente, in sede di ipotetica applicazione della tabella a punti, una grande intensità del rapporto con il congiunto e la sofferenza e lucida agonia di costui. In tal modo una pronuncia sui presupposti di fatto della liquidazione equitativa vi è stata e, comunque, ipotizzando una carenza al riguardo nella decisione del primo giudice, a questa si è sostituita sul punto la valutazione in sede di appello. Sulla questione delle comorbilità e del concorso del fatto colposo del creditore si rinvia a quanto sopra osservato. 10 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è stata applicazione priva di motivazione delle tabelle milanesi, senza rifarsi alla tabella basata sul sistema a punti, la quale correttamente considera, oltre il criterio del punto, una molteplicità di circostanze. Aggiunge che dovevano trovare applicazione, sempre con il sistema a punti, le tabelle del 2012, anno del decesso del CI, mentre il Tribunale ha applicato quelle del 2021 e la Corte territoriale ha d'ufficio applicato quelle del 2022. Il motivo è inammissibile. La censura è eccentrica rispetto alla motivazione, e pertanto priva di decisività, perché la corte territoriale non ha fatto applicazione delle tabelle del 2022, ma ha solo fatto un esperimento di calcolo per giungere alla conclusione che, anche applicando la tabella a punti, il risultato non sarebbe stato più favorevole per l'appellante (da cui il difetto di interesse a proporre appello). Quest'ultima ratio decidendi non è stata poi impugnata, il che integra un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo. E' appena il caso di rammentare che se le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass. n. 7272 del 2012). Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sul secondo motivo di appello secondo cui il Tribunale aveva effettuato una illegittima duplicazione del medesimo danno, riconoscendo per il pregiudizio iure proprio, liquidato nella misura di Euro 225.000, sia la sofferenza interiore sia 11 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 l'alterazione del precedente assetto esistenziale, aspetti che invece sono ricompresi in modo unitario nel danno da perdita parentale. Il motivo – corrispondente alla sostanza della illustrazione della censura solo quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c. - è infondato. Sul secondo motivo di appello la corte territoriale ha pronunciato, come si evince dalla trascrizione del seguente passaggio della motivazione: «con il secondo ed il terzo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel duplicare le voci di danno, segnatamente con riferimento al danno esistenziale e al danno da perdita del rapporto parentale. I motivi sono infondati. Ed invero, l'unica posta risarcitoria attribuita in favore degli attori iure proprio è il danno da perdita del rapporto parentale, essendo le altre voci di danno (danno biologico terminale e da lucida agonia o morale catastrofale) liquidate iure successionis, come tali afferenti la sfera giuridica di TR AR VA CI. Assumono, poi, gli appellanti, che il danno morale arrecato non poteva essere valutato equitativamente, in assenza di qualsivoglia automatismo. Profilo, questo, eccessivamente generico, a fronte della motivazione adottata dal Tribunale, che ha applicato le tabelle milanesi, considerate il parametro “paranormativo” di riferimento, dati il suo utilizzo diffuso e la sua vocazione nazionale (v. Cass. n. 12408/2011)». Con l'ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha applicato d'ufficio le tabelle milanesi del 2022 senza sollevare il contraddittorio fra le parti. Il motivo è inammissibile. Come osservato a proposito del sesto motivo, la corte territoriale non ha fatto applicazione delle tabelle milanesi del 2022. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 12 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 10 settembre 2024 nella camera di consiglio della Terza sezione civile Il Presidente Dott. Raffaele Frasca 13 Numero registro generale 4011/2023 Numero sezionale 2808/2024 Numero di raccolta generale 27258/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 14