Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 04.04.2024, iscritta al n. 101/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
12.09.2024
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Parte_1
Corapi e Fabrizio Fioravanti del foro di Roma, e dall'avv. Agostina
OGGETTO: Pietrogalli del foro di Brescia, quest'ultima domiciliataria giusta
Altre ipotesi delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Sarzi Sartori e
Cristian Sarzi Sartori, domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 209 del 2023 del Tribunale di
Mantova.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.209/2023, pubblicata in data 5 dicembre
2023, il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro,
pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti della banca ex datrice di lavoro,
[...]
Contro (d'ora in avanti per brevità solo , ha Controparte_1
accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla banca e ha condannato il ricorrente al pagamento in favore di quest'ultima della penale prevista nel patto di non concorrenza del 14 giugno
2019, per l'importo complessivo di € 174.144,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
accertata poi l'inosservanza del preavviso di dimissioni di 6 mesi, concordato con altro patto del
14 giugno 2019, e dichiarato legittimo il conguaglio contabile effettuato dalla banca convenuta tra il credito della stessa per la violazione del patto e le competenze di fine rapporto spettanti al ricorrente, ha condannato il ricorrente al pagamento in favore di
Contro della somma di € 35.306,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
ha respinto tutte le altre domande proposte dalle parti ed ha dichiarato interamente compensate tra le stesse - 3 -
le spese di lite.
Il Tribunale, dato atto che il aveva lavorato alle Pt_1
Contro dipendenze di con mansioni di 'private banker' e assegnazione di importanti portafogli clienti a fini di investimento, ha ritenuto l'infondatezza delle domande avanzate dal dipendente e volte ad ottenere la nullità del patto di non concorrenza per violazione dell'art. 2125 cod. civ., nonché la sua inefficacia ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..
Ha poi ritenuto violati da parte del ricorrente sia l'obbligo di non concorrenza, sia l'obbligo di informativa previsti dal patto, con conseguente obbligo di pagamento delle penali ivi previste in caso di inadempimento del dipendente, non ricorrendo neppure elementi per procedere ad una loro riduzione,
come richiesto in via subordinata dal Pt_1
Ed ancora, ha ritenuto la validità del patto di prolungamento del preavviso concluso dalle parti, essendo risultato che il preavviso, oltre ad essere adeguatamente compensato con l'importo lordo di € 5.000,00 annui, era stato contenuto nel breve termine di 6 mesi, inidoneo ad introdurre un surrettizio obbligo di stabilità, come opposto dal ricorrente;
inoltre non si trattava di pattuizione vessatoria ai sensi dell'art.1341 c.c..
Accertata la violazione anche di questo patto, ha accertato l'obbligo del di corrispondere la relativa Pt_1
indennità sostitutiva e di restituire il compenso percepito, e ha - 4 -
dichiarato la legittimità delle operazioni di conguaglio effettuate dalla banca tra i propri crediti e quelli del lavoratore per le spettanze di fine rapporto.
Contro la sentenza, il ha proposto appello, Pt_1
censurando sostanzialmente tutte le statuizioni a sé sfavorevoli e articolando n.6 motivi di impugnazione.
Ha concluso pertanto l'integrale riforma della sentenza appellata, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado e rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla banca.
Contro si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento unicamente con riferimento alla riduzione della penale per la violazione del patto di non concorrenza.
1) BREVE QUADRO DEI FATTI
Giova premettere un breve quadro dei fatti principali oggetto di giudizio, pacifici o documentali.
Contro Il ha operato alle dipendenze di dal gennaio Pt_1
2008 (in origine assunto dall'allora Controparte_3
e poi passato, quasi subito, nel settembre 2008, alle
[...] - 5 -
Contro dipendenze di a seguito di fusione per incorporazione della
Contro prima banca in .
Il era inquadrato quale quadro di 4° livello Pt_1
(cfr.buste paga in atti) e svolgeva le mansioni di 'private banker'
ossia di gestione e sviluppo del portafoglio finanziario a lui assegnato, costituito da clientela privata interessata a significativi investimenti finanziari (fatto pacifico).
Faceva riferimento al Centro Private di Mantova e, alla data del 20 settembre 2021, gli assets totali del portafoglio gestito dal ammontavano a circa € 68.000.000,00, pari al Pt_1
15% circa degli assets totali del centro di assegnazione (fatto dedotto dalla banca e non contestato).
Nel corso del rapporto di lavoro il ha concluso Pt_1
vari patti di non concorrenza post rapporto di lavoro, uno in data
5 agosto 2013, un altro in data 13 luglio 2015 e l'ultimo, unico oggetto di giudizio, in data 14 giugno 2019 (cfr.doc.
2-4 fasc.1°
grado banca).
Il inoltre, ha concluso anche due patti di Pt_1
prolungamento del preavviso, il primo in data 4 novembre 2016
ed il secondo, unico oggetto di giudizio, in data 14 giugno 2019
(docc.19 e 20 fasc.1° grado banca).
Con regolare procedura telematica, il in data 8 Pt_1
ottobre 2021, ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal giorno successivo, senza dare alcun preavviso e senza giusta causa (doc.10 fasc.1° grado banca). - 6 -
Contro
con comunicazione del 14 ottobre 2021, ha diffidato il a rispettare gli obblighi assunti con il patto di Pt_1
non concorrenza, ivi compreso quello di fornire informazioni sull'attività lavorativa eventualmente intrapresa (doc.11 fasc.1°
grado banca).
Risulta poi in atti che il in data 12 ottobre 2021, Pt_1
ha iniziato una collaborazione con EU - Intesa San Paolo
Private Banking s.p.a., quale consulente finanziario, indicando come domicilio per l'attività svolta quello in Curtatone in provincia di Mantova (cfr.la visura dell'Albo dei consulenti finanziari prodotta dalla banca al doc.27 del suo fascicolo di primo grado).
In data 28 ottobre 2021, il Tribunale di Siena, adito dalla banca in sede cautelare, ha ordinato al di astenersi dallo Pt_1
svolgimento di attività concorrenziale in violazione del patto di non concorrenza in atto alla data delle dimissioni e il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 22
novembre 2021 (doc.19 fasc.1° grado . Pt_1
Il provvedimento cautelare è stato poi revocato il 14
settembre 2022 (fatto incontestato).
::::::::::
2) VALIDITA' PATTO NON CONCORRENZA
Fatte queste brevi premesse in fatto, non resta che passare all'esame dell'appello.
Con il primo motivo di gravame, il impugna il Pt_1 - 7 -
capo della decisione che ha dichiarato la validità del patto di non concorrenza post contrattuale concluso dalle parti, in relazione ai requisiti di legittimità previsti dall'art.2125 c.c..
Censura l'ampiezza del vincolo con riferimento all'attività professionale inibita, non limitata alla sola clientela seguita, ma all'intero settore professionale di riferimento, ossia quello della consulenza finanziaria, in modo da costringere il lavoratore a svolgere un'attività diversa, nonostante le esperienze e le competenze specifiche acquisite in detto settore,
o addirittura a trasferirsi in altre Regioni.
Rileva ancora che il corrispettivo previsto dal patto sarebbe aleatorio e indeterminato, anche perché la banca si era riservata la facoltà di recedere unilateralmente dal patto in qualsiasi momento e, ogni caso, il pagamento del corrispettivo,
erogato con cadenza mensile, era stato collegato alla durata del rapporto di lavoro, del tutto incerta e senza un termine finale.
Espone che la stessa clausola relativa alla facoltà di recesso unilaterale riservata esclusivamente alla banca sarebbe nulla per contrasto con l'art.2125 c.c., non potendo attribuirsi al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducarne l'attribuzione patrimoniale pattuita, e la sua nullità renderebbe nullo l'intero patto di non concorrenza, trattandosi di clausola essenziale, come accertato anche dalla giurisprudenza di legittimità (sent.4032 del 2022)
proprio con riferimento ad un patto di non concorrenza stipulato - 8 -
Contro da con un altro dipendente.
L'essenzialità della clausola emergerebbe, infatti, già dal tenore letterale del patto, ove è stato precisato che il patto di non concorrenza è stato stipulato nell'esclusivo interesse della banca,
nonché dalla collocazione della clausola a chiusura delle varie previsioni che regolano il patto e dalla rimessione alle discrezionali valutazioni del datore di lavoro la risoluzione del patto, per cui in assenza della stessa, il patto non sarebbe stato concluso.
Contesta infine le statuizioni di primo grado in materia di congruità del corrispettivo del patto, rappresentando lo stesso soltanto poco più del 10% della RAL (retribuzione annua lorda)
ed essendo in ogni caso del tutto inadeguato in considerazione dell'estrema ampiezza del vincolo di non concorrenza, oltre che in relazione all'entità delle penali ivi previste in caso di inadempimento.
Nessuna delle censure può essere condivisa, come questa
Corte ha già affermato in altri precedenti, richiamati anche dalla banca appellata, con riferimento al patto di non concorrenza, di contenuto pressoché identico, stipulato da altri dipendenti dello
Contro stesso (cfr.sent.n.266/2019 e sent.n.33/2022, allegate ai
Contro docc.23 e 24 del fasc.1° grado .
Si è detto che in data 10 giugno 2019, le parti hanno sottoscritto l'ultimo patto di non concorrenza post rapporto di lavoro, tra i vari conclusi nel corso del rapporto di lavoro. - 9 -
Per quel che qui rileva, con detto patto il si è Pt_1
impegnato, per la durata di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (per qualunque causa intervenuta), e limitatamente al territorio della Regione MB e province fuori Regione se
rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro, ”a non svolgere alcuna attività – direttamente o indirettamente, in
forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto
proprio e/o di terzi – a favore di società di Gestione, di
Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero
intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione
finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di
clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza
ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in
tale ambito in concorrenza con la nostra Società”.
Si è altresì impegnato, anche al di fuori dei suddetti limiti territoriali, “a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente, né per interposta persona, attività di
acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da lei
precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di
lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti
finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro
valore alla stessa clientela facenti capo”.
Il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza è stato determinato nella somma lorda annua di € 10.000,00, suddivisa in 12 mensilità di pari importo, e riguardo allo stesso è stato - 10 -
previsto che nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse risolto per qualunque ragione prima del decorso di tre anni dalla data di sottoscrizione del patto, sarebbe stato comunque riconosciuto al lavoratore un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo del patto moltiplicato per il numero dei mesi rimanenti al completamento del triennio.
In sostanza, è stato previsto un compenso minimo garantito pari a tre anni del compenso annuale previsto, nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse risolto, per qualunque ragione, prima del decorso di tre anni dalla sottoscrizione del patto.
A fronte di questo primo quadro fattuale, occorre rilevare, quanto al contenuto, per così dire, formale del patto, che non vi sono questioni interpretative: lo stesso impone al dipendente di astenersi dallo svolgere la stessa attività svolta presso la banca datrice di lavoro e in particolare l'attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale e di intermediazione finanziaria, in favore di soggetti concorrenti, sotto questo profilo, con la banca datrice di lavoro (altre banche, società di assicurazioni, società finanziarie, ecc…), in qualsiasi forma, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, di socio o di imprenditore.
Il vincolo, in sostanza, vieta ogni attività analoga a quella
Contro svolta dal in quale 'private banker', di gestione di Pt_1
portafogli finanziari e di intermediazione finanziaria, in qualsiasi - 11 -
Contro forma, in proprio o in favore di soggetti concorrenti di e,
viceversa, consente ogni altra attività che non abbia a che fare con le dette attività di gestione di portafogli finanziari o di intermediazione finanziaria.
Ciò posto, si tratta allora di vagliare in via preliminare rispetto alla questione della congruità del corrispettivo, i limiti sostanziali del patto, sia perché secondo il lavoratore sono eccessivamente ampi, sia perché l'esito di questo vaglio rileva anche ai fini del giudizio sulla congruità del compenso (da valutarsi in relazione al maggior o minore sacrificio richiesto al dipendente, per quanto attiene alle sue future attività lavorative).
E' noto ad entrambe le parti che l'art.2125 c.c. subordina la validità del patto di non concorrenza a specifiche condizioni -
espressamente indicate dalla norma - di forma, di corrispettivo, di limiti di oggetto, di tempo e di luogo, presidiando l'eventuale violazione con la più grave delle sanzioni negoziali, ossia la nullità del patto.
Dal punto di vista della ratio, la norma è diretta a creare un contemperamento tra i contrapposti interessi del datore di lavoro e quelli del lavoratore, in modo da evitare, da un lato, che il patto possa di fatto precludere a quest'ultimo lo svolgimento di un'attività riconducibile all'esperienza e alla professionalità acquisita in un determinato settore, e dall'altro, che il datore di lavoro sia costretto a subire la mobilità del lavoratore, allettato da opportunità di lavoro più remunerative o gratificanti, ovvero - 12 -
comportamenti pregiudizievoli di quest'ultimo, quali la diffusione di conoscenze ed informazioni attinenti ai prodotti ed all'organizzazione dell'azienda.
Tali essendo i principi, il patto come visto vieta al di svolgere qualunque attività (e in qualsiasi forma) di Pt_1
gestione di portafogli finanziari di clienti, anche istituzionali
(ossia non procacciati dal dipendente, ma assegnati dal datore di lavoro), ivi compresa attività di consulenza e assistenza alla predetta gestione di portafogli.
Si tratta pertanto di un oggetto del vincolo piuttosto ampio, posto che quasi tutte le mansioni all'interno o collegate ad istituti bancari o a società finanziarie (anche se non tutte), ove il ha sviluppato la propria professionalità, toccano Pt_1
l'attività di intermediazione finanziaria e di gestione di portafogli finanziari di clienti.
Sennonché, è pur vero che nella specie l'ampiezza dell'oggetto è adeguatamente controbilanciata dal limite del territorio, sufficientemente circoscritto, ed anche dal limite temporale, sufficientemente contenuto, e ciò assicura al dipendente un margine di attività idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle proprie esigenze di vita e professionali.
Quanto al limite territoriale, l'obbligo di non concorrenza
è stato circoscritto alla regione MB e alle province fuori dalla MB nel raggio di 250 Km dalla sede di lavoro di
Mantova, per cui è stato delimitato ad un ambito territoriale - 13 -
piuttosto ristretto, consentendo al dipendente lo svolgimento di qualsiasi attività, ivi compresa quella gestione di portafogli finanziari e di intermediazione finanziaria, congeniale alla professionalità dell'appellante, in qualsiasi altra regione del territorio nazionale, ivi comprese quelle del nord Italia più vicine di altre alla regione MB, ove era situata la vecchia sede di lavoro (ad esempio, in alcune città del Piemonte, della Liguria o della Toscana).
Quanto al limite temporale, lo stesso è stato pattuito in 12
mesi, numero di mesi nettamente inferiore a quello massimo di
36, previsto dall'art.2125 c.c. per i lavoratori non dirigenti.
Il patto nel suo complesso, tenuto conto di tutti i limiti,
non pare pertanto esaurire o restringere sensibilmente, sino a precluderle nei fatti, le possibilità occupazionali dell'appellante,
tenuto conto della sua professionalità e potendo scegliere di operare (anche con l'aiuto di strumenti telematici) in zone che non rientrano nel vincolo territoriale.
L'area delle attività lavorative che residua al Pt_1
rispetto a quella inibita dal patto è di ampiezza sufficiente da consentirgli, vista la ridotta estensione del limite territoriale, di svolgere attività lavorative confacenti alle proprie competenze professionali ed alla propria specializzazione, posto che il lavoratore, al di fuori della MB e di alcune città di altre
Regioni, potrebbe liberamente svolgere attività lavorativa nel settore professionale di elezione, di gestione di portafogli - 14 -
finanziari e di intermediazione finanziaria, con sedi di lavoro del tutto sostenibili per quanto attiene alla loro distanza (tanto più che l'istituto bancario a cui il è passato a lavorare Pt_1
immediatamente dopo le dimissioni, EU s.p.a., fa notoriamente parte di un gruppo a dimensione nazionale, la banca Intesa San Paolo, con sedi sparse sull'intero territorio nazionale e praticamente in tutte le città di ogni Regione).
E ciò senza essere costretto ad una riconversione o comunque alla temporanea rinuncia all'utilizzazione del proprio specifico patrimonio di cognizioni.
Inoltre, vi sono settori nell'ambito di istituti bancari
(seppure più limitati) che non prevedono alcuna attività di intermediazione finanziaria o di gestione di patrimoni finanziari,
in cui il lavoratore avrebbe potuto comunque operare proficuamente nella regione MB, anche soltanto per il periodo non eccessivamente lungo di durata dell'obbligo di non concorrenza (12 mesi) e spendere la propria professionalità in generale di quadro direttivo di banca senza violare l'obbligo di non concorrenza, quali, ad esempio, il settore relativo ai finanziamenti e ai mutui, ovvero il settore del marketing.
Il limite dell'oggetto del patto in combinazione con quello territoriale e quello di durata è perciò inidoneo, giova ripeterlo, a compromettere le possibilità occupazionali del alla luce del suo background professionale, restando lo Pt_1
stesso libero di svolgere qualsiasi attività lavorativa in tutte le - 15 -
regioni diverse dalla MB e da alcune città di altre Regioni
(nel raggio di 250 km da Mantova) e anche attività diverse da quelle di gestione di patrimoni finanziari di clienti in tutti gli ambiti territoriali (applicando in quest'ultimo caso le sue competenze generali di quadro direttivo di massimo livello).
Il limite riferito all'oggetto non si aggrava neppure se si considera la clausola che aggiunge agli obblighi che precedono,
anche l'obbligo di non svolgere nei confronti dei singoli clienti seguiti dal o comunque dei patrimoni finanziari dallo Pt_1
Contro stesso gestiti quale dipendente di attività di acquisizione/presentazione ad un nuovo soggetto finanziario
Contro concorrente con e ciò sull'intero territorio nazionale, posto che detti clienti e patrimoni finanziari non sono clienti e patrimoni del ricorrente, bensì della banca, e il lavoratore li ha avuti in assegnazione quale dipendente addetto ad un determinato settore, per cui è evidente che la sua professionalità
non è compromessa dal limite in esame, ben potendo il Pt_1
spenderla presso un nuovo istituto di credito (fuori dal limite territoriale del patto), con assegnazione di un nuovo portafoglio clienti da parte del nuovo datore di lavoro o della nuova mandante e senza alcuna necessità di continuare a coltivare i precedenti clienti e i precedenti portafogli finanziari, gestiti
Contro presso
A ciò deve aggiungersi che l'obbligo di non trasferire ad altri la clientela precedentemente gestita in costanza di rapporto - 16 -
Contro di lavoro con anche oltre i limiti territoriali fissati, è
giustificato dal fatto che sarebbe irragionevole, da un lato, vietare al dipendente l'attività di ricerca e gestione di potenziali patrimoni finanziari nel territorio ove si è svolto il rapporto di lavoro e in territori vicini, e, dall'altro, consentire al dipendente di 'stornare' la clientela e i patrimoni finanziari in precedenza gestiti per il solo fatto che la stessa si trovi, eventualmente anche a seguito di trasferimento, in una provincia diversa da quella in cui il dipendente lavorava o in quelle limitrofe.
In definitiva, sotto il profilo del suo contenuto e delle attività lavorative inibite al il patto deve ritenersi valido. Pt_1
::::::::::
Sotto diverso profilo, la validità del patto non è incisa neppure dall'asserita nullità della clausola, pure contenuta nel patto di non concorrenza, della facoltà della banca di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In tema il patto così dispone: “poiché il presente patto
viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle
valutazioni da noi espresse al riguardo, la si riserva di CP_1
recedere in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro
dal presente patto di non concorrenza con il periodo di
preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno
vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste, ferma
l'acquisizione da parte sua di quanto percepito a titolo di - 17 -
corrispettivo del patto”; al punto successivo, prevede altresì che “in caso di mutamento delle sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro
con la nostra Società ci riserviamo di recedere dal presente
patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da
tale momento, ovvero decorsi 6 mesi, non le sarà più dovuto il
corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo già
incassato”.
Le clausole prevedono pertanto che la banca possa recedere unilateralmente dal patto, per mera discrezione o una volta intervenuto un mutamento di mansioni (evidentemente con assegnazione del dipendente a mansioni differenti rispetto a quelle oggetto dell'obbligo di non concorrenza, come descritte nei precedenti punti dell'accordo, ossia mansioni diverse da quelle di gestione di portafogli finanziari e di intermediazione finanziaria nei confronti di clienti della banca), lasciando tuttavia fermo il compenso fisso già erogato al lavoratore,
prevedendo altresì che il recesso possa avvenire dopo un periodo di preavviso, rispettivamente di 9 mesi o 6 mesi.
Ebbene, tale essendo il contenuto delle clausole in parola, ritiene la Corte che le stesse non siano tali da sbilanciare,
in favore della banca datrice di lavoro, l'assetto degli interessi delle parti e il sinallagma contrattuale, perché se è vero che consentono il recesso unilaterale della banca dal patto, vincolano questo recesso ad una serie di condizioni che tutelano la - 18 -
posizione del lavoratore, che sino a quel momento ha affrontato il “sacrificio”, teorico (visto che l'obbligo di non concorrenza non è ancora divenuto efficace), di limitare in futuro la propria libertà per quanto attiene all'attività lavorativa, magari astenendosi dal recedere dal rapporto di lavoro proprio in virtù dell'obbligo di non concorrenza post-rapporto, e facendo contestualmente affidamento sul relativo compenso: in primo luogo, la facoltà di recesso unilaterale è condizionata, in un caso,
al mutamento di mansioni, e, in entrambe le ipotesi, al decorso di un determinato periodo di tempo di preavviso (e ciò proprio al fine di mettere al riparo da cambi di mansioni pretestuosi,
magari finalizzati unicamente a consentire al datore di lavoro di sfruttare le clausola della libera recedibilità, ovvero da recessi improvvisi in vista della vicina risoluzione del rapporto di lavoro, ad opera dell'una o dell'altra parte); in secondo luogo,
garantisce al lavoratore l'incameramento del compenso percepito sino a quel momento, ivi compreso quello dovuto per i mesi del preavviso, pur essendo il lavoratore liberato dall'obbligo di non concorrenza (sino a quel momento non ancora efficace), perché
la banca recede dal patto anticipatamente, con conseguente venir meno, in tesi, del titolo e della causa del corrispettivo;
con la precisazione che questo compenso spettante al lavoratore, per espressa previsione del patto, come si dirà più avanti, non può
mai scendere sotto il minimo garantito di tre anni di corrispettivo
(nella specie € 30.000,00 lordi), per cui nel caso di recesso - 19 -
unilaterale della banca prima del decorso di tre anni dalla stipulazione del patto, è comunque assicurato al lavoratore detto compenso minimo.
Ritiene questa Corte territoriale che simili condizioni controbilanciano efficacemente la facoltà unilaterale di recedere attribuita alla banca datrice di lavoro, rendendo il patto in questione diverso da quelli presi in considerazione nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità invocate dal ricorrente, che non prevedevano, nel caso di recesso unilaterale della banca, né alcun congruo preavviso, né alcun compenso del sacrificio sino a quel momento sopportato dal lavoratore, per l'assunzione del vincolo professionale derivante dall'obbligo di non concorrenza.
Nel caso di Cass.n.212/2013, il patto (tra l'altro di stabilità) era sottoposto a condizione risolutiva a favore della parte datoriale, che si era riservata, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, di decidere se avvalersene o meno;
nel caso di Cass.n.3/2018, si trattava di un'opzione irrevocabile al rispetto del patto, da esercitarsi ad opera del datore di lavoro entro 30 giorni lavorativi dalla cessazione del rapporto di lavoro,
e, ove il datore di lavoro non avesse esercitato l'opzione, il patto non sarebbe entrato in vigore, con venir meno di tutte le relative obbligazioni, ivi compresa quella del corrispettivo;
nel caso di
Cassn..23723/2021, la parte datoriale si era riservata di recedere dal rapporto al momento della sua risoluzione. - 20 -
Il caso in esame, invece, come si è visto, è ben diverso
Contro perché poteva recedere solo in costanza di rapporto di lavoro e prima della sua cessazione e doveva dare il preavviso piuttosto lungo di 9 mesi (6 mesi in caso di mutamento di mansioni) e in questo periodo il lavoratore avrebbe continuato a percepire il compenso per un obbligo non ancora venuto ad esistenza e che non sarebbe mai sorto;
non solo, il compenso percepito sino a quel momento dal lavoratore sarebbe da questi definitivamente incamerato (pur non essendo più vincolato da alcun obbligo di non concorrenza post rapporto di lavoro).
Clausole così strutturate garantiscono dunque,
diversamente da quelle prese in considerazione dai precedenti di legittimità di cui si è detto, un compenso per il sacrificio assunto dal lavoratore con la stipulazione del patto (e prima che l'obbligo di non concorrenza sorga e divenga efficace) e rappresentato (non essendo più vincolato dall'obbligo di concorrenza post rapporto) da quelle limitazioni nella progettazione o programmazione del proprio futuro lavorativo che gli derivavano dal pattuito obbligo di non concorrenza.
Si tratta inoltre di un compenso del tutto adeguato (oltre che certo) anche perché assistito da un minimo garantito di tre anni di corrispettivo nel caso in cui la banca avesse receduto unilateralmente dal patto entro tre anni dalla sua stipulazione,
con la conseguenza che nel caso di recesso prima di tre anni dalla stipulazione del patto, il compenso sarebbe stato comunque - 21 -
di € 30.000,00, e dopo tre anni il compenso darebbe stato certamente maggiore di quest'ultimo (aumentando sensibilmente di anno in anno, in funzione della permanenza del patto).
Le clausole non possono pertanto ritenersi illegittime sul presupposto che le stesse siano fortemente lesive della posizione del dipendente e del sinallagma contrattuale.
La facoltà di recesso unilaterale della banca è infatti controbilanciata dal diritto del lavoratore di mantenere l'intero compenso maturato alla data del recesso della banca (e dal compenso minimo garantito di € 30.000,00 lordi, nel caso di recesso unilaterale entro tre anni dalla stipulazione del patto),
oltre che dal compenso dei mesi del preavviso, pur venendo lo stesso liberato dal futuro obbligo di non concorrenza post rapporto di lavoro (mai divenuto efficace e che mai lo diverrà).
In ogni caso, anche nel caso in cui non si intendessero condividere le considerazioni che precedono, deve rilevarsi che le clausole non sono state attivate dalla banca, nel senso che la banca non ha receduto unilateralmente dal patto di non concorrenza, per cui non pare che la loro eventuale illegittimità
possa rilevare nella specie, non ricorrendo neppure nessuna prova che senza dette clausole, in tesi nulle, secondo la prospettazione del lavoratore, le parti non avrebbero concluso il patto di non concorrenza: ed invero, la nullità delle singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo - 22 -
contenuto che è colpita da nullità (art.1419 c.c.), ma una volontà
simile non è ravvisabile nel caso in esame.
Non ricorrono infatti elementi, che era onere del Pt_1
fornire, per affermare l'essenzialità delle clausole in esame.
E' noto che il concetto di nullità parziale, di cui al cit.art.1419, comma 1, c.c. esprime il generale favore dell'ordinamento alla conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una sua clausola:
conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato, l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dal non può desumersi il carattere essenziale delle clausole Pt_1
sul recesso unilaterale della banca semplicemente dalla loro collocazione nel patto, non risultando che le stesse, pur collocate nelle previsioni finali dell'accordo, siano inscindibilmente legate con le altre clausole che formano il nucleo essenziale del patto
(obbligo di non concorrenza post rapporto, corrispettivo e penali in caso di inadempimento, nonché obbligo accessorio del lavoratore di rendere alla banca informazioni sulla nuova attività
lavorativa e relativa penale).
Le clausole in esame paiono soltanto accessorie e la loro - 23 -
collocazione materiale all'interno dell'accordo è ininfluente su questo carattere.
Inoltre, ex latere lavoratore, le clausole non sono certamente essenziali, prevedendo un diritto potestativo del datore di lavoro rispetto al cui esercizio il lavoratore è in posizione di soggezione, con la conseguenza che l'eliminazione delle clausole in questione non potrebbe che andare a vantaggio del dipendente (che pertanto ben avrebbe stipulato il patto di non concorrenza anche senza di esse).
Per quanto attiene poi all'espressione inserita nella clausola secondo cui “poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi
espresse al riguardo ...”, ossia nell'interesse esclusivo della banca, deve osservarsi che è l'intero patto di non concorrenza ad essere stipulato, come sempre accade, nell'esclusivo interesse della banca, e non la singola clausola sul recesso unilaterale, e
Contro l'espressione, come fondatamente sostenuto da ha il solo scopo di rafforzare e soprattutto di spiegare la prevista unilateralità della facoltà di recesso e non certo di affermare l'essenzialità della relativa clausola.
Infine, va precisato che il precedente di Cass.n.4032 del
2022, su cui ha molto insistito il e che ha invece ritenuto Pt_1
essenziale la clausola di recesso unilaterale della banca dal patto di non concorrenza, proprio in relazione ad un patto concluso da
Contro
non pare rilevare nella specie, perché in quel caso i giudici - 24 -
di merito avevano ritenuto sussistere elementi a favore di detta natura della clausola e la Corte di Cassazione si è limitata a prenderne atto, confermando detta natura sul presupposto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito operate in materia dalla Corte D'Appello (“la ricorrente deduce infine violazione o falsa applicazione dell'art. 2125 c.c., anche in relazione agli
artt. 1373, 1419 c.c., per la ritenuta nullità del patto di non
concorrenza senza una verifica dell'essenzialità della clausola
attributiva del recesso unilaterale alla datrice (terzo motivo);
anch'esso è infondato;
la Corte territoriale ha compiuto una
valutazione di essenzialità, apprezzando il riflesso della
recedibilità unilaterale della banca datrice sul corrispettivo del
patto, "elemento essenziale ex art. 2125 c.c., del tutto incerto" -
così all'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza -, con
accertamento della potenziale volontà delle parti in relazione
all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e
dunque in funzione dell'interesse in concreto perseguito dalle
stesse - Cass. 10 novembre 2014, n. 23950 -: essa integrando un
accertamento in fatto argomentato, insindacabile nel merito,
alla cui rivisitazione è sottesa la censura, in sede di legittimità –
così testualmente nella motivazione della sentenza in esame -).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità che si è
pronunciata sulla nullità di clausole potestative di recesso, ha sempre riconosciuto, quantomeno implicitamente, la nullità
parziale del patto, accertando in quei giudizi, promossi dai - 25 -
lavoratori, il diritto di questi ultimi al pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza nonostante la clausola nulla del recesso unilaterale del datore di lavoro
(Cass.9491/2003, 15952/2004, 212/2013, 8715/2017, 3/2018,
10535/2020, 23723/2021).
In definitiva, nella specie non paiono sussistere neppure gli ulteriori profili di invalidità o illegittimità del patto di non concorrenza che fa valere il lavoratore con riferimento alla nullità ed essenzialità delle clausole in materia di facoltà di recesso unilaterale della banca.
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Non resta che valutare la validità del patto di non concorrenza oggetto di esame sotto il profilo della determinatezza o determinabilità del corrispettivo e della sua congruità.
In primo luogo, è pacifico che il corrispettivo,
quantificato in un tot annuo di € 10.000,00 lordi (pari a circa il
10% della RAL), non sia aleatorio, ma determinato e determinabile, posto che è sufficiente una mera operazione aritmetica per determinare l'esatto corrispettivo spettante per ogni anno di rapporto di lavoro, in relazione al numero di anni che interessa di vigenza dello stesso.
In altri termini, entrambe le parti ed in particolare il lavoratore, sin dalla stipulazione del patto, è in grado di determinare quale sarà il corrispettivo percepito ad una - 26 -
determinata data, moltiplicando il parametro del compenso fisso annuo pattuito per il numero di anni raggiunto alla data che interessa, dalla stipulazione del patto.
Il compenso è pertanto determinabile e non è aleatorio,
essendo fisso;
semplicemente varia con il variare della durata del rapporto di lavoro.
Inoltre, il patto, come visto, prevede un compenso minimo già predeterminato, pari a tre annualità del compenso concordato, nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse risolto prima di tre anni dalla stipulazione del patto di non concorrenza:
“nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che siano trascorsi tre dalla data di
sottoscrizione del presente patto ... Le verrà comunque riconosciuto a titolo di 'indennità patto di non concorrenza' un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del
corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimanenti al completamento del triennio. ...”.
Il testo contrattuale è dunque chiaro nel prevedere che, in caso di recesso entro i primi 36 mesi, a prescindere dalla durata della rapporto di lavoro, il dipendente avrebbe avuto diritto alla percezione di un corrispettivo pari a tre annualità, il che consente di ritenere senz'altro infondata l'eccezione di indeterminatezza del corrispettivo: infatti, è proprio la previsione di un minimo garantito pari a tre annualità a svincolare l'ammontare del corrispettivo dalla durata del rapporto, consentendo al lavoratore - 27 -
che volesse dimettersi nel triennio di percepire il medesimo importo.
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Si tratta a questo punto di stabilire se l'ammontare del corrispettivo sia congruo.
Al riguardo questa Corte ritiene di condividere un metodo di valutazione ex post e non ex ante, essendo lo stesso imposto anche dalla modalità di determinazione del compenso di cui si è appena detto e consistente nella corresponsione,
anticipata (ossia nel corso del rapporto di lavoro), di un importo annuo (erogato in frazioni mensili).
Nei casi come quello di specie in cui il corrispettivo è
dato da una somma fissa che viene erogata in costanza di rapporto (e continuativamente nel tempo sino alla cessazione del rapporto di lavoro), con la previsione di un tetto minimo garantito, la congruità del compenso non può che essere valutata in concreto ed a posteriori, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quando l'obbligo di non concorrenza diviene attuale e efficace, e raffrontando il corrispettivo concretamente versato con le complessive limitazioni del patto - territoriali, di oggetto e temporali -.
Si tratta di un metodo corretto, essendo l'unico metodo che consente di valorizzare le somme concretamente percepite e spettanti al lavoratore quale corrispettivo del patto nel momento in cui questo diviene, appunto, efficace e operativo, ossia alla - 28 -
data di cessazione del rapporto di lavoro.
D'altro canto, è certo che se il corrispettivo fosse pattuito in una somma fissa complessiva, come consentito dall'art.2125
c.c., il relativo obbligo di pagamento scatterebbe soltanto (salvo diversa pattuizione delle parti) nel momento in cui l'obbligo di non concorrenza diviene efficace, ossia alla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo la funzione del corrispettivo quella principalmente di compensare il sacrificio che il lavoratore deve sopportare dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendogli impedito di svolgere determinate attività
lavorative negli anni successivi, e pertanto è in questo momento che occorrerebbe valutare la congruità dello stesso.
Né può ritenersi che utilizzando il metodo in questione, le parti non sarebbero in grado di conoscere l'esatto ammontare del corrispettivo in esame: in verità, come già detto nel precedente punto di motivazione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro entrambe le parti sono perfettamente in grado, attraverso un mero conteggio aritmetico, di conoscere con precisione l'ammontare del compenso in esame.
Non solo, anche in via preventiva le parti sono in grado di determinarne l'importo, essendo a tal fine sufficiente moltiplicare l'importo annuo pattuito, per la durata che interessa del rapporto di lavoro (in particolare il lavoratore, parte da tutelare, essendo il patto stipulato nell'interesse del datore di lavoro, già al momento della stipula del patto, sa esattamente - 29 -
quale sarà l'importo del corrispettivo che gli spetterà e che incamererà di anno in anno, in relazione alla durata del rapporto di lavoro sottostante).
Infine, il fatto che il compenso sia destinato ad aumentare con la durata del rapporto di lavoro, non incide sulla valutazione in esame, anzi un simile meccanismo meglio contempera gli interessi di entrambe le parti, posto che una più
lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante può
rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato e quindi la progressiva crescita del corrispettivo è idonea a compensare il maggior sacrificio rispetto ad un rapporto di breve durata.
Applicando il metodo di cui si è detto sino ad ora all'appellante, è pacifico in causa che il alla data di Pt_1
cessazione del rapporto di lavoro e pertanto alla data in cui l'obbligo di non concorrenza è divenuto efficace, avesse percepito, quale corrispettivo fisso annuo da erogarsi in corso di rapporto di lavoro, la somma lorda dedotta dalla banca e non contestata dall'appellante di € 27.546,13 (in aggiunta a quella percepita in virtù dei precedenti patti e pari ad € 40.448,00 per un totale complessivo di € 67.994,00), somma da aumentarsi, se l'obbligo di non concorrenza fosse stato rispettato, sino a quella di € 30.000,00 (corrispondente a circa il 30% della RAL), avendo il ricorrente rassegnato le dimissioni prima del decorso di tre anni dalla stipulazione del patto e spettandogli dunque il corrispettivo minimo garantito di tre annualità (€ 10.000,00 per 3 - 30 -
anni).
L'obbligo di non concorrenza è stato pattuito per una durata di 12 mesi, per cui il per ciascun mese di Pt_1
efficacia del vincolo e dunque per ciascun mese in cui avrebbe dovuto sopportare il sacrifico di non svolgere determinati lavori post cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe percepito,
seppure anticipatamente e in corso di rapporto di lavoro, una somma lorda pari a circa € 2.500,00 mensili (€ 30.000,00 : 12 mesi), certamente idonea a retribuire detto sacrificio.
Si tratta di una somma congrua considerato che, come già detto sopra, l'obbligo di non concorrenza è stato limitato ad un ristretto ambito territoriale, senza alcuna impossibilità del di operare senza alcuna limitazione nel resto del Pt_1
territorio nazionale, così applicando proficuamente la propria professionalità e anche le competenze specifiche di quadro direttivo gestore di importanti e significativi segmenti di clientela.
Infine, ai fini della valutazione di congruità in esame,
non ha alcun rilievo l'entità della penale pattuita in caso di violazione del patto: la penale non è oggetto di una controprestazione in favore della banca e non ha nulla a che vedere con il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza assunto dal lavoratore, trattandosi di una misura forfettaria e predeterminata del risarcimento in caso di inadempimento del suddetto obbligo. - 31 -
Ne deriva che in tema la decisione di primo grado merita conferma.
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3) INAPPLICABILITA' artt.1341 e 1342 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia ritenuto non applicabile alla fattispecie la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e, in particolare, deduce l'inefficacia del patto per difetto di doppia sottoscrizione (1341, co. 2, cod. civ.), sostenendo che il patto era uniforme e destinato alla sottoscrizione di tutti i dipendenti di
Contro ed era stato predisposto unilateralmente da quest'ultima società senza pregresse trattative.
Si duole che il Tribunale non abbia ammesso le prove ritualmente dedotte in primo grado e volte a dimostrare che il patto gli era stato sottoposto alla firma senza alcuna preventiva informazione e negoziazione.
Il motivo non ha fondamento.
E' sufficiente osservare che nel caso di specie l'obbligo di non concorrenza assunto dal non costituiva una Pt_1
clausola di un più ampio accordo contrattuale, ma costituiva l'oggetto esclusivo del documento contrattuale sottoscritto dal lavoratore, di modo che questi risultava adeguatamente tutelato dalla disciplina legale contenuta nell'articolo 2125 cod. civ..
La previsione dell'autonoma e specifica sottoscrizione per iscritto di clausole vessatorie presuppone invero che queste - 32 -
siano inserite all'interno di un accordo di contenuto più vasto, di modo che la seconda firma separata ha la funzione di assicurare che vi sia piena consapevolezza da parte del contraente del contenuto proprio di tali clausole, tra le diverse oggetto del negozio.
In presenza di una pattuizione unica e specifica, come nel caso del patto di cui si discute, avente ad oggetto soltanto l'obbligo di non concorrenza del lavoratore e gli obblighi meramente accessori a quest'ultimo, risulta così la superfluità
della sottoscrizione separata.
In particolare, non amplia l'oggetto del patto il fatto che lo stesso abbia riguardato anche l'obbligo del di Pt_1
informare la banca circa la nuova attività lavorativa intrapresa, trattandosi di un impegno accessorio e funzionale all'obbligo di non concorrenza, evidentemente previsto al fine di consentire alla banca di compiere le proprie valutazioni circa l'eventuale violazione dell'obbligo di non concorrenza.
Inoltre, per quanto attiene al prolungamento del preavviso di recesso, pure concordato dalle parti contestualmente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza, deve rilevarsi che questo accordo è stato oggetto di un atto negoziale scritto del tutto distinto e separato da quello del patto di non concorrenza
(ancorché sottoscritto in pari data) e reca automa e separata sottoscrizione delle parti.
Non vi è dunque spazio per rivedere la decisione di - 33 -
primo grado in argomento, senza alcuna necessità di procedere con gli accertamenti istruttori richiesti dall'appellante, non utili ai fini in esame.
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4) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON
CONCORRENZA
Con il quarto motivo di gravame, da trattarsi prima del terzo motivo per ragioni di sistematicità, il censura la Pt_1
sentenza appellata laddove ha accertato la violazione del patto di non concorrenza e deduce che il giudice avrebbe dato atto di una pretesa attività di sviamento della clientela da parte sua senza procedere con alcun accertamento istruttorio in punto e valorizzando elementi del tutto inconsistenti, in assenza di alcun concreto elemento di prova.
Non avrebbe neppure considerato che i clienti investitori non sono vincolati ad un solo intermediario finanziario, ben potendo operare con più intermediari, e, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova che i disinvestimenti della clientela da lui
Contro seguita presso e segnalati dalla banca fossero a lui imputabili.
Anche queste doglianze vanno disattese.
Quanto alla violazione dell'obbligo di non concorrenza, è provato in giudizio che una volta intervenute le dimissioni dal rapporto in corso con la appellante (in data 8 ottobre 2021, CP_1
con decorrenza dal giorno successivo e senza preavviso), il - 34 -
abbia iniziato ad operare, da subito, per Pt_1 Controparte_4
Contro
pacificamente concorrente di sulla piazza
[...]
di Mantova, ove il ha eletto il suo domicilio, e con Pt_1
mansioni relative all'intermediazione finanziaria.
L'allegazione della banca oltre a non essere stata contestata dal lavoratore, è riscontrata dall'estratto dell'Albo
Unico dei Consulenti Finanziari prodotto dalla banca medesima
(doc.27 fasc.1° grado), dal quale si ricava che il che è Pt_1
iscritto a detto albo da tempo, ha iniziato a collaborare, con decorrenza già dal 12 ottobre 2021, per il nuovo intermediario
EU s.p.a., evidentemente svolgendo attività nel settore dell'intermediazione finanziaria, perché diversamente la nuova attività intrapresa presso EU s.p.a. non sarebbe stata segnalata all'albo.
Inoltre, da questo documento risulta pure che il domicilio del (ossia il luogo di conservazione della relativa Pt_1
documentazione) è in Mantova, e di conseguenza deve ritenersi che il operasse su questa piazza. Pt_1
Stando così le cose, è indubbia la violazione ad opera del lavoratore dell'obbligo di non concorrenza dallo stesso assunto, avendo iniziato da subito, una volta intervenuta la cessazione del
Contro rapporto di lavoro con a lavorare (con quale forma di rapporto di lavoro è irrilevante, essendo tutte quante le forme inibite dal patto di non concorrenza) per una banca concorrente dell'ex datrice di lavoro, nella regione MB (dovendo - 35 -
ritenersi praticamente certo che il svolgendo attività di Pt_1
consulente finanziario per la nuova banca, si occupasse della gestione di patrimoni finanziari e di intermediazione di prodotti finanziari, così svolgendo l'attività inibita dal patto di non concorrenza).
Né è rilevante, come pare sostenere il che non Pt_1
Contro ricorra la prova che egli gestisse clienti di banca e in particolare i clienti che lo stesso seguiva presso detta banca
(peraltro la banca appellante sostiene il contrario, avendo dedotto che il lavoratore avrebbe spostato su EU s.p.a.
Contro clientela di per una massa di circa 22 milioni di euro, su quella complessiva di 68 milioni di euro che in precedenza era
Contro assegnata al dipendente presso , considerato che, come visto nei precedenti punti di motivazione, l'oggetto del patto di non concorrenza non riguarda soltanto il divieto di acquisizione/presentazione ad un soggetto concorrente, di
Contro clientela precedentemente seguita o gestita presso ma riguarda, più in generale, l'astensione dall'attività di 'private banker', in qualsiasi forma sia svolta, e in particolare dall'attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale e di intermediazione finanziaria per soggetti
Contro finanziari in concorrenza con
D'altro canto, anche sul piano generale, ai fini della configurazione dell'attività di concorrenza non è richiesto lo sviamento di clientela, attività questa che, integrando un'ipotesi - 36 -
di concorrenza sleale, è in ogni caso vietata dall'ordinamento a prescindere dall'esistenza di un patto di non concorrenza, ma è sufficiente il mero svolgimento dell'attività inibita.
E le violazioni di un patto di non concorrenza, per essere tali, non devono essere cumulative, per cui anche qualora fosse ritenuta non provata l'opera diretta e specifica di convincimento dei clienti ad affidare i loro risparmi o investimenti ad altro intermediario, ciò non escluderebbe l'inadempimento del patto di non concorrenza, il cui contenuto essenziale è proprio quello di inibire per un determinato tempo lo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria, avendo il patto la funzione di impedire che il lavoratore, grazie alle competenze e conoscenze acquisite presso il datore di lavoro, possa arrecare a quest'ultimo un danno oggettivo che potrebbe verificarsi anche quando spontaneamente i clienti decidano di seguire il lavoratore, in virtù della fiducia in questi riposta e della conoscenza della sue capacità professionali.
In definitiva, le emergenze di causa riscontrano che effettivamente il ha violato il patto di non concorrenza, Pt_1
avendo iniziato da subito, senza attendere i 12 mesi della durata dell'obbligo di non concorrenza, a svolgere attività inerente all'intermediazione finanziaria per un soggetto concorrente di
Contro
sulla piazza di Mantova e dunque entro la regione
MB.
Per tacere che il non soltanto ha violato l'obbligo Pt_1 - 37 -
di non concorrenza, per aver svolto presso la concorrenza l'attività di gestione di patrimoni finanziari (di qualunque cliente, anche nuovo) a lui inibita, ma anche per aver stornato presso il nuovo soggetto in favore del quale ha iniziato ad operare parte della clientela a lui assegnata e da lui seguita
Contro presso
Contro ha documentato che subito dopo le dimissioni del già in data 19 ottobre 2021, il cliente importante ha Pt_1 CP_5
trasferito su conto EU, a mezzo assegno, l'importo di €
620.000,00; non solo, ha altresì documentato che numerosi altri clienti seguiti dal nello stesso mese di ottobre 2021 e Pt_1
anche nel mese di novembre 2021, hanno dato ordini di trasferimento di fondi e titoli a EU, ovvero hanno disposto la liquidazione delle polizze assicurative con compagnie di
Contro assicurazione facenti capo a su conti accesi in EU,
con spostamento su EU di una massa finanziaria complessiva dell'importo di cui si è detto sopra di €
22.000.000,00 (cfr.docc.15 e 16, che riguardano i disinvestimenti, e il doc.17 che riguarda il pacchetto clienti
Contro seguito da in . Pt_1
Stando così le cose, visto il repentino spostamento presso
EU (nell'arco di soli due mesi) di una massa finanziaria di entità così considerevole, facente capo a clienti seguiti dal
Contro quando lavorava alle dipendenze di e visto che ciò Pt_1
Contro è avvenuto in coincidenza con l'uscita del da e Pt_1 - 38 -
l'avvio da parte sua della collaborazione proprio con EU e proprio sulla piazza di Mantova, non vi possono essere dubbi che lo spostamento della clientela in questione su EU sia attribuibile al a prescindere dal fatto che lo stesso abbia Pt_1
adottato precise condotte di sviamento.
L'appellante risulta pertanto aver violato l'obbligo di non concorrenza anche sotto il profilo in esame, essendo del tutto superflue ulteriori prove a riscontro di questa violazione.
Ne discende la conferma della sentenza di primo grado in tema di violazione del patto di non concorrenza ad opera del
Pt_1
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5) VALIDITA'DEL PATTO DI PROLUNGAMENTO
DEL PREAVVISO
Con il terzo motivo di appello, il censura il capo Pt_1
della decisione che ha affermato la validità del patto di prolungamento del preavviso in caso di dimissioni.
Critica la motivazione per relationem del Tribunale e rileva che, in ogni caso, il Tribunale non avrebbe considerato che il patto in questione sarebbe in verità un patto di stabilità,
essendo volto a disincentivare e rendere onerosa l'uscita del lavoratore e prevedendo la facoltà di recesso dallo stesso soltanto dopo 24 mesi, così violando la libertà del lavoratore,
tutelata anche a livello costituzionale, di svolgere una attività
lavorativa consona, adeguata alle proprie competenze - 39 -
professionali.
Si tratterebbe inoltre di un aggravio dell'obbligo di non concorrenza, sottoscritto in pari data, e, per tale ragione il patto sarebbe nullo anche ai sensi dell'art.1343 c.c..
Inoltre, sarebbe nullo perché, da un lato, il prolungamento del preavviso non sarebbe stato adeguatamente remunerato, non prevedendo alcun beneficio di carriera in favore del lavoratore e, in ogni caso, il corrispettivo economico pattuito sarebbe troppo esiguo a fronte del sacrificio impostogli;
dall'altro lato, il patto sarebbe stato sottoscritto senza il rispetto dell'art.1341 c.c..
Rileva infine che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccepita nullità della clausola del patto che prevede che nel caso di inosservanza del preavviso egli sarebbe stato tenuto a restituire il corrispettivo sino a quel momento percepito, nonché
al pagamento in favore della banca, a titolo di ulteriore penale, e salvo il risarcimento del maggior danno, di un importo pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo del preavviso.
La prima previsione riguarderebbe una penale
'mascherata' e non troverebbe giustificazione nell'economia del rapporto, aggiungendosi all'altra penale espressamente prevista,
e divenendo così la penale complessiva assai onerosa.
Le censure non possono essere condivise.
In data 10 giugno 2019, le parti hanno sottoscritto un autonomo patto con il quale hanno previsto l'impegno del - 40 -
di dare un preavviso di 6 mesi nell'ipotesi di dimissioni Pt_1
(“si conviene che con riferimento all'art.79, 1° comma, del vigente CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle Aree
Professionali dipendenti imprese creditizie, finanziarie e
strumentali, Lei si impegna, nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro per dimissioni, ad osservare un preavviso di
6 mesi”).
In ordine a questo impegno il patto prevede un corrispettivo annuo di € 5.000,00, da corrispondersi in due rate semestrali e per ogni anno di permanenza del vincolo.
Il patto ha pure previsto, da un lato, il divieto, per entrambe le parti e per i primi 24 mesi dalla sua sottoscrizione,
di recedere unilateralmente dal patto stesso in pendenza del rapporto di lavoro e, dall'altro lato, la facoltà delle parti di recedere unilateralmente dal patto dopo questo primo periodo,
dando un preavviso di 6 mesi, trascorsi i quali il patto avrebbe cessato di produrre effetti.
Va subito chiarito che il primo divieto non riguarda il recesso dal rapporto di lavoro, come pare sostenere il Pt_1
quando deduce che il patto introdurrebbe un obbligo di stabilità a carico del dipendente della durata di 24 mesi più 6 mesi di preavviso, ma riguarda invece il divieto di recedere unilateralmente dallo stesso patto, autonomo e accessorio al contratto di lavoro, che allunga il termine contrattuale del preavviso, nel senso che sancisce che ciascuna delle parti potrà - 41 -
recedere da quest'ultimo accordo che impone al lavoratore il preavviso di 6 mesi nel caso di dimissioni, soltanto dopo 24 dalla sua sottoscrizione: il che significa che il lavoratore per i primi 24
si è obbligato, nel caso in cui intenda dimettersi, a dare un preavviso di 6 mesi;
per il periodo successivo il lavoratore (al pari del datore di lavoro) può svincolarsi da quest'ultimo obbligo, recedendo dal patto che prolunga il preavviso, dando un preavviso di 6 mesi, per cui qualora intendesse dimettersi, una volta receduto dal patto di prolungamento del preavviso, il preavviso ritorna ad essere quello contrattuale.
In sostanza, il divieto di recesso unilaterale in questione non introduce alcun obbligo di stabilità per il lavoratore di 24
mesi, ossia di permanenza del rapporto di lavoro per tale periodo, ma si limita a regolare la facoltà di recesso delle parti dal patto di prolungamento del preavviso, e non dal rapporto di lavoro.
Ciò chiarito, sul piano del diritto, la giurisprudenza di legittimità che si è trovata ad affrontare la questione della legittimità delle pattuizioni individuali volte a regolamentare il preavviso, ha affermato che, nel rapporto di lavoro dipendente il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso, la cui inosservanza è sanzionata dall'obbligo di corrispondere da parte del recedente una indennità sostitutiva, salva la giusta causa di recesso (cfr.art.2118 c.c. e art.2119 c.c.); pertanto, esso non può
essere preventivamente escluso dalla volontà delle parti, né - 42 -
essere limitato nella sua durata rispetto a quella fissata dalla contrattazione collettiva.
E' invece lecito, mediante accordo individuale, pattuirne una maggior durata, giacché tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, come avviene nel caso in cui non è agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed è sicuramente favorevole a quest'ultimo che resta avvantaggiato dal computo dell'intero periodo agli effetti della indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute (cfr.Cass.n.18122/2016, in motivazione).
Inoltre, si è pure ritenuto (cfr. Cass.n. 17010/2014,
Cass.n. 18547/2009 e Cass.n.17817/2005) che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima del rapporto di lavoro, e che non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima;
inoltre, la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1341 c.c.,
comma 2, per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto.
Nè può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro - 43 -
subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento.
Alla luce di tale ricostruzione, può dunque dirsi che l'ordinamento rimette alle parti sociali ovvero alle stesse parti del rapporto di lavoro la facoltà di disciplinare la durata del preavviso in relazione alle proprie valutazioni di convenienza,
rendendo essenzialmente le parti arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata.
In tale contesto, la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato,
sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l'attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso,
ancorandone l'esercizio ad un più lungo periodo di preavviso
(cfr. la già citata Cass.n.18122 del 2016, in motivazione).
Se questi sono i principi, deve convenirsi con il giudice di primo grado laddove ha accertato la legittimità del patto in questione.
L'accordo di prolungamento del preavviso sottoscritto dalle odierne parti (peraltro, come si è detto, con un patto ad - 44 -
efficacia temporanea ben determinata, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta, seppure con preavviso,
del patto stesso) ha come contraltare un corrispettivo per il lavoratore e questo corrispettivo risulta del tutto adeguato a compensare il 'sacrificio' assunto dal lavoratore di allungare il termine del preavviso in caso di dimissioni.
Occorre precisare che il preavviso previsto dal CCNL nel caso di dimissioni del dipendente della qualifica del ricorrente è
pari ad un mese e il CCNL fa anche salvo diverso accordo tra le parti: il patto concluso dalle odierne parti allunga il preavviso a 6
mesi e in cambio è riconosciuto al dipendente un compenso annuo, erogato in corso di rapporto di lavoro, di € 5.000,00 lordi,
per cui un compenso minimo di almeno € 10.000,00 per i primi due anni, non potendo le parti recedere dal patto prima del decorso di 24 mesi dalla sua sottoscrizione (quindi € 2.000,00
per ogni mese di prolungamento del preavviso, essendo stato il preavviso contrattuale di un mese che il dipendente sarebbe stato obbligato a dare ai sensi del CCNL e senza alcun compenso,
prolungato a sei mesi).
Il corrispettivo è poi destinato ad aumentare con il passare degli anni ed essendo erogato annualmente è anche idoneo a compensare il sacrificio del lavoratore per quanto attiene alla progettazione di un cambio di lavoro, con
Contro conseguenti dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con dietro obbligo di un preavviso più lungo di 6 mesi, anziché di un - 45 -
mese.
Si tratta dunque di un compenso del tutto congruo,
riguardando una sorta di 'stabilità' del rapporto di soli 5 mesi in più rispetto al mese di preavviso previsto dal CCNL e non si vede neppure come questo obbligo di 'stabilità' possa aggravare il patto di non concorrenza post rapporto di lavoro, pure concluso dalle parti, il quale acquista operatività e diviene efficace dopo la cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente indifferenza della maggiore o minore durata del rapporto di lavoro.
Deve altresì precisarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal il corrispettivo in questione, com'è ovvio, Pt_1
va ad aggiungersi alla normale retribuzione che il dipendente,
vincolato dall'obbligo in questione e nell'osservanza dell'obbligo medesimo, percepirà durante i sei mesi di preavviso: certo essendo che nei sei mesi di preavviso il lavoratore continuerà a lavorare, percependo la relativa retribuzione e valendo il periodo di lavoro durante il preavviso anche ai fini dell'anzianità lavorativa (salvo l'esonero dalla lavorazione del preavviso da parte della banca, con il vantaggio in questo caso per il lavoratore di essere immediatamente liberato dall'obbligo, con contestuale immediata risoluzione del rapporto di lavoro e incameramento delle somme percepite nel corso del rapporto di lavoro quale corrispettivo del patto di allungamento del preavviso). - 46 -
Né ha qualche rilievo la circostanza che quale corrispettivo del vincolo in questione non sia stato previsto anche un avanzamento di carriera, essendo questo uno dei vari benefici che le parti possono prevedere quale controprestazione del vincolo relativo all'allungamento del preavviso e non avendo lo stesso alcun carattere di obbligatorietà (non essendo previsto da alcuna norma di legge o contrattuale ed essendo rimessa alla libera volontà delle parti la scelta sul tipo di beneficio da accordare al lavoratore che si assume il vincolo del maggior preavviso).
Ciò che rileva è che il corrispettivo previsto nel caso di accordi del tipo di quello in esame sia congruo ed adeguato
(cfr.Cass.14457/2017), a prescindere dal fatto che si tratti di un compenso in denaro, un avanzamento in carriera o anche di entrambi (come nei casi presi in considerazione dalla giurisprudenza citata dall'appellante, ove non si afferma affatto che il compenso in questione debba prevedere obbligatoriamente un beneficio di carriera, ma dove si parla unicamente di congruità e adeguatezza del corrispettivo, ritenuta sussistente nei casi concreti esaminati dalla Corte di Cassazione ove il corrispettivo era dato anche da benefici professionali).
In conclusione, la pattuizione in esame deve ritenersi legittima.
Con la precisazione che la legittimità della pattuizione ora affermata non è neppure incisa dall'asserito mancato rispetto - 47 -
dell'art.1341 c.c..
Si tratta infatti di una pattuizione del tutto autonoma,
sottoscritta da entrambe le parti e nell'ambito della quale entrambe le parti hanno manifestato una volontà negoziale diretta allo specifico contenuto del patto, il quale non contiene clausole diverse da quelle collegate all'allungamento del preavviso, con la conseguenza che non è possibile parlare di clausola vessatoria inserita in un più ampio contesto negoziale recato da un modulo unilateralmente predisposto e riguardante vari diritti e obblighi, così da indurre a ritenere, in difetto di specifica sottoscrizione, l'assenza di una specifica volontà sul punto da parte del contraente seriale (cfr.Cass.n.22933 del 2015).
In tema valgono dunque le medesime considerazioni di cui al precedente punto 3) della presente motivazione.
Per quanto riguarda poi le penali previste nel caso di violazione del vincolo, deve rilevarsi che il patto prevede che “ai sensi e per gli effetti dell'art.1382 c.c.”, in caso di inosservanza del periodo di preavviso concordato, il lavoratore sarebbe stato tenuto a restituire il corrispettivo sino ad allora percepito nonché
al pagamento di un'ulteriore penale, salvo il risarcimento del maggior danno, di importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata al per il periodo del preavviso non rispettato. Pt_1
La clausola in questione, secondo il suo stesso tenore letterale, riguarda pacificamente le 'penali' previste in caso di inadempimento dell'obbligo del di dare un preavviso di Pt_1 - 48 -
6 mesi in caso di dimissioni, e non penali mascherate, come sostenuto dal Pt_1
Si tratta inoltre di penali che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non sono affatto nulle per la loro eccessiva onerosità.
La prima penale si limita a prevedere la restituzione del corrispettivo anticipatamente incamerato per l'assunzione del vincolo da parte del lavoratore e in sostanza corrisponde ad una voce pacifica del danno da inadempimento che secondo gli ordinari principi in materia di risarcimento del danno, il debitore obbligato e totalmente inadempiente è tenuto a risarcire: non avendo il dipendente rispettato l'obbligo di preavviso di 6 mesi da lui assunto dietro il pagamento di un determinato corrispettivo, lo stesso non può che essere condannato a restituire quest'ultimo corrispettivo.
Quanto alla seconda penale la stessa corrisponde in sostanza all'indennità sostitutiva del mancato preavviso ed è in linea con quanto previsto dall'art.2118, comma 2, c.c., che sancisce che in mancanza di preavviso, il recedente dal rapporto di lavoro è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
A fronte di questa previsione di legge che legittima la parte non recedente, in caso di inadempimento dell'obbligo del preavviso dell'altra parte recedente, a pretendere la relativa - 49 -
indennità sostitutiva, non si vede come la penale in questione,
che corrisponde esattamente a detta indennità, possa ritenersi eccessivamente onerosa.
Essendo pacifico in causa e documentale che il Pt_1
non ha adempiuto l'obbligo da lui assunto con il patto in esame,
avendo rassegnato le dimissioni con immediatezza, senza dare il preavviso concordato di 6 mesi (e, per la verità, senza dare neppure quello contrattuale di un mese), lo stesso è tenuto, in virtù delle clausole penali previste dal patto, a restituire il corrispettivo del patto incamerato alla data delle dimissioni,
nonché a corrispondere alla banca un'ulteriore somma pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso non rispettato, come fondatamente accertato dal giudice di primo grado, con statuizioni che non meritano pertanto alcuna censura.
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6) RIDUZIONE DELLE PENALI
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante chiede la riduzione ad equità delle penali previste per l'obbligo di non concorrenza e per l'obbligo di informativa circa la nuova occupazione.
Sostiene che le penali risulterebbero manifestamente eccessive a fronte dei corrispettivi pattuiti.
In particolare, quella prevista per il patto di non concorrenza, di € 154.588,85, sarebbe pari al doppio dell'ultima
RAL e corrisponderebbe ad oltre 15 volte l'importo, sempre - 50 -
lordo, del corrispettivo annuo del patto di non concorrenza.
Sottolinea che in base ai dati riportati dalla stessa banca, i disinvestimenti da parte di alcuni clienti sarebbero stato limitati
Contro rispetto al portafoglio complessivo da lui gestito presso e inoltre egli sarebbe stato inadempiente al patto soltanto parzialmente, posto che a seguito del provvedimento giudiziale cautelare di inibizione dell'attività da lui svolta in violazione del
Contro patto, ottenuto da si sarebbe astenuto da questa attività per quasi l'intera durata dell'obbligo, dal 3 novembre 2021 al 14
settembre 2022, quando il provvedimento cautelare era stato revocato.
Per quanto riguarda la penale di € 20.000,00 prevista per la violazione dell'obbligo di informativa, pure contenuto nel patto di non concorrenza, sostiene il carattere inutilmente vessatorio del suddetto obbligo cui non corrisponderebbe alcun interesse della banca, essendo l'attività dei consulenti finanziari soggetta all'iscrizione in apposito Albo che ben può essere consultato dalla banca (mediante semplice accesso internet).
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data
10 giugno 2019, prevede che: “in caso di inadempimento del
solo obbligo di informativa sopra specificato (circa la sua
effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del
rapporto con la Lei sarà tenuto al pagamento in ns. CP_1
favore di una penale pari ad € 20.000,00 (...). Per il caso di - 51 -
inadempimento delle altre obbligazioni di cui al presente patto
lei sarà tenuto a pagare alla nostra a titolo di penale, un CP_1
importo pari ad € 154.144,00 (...), con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore, ove comprovato, e con salvezza
altresì del rispetto del patto stesso fino alla scadenza del termine pattuito, nonché di ogni altro nostro diritto”.
E' noto che la clausola penale ha la funzione oltre che di rafforzare il vincolo contrattuale, di stabilire, in via preventiva,
la prestazione dovuta a titolo di risarcimento del danno, in caso di inadempimento dell'obbligo cui la stessa inerisce, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto.
Inoltre, ai sensi dell'art.1383 c.c., il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale (salvo che questa sia pattuita per il semplice ritardo), ma nel caso di patti come quello di specie (che obbligano a un non fare per un determinato periodo di tempo), è consentito alle parti derogare a questa previsione e prevedere che la parte non inadempiente,
oltre ad aver diritto alla penale, possa comunque pretendere il rispetto dell'obbligo di non concorrenza per il tempo successivo all'accertato inadempimento dello stesso.
Peraltro più in generale, si è affermato che nel caso in cui l'obbligazione principale sia costituita da una obbligazione di durata, di dare o di fare o di non fare, il divieto di cumulo tra esecuzione in forma specifica della prestazione e clausola penale - 52 -
riguarda le sole prestazioni già maturate e non adempiute e non quelle non ancora maturate, per le quali permane l'obbligo di adempimento, poiché in caso contrario sarebbe consentito al debitore di sottrarsi alla obbligazione attraverso il proprio inadempimento.
Pertanto, in caso di violazione del patto di non concorrenza con obbligazione di non fare per un determinato periodo, il creditore in cui favore sia stata prevista la clausola penale può pretendere il pagamento della penale per gli inadempimenti già realizzatisi, conservando tuttavia il diritto al comportamento omissivo da parte del debitore sino alla scadenza del termine pattuito (cfr.Cass.n.6976 del 1995).
In questi casi, la parte non inadempiente può dunque chiedere contestualmente il pagamento della penale e l'adempimento per il futuro del patto di non concorrenza.
Per quanto attiene alla penale per la violazione dell'obbligo di non concorrenza, le odierne parti si sono mosse in questo senso, posto che nel prevedere le penale di €
154.144,00, hanno fatto salvo il diritto della banca di pretendere il rispetto del patto di non concorrenza sino alla scadenza del termine pattuito, pur in presenza dell'obbligo del lavoratore inadempiente di pagare la penale.
Ne deriva che la banca, a fronte della violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte del ha diritto di Pt_1
ottenere la penale pattuita, nonostante abbia chiesto al contempo - 53 -
l'adempimento del patto, essendo pacifico in causa che la CP_1
immediatamente dopo le dimissioni del abbia agito in Pt_1
sede cautelare, avanti al Tribunale di Siena, e quest'ultimo giudice, in data 28 ottobre 2021, abbia ordinato al di Pt_1
astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale in
Contro violazione del patto di non concorrenza in atto con alla data delle dimissioni (il provvedimento giudiziale è stato notificato al ricorrente in data 22 novembre 2021 - doc.19 fasc.1° grado – ed è stato poi revocato in data 14 Pt_1
settembre 2022 - fatto incontestato -).
Sempre in linea di diritto, deve poi rilevarsi che l'art.1384 c.c. consente la riduzione della penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Circa quest'ultima situazione, la giurisprudenza ha chiarito che occorre guardare all'interesse di entrambe le parti,
senza perdere di vista l'interesse del creditore all'adempimento,
tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno (cfr.Cass.n.17731
del 2015).
Quanto al momento, genetico o funzionale, al quale far riferimento per la valutazione dell'eccessività della penale, si è - 54 -
affermato che al di là dell'espressione letterale utilizzata nell'art.1384 c.c., non è sufficiente guardare al momento genetico del contratto, ma occorre guardare anche alla fase successiva della sua esecuzione.
Ed invero, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass.n.11908 del 2020 e i precedenti ivi richiamati), ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola,
come pare indicare testualmente l'art.1384 c.c. riferendosi all'interesse che il creditore 'aveva' all'adempimento, ma deve valutare tale interesse anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente inseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto negoziale trovano applicazione i principi di solidarietà,
correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.,
conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art.1384 c.c., impiegando il verbo 'avere' all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
Facendo applicazione di questi principi, sotto un primo profilo, non può dubitarsi, come condivisibilmente affermato dal - 55 -
Tribunale, che l'ammontare della penale per il patto di non concorrenza appare congruo in base ad un giudizio ex ante, avuto riguardo all'interesse specifico e rilevantissimo che il
Contro creditore, ossia aveva all'adempimento, tenuto conto dell'ingente portafoglio finanziario gestito dal ricorrente (pari a circa € 68.000.000,00), suscettibile in caso di inadempimento del patto, di essere trasferito alla concorrenza e quindi alla funzione anche dissuasivo-sanzionatoria dell'istituto.
Ed invero, sotto questo profilo deve tenersi conto della specificità del settore in cui opera la banca appellata e della conseguente necessità di impedire, entro i limiti previsti dalla legge, che il lavoratore, grazie alle competenze acquisite presso il datore di lavoro, produca uno sviamento della clientela ai danni dell'ex datore.
Il era un dipendente di elevata qualificazione che Pt_1
gestiva da anni clientela che aveva disponibilità di capitali consistenti da investire, così che il rischio conseguente alla perdita di tale clientela fidelizzata al lavoratore, o comunque di riduzione di spazi di mercato nell'area già di pertinenza dell'appellante, in conseguenza del suo impegno alle dipendenze di un concorrente, era obiettivamente elevato (è evidente che lo svolgimento da parte del di analoga attività presso una Pt_1
banca concorrente, sulla stessa piazza, avrebbe esposto la banca ex datrice di lavoro al rischio del passaggio di buona parte clientela, quella che verosimilmente aveva instaurato un rapporto - 56 -
di fiducia con il ricorrente, al nuovo intermediario concorrente per cui il dipendente aveva deciso di operare).
Ne costituisce una riprova il fatto che la clientela del una volta che questi è effettivamente passato alla Pt_1
concorrenza, ha spostato su EU, ossia sul soggetto concorrente per cui il ha iniziato da subito ad operare, Pt_1
una massa finanziaria pari alla consistente somma €
22.000.000,00 circa, in soli due mesi.
Da questo punto di vista, dunque, l'ammontare della penale non può ritenersi eccessivo.
Alle stesse conclusioni non può invece giungersi sulla base di un giudizio ex post avuto riguardo alla situazione venutasi a realizzare dopo qualche mese dalle dimissioni del e in Pt_1
vigenza dell'obbligo di non concorrenza.
Come più volte detto, è pacifico che con provvedimento giudiziale cautelare, in pendenza del periodo di non concorrenza,
sia stata inibita al l'attività lesiva dell'obbligo di non Pt_1
concorrenza e non vi è prova in atti che il non abbia Pt_1
ottemperato l'ordine giudiziale e abbia continuato a svolgere
Contro attività in concorrenza con nonostante detto ordine.
Al riguardo deve osservarsi che il provvedimento di inibizione ottenuto dalla Banca inaudita altera parte, è stato notificato al in data 22 novembre 2021, e non risulta che Pt_1
da questa data in poi si siano realizzati altri spostamenti di
Contro clientela seguita dal presso ulteriori rispetto a Pt_1 - 57 -
quelli invece verificatisi prima dell'adozione dell'ordine giudiziale.
La stessa banca, elencando ai punti 30 e 31 della memoria di costituzione, gli ordini di trasferimento di fondi e titoli a EU di clienti in precedenza seguiti dal Pt_1
oppure le liquidazioni delle polizze assicurative con compagnie
Contro facenti capo al medesimo e il trasferimento del ricavato su conti intestati a EU ad opera di clienti sempre seguiti dall'appellante, ha fatto riferimento ad operazioni tutte effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2021, l'ultima delle quali risalente al 21 novembre 2021, ossia ad un periodo di tempo in cui il non aveva ancora ricevuto la notifica del Pt_1
provvedimento cautelare inibitorio.
Per il periodo successivo e sino alla revoca del provvedimento cautelare, avvenuta il 14 settembre 2022
(quando mancavano circa 20 giorni alla naturale scadenza dell'obbligo di non concorrenza), non è stato documentato nessun ulteriore spostamento di clienti o masse finanziarie precedentemente seguite dal per cui non vi sono Pt_1
elementi per affermare che questi, come impostogli dall'ordine giudiziale, non si sia astenuto dall'attività lavorativa inibita.
Se così è deve allora ritenersi che l'inadempimento dell'obbligo di non concorrenza da parte del sia stato Pt_1
soltanto parziale, posto che il dipendente ha rispettato l'obbligo di non concorrenza, seppure perché coattivamente a ciò - 58 -
obbligato da un provvedimento giudiziale, nel periodo compreso tra la data della notifica di questo provvedimento (28 novembre
2021) e la data della revoca dello stesso (14 settembre 2022).
Ricorre dunque una delle due situazioni previste dall'art.1384 c.c. che consentono la riduzione equitativa della penale (il parziale adempimento dell'obbligazione).
Ne deriva che la penale in questione, pacificamente riferita al totale inadempimento dell'obbligo di non concorrenza,
deve essere ridotta.
Circa l'entità della riduzione, ritiene questa Corte che sia congruo ridurre la penale di circa la metà, posto che se è vero che la violazione dell'obbligo di non concorrenza è avvenuta per circa tre mesi sui dodici di durata dell'obbligo, è altrettanto vero che detta violazione, per quanto breve, ha portato ad un consistente spostamento di clienti in favore del nuovo soggetto per cui il ha iniziato ad operare (per una massa Pt_1
finanziaria pari a circa 1/3 di quella, molto consistente, gestita
Contro dal dipendente alle dipendenze di .
In punto la sentenza va dunque rivista e la penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza va ridotta alla somma complessiva di € 75.000,00.
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Per quanto riguarda la penale prevista per l'obbligo di informativa cui il era tenuto e pacificamente non Pt_1
osservato, non vi sono invece ragioni per procedere con una - 59 -
riduzione.
Il patto di non concorrenza prevedeva che per tutto il periodo di durata del patto (12 mesi), il avrebbe avuto Pt_1
Contro l'obbligo di fornire a “informazioni complete e
documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni
variazione successiva onde poter verificare il rispetto di quanto
stabilito nel presente patto”.
Come già visto, nel caso di inadempimento di questo è
stata prevista una penale di € 20.000,00.
Ebbene, sotto un primo profilo (giudizio ex ante),
l'importo appare congruo rispetto all'interesse della di CP_1
verificare l'effettivo adempimento da parte del lavoratore degli obblighi assunti e valutare l'eventualità delle iniziative da intraprendere a tutela dei beni aziendali;
sotto altro profilo
(giudizio ex post), va osservato che l'appellante, dimessosi improvvisamente, non ha fornito alcun riscontro alla lettera con
Contro cui, all'indomani delle dimissioni, gli rammentava l'esistenza del patto di non concorrenza.
Con la precisazione che non incide sull'interesse della banca all'adempimento dell'obbligo in questione il fatto, dedotto dall'appellante, che l'istituto di credito avrebbe potuto agevolmente verificare il suo passaggio alla concorrenza consultando l'Albo dei consulenti finanziari, e ciò sia perché il si è espressamente assunto l'obbligo in questione come Pt_1
accessorio a quello di non concorrenza, e dunque per ciò solo era - 60 -
tenuto a rispettarlo (essendo del tutto indifferente che la controparte, in tesi, potesse raggiungere in altro modo il risultato finale cui è stato finalizzato l'obbligo); sia perché l'obbligo ha ad oggetto “informazioni complete e documentate circa la Sua
effettiva attività lavorativa” e i dati ricavabili dall'Albo dei consulenti finanziari non forniscono affatto informazioni complete sulla nuova attività di colui che vi è iscritto, indicando soltanto il nuovo soggetto per cui il consulente finanziario opera e il domicilio da lui eletto, senza alcuna indicazione del tipo di attività svolta, del ruolo e delle mansioni svolte, della sede di lavoro e quant'altro, ossia di tutti quei dati che non soltanto rendono certa la violazione dell'obbligo, ma sono utili anche per rappresentare la gravità della violazione e i correlati maggiori o minori rischi cui la banca va incontro per effetto della stessa.
Non vi sono dunque spazi per ridurre la penale in questione, con conseguente conferma della decisione di primo grado in punto.
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7) CONGUAGLIO DEL CREDITO RETRIBUTIVO
DEL BATTISTI
Con il sesto e ultimo motivo di appello, il si Pt_1
duole che il giudice di primo grado non abbia pronunciato sulla domanda di pagamento delle competenze di fine rapporto a lui spettanti e proposta a seguito della riconvenzionale avanzata dalla banca. - 61 -
Il motivo è privo di fondamento essendo pacifico in causa il credito del per le competenze di fine rapporto ed Pt_1
essendo altrettanto pacifico che questo credito è stato conguagliato dalla banca con il maggior credito vantato dalla banca medesima nei confronti del per la violazione del Pt_1
patto di non concorrenza e dell'obbligo di informativa, nonché
del patto di prolungamento del preavviso.
Le somme finali oggetto della condanna di primo grado,
corrispondenti a quelle pretese in via riconvenzionale della banca, sono state dunque quantificate già al netto del credito retributivo del Pt_1
Queste somme restano dunque ferme, con l'unica eccezione della riduzione ad € 75.000,00 della penale dovuta dal per la violazione del patto di non concorrenza. Pt_1
::::::::::
8) SPESE DI LITE
Per quanto attiene alle spese di lite, la parziale riforma della sentenza di primo grado travolge di per sé la statuizione in materia di spese, posto che la liquidazione delle spese processuali (del primo e del secondo grado) deve effettuarsi sulla base dell'esito finale della controversia, in sede di decisione di secondo grado.
E' noto il principio, costantemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui il giudice di appello, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere - 62 -
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, con la conseguenza che si ha violazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., quando la parte soccombente venga ritenuta soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.
Nella specie, alla luce dell'esito finale del presente giudizio, le parti sono risultate parzialmente e reciprocamente soccombenti, per cui risulta congruo compensare per intero tra le stesse le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Riforma parzialmente la sentenza n.209/2023 del
Tribunale di Mantova e riduce la somma dovuta dal a Pt_1
titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza all'importo di € 75.000,00;
respinge per il resto l'appello;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Brescia, 12 settembre 2024
Il Presidente Est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)