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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 43368/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/11/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
14/11/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 4/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. COPPO CHANTAL MARIA ENRICA con studio in Corso Vercelli, 52 20145
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 24.11.2022
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nato a [...] il [...] , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. CERZA CRISTIAN con studio in VIA BOSCHETTI 6 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
373/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (cd. super esclusivo) di , nata il [...] Per_1
a Milano, alla madre che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso;
3. disporre mantenimento di a carico del sig. per la somma di euro 50,00 mensili. Per_1 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il Parte_1 CP_1
13/12/2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2007 Numero
2208 Registro 01 Parte 1 Serie, dal matrimonio in data 25.10.2008 è nata la figlia , Per_1
con ricorso depositato in data 7.11.2022 ha chiesto, previa sospensione in via di Parte_1
urgenza delle visite padre/figlia, la separazione con addebito, l'affidamento cd superesclusivo della minore ed il collocamento presso di sé, e un contributo al mantenimento della figlia a carico del resistente da determinarsi nel giudizio, ha riferito di un clima di violenza da parte del marito manifestatosi dopo 15 anni dal matrimonio, e segnato da episodi di aggressione e di minacce, conseguenti all'uso da parte del di CP_1
alcool e alla sua acclarata patologia psichiatrica che ne avevano comportato la presa in carico presso il
CPS,
pagina 2 di 7 con comparsa depositata in data 16.6.2023 si è costituito in giudizio il aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ammettendo di avere avuto un comportamento violento a causa di problemi di salute manifestatisi dopo la perdita del lavoro, ha aderito alla domanda di affido super esclusivo della minore alla ricorrente., all'udienza presidenziale, tenutasi in data 28.2.2023, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il, il presidente f.f. così provvedeva:
1.Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento di , nata il [...] a MIlano, in [...] esclusiva alla madre che Per_1 eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso;
si tratta allo stato di misura idonea a tutelare il percorso di crescita della figlia cui devono essere garantite scelte tempestive e puntuali che il padre non è in alcun modo in grado allo stato di assicurare;
3. rimarrà collocata presso la madre;
Per_1
4. incarica i Servizi Sociali del comune di Milano di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare e di svolgere un'indagine psicosociale, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST (CPS Via Fantoli n. 7) che hanno in carico il signor facendo pervenire CP_1 una relazione: sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche della figlia minore e sulla qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
5. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare eventuali interventi di sostegno per il minore che dovessero nel prosieguo risultare necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
6. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Asst territorialmente competenti per i luoghi di residenza dei genitori, ciascuno per la parte di propria competenza di garantire gli interventi di sostegno loro necessari e da loro accettati vigilando sulla loro corretta esecuzione;
7. incarica i Servizi Sociali di Milano di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
8. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare eventuali interventi di sostegno per il minore che dovessero nel prosieguo risultare necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
9. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Asst territorialmente competenti per i luoghi di residenza dei genitori, ciascuno per la parte di propria competenza di garantire gli interventi di sostegno loro necessari e da loro accettati vigilando sulla loro corretta esecuzione;
7. incarica i Servizi Sociali di Milano di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente eventuali situazioni di pagina 3 di 7 grave pregiudizio per il minore;
8. incarica i Servizi Sociali di Milano di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia, allo stato in Spazio Neutro e con modalità osservate, con possibilità di modificare la regolamentazione della frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore, valutato il solo interesse della figlia minore e la sua disponibilità ad incontrare in questo momento della sua vita il padre;
9. pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente con decorrenza marzo 2023 la somma CP_1 di euro 50,00 mensili omnicomprensivi a titolo di contributo al mantenimento di , oltre Per_1 rivalutazione monetaria istat il Presidente f.f., quindi, nominato giudice istruttore se stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 29.6.2023,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 3.3.2023 e vistata senza osservazioni, all'udienza del 4.7.2023( previo differimento di ufficio) il Giudice istruttore su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art 183 VI comma cpc per il deposito delle memorie, rinviando la causa all'udienza ex art 127 ter cpc del 15.11.2023, con ordinanza del 21.12.2023 la causa era rinviata al 17.4.2024 onerando i Servizi di depositare relazione aggiornata nonché erano disposti altri incarichi , all'udienza del 17.4.2024 la causa era rinviata, per la precisazione delle conclusioni, a quella del
13.11.nelle forme di cui all'art127 ter cpc;
con ordinanza del 14.11.2024 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione davanti al quale era discussa e decisa alla udienza del 4.12.2024.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba recepirsi l'accordo delle parti che hanno precisato conclusioni congiunte chiedendo l'affidamento c d supersclusivo della minore alla madre.
pagina 4 di 7 I Servizi specialistici hanno fornito un quadro del come soggetto idoneo a riprendere un CP_1
rapporto con la minore che non ha più intenzione di frequentarlo;
inoltre la patologia relativa a disturbo della personalità a carico del e l'uso della violenza mei confronti della moglie e della CP_1
minore, anche questo non contestato, è ostativo ad un regime di affidamento condiviso.
Attualmente il resistente è in carico presso il CPS ed effettua controlli con lo psichiatra per la terapia farmacologica, come riportato dai Servizi;
lo stesso – come osservato dai Servizi specialistici-
“si caratterizza per una struttura di personalità patologica che gli ha permesso di sopravvivere in modo sufficientemente reattivo quando lo stress esperito non risultava per lui eccessivo da affrontare”;
è possibile che un funzionamento poco strutturato e solido come quello del paziente abbia risentito della perdita del lavoro”
Pertanto deve disporsi la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso, non avendo, peraltro il resistente nulla opposto, , anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riguardi alla madre, peraltro, può esprimersi una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupata della figlia con continuità e responsabilità.
La minore rimane collocata presso la madre nella casa di Viale Ungheria n 9 Milano, anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla madre.
Attesa gli episodi di violenza allegati dalla ricorrente, non contestati dal resistente, anche nei confronti della minore e la ferma volontà di quest'ultima allo stato di non volere riprendere i rapporti con il padre, la relazione con il quale definisce “faticosa e limitante” , non è possibile disporre, allo stato, neppure incontri in spazio neutro padre/figlia. Le frequentazioni del padre con la minore potranno riprendere solo ove il padre, dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con la figlia, a seguito del percorso farmacologico in atto, e previo accordo con la minore.
Deve essere altresì mantenuto il monitoraggio dei Servizi sociali sul nucleo familiare, con possibilità , ove richiesto, di disporre un supporto psicologico alla ricorrente e alla minore, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio all'Autorità giudiziaria competente;
Le condizioni economiche
pagina 5 di 7 Ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi economici tra le parti che prevedono un contributo economico a carico del resistente per la somma mensile di euro 50, 00 da rivalutarsi annualmente a decorrere dal marzo 2023, somma omnicomprnsiva atteso l'affido superesclusivo;
l'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla madre
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del resistente alle domande della ricorrente ,le spese di lite devono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in MILANO il
[...] CP_1
13/12/2007 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2007, al
Numero 2208 Reg.01 Parte I Serie
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa Milano viale Ungheria n 9 che è assegnata alla stessa madre;
quest'ultima eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Dispone che le frequentazioni padre/figlia riprendano solo ove il dimostri fattivamente CP_1
la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con la figlia con percorso di astinenza dalla assunzione di sostanze alcooliche, previo accordo con la minore.
5. Dispone il mantenimento del monitoraggio dei Servizi sociali di Milano sul nucleo familiare, con possibilità , ove richiesto, di disporre un supporto psicologico alla ricorrente e alla pagina 6 di 7 minore, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni;
6. Pone, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ricorrente della somma di euro 50,00 omnicomprensiva a decorrere dal marzo 2023 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2024);
7. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 4 dicembre 2024
Il Presidente Rel.est. dott. Susanna Terni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/11/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
14/11/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 4/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. COPPO CHANTAL MARIA ENRICA con studio in Corso Vercelli, 52 20145
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 24.11.2022
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nato a [...] il [...] , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. CERZA CRISTIAN con studio in VIA BOSCHETTI 6 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
373/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (cd. super esclusivo) di , nata il [...] Per_1
a Milano, alla madre che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso;
3. disporre mantenimento di a carico del sig. per la somma di euro 50,00 mensili. Per_1 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il Parte_1 CP_1
13/12/2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2007 Numero
2208 Registro 01 Parte 1 Serie, dal matrimonio in data 25.10.2008 è nata la figlia , Per_1
con ricorso depositato in data 7.11.2022 ha chiesto, previa sospensione in via di Parte_1
urgenza delle visite padre/figlia, la separazione con addebito, l'affidamento cd superesclusivo della minore ed il collocamento presso di sé, e un contributo al mantenimento della figlia a carico del resistente da determinarsi nel giudizio, ha riferito di un clima di violenza da parte del marito manifestatosi dopo 15 anni dal matrimonio, e segnato da episodi di aggressione e di minacce, conseguenti all'uso da parte del di CP_1
alcool e alla sua acclarata patologia psichiatrica che ne avevano comportato la presa in carico presso il
CPS,
pagina 2 di 7 con comparsa depositata in data 16.6.2023 si è costituito in giudizio il aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ammettendo di avere avuto un comportamento violento a causa di problemi di salute manifestatisi dopo la perdita del lavoro, ha aderito alla domanda di affido super esclusivo della minore alla ricorrente., all'udienza presidenziale, tenutasi in data 28.2.2023, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il, il presidente f.f. così provvedeva:
1.Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento di , nata il [...] a MIlano, in [...] esclusiva alla madre che Per_1 eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso;
si tratta allo stato di misura idonea a tutelare il percorso di crescita della figlia cui devono essere garantite scelte tempestive e puntuali che il padre non è in alcun modo in grado allo stato di assicurare;
3. rimarrà collocata presso la madre;
Per_1
4. incarica i Servizi Sociali del comune di Milano di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare e di svolgere un'indagine psicosociale, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST (CPS Via Fantoli n. 7) che hanno in carico il signor facendo pervenire CP_1 una relazione: sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche della figlia minore e sulla qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
5. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare eventuali interventi di sostegno per il minore che dovessero nel prosieguo risultare necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
6. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Asst territorialmente competenti per i luoghi di residenza dei genitori, ciascuno per la parte di propria competenza di garantire gli interventi di sostegno loro necessari e da loro accettati vigilando sulla loro corretta esecuzione;
7. incarica i Servizi Sociali di Milano di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
8. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare eventuali interventi di sostegno per il minore che dovessero nel prosieguo risultare necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
9. incarica i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Asst territorialmente competenti per i luoghi di residenza dei genitori, ciascuno per la parte di propria competenza di garantire gli interventi di sostegno loro necessari e da loro accettati vigilando sulla loro corretta esecuzione;
7. incarica i Servizi Sociali di Milano di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente eventuali situazioni di pagina 3 di 7 grave pregiudizio per il minore;
8. incarica i Servizi Sociali di Milano di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia, allo stato in Spazio Neutro e con modalità osservate, con possibilità di modificare la regolamentazione della frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore, valutato il solo interesse della figlia minore e la sua disponibilità ad incontrare in questo momento della sua vita il padre;
9. pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente con decorrenza marzo 2023 la somma CP_1 di euro 50,00 mensili omnicomprensivi a titolo di contributo al mantenimento di , oltre Per_1 rivalutazione monetaria istat il Presidente f.f., quindi, nominato giudice istruttore se stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 29.6.2023,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 3.3.2023 e vistata senza osservazioni, all'udienza del 4.7.2023( previo differimento di ufficio) il Giudice istruttore su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art 183 VI comma cpc per il deposito delle memorie, rinviando la causa all'udienza ex art 127 ter cpc del 15.11.2023, con ordinanza del 21.12.2023 la causa era rinviata al 17.4.2024 onerando i Servizi di depositare relazione aggiornata nonché erano disposti altri incarichi , all'udienza del 17.4.2024 la causa era rinviata, per la precisazione delle conclusioni, a quella del
13.11.nelle forme di cui all'art127 ter cpc;
con ordinanza del 14.11.2024 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione davanti al quale era discussa e decisa alla udienza del 4.12.2024.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba recepirsi l'accordo delle parti che hanno precisato conclusioni congiunte chiedendo l'affidamento c d supersclusivo della minore alla madre.
pagina 4 di 7 I Servizi specialistici hanno fornito un quadro del come soggetto idoneo a riprendere un CP_1
rapporto con la minore che non ha più intenzione di frequentarlo;
inoltre la patologia relativa a disturbo della personalità a carico del e l'uso della violenza mei confronti della moglie e della CP_1
minore, anche questo non contestato, è ostativo ad un regime di affidamento condiviso.
Attualmente il resistente è in carico presso il CPS ed effettua controlli con lo psichiatra per la terapia farmacologica, come riportato dai Servizi;
lo stesso – come osservato dai Servizi specialistici-
“si caratterizza per una struttura di personalità patologica che gli ha permesso di sopravvivere in modo sufficientemente reattivo quando lo stress esperito non risultava per lui eccessivo da affrontare”;
è possibile che un funzionamento poco strutturato e solido come quello del paziente abbia risentito della perdita del lavoro”
Pertanto deve disporsi la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso, non avendo, peraltro il resistente nulla opposto, , anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riguardi alla madre, peraltro, può esprimersi una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupata della figlia con continuità e responsabilità.
La minore rimane collocata presso la madre nella casa di Viale Ungheria n 9 Milano, anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla madre.
Attesa gli episodi di violenza allegati dalla ricorrente, non contestati dal resistente, anche nei confronti della minore e la ferma volontà di quest'ultima allo stato di non volere riprendere i rapporti con il padre, la relazione con il quale definisce “faticosa e limitante” , non è possibile disporre, allo stato, neppure incontri in spazio neutro padre/figlia. Le frequentazioni del padre con la minore potranno riprendere solo ove il padre, dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con la figlia, a seguito del percorso farmacologico in atto, e previo accordo con la minore.
Deve essere altresì mantenuto il monitoraggio dei Servizi sociali sul nucleo familiare, con possibilità , ove richiesto, di disporre un supporto psicologico alla ricorrente e alla minore, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio all'Autorità giudiziaria competente;
Le condizioni economiche
pagina 5 di 7 Ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi economici tra le parti che prevedono un contributo economico a carico del resistente per la somma mensile di euro 50, 00 da rivalutarsi annualmente a decorrere dal marzo 2023, somma omnicomprnsiva atteso l'affido superesclusivo;
l'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla madre
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del resistente alle domande della ricorrente ,le spese di lite devono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in MILANO il
[...] CP_1
13/12/2007 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2007, al
Numero 2208 Reg.01 Parte I Serie
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa Milano viale Ungheria n 9 che è assegnata alla stessa madre;
quest'ultima eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Dispone che le frequentazioni padre/figlia riprendano solo ove il dimostri fattivamente CP_1
la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con la figlia con percorso di astinenza dalla assunzione di sostanze alcooliche, previo accordo con la minore.
5. Dispone il mantenimento del monitoraggio dei Servizi sociali di Milano sul nucleo familiare, con possibilità , ove richiesto, di disporre un supporto psicologico alla ricorrente e alla pagina 6 di 7 minore, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni;
6. Pone, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ricorrente della somma di euro 50,00 omnicomprensiva a decorrere dal marzo 2023 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2024);
7. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 4 dicembre 2024
Il Presidente Rel.est. dott. Susanna Terni
pagina 7 di 7