Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 423/2021, riservata in decisione all'udienza del
18.12.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di appello, C.F._2
dall' avv. Luca Pistone (C.F. , presso il cui studio, sito in Napoli alla C.F._3
Via dei Mille n. 1, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Filippo Massara (C.F.
) e Carlo Domenico Massara (C.F. ), presso il C.F._5 C.F._6
cui studio, sito in Napoli alla Via F. Crispi n. 62, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
Napoli (C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di
RGn°423/2021 -sentenza
- 1 -
sito in Napoli, alla via Cilea n.102, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.11.2016 e Parte_1 [...]
in qualità di comproprietari di un immobile sito in Napoli alla via F. Galiani n.22, Pt_2
convenivano in giudizio ed il , al fine di Controparte_1 Controparte_3
sentir condannare, per quanto ancora ci occupa, entrambi i convenuti, ciascuno per la propria quota ai sensi dell'art. 1126 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal confinante terrazzo a livello dell'appartamento di CP_1
, da quantificarsi in €15.886,65 pari alle spese anticipate, di cui € 7.563,94 a titolo
[...] di costi sostenuti per il pernottamento presso l'hotel “Relais sul mare” per il periodo dal
3/7/2015 al 4/9/2015.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che, a causa delle infiltrazioni promananti dal terrazzo a livello dell'appartamento di , con funzione di Controparte_1
copertura del fabbricato sito in Napoli alla Via Gramsci n.9 in cui insiste il predetto appartamento, si erano verificati fenomeni di umidità sulle pareti della camera da letto e del bagno della unità immobiliare di proprietà degli esponenti e che essi, a causa dell'insalubrità degli ambienti, avevano sviluppato patologie infiammatorie ed allergiche che li avevano costretti a trasferirsi per due mesi presso una struttura alberghiera, per il cui soggiorno avevano sostenuto i costi documentati nelle fatture prodotte.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
1.3 Si costituiva, altresì, il eccependo Controparte_4
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
1.4 Acquisita la CTU espletata nel procedimento di ATP n. 7426/2015, il Tribunale di
Napoli, all'udienza del 30.6.2020, sulle conclusioni in epigrafe, riservava la causa in decisione e, con sentenza n. 8538/2020, accoglieva parzialmente la domanda attorea.
In particolare, il Tribunale ha condiviso le conclusioni formulate dal CTU, designato nel suindicato procedimento di ATP e, accertato che le infiltrazioni denunziate dagli attori
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda provenissero dal terrazzo di uso esclusivo della e con funzione di copertura della CP_1
verticale sottostante dell'edificio, ha affermato la concorrente responsabilità dei convenuti
(segnatamente della ai sensi dell'art. 2051 c.c, quale custode del terrazzo, e del CP_1
in forza degli obblighi gravanti sull'ente per i controlli necessari alla CP_2
conservazione delle parti comuni ai sensi degli artt. 1130 e 1135 c.c.); ha, quindi, condannato i convenuti al pagamento, in favore degli attori, nella rispettiva proporzione di
1/3 a carico della e di 2/3 a carico del ai sensi dell'art. 1126 c.c., della CP_1 CP_2
somma € 5.411,98, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di costi di ripristino delle parti danneggiate dell'appartamento di proprietà dei coniugi ha, invece, denegato Parte_1
l'ulteriore voce di danno pretesa dagli attori a titolo di spese sostenute per il soggiorno presso la struttura alberghiera “Relais sul mare”, ritenendo non provata la necessità di trasferirsi dalla propria abitazione né in forza delle certificazioni mediche prodotte, prive di efficacia probatoria in quanto provenienti da un professionista privato, né sulla scorta delle deposizioni dei testi, i quali si erano limitati a riferire della presenza di macchie di umidità sulla parete dove poggiava la testata del letto matrimoniale né, infine, delle risultanze della
CTU, da cui non era emersa l'inagibilità dell'appartamento.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 14.12.2020, con atto di citazione notificato in data 21.1.2021 e hanno proposto appello, affidato ad un Parte_1 Parte_2
unico articolato motivo.
In particolare, gli appellanti confutano la conclusione del primo giudice sulla efficacia non fidefaciente delle certificazioni mediche prodotte, perché provenienti da un professionista privato, adducendo che il dott. , con studio in Napoli alla via F. Galiani n. 3, Persona_1
è il medico di base dei comparenti, come documentato dai libretti sanitari depositati e che le certificazioni, ritenute dal primo giudice inidonee, sono state rilasciate a seguito di visite eseguite dal predetto medico di base presso il loro appartamento;
soggiungono che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, l'insalubrità dell'ambiente della camera da letto è comprovata dalla indagine peritale espletata nel procedimento di ATP, in occasione dei cui sopralluoghi il CTU, dopo aver disposto la rimozione dei parati, constatava il degrado della sottostante parete interessata dalla formazione di muffe (di tipo
“aspergessi”), documentato dai rilievi fotografici allegati (reperto 7); parimenti nel rapporto dei Vigili del Fuoco del 31.3.2015 si dava atto che erano “visibili evidenti tracce di umidità”
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e la circostanza era stata confermata dai testi escussi, i quali avevano riferito di aver visto macchie di umidità sulla parete ove era situata la testata del letto matrimoniale dei coniugi e di aver sentito “odore di muffa molto forte” (così il teste ). Parte_1 Testimone_1
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.4.2021, si è costituita in giudizio , che ha resistito al gravame, eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, nel merito, l'infondatezza.
1.7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.4.2021, si è, altresì, costituito in giudizio il in persona dell'amministratore Controparte_5
p.t., che ha resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, in subordine, il rigetto nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.8 All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe la Corte ha riservato la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2.Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 21.1.2021, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 21.12.2020 per e Controparte_1
5.1.2021 per il . Controparte_3
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
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l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali ritengono di non condividere la decisione del primo giudice
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo gli appellanti addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 Nel merito, deve essere disattesa la richiesta degli appellanti di avvalersi delle certificazioni mediche prodotte in primo grado, sull'assunto che esse provengano dal Parte medico di base loro assegnato dall' e, dunque, da un incaricato di pubblico servizio e non già da un professionista privato, come ritenuto erroneamente dal primo giudice, che su tale presupposto ne ha escluso l'efficacia probatoria.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Gli appellanti hanno inteso affidare la prova della circostanza, dedotta per la prima volta con il presente gravame, ai due libretti sanitari attestanti la qualifica di loro medico di base del dottor . Persona_1
Circa l'ammissibilità di siffatta produzione documentale va innanzitutto segnalato che non vi è prova che i due libretti sanitari di cui si discute siano stati depositati già in primo grado, come replicato in limine litis dagli appellanti in risposta alla eccezione avversaria della preclusione del loro ingresso ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c.
Fermo che l'onere probatorio di una tempestiva produzione grava sugli odierni istanti, quali parti che intendono avvalersi dei documenti de quibus, si osserva che nell'indice foliario del fascicolo di parte di primo grado, recante il sottostante timbro di cancelleria, risultano elencati, sub n. 4, soltanto i nn. 2 certificati medici del 30.6.2015 a firma del dott. Per_1
e non anche i due libretti sanitari, che figurano, invece, per la prima volta nell'indice
[...]
foliario della produzione di parte del presente grado sub n. 3), sotto una voce distinta da quella sub n. 4), denominata “produzione di primo grado con i documenti indicati nel foliario”.
Del resto, che i documenti in questione siano stati prodotti soltanto a corredo dell'atto di appello si ricava dallo stesso atto di impugnazione, in cui a pag. 5 si legge quanto segue: “..i coniugi depositano i propri libretti sanitari dall'esame dei quali risulta che il Parte_1
medico loro assegnato all'epoca dei fatti, per zona territoriale, era il Dott. Per_1
”. L'utilizzo del verbo indicativo presente (“depositano”) sta chiaramente ad
[...] esprimere un'azione contestuale alla redazione dell'impugnazione, smentendo il successivo assunto degli appellanti di un deposito documentale già avvenuto nel giudizio di prime cure, evidentemente sollecitato dall'esigenza di replicare all'eccezione di inammissibilità sollevata dalle controparti.
Ciò posto, viene in rilievo che il presente giudizio di appello ha investito una decisione pubblicata in data 14.12.2020 e che, pertanto, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall'art. 54, del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, avendo la Suprema Corte stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato d.l., trova applicazione - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n.
83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del 2023).
La Suprema Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame, a mente della quale "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, più di recente, da Cass. n. 29506 del 2023).
L'ammissibilità della produzione di nuovi documenti senza i limiti sopra illustrati resta consentita, nel nuovo regime, soltanto per i documenti formatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, fermo, anche in tal caso, che la produzione avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione (Cass.
15503/2022; 7977/2022).
Ebbene, i due libretti sanitari di cui si discute sono stati rilasciati, l'uno, in data 14.1.2011 e,
l'altro, in data 11.1.2016 e sono, perciò, entrambi di formazione di gran lunga precedente alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado (spirate nel febbraio 2018), sicché era onere degli appellanti allegare, innanzitutto, la stringente condizione alla quale se ne dovesse ritenere ammissibile la produzione ai sensi dell'art. 345 comma 3 cit. nella formulazione novellata, laddove nell'atto di appello non si argomenta affatto circa una presunta impossibilità, non imputabile alla parte, di produrre tempestivamente i documenti in esame.
2.3 Sgombrato il campo dalla utilizzabilità delle risultanze dei certificati medici prodotti in primo grado, esclusa dal giudice a quo con una motivazione che non è stata attinta al di là del profilo della provenienza da un professionista privato, sul quale, tuttavia, il motivo di gravame è risultato infondato per le ragioni sopra esposte, deve procedersi al rinnovato vaglio della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità della posta di danno invocata
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(costi pretesamente sostenuti per il necessario soggiorno alberghiero) sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite (elaborato peritale, verbale dei VV.FF ed esiti testimoniali).
Anche tale scrutinio sortisce esito negativo, sia pure in forza di una motivazione parzialmente difforme da quella seguita dal primo giudice.
E' vero che dall'indagine peritale espletata nel procedimento di ATP è emerso che tra il mese di febbraio 2015 ed il mese di giugno 2015 si era verificato un aggravamento delle macchie di umidità interessanti la parete retrostante il letto matrimoniale dei coniugi
(ampliamento della prima macchia centrale raffigurata nella foto datata Parte_1
13.2.2015, allegata alla relazione del CTP degli odierni appellanti, e comparsa di nuove macchie ad areola in altre zone della parete), aggravamento ritenuto dal primo giudice, con un accertamento sulle cause infiltrative divenuto irretrattabile perché non attinto da gravame incidentale, imputabile a carenze di impermeabilizzazione del confinante terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà . CP_1
È altrettanto vero che il CTU, in occasione di uno degli ultimi accessi peritali, avvenuto nel mese di novembre 2015, disponeva la rimozione del parato dalla parete della camera da letto, constatando “numerose formazioni di muffa (di tipo “aspergessi”) che rendono
l'ambiente insalubre”, raffigurate nella foto n. 7 inserita anche nel corpo della relazione peritale a pag. 7.
E, tuttavia, la prova dell'insalubrità dell'ambiente interessato dalle infiltrazioni de quibus non contiene, in sé, quella del danno patrimoniale conseguentemente subito per la necessità di trasferirsi in una struttura alberghiera.
Posto che tale posta di danno integra un danno-conseguenza non insito in re ipsa nella sola circostanza della presenza di infiltrazioni, gli istanti avrebbero dovuto, innanzitutto, comprovare la “necessità” di un allontanamento dalla loro abitazione, stante l'indisponibilità, all'interno della stessa, di un altro ambiente ove trasferirsi sia pure in via provvisoria, nell'attesa della definitiva rimozione delle problematiche evidenziate.
Dalla stessa relazione peritale emerge, invero, che l'appartamento degli odierni appellanti si compone di sei ambienti e che ad essere investita dalle infiltrazioni era, alla data degli accessi peritali, più significativamente unicamente la camera da letto (nel bagno adiacente il
CTU rilevava la presenza soltanto di una macchia di umido).
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Sarebbe stato, pertanto, onere degli istanti addurre e comprovare che, in ragione della distribuzione degli spazi interni all'abitazione e delle esigenze dell'intero nucleo familiare, il trasferimento altrove si imponesse come unica soluzione praticabile e fosse in tali termini
“necessario”.
Il rilievo si giustifica anche in considerazione che l'alternativa concretamente esperita dagli appellanti è consistita nell'alloggio in una costosissima camera super accessoriata di un boutique hotel, situato a pochi passi dal mare nei due mesi estivi (luglio-agosto), scarsamente coerente con la necessità di fronteggiare una emergenza causata dalla presenza di macchie di umidità nel proprio appartamento.
In ogni caso va soggiunto che le fatture prodotte in atti non comprovano gli esborsi, che gli appellanti pretendono di addebitare agli appellati come posta di danno meritevole di ristoro.
Come è noto la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che contro e in aggiunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti
(Cass. 10160/1999).
Avendo, nella specie, gli odierni appellati contestato l'effettività della spesa asseritamente sostenuta dai coniugi le fatture prodotte, provenienti dal legale rappresentante Parte_1
della struttura alberghiera, non sono idonee a comprovare l'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate nei rapporti con i presunti danneggianti, terzi rispetto al rapporto menzionato nel documento contabile.
Al fine di fornire detta prova gli appellanti avrebbero, piuttosto, dovuto produrre in giudizio copia degli estratti-conto, dalle cui movimentazioni fossero rinvenibili le operazioni in uscita in favore della struttura alberghiera.
In realtà, a ben vedere, lo stesso an del soggiorno presso l'hotel “Relais Mare” non risulta adeguatamente supportato dalle risultanze processuali. Ribadito, invero, che la fattura costituisce, anche per tale profilo, un mero indizio, gli attori avrebbero potuto rafforzarne
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'inferenza a mezzo della prova testimoniale, cui affidare la dimostrazione del fatto storico dell'avvenuta esecuzione della prestazione alberghiera.
In realtà, la prova testimoniale sulla corrispondente circostanza, articolata nel capo 6 della memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., era stata inizialmente ammessa dal GI
e, tuttavia, successivamente revocata con ordinanza del 16-18/9/2018, sul presupposto che il fatto ivi dedotto dovesse essere provato per tabulas.
Gli attori, che pure avrebbero potuto insistere nella ammissibilità del capo limitatamente al fatto storico del soggiorno alberghiero, epurato da ogni valutazione sulla sua “necessità” ed espunta la parte del relativo esborso economico (profilo, quest'ultimo, effettivamente da riservare alla prova documentale), non hanno chiesto la revoca del provvedimento istruttorio né in sede di precisazione delle conclusioni né nel presente grado, dovendo conseguentemente la relativa richiesta istruttoria ritenersi abbandonata (vedi Cass.
19352/2017, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione).
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, tenuto conto che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti con pronuncia di accoglimento parziale, il valore è pari alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cd. disputatum), non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto già attribuito e non più in discussione (Cass. 27871/2017).
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Deve essere invece respinta la richiesta di condanna degli odierni appellanti per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c, formulata dal odierno appellato. CP_2
L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010). Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo, e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono “compensati” dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), nella specie la difesa del appellato ha allegato la sussistenza di un danno “da stress” per aver dovuto CP_2
sopportare una nuova ingiustificata azione, allegazione rimasta, tuttavia, generica, anche in considerazione della natura della parte processuale- ente di gestione di parti comuni di edifici- che ha invocato un danno siffatto, senza che a siffatta carenza nell'an possa supplirsi con una quantificazione rimessa ad una valutazione equitativa presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C.
13395/2007).
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 8538/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14.12.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna e in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2
favore di ciascuno degli appellati, delle spese di lite del presente grado, che liquida in
€ 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto alla posizione del in favore dell'avv. Tullio Abenante Controparte_5
dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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