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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 01/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1562/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 1 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSINI GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. MAGLI Parte_1
ELEONORA.
Per (e per essa l'avv. BARBARO ALESSANDRO, oggi Controparte_1 CP_2 sostituito dall'avv. BARABASCHI CHIARA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Castelvetere in [...] Parte_1 C.F._1
(BN) il 28.11.1963 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
Castano Primo Piazza Mazzini n. 80 presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ROSSINI (C.F.
) che lo rappresenta e difende;
CodiceFiscale_2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri N. 1, e per essa (C.F. e P.I. CP_2
), con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, procuratrice di (c.f. , p. IVA Controparte_3 P.IVA_3
)con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. ALESSANDRO BARBARO del Foro di Messina, (C.F. , con studio CodiceFiscale_3 in Messina, Via Orso Corbino 7, e dall'avv. MARIO ANZÀ (C.F. ): C.F._4
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al precetto Parte_1
notificatogli in data 2/8/2024 da chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE -
Sospendere inaudita altera parte, o previa convocazione delle parti in contraddittorio fra di loro,
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 2992/2010 del
pagina 2 di 5 Tribunale Ordinario di Monza (R.G. n. 7402/2010), come descritto nell'atto di precetto, ordinando alla società precettante la produzione in giudizio, per i motivi tutti indicati nella parte motiva. NEL
MERITO ED IN VIA PRELIMINARE: emettere i provvedimenti di legge, ritenuti di giustizia, al fine di non rendere opponibili agli opponenti le deroghe dell'efficacia delle fidejussioni azionate in quanto
l'opponente, , è consumatore, per la conclamata violazione dei poteri officiosi Parte_1
attribuiti al giudice del monitorio, come da sentenza Cass. n. 9479/2023, per i motivi tutti dedotti nella parte motiva del presente atto. NEL MERITO: - accogliere l'opposizione proposta per i motivi di cui in narrativa del presente atto, per essere inesistente il titolo esecutivo e non dovute le somme precettate per i motivi dedotti nella parte motiva del presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. di legge”.
Stante l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo contenuta nella citazione, è stato aperto all'uopo un subprocedimento cautelare (n. 1562-1/2024 RG) che, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con la parte opposta, si è concluso con il rigetto dell'istanza suddetta in data 26/11/2024.
Si è costituita anche nel giudizio principale la convenuta in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, quale procuratrice di a sua volta mandataria Controparte_3 di chiedendo: “che l'On.le Tribunale adito Voglia: 1) Preliminarmente rigettare la Controparte_1 domanda di sospensione dell'esecuzione formulata ex adverso per carenza di gravi motivi;
2) In ogni caso, rigettare integralmente l'opposizione proposta e tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibili, improcedibili e infondate per quanto esposto;
3) Spese e compensi vinti”.
Con ordinanza del 13/3/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 1/4/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da non può trovare accoglimento, per le ragioni che Parte_1
seguono.
L'opponente ha eccepito: a) la mancata avvenuta notifica nei suoi confronti dell'ingiunzione di pagamento posta alla base del precetto;
b) la decadenza del creditore ad agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.; c) la prescrizione del credito;
d) l'estinzione dell'obbligazione di fideiussoria ex artt. 1955 e 1956 c.c.; e) la nullità dell'atto di precetto per violazione art. 106 TUB con pagina 3 di 5 conseguente carenza del potere di rappresentanza processuale in capo all'opposta; f) la violazione delle norme inderogabili a tutela del consumatore e del principio di buona fede.
Orbene, con riguardo all'eccezione sub. a) si rileva che – come documentato da parte opposta (doc. 5-
6) – il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto (pronunciato, con integrazione, anche nei confronti dell'opponente) è stato a lui notificato in data 2/9/2010 e peraltro opposto dallo stesso opponente (doc. 2 prodotto dallo stesso opponente, in cui peraltro si ammette l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo).
È peraltro irrilevante la circostanza che il decreto non sia stato munito della provvisoria esecutività, in quanto il suddetto decreto è stato, come ammesso dall'opponente, opposto dagli ingiunti, opposizione che si è conclusa con sentenza di rigetto integrale dell'opposizione e conferma dell'ingiunzione (doc. 6 opposta).
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza il decreto ingiuntivo, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva;
inoltre, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
La mancata indicazione del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo può comportare la nullità del precetto se tuttavia fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.: nel caso di specie, tuttavia, non vi è motivo di opposizione specifico in tal senso.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione sub c), si rileva che parte opposta ha prodotto atti interruttivi della prescrizione del credito;
in particolare, alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque alla costituzione del creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è seguito quantomeno, ex art. 1310 c.c., la comunicazione di cessione del credito inviata alla debitrice principale
(doc.
8-8b).
L'opponente non ha neppure contestato di aver ricevuto l'atto di precetto del 14/11/2012 (doc. 7 opposta) e la diffida del 7/7/2021 (doc. 9 opposta).
Il credito dunque non può dirsi prescritto.
Con riguardo all'eccezione sub. e), si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. Civ. n. 7243/2024).
Infine, le eccezioni sub. b), d) e) ed f) sono evidentemente attinenti al merito della controversia e sono dunque inammissibili, in quanto non possono essere (ri)proposte nella fase esecutiva avverso titolo esecutivo di formazione giudiziale.
pagina 4 di 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1562/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 1 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1562/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 1 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSINI GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. MAGLI Parte_1
ELEONORA.
Per (e per essa l'avv. BARBARO ALESSANDRO, oggi Controparte_1 CP_2 sostituito dall'avv. BARABASCHI CHIARA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Castelvetere in [...] Parte_1 C.F._1
(BN) il 28.11.1963 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
Castano Primo Piazza Mazzini n. 80 presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ROSSINI (C.F.
) che lo rappresenta e difende;
CodiceFiscale_2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri N. 1, e per essa (C.F. e P.I. CP_2
), con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, procuratrice di (c.f. , p. IVA Controparte_3 P.IVA_3
)con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. ALESSANDRO BARBARO del Foro di Messina, (C.F. , con studio CodiceFiscale_3 in Messina, Via Orso Corbino 7, e dall'avv. MARIO ANZÀ (C.F. ): C.F._4
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al precetto Parte_1
notificatogli in data 2/8/2024 da chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE -
Sospendere inaudita altera parte, o previa convocazione delle parti in contraddittorio fra di loro,
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 2992/2010 del
pagina 2 di 5 Tribunale Ordinario di Monza (R.G. n. 7402/2010), come descritto nell'atto di precetto, ordinando alla società precettante la produzione in giudizio, per i motivi tutti indicati nella parte motiva. NEL
MERITO ED IN VIA PRELIMINARE: emettere i provvedimenti di legge, ritenuti di giustizia, al fine di non rendere opponibili agli opponenti le deroghe dell'efficacia delle fidejussioni azionate in quanto
l'opponente, , è consumatore, per la conclamata violazione dei poteri officiosi Parte_1
attribuiti al giudice del monitorio, come da sentenza Cass. n. 9479/2023, per i motivi tutti dedotti nella parte motiva del presente atto. NEL MERITO: - accogliere l'opposizione proposta per i motivi di cui in narrativa del presente atto, per essere inesistente il titolo esecutivo e non dovute le somme precettate per i motivi dedotti nella parte motiva del presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. di legge”.
Stante l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo contenuta nella citazione, è stato aperto all'uopo un subprocedimento cautelare (n. 1562-1/2024 RG) che, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con la parte opposta, si è concluso con il rigetto dell'istanza suddetta in data 26/11/2024.
Si è costituita anche nel giudizio principale la convenuta in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, quale procuratrice di a sua volta mandataria Controparte_3 di chiedendo: “che l'On.le Tribunale adito Voglia: 1) Preliminarmente rigettare la Controparte_1 domanda di sospensione dell'esecuzione formulata ex adverso per carenza di gravi motivi;
2) In ogni caso, rigettare integralmente l'opposizione proposta e tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibili, improcedibili e infondate per quanto esposto;
3) Spese e compensi vinti”.
Con ordinanza del 13/3/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 1/4/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da non può trovare accoglimento, per le ragioni che Parte_1
seguono.
L'opponente ha eccepito: a) la mancata avvenuta notifica nei suoi confronti dell'ingiunzione di pagamento posta alla base del precetto;
b) la decadenza del creditore ad agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.; c) la prescrizione del credito;
d) l'estinzione dell'obbligazione di fideiussoria ex artt. 1955 e 1956 c.c.; e) la nullità dell'atto di precetto per violazione art. 106 TUB con pagina 3 di 5 conseguente carenza del potere di rappresentanza processuale in capo all'opposta; f) la violazione delle norme inderogabili a tutela del consumatore e del principio di buona fede.
Orbene, con riguardo all'eccezione sub. a) si rileva che – come documentato da parte opposta (doc. 5-
6) – il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto (pronunciato, con integrazione, anche nei confronti dell'opponente) è stato a lui notificato in data 2/9/2010 e peraltro opposto dallo stesso opponente (doc. 2 prodotto dallo stesso opponente, in cui peraltro si ammette l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo).
È peraltro irrilevante la circostanza che il decreto non sia stato munito della provvisoria esecutività, in quanto il suddetto decreto è stato, come ammesso dall'opponente, opposto dagli ingiunti, opposizione che si è conclusa con sentenza di rigetto integrale dell'opposizione e conferma dell'ingiunzione (doc. 6 opposta).
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza il decreto ingiuntivo, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva;
inoltre, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
La mancata indicazione del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo può comportare la nullità del precetto se tuttavia fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.: nel caso di specie, tuttavia, non vi è motivo di opposizione specifico in tal senso.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione sub c), si rileva che parte opposta ha prodotto atti interruttivi della prescrizione del credito;
in particolare, alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque alla costituzione del creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è seguito quantomeno, ex art. 1310 c.c., la comunicazione di cessione del credito inviata alla debitrice principale
(doc.
8-8b).
L'opponente non ha neppure contestato di aver ricevuto l'atto di precetto del 14/11/2012 (doc. 7 opposta) e la diffida del 7/7/2021 (doc. 9 opposta).
Il credito dunque non può dirsi prescritto.
Con riguardo all'eccezione sub. e), si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. Civ. n. 7243/2024).
Infine, le eccezioni sub. b), d) e) ed f) sono evidentemente attinenti al merito della controversia e sono dunque inammissibili, in quanto non possono essere (ri)proposte nella fase esecutiva avverso titolo esecutivo di formazione giudiziale.
pagina 4 di 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1562/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 1 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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