TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 9221/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9221 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MANUELA CECCHI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato VINCENZO MONTANO in virtù di delega in atti
Resistente
Avvocato LORENZO CALUCCI, in proprio, curatore speciale dei minori e Per_1
Per_2
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero 1 Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 25/6/2024): per la ricorrente:
“Piaccia Al Tribunale Ecc.mo
In via istruttoria
Ammettere le prove dedotte nelle memorie ex art. 183 cpc
Nel merito
Conclude come in atti con la precisazione di affidare e in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, collocandoli presso la madre e associandosi alle richieste del
CTU con le integrazioni dallo stesso avanzate in sede di udienza del 15.05.2024 e quindi affinché si continui con gli incontri protetti da svolgersi una volta a Firenze alternativamente a . CP_2
Con vittoria di spese e onorari di causa”; per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis
Nel merito a) Revocare le misure limitative della responsabilità genitoriale del sig. CP_1
b) Revocare l'ordine di protezione di cui all'ordinanza dell'8.9.2022;
c) Disporre che i figli minori, e , siano affidati in via congiunta ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, allo stato con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra con previsione del diritto del sig. di tenere con sé i figli con Pt_1 CP_1
modalità non protetta tenuto conto delle esigenze di questi ultimi nonché della madre.
d) Disporre a carico dei genitori, il contributo da essi dovuto per il mantenimento ordinario dei figli e nella misura ritenuta di giustizia, in Per_1 Per_2
considerazione dei rispettivi redditi e tenuto altresì conto che, allo stato, il sig. CP_1
non svolge alcuna attività lavorativa nonché il pagamento delle spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura del 50 % ciascuno.
In via istruttoria
Si rinnovano le richieste istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi e quali vengono di seguito meglio riportate.
Si chiede di ammettersi prova per testi nelle persone di:
2 A) direttore sportivo della associazione sportiva calcistica “ASD Testimone_1
Sales” di Firenze
B) direttore sportivo della associazione sportiva calcistica ASD Fiesole CP_3
sui seguenti capitoli:
1. “DCV che il Sig. ha svolto o svolge presso la Vs società attività di allenatore CP_1 della scuola calcio di bambini sino a 11 anni”
2. “DCV che nello svolgimento di tale ruolo, il Sig. ha raggiunto risultati CP_1
eccellenti sotto il profilo sportivo e soprattutto educativo in relazione ai piccoli ad esso affidati.
3. “DCV che a seguito della cessazione dell'attività presso la Vs società, i genitori dei bambini hanno manifesto notevoli apprezzamenti nei confronti del Sig. e dieci CP_1 bambini della “Sales” una volta cessata l'attività presso di essa da parte del Sig. CP_1
hanno deciso di cambiare società.
C) DO , Parroco della chiesa San Giovanni Gualberto, di sui Tes_2 CP_2
seguenti capitoli:
1. “DCV che il Sig. è da lei conosciuto come persona dedita alla educazione CP_1
sportiva dei bambini ed alla vita di comunità della parrocchia con risultati eccellenti.
2. “DCV che in considerazione di tali caratteristiche del Sig. ella intende CP_1
affidargli il prossimo anno il ruolo di educatore/animatore dei centri estivi organizzati dalla Parrocchia.
° * °
In merito alla relazione genitori, – ed i figli durante la convivenza CP_1 Pt_1
Si chiede ammettersi prova per testi nella persona di:
A) Sig.ra – residente in [...] sui Testimone_3
seguenti capitoli:
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con i figli e (ma CP_1 Per_1 Per_2
anche con , figlia della sola sig.ra una relazione improntata a grande Per_3 Pt_1 amore ed affetto in ciò ricambiato dai figli medesimi”
2. DCV che “Era il sig a seguire con dedizione ed in via esclusiva i figli nei CP_1
compiti e nelle attività extrascolastiche sportive e di svago accompagnandoli in prevalenza egli solamente”
3 3. DCV che “ I figli del sig e , erano ben inseriti nel contesto CP_1 Per_1 Per_2 sociale di ” CP_2
4. DCV che “ I figli del sig e della sig.ra e CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 partecipavano attivamente alle iniziative della Parrocchia di ” CP_2
5. DCV che “ Nella abitazione coniugale di era esclusivamente il sig CP_2 CP_1
e la madre di questi, ad occuparsi delle incombenze domestiche” Persona_4
6. DCV che “la sig.ra ha sempre manifestato oggettive difficoltà a relazionarsi Pt_1 con i figli ed in particolare col figlio sin dalla sua nascita” Per_1
7. DCV che “Il sig. era titolare della ditta individuale Lavasecco Franca, presso CP_1 la quale ha lavorato anche la sig.ra Pt_1
*
B) – residente in [...], sui seguenti capitoli: Testimone_4 CP_2
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con i figli e una CP_1 Per_1 Per_2
relazione improntata a grande amore ed affetto in ciò ricambiato dai figli medesimi”
2. DCV che “Era il sig a seguire con dedizione ed in via esclusiva i figli nei CP_1
compiti e nelle attività extrascolastiche sportive e di svago accompagnandoli in prevalenza egli solamente”;
3. DCV che “ I figli del sig e , erano ben inseriti nel contesto CP_1 Per_1 Per_2 sociale di ” CP_2
4. DCV che “ I figli del sig e della sig.ra e CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 partecipavano attivamente alle iniziative della Parrocchia di ” CP_2
5. DCV che “Il sig. era titolare della ditta individuale Lavasecco Franca, presso CP_1 la quale ha lavorato anche la sig.ra Pt_1
*
C) , residente in [...] sui seguenti Testimone_5
capitoli
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con lei ed i figli, e , CP_1 Per_1 Per_2
una relazione improntata a grande amore ed affetto in ciò ricambiato sia da lei che dai figli”.
2. DCV che “ Il sig ed i genitori di quest'ultimo fintanto che lei ha abitato a CP_1
l'hanno sempre considerata con grande affetto come fosse loro nipote” CP_2
4 DCV che “Il sig non ha mai tenuto condotte aggressive/violente di nessun tipo nei CP_1 confronti suoi, dei figli e/o della sig.ra Pt_1
3. DCV che “Era il sig ad accompagnarla a scuola a Firenze in via Faentina da CP_1
ed a riprenderla e riportarla a ” CP_2 CP_2
*
D) Parte_2
E) residenti in [...], sui seguenti capitoli Persona_4 CP_2
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con i figli e (ma CP_1 Per_1 Per_2
anche con , figlia della sola sig.ra una relazione improntata a grande Per_3 Pt_1 amore ed affetto in ciò ricambiato dai figli medesimi”
2. DCV che “Era il sig a seguire con dedizione ed in via esclusiva i figli nei CP_1
compiti e nelle attività extrascolastiche sportive e di svago accompagnandoli egli solamente”
3. DCV che “ Nella abitazione coniugale di era esclusivamente il sig CP_2 CP_1
e la madre di questi, ad occuparsi delle incombenze domestiche, Persona_4 stante il disinteresse della sig.ra Pt_1
4. DCV che “la sig.ra ha sempre manifestato oggettive difficoltà a relazionarsi Pt_1 con i figli ed in particolare col figlio sin dalla sua nascita” Per_1
5. DCV che “Il sig. era titolare della ditta individuale Lavasecco Franca, presso CP_1 la quale ha lavorato anche la sig.ra Pt_1
6. DCV che “Finché il sig ha avuto un impiego stabile ha sempre fatto fronte a CP_1 tutte le esigenze dei figli e della stessa sig.ra Pt_1
7. DCV che “Durante un pranzo a casa vostra in presenza anche di la sig.ra Per_1
ha colpito alla testa con un pugno il Sig. padre del sig Pt_1 Parte_2
il quale le chiedeva spiegazione del perché venisse vista Controparte_1
costantemente nei bar a in compagnia di persone anziane piuttosto che CP_2 impegnarsi nell'accudire i figli”
*
F) Dott.ssa Maria Luisa Giurato – , domiciliata c/o il suo Studio Parte_3
in
Piazza Cairoli n 7/C sui seguenti capitoli. CP_2
5 1. DCV che “la sig.ra si è sempre opposta a che venisse sottoposta Pt_1 Per_2 alle vaccinazioni prescritte dalla legge”
2. DCV che “la sig.ra era convinta, senza alcuna obiettiva ragione, che la figlia Pt_1
fosse cagionevole di salute e che in particolare soffrisse di una patologia Per_2
neurologica.
* *
In merito agli eventi occorsi dopo l'avvio del giudizio di separazione
Si chiede di ammettersi prova per testi nella persona di:
A) residente in , piazza Mosca n. 8 sui seguenti capitoli Testimone_3 CP_2
1. DCV che “Durante l'estate 2022 i sigg.ri e suoi vicini di casa, sono CP_1 Per_4
sempre stati a disposizione per gli accessi alla loro abitazione degli addetti dei Servizi
Sociali incaricati di far visita a Per_1
2. DCV che “In più occasioni gli incaricati dei servizi sociali non si sono presentati o hanno cambiato di loro iniziativa le date di accesso senza dare preavviso ai sigg.ri
[...]
Parte_4
3. DCV che “Il sig. la mattina del 29 agosto 2022 non si trovava presso la sua CP_1
abitazione in Piazza Mosca n 8 in quanto era sul luogo di lavoro in CP_2
Cavriglia (AR)”
4. DCV che “La sig.ra le ha riferito che la mattina del 29 agosto 2022, quando Per_4
il piccolo si è allontanato dalla casa dei nonni per sottrarsi agli incaricati dei Per_1
servizi sociali che erano venuti a prenderlo, la sigra è stata additata in modo Per_4
brusco dalle persone ivi presenti come responsabile di tale allontanamento e che questa affermazione l'aveva molto amareggiata e sottoposta a stress”
5. DCV che “Anche il giorno successivo sino a quando non è stata colpita da ictus la sig.ra ha continuato a ripeterle che la mattina del 29 agosto 2022 era stata Per_4 trattata in modo brusco e che non si capacitava del motivo”;
6. DCV che “il sig ha dovuto interrompere il proprio rapporto di Controparte_1
lavoro per poter seguire la madre nel percorso di recupero successivo agli esiti dell'ictus”.
*
B) Parte_2
6 C) entrambi residenti in , piazza Mosca n. 8, sui seguenti Persona_4 CP_2
capitoli di prova:
1. DCV che “Nell'estate 2022 gli incaricati dei servizi sociali addetti a fare visita a si sono recati da quest'ultimo 4 volte”; Per_1
2. DCV che “Nell'estate 2022 non vi siete mai sottratti a consentire le visite di Per_1 da parte degli addetti degli assistenti sociali”
3. DCV che “In più occasioni gli incaricati dei servizi sociali non si sono presentati a casa dei sigg nei giorni che avevano comunicato o hanno cambiato CP_1 unilateralmente le date delle visite programmate senza dare preavviso ai sigg.ri – CP_1
Per_4
4. DCV che “ una mattina nel mese di agosto 2022, giorno in cui non era programmata la visita degli assistenti sociali, questi si sono recati presso la vostra abitazione per vedere ma la sig.ra era andata a fare la spesa con il nipote. In detta Per_1 Per_4
occasione gli assistenti sociali fecero intervenire i Carabinieri che verificarono che la sig.ra era solo andata a fare la spesa con il nipote”. Per_4
5. DCV che “Il sig. la mattina del 29 agosto 2022, giorno in cui gli addetti dei CP_1
Servizi Sociali sono venuti presso la vostra abitazione per prendere non era Per_1
presente in quanto egli era al lavoro in Cavriglia (AR) e quindi come Voi non era a conoscenza che i Servizi sociali erano venuti a prendere in quanto non Per_1
avevate avuto alcun preavviso.
6. DCV che “ la mattina 29 agosto 2022 ha deciso all'improvviso da solo di Per_1
sottrarsi al trasferimento dalla propria casa
7. DCV che “Gli incaricati dei Servizi sociali presenti la mattina del 29 agosto 2022 presso la vostra abitazione dopo che vostro nipote si è allontanato a vostra insaputa da casa si sono rivolti a voi indicandovi in modo brusco come responsabili dell'allontanamento di vostro nipote.
8. DCV che “A seguito dello stress subito nella giornata del 29 agosto 2022 la sig.ra
è stata colpita poi da ictus e ricoverata presso una struttura sanitaria” Per_4
9. DCV che “il sig ha dovuto interrompere il proprio rapporto di Controparte_1
lavoro per poter seguire la madre nel percorso di recupero successivo agli esiti dell'ictus”.
* * *
7 In merito alla attuale permanenza di presso l'abitazione della madre, sig.ra Per_1
Pt_1
Si chiede di ammettersi prova per testi nelle persone di:
A) – residente in [...]; Testimone_6
B) – residente in [...], Testimone_7
C) residente in Firenze, via San Bartolo a Cintoia, genitore di un Testimone_8
compagno di calcio di sui seguenti capitoli di prova: Per_1
1. DCV che “L è padre di un compagno di attività sportiva (calcio) di figlio Per_1 del sig Controparte_1
2. DCV che “Dal settembre 2022 ha notato un evidente peggioramento dello stato emotivo di che vede privo di entusiasmo, impegno e concentrazione e Parte_5 palesemente triste”
3. DCV che “ Prima del settembre 2022 le appariva invece un bambino Per_1 sereno, tranquillo e concentrato nello sport (calcio) praticato”
*
D) direttore sportivo della squadra di calcio Scandicci;
Testimone_9
Sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che “Dal settembre 2022 ha notato un peggioramento nel rendimento sportivo di che appare privo di entusiasmo e concentrazione nonché triste e ha Parte_5
manifestato al padre, sig una forte preoccupazione per il futuro Controparte_1 calcistico di Per_1
*
E) dirigente IG;
Parte_6
1. DCV che “Dal settembre 2022 manifesta mancanza di entusiasmo, Per_1 impegno e concentrazione nella pratica sportiva e si mostra palesemente triste”
2. DCV che “Ha manifestato al sig. una forte preoccupazione per il futuro CP_1
calcistico di Per_1
*
F) Dott.ssa educatrice, sui seguenti capitoli di prova: Tes_10
1. DCV che “In occasione degli incontri tra il sig d il figlio , tenutisi alla CP_1 Per_1
sua presenza, ha riferito di non mangiare a sufficienza a casa della madre;
Per_1
*
8 G) Prof.ssa , insegnante di francese di sui seguenti capitoli di Tes_11 Per_1
prova:
1. DCV che “In data 23 dicembre 2022, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie su invito del nonno del piccolo che era rimasto solo all'uscita di Per_1
scuola, ha portato in un bar vicino alla scuola per farlo pranzare in attesa Per_1 della madre che è giunta prenderlo alle ore 16.10”
*
H) residente in [...], sui seguenti capitoli Testimone_5
di prova
1. DCV che “ Spesso è lei a preparare a pranzo e/o cena” Per_1
2. DCV che “ viene spesso lasciato a casa con Lei la sera” Per_1
*
I) Parte_2
L) residenti in , piazza Mosca 8 Sui seguenti capitoli di Persona_4 CP_2
prova:
1. DCV che “Durante il giorno di Natale 2022 Vi siete recati a Firenze alle ore 15.00 come concordato con la sig.ra presso l'abitazione di quest'ultima per fare gli Pt_1 auguri e dare i regali natalizi ai vostri nipotini, e ” Per_1 Per_2
2. DCV che “In detta occasione la sig.ra ha riferito che i bimbi erano ancora a Pt_1
pranzo e quindi avete dovuto attendere fino alle 18.15 prima di poter vedere molto rapidamente i nipotini per poi ripartire velocemente per poiché la sigra CP_2
doveva assumere i suoi medicinali” Per_4
° * °
Si chiede altresì che vengano disposte:
- le più opportune verifiche da parte della Polizia Tributaria volte a compiere gli adeguati accertamenti reddituali e patrimoniali, a verificare i conti correnti e le carte di credito nella disponibilità del Sig.ra e la loro movimentazione a Parte_1 far data dall'anno 2011 i dossier titoli ad essa intestati, le polizze assicurative/finanziarie e comunque gli investimenti di qualsiasi natura da esso effettuati, i beni immobili e mobili registrati ad essa intestati (auto, natanti, posti barca ecc.), in modo da accertarne la effettiva disponibilità patrimoniale ed economica negli
9 ultimi anni e le eventuali movimentazioni poste in essere a fini simulatori e dissimulatorio.
Si chiede inoltre che venga disposta l'audizione del minore;
Parte_5
per il curatore speciale dei minori:
“data lettura degli atti di causa e delle note dedotte e prodotte si associa a quanto indicato nell'ultimo elaborato del CTU con le integrazioni dallo stesso avanzate in sede di udienza del 15.05.2024 in punto di modalità di visita. Quindi nell'ipotesi in cui debbano proseguire gli incontri protetti, che una volta al mese l'incontro sia svolto a
Firenze, onde agevolare la madre negli spostamenti ed evitarle di recarsi nel Comune di due volte al mese, e anche al fine di venire incontro alle esigenze dei CP_2 minori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla domanda di separazione.
1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di separazione, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che, mentre il convenuto non ha richiamato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, formulata nella comparsa di costituzione e risposta, la ha concluso come in atti, Pt_1
dunque implicitamente richiamando anche la domanda di addebito della separazione al marito formulata nel ricorso.
Ciò premesso, con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente, è opportuno evidenziare che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei
10 doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Orbene, nel caso di specie la ha descritto le problematiche che hanno da sempre Pt_1
connotato il rapporto con il dapprima quello di convivenza (anni di “litigi, bugie, CP_1 riappacificazioni”: v. pag. 3 del ricorso) e poi quello di coniugio, connotato da “sbalzi di umore, minacce, scatti di ira e aggressività del coniuge, tipici dell'assuefazione ad alcool e stupefacenti”, oltre che da mancanza di collaborazione al mènage familiare.
Dalle stesse deduzioni della ricorrente si evince, tuttavia, come la crisi coniugale sia ricollegabile non ad una specifica condotta del marito, ma ad un deterioramento della vita matrimoniale via via sempre più marcato, dovuto anche alla incompatibilità tra i coniugi, che ha condotto la a decidere di separarsi. Pt_1
Peraltro, la ricorrente non ha comunque offerto di provare le condotte tenute dal CP_1
durante la vita matrimoniale, mentre risultano irrilevanti le circostanze successive al deposito del ricorso per separazione.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito, formulata da Parte_1
2. In merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori della coppia, nato il [...], e nata il [...], occorre Per_1 Per_2 premettere che al momento dell'introduzione del giudizio il figlio era rimasto a vivere con il padre nella casa coniugale in , mentre la figlia era stata condotta dalla CP_2
madre ad abitare con lei e la sorella (nata da una precedente relazione della Pt_1
nella casa di proprietà della nonna materna, a Firenze.
A seguito dell'audizione di avvenuta in sede presidenziale (dalla quale è Per_1
emersa, inter alia, la conoscenza da parte di degli atti processuali), con Per_1
11 ordinanza depositata in data 8/11/2021 è stato disposto, in via temporanea,
l'affidamento dei minori al servizio sociale competente per territorio, contestualmente è stato dato incarico al Ser.d. competente di verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti e di alcool da parte da parte dei genitori, ed è stato nominato un c.t.u. al fine di accertare la condizione psicologica dei minori e e di verificare Per_1 Per_2
la capacità genitoriale delle parti.
Dalla c.t.u. psicologica a firma della dr.ssa depositata il 26/5/2022 Persona_5
(frutto di approfondite operazioni peritali, ed ampiamente motivata), è emersa una situazione preoccupante per entrambi i figli, ed in particolare per , dato che, Per_1 come si legge dalla relazione, il “ha messo in atto un abuso del proprio ruolo nei CP_1
confronti del bambino, istigandolo contro la madre ed eleggendolo quale portavoce dei valori della famiglia mettendo in atto condotte altamente pregiudizievoli nei CP_1
confronti del minore, come il renderlo edotto della situazione legale, il farsi accompagnare ad aspettare il rientro a casa, di notte, della sig.ra Pt_1
rappresentandosi come unica vittima delle scelte materne, ma anche infondendo nel figlio l'immagine di una madre incurante e assente per Questi comportamenti Per_1
sono marcatamente lesivi della salute del bambino e lo spingono verso lo sviluppo di una personalità disfunzionale. Come se non bastasse, il fatto che il sig. si sia CP_1
Per_ sottratto all'accertamento del , disposto dal Tribunale, non dà alcuna garanzia sul fatto che l'uomo non faccia uso di sostanze”: v. c.t.u. pag. 27. La consulente ha concluso la relazione affermando che “la responsabilità paterna, per l'aver operato sul figlio un tale transfert negativo nei confronti della figura materna, è di una gravità assoluta e le conseguenze sulla crescita di già osservabili all'audizione con la Per_1
Dott.ssa Benincasa, sono aumentate con il passare del tempo”; “ritengo che Parte_5
si trovi in una posizione di gravissimo pregiudizio per la sua crescita e che il
[...]
coinvolgimento paterno da un lato e la mancanza di un profondo legame con la figura materna dall'altro, abbiano dato origine ad una situazione fortemente patologizzante per il minore”; “nei confronti di , omissis, il danno paterno è minore, ma non Per_2 assente”.
Il giudice istruttore, dunque, accogliendo le indicazioni della c.t.u., con ordinanza del
27/6/2022 ha sospeso la responsabilità genitoriale di nei confronti dei Controparte_1
figli minori e (dopo aver nominato ai minori un curatore speciale); ha Per_1 Per_2
12 confermato l'affidamento di al servizio sociale competente per territorio;
Parte_5
ha affidato in via super esclusiva alla madre;
ha collocato entrambi i figli Persona_7
presso la madre, incaricando i servizi sociali di attivare con urgenza, di concerto con
, una educativa domiciliare presso la casa del e presso la casa della CP_4 CP_1
con lo scopo di facilitare il trasferimento di dalla casa paterna alla casa Pt_1 Per_1
materna; ha nuovamente incaricato il Ser.d. competente di verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti e di alcool da parte di ha stabilito modalità e Controparte_1
tempi di frequentazione tra i minori ed il padre.
Il trasferimento di dalla casa paterna a quella materna è avvenuto in modo Per_1
traumatico: dalla relazione dei servizi sociali in data 30/8/2022 è infatti emerso che in data 29/8/2022, allorché i servizi sociali si sono recati presso l'abitazione paterna per dare attuazione all'ordinanza presidenziale che ha previsto la collocazione di Per_1
con la madre, ha telefonato al cellulare del figlio – il quale si era nel Controparte_1
frattempo allontanato dall'abitazione del padre – per suggerirgli di nascondersi nel garage;
che il giorno successivo, 30/8/2022, si è allontanato dalla casa materna Per_1
ed è stato poi ritrovato in auto con il padre, e successivamente, dopo che il minore è entrato nell'abitazione paterna, il si è rifiutato di consegnare spontaneamente il CP_1
figlio alla madre;
che il convenuto ha poi inviato sul cellulare del figlio messaggi con contenuto offensivo verso e recanti suggerimenti circa il Parte_1
comportamento che il figlio avrebbe dovuto tenere, oltre che rassicurazioni in merito al fatto che il padre avrebbe organizzato un piano di fuga dalla casa materna.
A seguito di quanto accaduto, il giudice istruttore ha disposto che il padre non potesse avere alcun contatto con il figlio, di persona o telefonico, se non durante incontri osservati alla presenza di un educatore.
La previsione della osservazione degli incontri da parte di educatori è stata successivamente estesa agli incontri tra il e in conformità a quanto CP_1 Per_2
suggerito dal c.t.u. nella relazione di monitoraggio depositata il 2/5/2023, che, a sostegno di tale indicazione, ha posto “non solo il rifiuto del padre di incontrare la figlia per timore di fare un “torto” a ma soprattutto lo stile relazionale che il Per_1
sig. adotta con . Le continue domande che il padre avanza alla figlia circa CP_1 Per_2
il comportamento di nei confronti della madre e del compagno della mamma, Per_1
nonché il comportamento di nei confronti del sig. sono chiari Per_2 Pt_7
13 messaggi di squalifica indiretta della madre e di alienazione delle figure che ruotano attorno alla figura materna, da cui i minori devono essere tutelati affinché possano sentirsi liberi di aprire il loro mondo affettivo a persone esterne alla famiglia, soprattutto in seguito alla separazione dei genitori”.
Nella medesima relazione, il consulente ha suggerito “l'affidamento di alla Per_1
sig.ra poiché la madre si è dimostrata capace di gestire il figlio e di rispondere Pt_1
alle sue esigenze emotive e materiali. La relazione madre/figlio, pur risentendo enormemente dell'alienazione agita dal padre (alienazione che è stata possibile anche per il non armonico rapporto che la sig.ra ha costruito con il figlio, come Pt_1
spiegato nella relazione di CTU), sta lentamente costruendosi (cfr. dichiarazione AS e
Curatore) e “resiste” ai numerosi attacchi che, nonostante gli incontri protetti padre/figlio, arrivano da parte paterna (fogliettini con chiare incitazioni alla svalutazione della figura materna, messaggi verbali che il sig. tende a riferire al CP_1 figlio durante gli incontri protetti, etc…).
Per questi motivi
non ritengo più necessario che sia affidato al Servizio, ma ritengo che la madre possa riassumersi questo Per_1
ruolo e usufruire degli aiuti psicologici di cui già dispone, nel caso in cui si trovasse in difficoltà rispetto a ”. Per_1
Nella relazione relativa al secondo monitoraggio, depositata il 19/4/2024, il c.t.u. ha rilevato come l'affidamento super esclusivo di alla madre (disposto dal giudice Per_1
con ordinanza depositata il 30/6/2023) abbia potuto dare i suoi frutti, giacché tale regime ha “permesso di valutare quanto la sig.ra sia stata in grado di assumere Pt_1 decisioni che risultano in linea con l'interesse di Ad esempio, dai colloqui Per_1
con la scuola frequentata dal ragazzo è stato possibile riscontrare non solo il buon inserimento del minore nel nuovo contesto scolastico, ma anche il suo impegno e i buoni risultati che egli ha raggiunto.
Un altro aspetto importante delle scelte materne è relativo alla libertà che la sig.ra ha lasciato al figlio rispetto alla decisione circa la squadra di calcio a cui Pt_1
appartenere, che ha permesso a di sperimentare una prima autonomia rispetto Per_1
alla figura materna, diversamente da quanto avvenuto nei confronti del padre, il quale ha sempre chiesto a di far parte della squadra del , non Per_1 CP_2
ascoltando il bisogno del figlio di differenziarsi e di assumere scelte autonome. Infine,
l'aspetto che maggiormente rassicura sulla disposizione del Tribunale in punto di 14 affidamento super esclusivo alla sig.ra è la crescita psicologica di Pt_1 Per_1
riscontrata anche dalla Dott.ssa nella sua ultima relazione del 12 marzo Pt_8
scorso, dove si legge che il ragazzo è in una fase “di crescita e cambiamento […] dalla condizione di bambino a quella di preadolescente, con maggiore consapevolezza di sé, dei suoi confini e della sua posizione nelle relazioni familiari”.
3. I rilievi finora svolti sono stati necessari per dare conto dell'efficacia del percorso svolto nel corso del procedimento da la quale, pur avendo instaurato Parte_1
in passato un rapporto non armonico con (il ragazzo era stato anche lasciato Per_1
dalla madre a vivere con il padre), è stata in grado di mettersi in gioco e di cambiare: ella ha partecipato attivamente e con ottimi risultati al percorso di sostegno alla genitorialità, favorendo nel rapporto con i pari, e curando l'integrazione del Per_1
ragazzo nei vari contesti (v. quanto dichiarato al c.t.u. dalla dr.ssa psicologa Per_8
, e riportato nella relazione tecnica depositata il 19/4/2024); pur essendo la CP_4
sensibile allo stress, e pur emergendo in lei uno stato di sofferenza psicologica Pt_1
con ansia e sensazione di impotenza ed insicurezza (v. relazione psicodiagnostica dott.
allegata alla relazione del c.t.u. depositata il 19/4/2024), ella è stata Persona_9
comunque in grado di supportare i figli in modo concreto nei vari ambiti;
nonostante le molteplici difficoltà, anche logistiche ( ha frequentato la scuola a Per_1 CP_2
pur abitando a Firenze con la madre e , la ricorrente è riuscita a gestire la prole, Per_2
sia con riferimento agli impegni scolastici che con riferimento a quelli extrascolastici.
Al contrario, nel corso del procedimento, ha sempre cercato di Controparte_1
allontanare dalla madre, criticando apertamente quest'ultima davanti al figlio e Per_1
lamentandosi del comportamento della stessa (v. ad esempio report incontri dell'1/4/2023 e dell'8/4/2023, contenuti nella relazione dei servizi sociali depositata il
3/5/2023); inoltre, il ha mostrato di non avere la dovuta attenzione per la sensibilità CP_1
del figlio, avendo ad esempio riferito a quest'ultimo problematiche di salute della nonna paterna associandole al fatto che la nonna non aveva potuto vedere il nipote (v. incontro protetto del 4/3/2023), ed avendo poi anticipato al figlio che lo avrebbe portato a vedere tre partite di calcio, senza tuttavia avere prima chiesto autorizzazione ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di (v. incontro del Per_1
15/4/2023), non preoccupandosi della grande delusione che avrebbe potuto provocare in una eventuale mancanza di autorizzazione. Per_1
15 D'altra parte, il non ha da tempo ripreso contatti con;
inoltre, egli non ha CP_1 CP_4
mai intrapreso il percorso presso il sebbene più volte sollecitato dal giudice Per_6
istruttore. Come emerge dalla relazione psicodiagnostica del dott. Persona_9 allegata alla relazione del c.t.u. depositata il 19/4/2024, “dall'insieme dei reattivi somministrati emerge un uso di sostanze stupefacenti e un disturbo dell'adattamento, aspetti che il signor attualmente si riconosce, lamentando alto stress, con CP_1
preoccupazioni, rimuginio e scontentezza legati a condizioni familiari e lavorative negative. Risulta inoltre avere problemi relazionali, che hanno indebolito l'Io, che lo portano a vedere se stesso e l'altro come malevoli.
Nonostante le adeguate risorse cognitive ed emotive in suo possesso, appare non adattato, ipersensibile allo stress, funzionale solo in ambienti strutturati, prevedibili e altamente familiari, in cui si rifugia: egli, infatti, sentendo il mondo come stressante, tende a chiudersi nel proprio mondo interno, nelle fantasie nevrotiche, nelle attività solitarie, mostrando un locus of control esterno e rinunciando al problem solving. Si rifugia probabilmente anche nell'uso di sostanze come cura, non rendendosi conto che diventa parte del problema.
Molta parte di questo stress, in verità, non sembra unicamente legata a fallimenti relazionali e lavorativi, ma anche indotta da un approccio al mondo dove egli si sente troppo piccolo per gestire le cose, inadeguato, facile al giudizio negativo dell'altro, con un'autostima bassa e un'incapacità a vedere le cose nel loro complesso;
sono però aspetti che fatica a riconoscersi e a lavorarci su. In tal senso, la soluzione che trova, la chiusura nel mondo interno, nella famiglia, nella cocaina, diventano un rinforzo al problema stesso, perché sono soluzioni che rafforzano il disadattamento e spengono ancor di più il problem solving nell'approccio alla vita e alle relazioni, verso le quali si sente insoddisfatto e sfiduciato, anche nella dimensione futura”.
Infine, il padre non ha mai versato alla madre alcun contributo per il mantenimento dei figli, pur abitando con genitori percettori di pensione, e pur avendo capacità di lavoro.
Sulla base di quanto finora rilevato, il Tribunale ritiene di dover confermare la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di con Controparte_1
l'affidamento dei figli in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
16 Non può invece essere accolta la richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare il convenuto decaduto dalla responsabilità genitoriale (v. atto depositato il 14/6/2022), considerato che, dagli ultimi report relativi agli incontri protetti tra padre e figli, è emersa una riduzione dei comportamenti disfunzionali del padre;
inoltre, come rilevato nella relazione psicodiagnostica del dott. “una nota a suo favore è che, Persona_9
nonostante tutto, ammette nel complesso di avere importanti difficoltà nel suo funzionamento e sente un alto bisogno di aiuto, mostrando buone risorse per ricevere un sostegno psicoterapeutico e sociale”, risorse che il Tribunale ritiene di valorizzare, auspicando che il intraprenda i percorsi che sono disposti in suo favore. CP_1
4. A questo riguardo, occorre in particolare confermare la presa in carico di CP_1
da parte del per un monitoraggio tossicologico, nonché da parte di
[...] Per_6 CP_4
per un sostegno rispetto all'esercizio della genitorialità; è altresì necessario disporre la presa in carico di entrambe le parti da parte di , che potrà fornire alle stesse un CP_5
aiuto psicologico.
Si ritiene invece, allo stato, di non disporre una ulteriore presa in carico di e Per_1
della ricorrente da parte di , considerati i buoni risultati finora raggiunti. CP_4
5. e devono essere collocati presso la madre, con la quale i bambini Per_1 Per_2
già vivono.
La frequentazione tra padre e figli potrà avvenire soltanto tramite incontri osservati che i servizi sociali sono incaricati di organizzare, essendo necessaria la presenza di un educatore per limitare i comportamenti disfunzionali del nei confronti dei figli, CP_1
almeno fintanto che egli non intraprenda in maniera approfondita un percorso psicologico di rielaborazione del proprio vissuto, in parallelo con un percorso di sostegno alla genitorialità e con un percorso che lo aiuti a liberarsi dalle dipendenze.
Si ritiene congruo quanto suggerito dal curatore speciale dei minori in merito al luogo dell'incontro, considerate le difficoltà organizzative della madre. In particolare, gli incontri potranno avvenire due volte al mese, una volta a Firenze (nel luogo indicato dai servizi sociali), onde agevolare la madre negli spostamenti e andare incontro alle esigenze dei minori di non trascorrere svariate ore in auto, tralasciando i propri impegni scolastici ed extrascolastici, e una volta a , presso la casa dei nonni paterni CP_2
ove abita il padre.
17 In merito agli incontri osservati i servizi sociali relazioneranno ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
6. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole.
Al riguardo, si deve premettere che ai sensi degli artt. 315bis e 316bis c.c., dalla filiazione deriva l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò premesso, considerata la capacità di lavoro del padre, il quale non ha alcun onere di mantenimento diretto dei figli, valutato che la madre svolge l'attività di agente immobiliare quale libera professionista e percepisce circa € 14.000,00-15.000,00 all'anno, il Tribunale ritiene congruo l'assegno già posto a carico del convenuto, pari a
€ 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat.
L'assegno unico per la prole deve essere percepito integralmente dalla madre, con la quale i figli abitano.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive necessarie per i figli devono invece essere suddivise in pari misura tra i genitori.
7. Da ultimo, avendo le parti richiamato le istanze istruttorie formulate negli atti, occorre rinviare all'ordinanza del 30/6/2023, condivisa dal collegio, rilevando altresì che non occorre una ulteriore audizione di , già ascoltato dal giudice in sede Per_1
presidenziale, considerato che il minore ha incontrato più volte il curatore speciale, al quale ha riferito anche i propri progressi ed i propri desideri (v. nota del curatore depositata il 2/11/2023).
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
Tenuto conto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria a causa delle gravi condotte paterne, sopra descritte, che hanno determinato la necessità di sospendere la responsabilità genitoriale di è a carico di quest'ultimo che deve essere Controparte_1 posto il compenso del curatore speciale, liquidato in dispositivo in favore dell'Erario 18 (considerato che il curatore speciale è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valore medio per la fase di studio, valore compreso tra il medio e il massimo per la fase di trattazione, tenuto conto dell'ampia attività svolta dal curatore, valore minimo per la fase decisionale, essendo stato depositato un solo atto conclusivo).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, tenuto conto che la consulenza si è svolta nell'interesse dei minori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di addebito della separazione al marito, formulata da Parte_1
[...]
- sospende la responsabilità genitoriale di nei confronti dei figli Controparte_1
e Per_1 Per_2
- affida i minori e in via super esclusiva alla madre, la quale potrà Per_1 Per_2
adottare anche le decisioni più importanti per la prole in materia di salute, istruzione, residenza;
- colloca i figli presso la madre;
- conferma la presa in carico di da parte del , per un Controparte_1 Parte_9
monitoraggio tossicologico, nonché da parte di , che dovrà fornirgli sostegno CP_4
rispetto all'esercizio della genitorialità;
- dispone la presa in carico di entrambi i coniugi da parte di , che potrà fornire CP_5
agli stessi un aiuto psicologico;
- dispone che la frequentazione tra padre e figli avvenga soltanto tramite incontri osservati che i servizi sociali sono incaricati di organizzare;
gli incontri potranno avvenire due volte al mese, una volta a Firenze, presso il luogo indicato dai servizi sociali, e una volta a , presso la casa dei nonni paterni ove abita il padre;
CP_2
i servizi sociali relazioneranno ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui dispone la vigilanza;
19 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente dalla madre;
- pone le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, necessarie per i figli, a carico di entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 10.860,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rimborsare all'Erario il compenso del curatore speciale Controparte_1 per l'attività svolta nel presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di €
8.600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9221 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MANUELA CECCHI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato VINCENZO MONTANO in virtù di delega in atti
Resistente
Avvocato LORENZO CALUCCI, in proprio, curatore speciale dei minori e Per_1
Per_2
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero 1 Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 25/6/2024): per la ricorrente:
“Piaccia Al Tribunale Ecc.mo
In via istruttoria
Ammettere le prove dedotte nelle memorie ex art. 183 cpc
Nel merito
Conclude come in atti con la precisazione di affidare e in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, collocandoli presso la madre e associandosi alle richieste del
CTU con le integrazioni dallo stesso avanzate in sede di udienza del 15.05.2024 e quindi affinché si continui con gli incontri protetti da svolgersi una volta a Firenze alternativamente a . CP_2
Con vittoria di spese e onorari di causa”; per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis
Nel merito a) Revocare le misure limitative della responsabilità genitoriale del sig. CP_1
b) Revocare l'ordine di protezione di cui all'ordinanza dell'8.9.2022;
c) Disporre che i figli minori, e , siano affidati in via congiunta ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, allo stato con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra con previsione del diritto del sig. di tenere con sé i figli con Pt_1 CP_1
modalità non protetta tenuto conto delle esigenze di questi ultimi nonché della madre.
d) Disporre a carico dei genitori, il contributo da essi dovuto per il mantenimento ordinario dei figli e nella misura ritenuta di giustizia, in Per_1 Per_2
considerazione dei rispettivi redditi e tenuto altresì conto che, allo stato, il sig. CP_1
non svolge alcuna attività lavorativa nonché il pagamento delle spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura del 50 % ciascuno.
In via istruttoria
Si rinnovano le richieste istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi e quali vengono di seguito meglio riportate.
Si chiede di ammettersi prova per testi nelle persone di:
2 A) direttore sportivo della associazione sportiva calcistica “ASD Testimone_1
Sales” di Firenze
B) direttore sportivo della associazione sportiva calcistica ASD Fiesole CP_3
sui seguenti capitoli:
1. “DCV che il Sig. ha svolto o svolge presso la Vs società attività di allenatore CP_1 della scuola calcio di bambini sino a 11 anni”
2. “DCV che nello svolgimento di tale ruolo, il Sig. ha raggiunto risultati CP_1
eccellenti sotto il profilo sportivo e soprattutto educativo in relazione ai piccoli ad esso affidati.
3. “DCV che a seguito della cessazione dell'attività presso la Vs società, i genitori dei bambini hanno manifesto notevoli apprezzamenti nei confronti del Sig. e dieci CP_1 bambini della “Sales” una volta cessata l'attività presso di essa da parte del Sig. CP_1
hanno deciso di cambiare società.
C) DO , Parroco della chiesa San Giovanni Gualberto, di sui Tes_2 CP_2
seguenti capitoli:
1. “DCV che il Sig. è da lei conosciuto come persona dedita alla educazione CP_1
sportiva dei bambini ed alla vita di comunità della parrocchia con risultati eccellenti.
2. “DCV che in considerazione di tali caratteristiche del Sig. ella intende CP_1
affidargli il prossimo anno il ruolo di educatore/animatore dei centri estivi organizzati dalla Parrocchia.
° * °
In merito alla relazione genitori, – ed i figli durante la convivenza CP_1 Pt_1
Si chiede ammettersi prova per testi nella persona di:
A) Sig.ra – residente in [...] sui Testimone_3
seguenti capitoli:
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con i figli e (ma CP_1 Per_1 Per_2
anche con , figlia della sola sig.ra una relazione improntata a grande Per_3 Pt_1 amore ed affetto in ciò ricambiato dai figli medesimi”
2. DCV che “Era il sig a seguire con dedizione ed in via esclusiva i figli nei CP_1
compiti e nelle attività extrascolastiche sportive e di svago accompagnandoli in prevalenza egli solamente”
3 3. DCV che “ I figli del sig e , erano ben inseriti nel contesto CP_1 Per_1 Per_2 sociale di ” CP_2
4. DCV che “ I figli del sig e della sig.ra e CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 partecipavano attivamente alle iniziative della Parrocchia di ” CP_2
5. DCV che “ Nella abitazione coniugale di era esclusivamente il sig CP_2 CP_1
e la madre di questi, ad occuparsi delle incombenze domestiche” Persona_4
6. DCV che “la sig.ra ha sempre manifestato oggettive difficoltà a relazionarsi Pt_1 con i figli ed in particolare col figlio sin dalla sua nascita” Per_1
7. DCV che “Il sig. era titolare della ditta individuale Lavasecco Franca, presso CP_1 la quale ha lavorato anche la sig.ra Pt_1
*
B) – residente in [...], sui seguenti capitoli: Testimone_4 CP_2
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con i figli e una CP_1 Per_1 Per_2
relazione improntata a grande amore ed affetto in ciò ricambiato dai figli medesimi”
2. DCV che “Era il sig a seguire con dedizione ed in via esclusiva i figli nei CP_1
compiti e nelle attività extrascolastiche sportive e di svago accompagnandoli in prevalenza egli solamente”;
3. DCV che “ I figli del sig e , erano ben inseriti nel contesto CP_1 Per_1 Per_2 sociale di ” CP_2
4. DCV che “ I figli del sig e della sig.ra e CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 partecipavano attivamente alle iniziative della Parrocchia di ” CP_2
5. DCV che “Il sig. era titolare della ditta individuale Lavasecco Franca, presso CP_1 la quale ha lavorato anche la sig.ra Pt_1
*
C) , residente in [...] sui seguenti Testimone_5
capitoli
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con lei ed i figli, e , CP_1 Per_1 Per_2
una relazione improntata a grande amore ed affetto in ciò ricambiato sia da lei che dai figli”.
2. DCV che “ Il sig ed i genitori di quest'ultimo fintanto che lei ha abitato a CP_1
l'hanno sempre considerata con grande affetto come fosse loro nipote” CP_2
4 DCV che “Il sig non ha mai tenuto condotte aggressive/violente di nessun tipo nei CP_1 confronti suoi, dei figli e/o della sig.ra Pt_1
3. DCV che “Era il sig ad accompagnarla a scuola a Firenze in via Faentina da CP_1
ed a riprenderla e riportarla a ” CP_2 CP_2
*
D) Parte_2
E) residenti in [...], sui seguenti capitoli Persona_4 CP_2
1. DCV che “il sig. ha sempre intrattenuto con i figli e (ma CP_1 Per_1 Per_2
anche con , figlia della sola sig.ra una relazione improntata a grande Per_3 Pt_1 amore ed affetto in ciò ricambiato dai figli medesimi”
2. DCV che “Era il sig a seguire con dedizione ed in via esclusiva i figli nei CP_1
compiti e nelle attività extrascolastiche sportive e di svago accompagnandoli egli solamente”
3. DCV che “ Nella abitazione coniugale di era esclusivamente il sig CP_2 CP_1
e la madre di questi, ad occuparsi delle incombenze domestiche, Persona_4 stante il disinteresse della sig.ra Pt_1
4. DCV che “la sig.ra ha sempre manifestato oggettive difficoltà a relazionarsi Pt_1 con i figli ed in particolare col figlio sin dalla sua nascita” Per_1
5. DCV che “Il sig. era titolare della ditta individuale Lavasecco Franca, presso CP_1 la quale ha lavorato anche la sig.ra Pt_1
6. DCV che “Finché il sig ha avuto un impiego stabile ha sempre fatto fronte a CP_1 tutte le esigenze dei figli e della stessa sig.ra Pt_1
7. DCV che “Durante un pranzo a casa vostra in presenza anche di la sig.ra Per_1
ha colpito alla testa con un pugno il Sig. padre del sig Pt_1 Parte_2
il quale le chiedeva spiegazione del perché venisse vista Controparte_1
costantemente nei bar a in compagnia di persone anziane piuttosto che CP_2 impegnarsi nell'accudire i figli”
*
F) Dott.ssa Maria Luisa Giurato – , domiciliata c/o il suo Studio Parte_3
in
Piazza Cairoli n 7/C sui seguenti capitoli. CP_2
5 1. DCV che “la sig.ra si è sempre opposta a che venisse sottoposta Pt_1 Per_2 alle vaccinazioni prescritte dalla legge”
2. DCV che “la sig.ra era convinta, senza alcuna obiettiva ragione, che la figlia Pt_1
fosse cagionevole di salute e che in particolare soffrisse di una patologia Per_2
neurologica.
* *
In merito agli eventi occorsi dopo l'avvio del giudizio di separazione
Si chiede di ammettersi prova per testi nella persona di:
A) residente in , piazza Mosca n. 8 sui seguenti capitoli Testimone_3 CP_2
1. DCV che “Durante l'estate 2022 i sigg.ri e suoi vicini di casa, sono CP_1 Per_4
sempre stati a disposizione per gli accessi alla loro abitazione degli addetti dei Servizi
Sociali incaricati di far visita a Per_1
2. DCV che “In più occasioni gli incaricati dei servizi sociali non si sono presentati o hanno cambiato di loro iniziativa le date di accesso senza dare preavviso ai sigg.ri
[...]
Parte_4
3. DCV che “Il sig. la mattina del 29 agosto 2022 non si trovava presso la sua CP_1
abitazione in Piazza Mosca n 8 in quanto era sul luogo di lavoro in CP_2
Cavriglia (AR)”
4. DCV che “La sig.ra le ha riferito che la mattina del 29 agosto 2022, quando Per_4
il piccolo si è allontanato dalla casa dei nonni per sottrarsi agli incaricati dei Per_1
servizi sociali che erano venuti a prenderlo, la sigra è stata additata in modo Per_4
brusco dalle persone ivi presenti come responsabile di tale allontanamento e che questa affermazione l'aveva molto amareggiata e sottoposta a stress”
5. DCV che “Anche il giorno successivo sino a quando non è stata colpita da ictus la sig.ra ha continuato a ripeterle che la mattina del 29 agosto 2022 era stata Per_4 trattata in modo brusco e che non si capacitava del motivo”;
6. DCV che “il sig ha dovuto interrompere il proprio rapporto di Controparte_1
lavoro per poter seguire la madre nel percorso di recupero successivo agli esiti dell'ictus”.
*
B) Parte_2
6 C) entrambi residenti in , piazza Mosca n. 8, sui seguenti Persona_4 CP_2
capitoli di prova:
1. DCV che “Nell'estate 2022 gli incaricati dei servizi sociali addetti a fare visita a si sono recati da quest'ultimo 4 volte”; Per_1
2. DCV che “Nell'estate 2022 non vi siete mai sottratti a consentire le visite di Per_1 da parte degli addetti degli assistenti sociali”
3. DCV che “In più occasioni gli incaricati dei servizi sociali non si sono presentati a casa dei sigg nei giorni che avevano comunicato o hanno cambiato CP_1 unilateralmente le date delle visite programmate senza dare preavviso ai sigg.ri – CP_1
Per_4
4. DCV che “ una mattina nel mese di agosto 2022, giorno in cui non era programmata la visita degli assistenti sociali, questi si sono recati presso la vostra abitazione per vedere ma la sig.ra era andata a fare la spesa con il nipote. In detta Per_1 Per_4
occasione gli assistenti sociali fecero intervenire i Carabinieri che verificarono che la sig.ra era solo andata a fare la spesa con il nipote”. Per_4
5. DCV che “Il sig. la mattina del 29 agosto 2022, giorno in cui gli addetti dei CP_1
Servizi Sociali sono venuti presso la vostra abitazione per prendere non era Per_1
presente in quanto egli era al lavoro in Cavriglia (AR) e quindi come Voi non era a conoscenza che i Servizi sociali erano venuti a prendere in quanto non Per_1
avevate avuto alcun preavviso.
6. DCV che “ la mattina 29 agosto 2022 ha deciso all'improvviso da solo di Per_1
sottrarsi al trasferimento dalla propria casa
7. DCV che “Gli incaricati dei Servizi sociali presenti la mattina del 29 agosto 2022 presso la vostra abitazione dopo che vostro nipote si è allontanato a vostra insaputa da casa si sono rivolti a voi indicandovi in modo brusco come responsabili dell'allontanamento di vostro nipote.
8. DCV che “A seguito dello stress subito nella giornata del 29 agosto 2022 la sig.ra
è stata colpita poi da ictus e ricoverata presso una struttura sanitaria” Per_4
9. DCV che “il sig ha dovuto interrompere il proprio rapporto di Controparte_1
lavoro per poter seguire la madre nel percorso di recupero successivo agli esiti dell'ictus”.
* * *
7 In merito alla attuale permanenza di presso l'abitazione della madre, sig.ra Per_1
Pt_1
Si chiede di ammettersi prova per testi nelle persone di:
A) – residente in [...]; Testimone_6
B) – residente in [...], Testimone_7
C) residente in Firenze, via San Bartolo a Cintoia, genitore di un Testimone_8
compagno di calcio di sui seguenti capitoli di prova: Per_1
1. DCV che “L è padre di un compagno di attività sportiva (calcio) di figlio Per_1 del sig Controparte_1
2. DCV che “Dal settembre 2022 ha notato un evidente peggioramento dello stato emotivo di che vede privo di entusiasmo, impegno e concentrazione e Parte_5 palesemente triste”
3. DCV che “ Prima del settembre 2022 le appariva invece un bambino Per_1 sereno, tranquillo e concentrato nello sport (calcio) praticato”
*
D) direttore sportivo della squadra di calcio Scandicci;
Testimone_9
Sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che “Dal settembre 2022 ha notato un peggioramento nel rendimento sportivo di che appare privo di entusiasmo e concentrazione nonché triste e ha Parte_5
manifestato al padre, sig una forte preoccupazione per il futuro Controparte_1 calcistico di Per_1
*
E) dirigente IG;
Parte_6
1. DCV che “Dal settembre 2022 manifesta mancanza di entusiasmo, Per_1 impegno e concentrazione nella pratica sportiva e si mostra palesemente triste”
2. DCV che “Ha manifestato al sig. una forte preoccupazione per il futuro CP_1
calcistico di Per_1
*
F) Dott.ssa educatrice, sui seguenti capitoli di prova: Tes_10
1. DCV che “In occasione degli incontri tra il sig d il figlio , tenutisi alla CP_1 Per_1
sua presenza, ha riferito di non mangiare a sufficienza a casa della madre;
Per_1
*
8 G) Prof.ssa , insegnante di francese di sui seguenti capitoli di Tes_11 Per_1
prova:
1. DCV che “In data 23 dicembre 2022, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie su invito del nonno del piccolo che era rimasto solo all'uscita di Per_1
scuola, ha portato in un bar vicino alla scuola per farlo pranzare in attesa Per_1 della madre che è giunta prenderlo alle ore 16.10”
*
H) residente in [...], sui seguenti capitoli Testimone_5
di prova
1. DCV che “ Spesso è lei a preparare a pranzo e/o cena” Per_1
2. DCV che “ viene spesso lasciato a casa con Lei la sera” Per_1
*
I) Parte_2
L) residenti in , piazza Mosca 8 Sui seguenti capitoli di Persona_4 CP_2
prova:
1. DCV che “Durante il giorno di Natale 2022 Vi siete recati a Firenze alle ore 15.00 come concordato con la sig.ra presso l'abitazione di quest'ultima per fare gli Pt_1 auguri e dare i regali natalizi ai vostri nipotini, e ” Per_1 Per_2
2. DCV che “In detta occasione la sig.ra ha riferito che i bimbi erano ancora a Pt_1
pranzo e quindi avete dovuto attendere fino alle 18.15 prima di poter vedere molto rapidamente i nipotini per poi ripartire velocemente per poiché la sigra CP_2
doveva assumere i suoi medicinali” Per_4
° * °
Si chiede altresì che vengano disposte:
- le più opportune verifiche da parte della Polizia Tributaria volte a compiere gli adeguati accertamenti reddituali e patrimoniali, a verificare i conti correnti e le carte di credito nella disponibilità del Sig.ra e la loro movimentazione a Parte_1 far data dall'anno 2011 i dossier titoli ad essa intestati, le polizze assicurative/finanziarie e comunque gli investimenti di qualsiasi natura da esso effettuati, i beni immobili e mobili registrati ad essa intestati (auto, natanti, posti barca ecc.), in modo da accertarne la effettiva disponibilità patrimoniale ed economica negli
9 ultimi anni e le eventuali movimentazioni poste in essere a fini simulatori e dissimulatorio.
Si chiede inoltre che venga disposta l'audizione del minore;
Parte_5
per il curatore speciale dei minori:
“data lettura degli atti di causa e delle note dedotte e prodotte si associa a quanto indicato nell'ultimo elaborato del CTU con le integrazioni dallo stesso avanzate in sede di udienza del 15.05.2024 in punto di modalità di visita. Quindi nell'ipotesi in cui debbano proseguire gli incontri protetti, che una volta al mese l'incontro sia svolto a
Firenze, onde agevolare la madre negli spostamenti ed evitarle di recarsi nel Comune di due volte al mese, e anche al fine di venire incontro alle esigenze dei CP_2 minori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla domanda di separazione.
1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di separazione, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che, mentre il convenuto non ha richiamato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, formulata nella comparsa di costituzione e risposta, la ha concluso come in atti, Pt_1
dunque implicitamente richiamando anche la domanda di addebito della separazione al marito formulata nel ricorso.
Ciò premesso, con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata dalla ricorrente, è opportuno evidenziare che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei
10 doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Orbene, nel caso di specie la ha descritto le problematiche che hanno da sempre Pt_1
connotato il rapporto con il dapprima quello di convivenza (anni di “litigi, bugie, CP_1 riappacificazioni”: v. pag. 3 del ricorso) e poi quello di coniugio, connotato da “sbalzi di umore, minacce, scatti di ira e aggressività del coniuge, tipici dell'assuefazione ad alcool e stupefacenti”, oltre che da mancanza di collaborazione al mènage familiare.
Dalle stesse deduzioni della ricorrente si evince, tuttavia, come la crisi coniugale sia ricollegabile non ad una specifica condotta del marito, ma ad un deterioramento della vita matrimoniale via via sempre più marcato, dovuto anche alla incompatibilità tra i coniugi, che ha condotto la a decidere di separarsi. Pt_1
Peraltro, la ricorrente non ha comunque offerto di provare le condotte tenute dal CP_1
durante la vita matrimoniale, mentre risultano irrilevanti le circostanze successive al deposito del ricorso per separazione.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito, formulata da Parte_1
2. In merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori della coppia, nato il [...], e nata il [...], occorre Per_1 Per_2 premettere che al momento dell'introduzione del giudizio il figlio era rimasto a vivere con il padre nella casa coniugale in , mentre la figlia era stata condotta dalla CP_2
madre ad abitare con lei e la sorella (nata da una precedente relazione della Pt_1
nella casa di proprietà della nonna materna, a Firenze.
A seguito dell'audizione di avvenuta in sede presidenziale (dalla quale è Per_1
emersa, inter alia, la conoscenza da parte di degli atti processuali), con Per_1
11 ordinanza depositata in data 8/11/2021 è stato disposto, in via temporanea,
l'affidamento dei minori al servizio sociale competente per territorio, contestualmente è stato dato incarico al Ser.d. competente di verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti e di alcool da parte da parte dei genitori, ed è stato nominato un c.t.u. al fine di accertare la condizione psicologica dei minori e e di verificare Per_1 Per_2
la capacità genitoriale delle parti.
Dalla c.t.u. psicologica a firma della dr.ssa depositata il 26/5/2022 Persona_5
(frutto di approfondite operazioni peritali, ed ampiamente motivata), è emersa una situazione preoccupante per entrambi i figli, ed in particolare per , dato che, Per_1 come si legge dalla relazione, il “ha messo in atto un abuso del proprio ruolo nei CP_1
confronti del bambino, istigandolo contro la madre ed eleggendolo quale portavoce dei valori della famiglia mettendo in atto condotte altamente pregiudizievoli nei CP_1
confronti del minore, come il renderlo edotto della situazione legale, il farsi accompagnare ad aspettare il rientro a casa, di notte, della sig.ra Pt_1
rappresentandosi come unica vittima delle scelte materne, ma anche infondendo nel figlio l'immagine di una madre incurante e assente per Questi comportamenti Per_1
sono marcatamente lesivi della salute del bambino e lo spingono verso lo sviluppo di una personalità disfunzionale. Come se non bastasse, il fatto che il sig. si sia CP_1
Per_ sottratto all'accertamento del , disposto dal Tribunale, non dà alcuna garanzia sul fatto che l'uomo non faccia uso di sostanze”: v. c.t.u. pag. 27. La consulente ha concluso la relazione affermando che “la responsabilità paterna, per l'aver operato sul figlio un tale transfert negativo nei confronti della figura materna, è di una gravità assoluta e le conseguenze sulla crescita di già osservabili all'audizione con la Per_1
Dott.ssa Benincasa, sono aumentate con il passare del tempo”; “ritengo che Parte_5
si trovi in una posizione di gravissimo pregiudizio per la sua crescita e che il
[...]
coinvolgimento paterno da un lato e la mancanza di un profondo legame con la figura materna dall'altro, abbiano dato origine ad una situazione fortemente patologizzante per il minore”; “nei confronti di , omissis, il danno paterno è minore, ma non Per_2 assente”.
Il giudice istruttore, dunque, accogliendo le indicazioni della c.t.u., con ordinanza del
27/6/2022 ha sospeso la responsabilità genitoriale di nei confronti dei Controparte_1
figli minori e (dopo aver nominato ai minori un curatore speciale); ha Per_1 Per_2
12 confermato l'affidamento di al servizio sociale competente per territorio;
Parte_5
ha affidato in via super esclusiva alla madre;
ha collocato entrambi i figli Persona_7
presso la madre, incaricando i servizi sociali di attivare con urgenza, di concerto con
, una educativa domiciliare presso la casa del e presso la casa della CP_4 CP_1
con lo scopo di facilitare il trasferimento di dalla casa paterna alla casa Pt_1 Per_1
materna; ha nuovamente incaricato il Ser.d. competente di verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti e di alcool da parte di ha stabilito modalità e Controparte_1
tempi di frequentazione tra i minori ed il padre.
Il trasferimento di dalla casa paterna a quella materna è avvenuto in modo Per_1
traumatico: dalla relazione dei servizi sociali in data 30/8/2022 è infatti emerso che in data 29/8/2022, allorché i servizi sociali si sono recati presso l'abitazione paterna per dare attuazione all'ordinanza presidenziale che ha previsto la collocazione di Per_1
con la madre, ha telefonato al cellulare del figlio – il quale si era nel Controparte_1
frattempo allontanato dall'abitazione del padre – per suggerirgli di nascondersi nel garage;
che il giorno successivo, 30/8/2022, si è allontanato dalla casa materna Per_1
ed è stato poi ritrovato in auto con il padre, e successivamente, dopo che il minore è entrato nell'abitazione paterna, il si è rifiutato di consegnare spontaneamente il CP_1
figlio alla madre;
che il convenuto ha poi inviato sul cellulare del figlio messaggi con contenuto offensivo verso e recanti suggerimenti circa il Parte_1
comportamento che il figlio avrebbe dovuto tenere, oltre che rassicurazioni in merito al fatto che il padre avrebbe organizzato un piano di fuga dalla casa materna.
A seguito di quanto accaduto, il giudice istruttore ha disposto che il padre non potesse avere alcun contatto con il figlio, di persona o telefonico, se non durante incontri osservati alla presenza di un educatore.
La previsione della osservazione degli incontri da parte di educatori è stata successivamente estesa agli incontri tra il e in conformità a quanto CP_1 Per_2
suggerito dal c.t.u. nella relazione di monitoraggio depositata il 2/5/2023, che, a sostegno di tale indicazione, ha posto “non solo il rifiuto del padre di incontrare la figlia per timore di fare un “torto” a ma soprattutto lo stile relazionale che il Per_1
sig. adotta con . Le continue domande che il padre avanza alla figlia circa CP_1 Per_2
il comportamento di nei confronti della madre e del compagno della mamma, Per_1
nonché il comportamento di nei confronti del sig. sono chiari Per_2 Pt_7
13 messaggi di squalifica indiretta della madre e di alienazione delle figure che ruotano attorno alla figura materna, da cui i minori devono essere tutelati affinché possano sentirsi liberi di aprire il loro mondo affettivo a persone esterne alla famiglia, soprattutto in seguito alla separazione dei genitori”.
Nella medesima relazione, il consulente ha suggerito “l'affidamento di alla Per_1
sig.ra poiché la madre si è dimostrata capace di gestire il figlio e di rispondere Pt_1
alle sue esigenze emotive e materiali. La relazione madre/figlio, pur risentendo enormemente dell'alienazione agita dal padre (alienazione che è stata possibile anche per il non armonico rapporto che la sig.ra ha costruito con il figlio, come Pt_1
spiegato nella relazione di CTU), sta lentamente costruendosi (cfr. dichiarazione AS e
Curatore) e “resiste” ai numerosi attacchi che, nonostante gli incontri protetti padre/figlio, arrivano da parte paterna (fogliettini con chiare incitazioni alla svalutazione della figura materna, messaggi verbali che il sig. tende a riferire al CP_1 figlio durante gli incontri protetti, etc…).
Per questi motivi
non ritengo più necessario che sia affidato al Servizio, ma ritengo che la madre possa riassumersi questo Per_1
ruolo e usufruire degli aiuti psicologici di cui già dispone, nel caso in cui si trovasse in difficoltà rispetto a ”. Per_1
Nella relazione relativa al secondo monitoraggio, depositata il 19/4/2024, il c.t.u. ha rilevato come l'affidamento super esclusivo di alla madre (disposto dal giudice Per_1
con ordinanza depositata il 30/6/2023) abbia potuto dare i suoi frutti, giacché tale regime ha “permesso di valutare quanto la sig.ra sia stata in grado di assumere Pt_1 decisioni che risultano in linea con l'interesse di Ad esempio, dai colloqui Per_1
con la scuola frequentata dal ragazzo è stato possibile riscontrare non solo il buon inserimento del minore nel nuovo contesto scolastico, ma anche il suo impegno e i buoni risultati che egli ha raggiunto.
Un altro aspetto importante delle scelte materne è relativo alla libertà che la sig.ra ha lasciato al figlio rispetto alla decisione circa la squadra di calcio a cui Pt_1
appartenere, che ha permesso a di sperimentare una prima autonomia rispetto Per_1
alla figura materna, diversamente da quanto avvenuto nei confronti del padre, il quale ha sempre chiesto a di far parte della squadra del , non Per_1 CP_2
ascoltando il bisogno del figlio di differenziarsi e di assumere scelte autonome. Infine,
l'aspetto che maggiormente rassicura sulla disposizione del Tribunale in punto di 14 affidamento super esclusivo alla sig.ra è la crescita psicologica di Pt_1 Per_1
riscontrata anche dalla Dott.ssa nella sua ultima relazione del 12 marzo Pt_8
scorso, dove si legge che il ragazzo è in una fase “di crescita e cambiamento […] dalla condizione di bambino a quella di preadolescente, con maggiore consapevolezza di sé, dei suoi confini e della sua posizione nelle relazioni familiari”.
3. I rilievi finora svolti sono stati necessari per dare conto dell'efficacia del percorso svolto nel corso del procedimento da la quale, pur avendo instaurato Parte_1
in passato un rapporto non armonico con (il ragazzo era stato anche lasciato Per_1
dalla madre a vivere con il padre), è stata in grado di mettersi in gioco e di cambiare: ella ha partecipato attivamente e con ottimi risultati al percorso di sostegno alla genitorialità, favorendo nel rapporto con i pari, e curando l'integrazione del Per_1
ragazzo nei vari contesti (v. quanto dichiarato al c.t.u. dalla dr.ssa psicologa Per_8
, e riportato nella relazione tecnica depositata il 19/4/2024); pur essendo la CP_4
sensibile allo stress, e pur emergendo in lei uno stato di sofferenza psicologica Pt_1
con ansia e sensazione di impotenza ed insicurezza (v. relazione psicodiagnostica dott.
allegata alla relazione del c.t.u. depositata il 19/4/2024), ella è stata Persona_9
comunque in grado di supportare i figli in modo concreto nei vari ambiti;
nonostante le molteplici difficoltà, anche logistiche ( ha frequentato la scuola a Per_1 CP_2
pur abitando a Firenze con la madre e , la ricorrente è riuscita a gestire la prole, Per_2
sia con riferimento agli impegni scolastici che con riferimento a quelli extrascolastici.
Al contrario, nel corso del procedimento, ha sempre cercato di Controparte_1
allontanare dalla madre, criticando apertamente quest'ultima davanti al figlio e Per_1
lamentandosi del comportamento della stessa (v. ad esempio report incontri dell'1/4/2023 e dell'8/4/2023, contenuti nella relazione dei servizi sociali depositata il
3/5/2023); inoltre, il ha mostrato di non avere la dovuta attenzione per la sensibilità CP_1
del figlio, avendo ad esempio riferito a quest'ultimo problematiche di salute della nonna paterna associandole al fatto che la nonna non aveva potuto vedere il nipote (v. incontro protetto del 4/3/2023), ed avendo poi anticipato al figlio che lo avrebbe portato a vedere tre partite di calcio, senza tuttavia avere prima chiesto autorizzazione ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di (v. incontro del Per_1
15/4/2023), non preoccupandosi della grande delusione che avrebbe potuto provocare in una eventuale mancanza di autorizzazione. Per_1
15 D'altra parte, il non ha da tempo ripreso contatti con;
inoltre, egli non ha CP_1 CP_4
mai intrapreso il percorso presso il sebbene più volte sollecitato dal giudice Per_6
istruttore. Come emerge dalla relazione psicodiagnostica del dott. Persona_9 allegata alla relazione del c.t.u. depositata il 19/4/2024, “dall'insieme dei reattivi somministrati emerge un uso di sostanze stupefacenti e un disturbo dell'adattamento, aspetti che il signor attualmente si riconosce, lamentando alto stress, con CP_1
preoccupazioni, rimuginio e scontentezza legati a condizioni familiari e lavorative negative. Risulta inoltre avere problemi relazionali, che hanno indebolito l'Io, che lo portano a vedere se stesso e l'altro come malevoli.
Nonostante le adeguate risorse cognitive ed emotive in suo possesso, appare non adattato, ipersensibile allo stress, funzionale solo in ambienti strutturati, prevedibili e altamente familiari, in cui si rifugia: egli, infatti, sentendo il mondo come stressante, tende a chiudersi nel proprio mondo interno, nelle fantasie nevrotiche, nelle attività solitarie, mostrando un locus of control esterno e rinunciando al problem solving. Si rifugia probabilmente anche nell'uso di sostanze come cura, non rendendosi conto che diventa parte del problema.
Molta parte di questo stress, in verità, non sembra unicamente legata a fallimenti relazionali e lavorativi, ma anche indotta da un approccio al mondo dove egli si sente troppo piccolo per gestire le cose, inadeguato, facile al giudizio negativo dell'altro, con un'autostima bassa e un'incapacità a vedere le cose nel loro complesso;
sono però aspetti che fatica a riconoscersi e a lavorarci su. In tal senso, la soluzione che trova, la chiusura nel mondo interno, nella famiglia, nella cocaina, diventano un rinforzo al problema stesso, perché sono soluzioni che rafforzano il disadattamento e spengono ancor di più il problem solving nell'approccio alla vita e alle relazioni, verso le quali si sente insoddisfatto e sfiduciato, anche nella dimensione futura”.
Infine, il padre non ha mai versato alla madre alcun contributo per il mantenimento dei figli, pur abitando con genitori percettori di pensione, e pur avendo capacità di lavoro.
Sulla base di quanto finora rilevato, il Tribunale ritiene di dover confermare la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di con Controparte_1
l'affidamento dei figli in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
16 Non può invece essere accolta la richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare il convenuto decaduto dalla responsabilità genitoriale (v. atto depositato il 14/6/2022), considerato che, dagli ultimi report relativi agli incontri protetti tra padre e figli, è emersa una riduzione dei comportamenti disfunzionali del padre;
inoltre, come rilevato nella relazione psicodiagnostica del dott. “una nota a suo favore è che, Persona_9
nonostante tutto, ammette nel complesso di avere importanti difficoltà nel suo funzionamento e sente un alto bisogno di aiuto, mostrando buone risorse per ricevere un sostegno psicoterapeutico e sociale”, risorse che il Tribunale ritiene di valorizzare, auspicando che il intraprenda i percorsi che sono disposti in suo favore. CP_1
4. A questo riguardo, occorre in particolare confermare la presa in carico di CP_1
da parte del per un monitoraggio tossicologico, nonché da parte di
[...] Per_6 CP_4
per un sostegno rispetto all'esercizio della genitorialità; è altresì necessario disporre la presa in carico di entrambe le parti da parte di , che potrà fornire alle stesse un CP_5
aiuto psicologico.
Si ritiene invece, allo stato, di non disporre una ulteriore presa in carico di e Per_1
della ricorrente da parte di , considerati i buoni risultati finora raggiunti. CP_4
5. e devono essere collocati presso la madre, con la quale i bambini Per_1 Per_2
già vivono.
La frequentazione tra padre e figli potrà avvenire soltanto tramite incontri osservati che i servizi sociali sono incaricati di organizzare, essendo necessaria la presenza di un educatore per limitare i comportamenti disfunzionali del nei confronti dei figli, CP_1
almeno fintanto che egli non intraprenda in maniera approfondita un percorso psicologico di rielaborazione del proprio vissuto, in parallelo con un percorso di sostegno alla genitorialità e con un percorso che lo aiuti a liberarsi dalle dipendenze.
Si ritiene congruo quanto suggerito dal curatore speciale dei minori in merito al luogo dell'incontro, considerate le difficoltà organizzative della madre. In particolare, gli incontri potranno avvenire due volte al mese, una volta a Firenze (nel luogo indicato dai servizi sociali), onde agevolare la madre negli spostamenti e andare incontro alle esigenze dei minori di non trascorrere svariate ore in auto, tralasciando i propri impegni scolastici ed extrascolastici, e una volta a , presso la casa dei nonni paterni CP_2
ove abita il padre.
17 In merito agli incontri osservati i servizi sociali relazioneranno ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
6. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole.
Al riguardo, si deve premettere che ai sensi degli artt. 315bis e 316bis c.c., dalla filiazione deriva l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò premesso, considerata la capacità di lavoro del padre, il quale non ha alcun onere di mantenimento diretto dei figli, valutato che la madre svolge l'attività di agente immobiliare quale libera professionista e percepisce circa € 14.000,00-15.000,00 all'anno, il Tribunale ritiene congruo l'assegno già posto a carico del convenuto, pari a
€ 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat.
L'assegno unico per la prole deve essere percepito integralmente dalla madre, con la quale i figli abitano.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive necessarie per i figli devono invece essere suddivise in pari misura tra i genitori.
7. Da ultimo, avendo le parti richiamato le istanze istruttorie formulate negli atti, occorre rinviare all'ordinanza del 30/6/2023, condivisa dal collegio, rilevando altresì che non occorre una ulteriore audizione di , già ascoltato dal giudice in sede Per_1
presidenziale, considerato che il minore ha incontrato più volte il curatore speciale, al quale ha riferito anche i propri progressi ed i propri desideri (v. nota del curatore depositata il 2/11/2023).
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
Tenuto conto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria a causa delle gravi condotte paterne, sopra descritte, che hanno determinato la necessità di sospendere la responsabilità genitoriale di è a carico di quest'ultimo che deve essere Controparte_1 posto il compenso del curatore speciale, liquidato in dispositivo in favore dell'Erario 18 (considerato che il curatore speciale è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valore medio per la fase di studio, valore compreso tra il medio e il massimo per la fase di trattazione, tenuto conto dell'ampia attività svolta dal curatore, valore minimo per la fase decisionale, essendo stato depositato un solo atto conclusivo).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, tenuto conto che la consulenza si è svolta nell'interesse dei minori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di addebito della separazione al marito, formulata da Parte_1
[...]
- sospende la responsabilità genitoriale di nei confronti dei figli Controparte_1
e Per_1 Per_2
- affida i minori e in via super esclusiva alla madre, la quale potrà Per_1 Per_2
adottare anche le decisioni più importanti per la prole in materia di salute, istruzione, residenza;
- colloca i figli presso la madre;
- conferma la presa in carico di da parte del , per un Controparte_1 Parte_9
monitoraggio tossicologico, nonché da parte di , che dovrà fornirgli sostegno CP_4
rispetto all'esercizio della genitorialità;
- dispone la presa in carico di entrambi i coniugi da parte di , che potrà fornire CP_5
agli stessi un aiuto psicologico;
- dispone che la frequentazione tra padre e figli avvenga soltanto tramite incontri osservati che i servizi sociali sono incaricati di organizzare;
gli incontri potranno avvenire due volte al mese, una volta a Firenze, presso il luogo indicato dai servizi sociali, e una volta a , presso la casa dei nonni paterni ove abita il padre;
CP_2
i servizi sociali relazioneranno ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui dispone la vigilanza;
19 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente dalla madre;
- pone le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, necessarie per i figli, a carico di entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 10.860,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rimborsare all'Erario il compenso del curatore speciale Controparte_1 per l'attività svolta nel presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di €
8.600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
20