Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Sentenza 6 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/07/2022, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2022
N. 01149/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2021, proposto da
AC CO e BA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Vignola e dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NA RETE GAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Ugo Nichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione GL, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN Petroli di EN AN CO & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Larocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 67 del 3.3.2021, con la quale la Regione GL ha rilasciato alla NA RETE GAS S.p.A. l'Autorizzazione Unica, trasmessa con nota di NA RETE GAS S.p.A. prot. n. 413 del 12.4.2021, alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di D.P.R. n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), D.L. n. 239/2003 convertito in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 e D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014, del Metanodotto denominato “Allacciamento EN Petroli DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di CE CA (BR), nonché dei verbali della Conferenza dei Servizi del 3.11.2020, del 16.12.2020 e del 4.2.2021 e di tutti gli altri atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NA RETE GAS S.p.A., Regione GL e EN Petroli di EN AN CO & C. S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to M. Musio, avv.to N. Vignola, avv.to R. Bellomo in sostituzione dell'avv.to A. Bucci, avv.to M. Morosetti in sostituzione degli avv.ti G. Berruti e U. Nichetti, avv.to F. Larocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso del 09/06/2021, notificato in data 18/06/2021, i sigg. AC CO e BA LL - proprietari di un terreno agricolo distinto in C.T. al foglio 97 p.lle 86 e 91 sito nel Comune di CE CA, interessato dal tracciato del realizzando Metanodotto - hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva:
- della determinazione n. 67 del 3.3.2021 con la quale la Regione GL ha rilasciato alla Società NA RETE GAS S.p.A., l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), D.L. n. 239/2003 convertito in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5, D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 e D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014, del Metanodotto denominato " Allacciamento EN Petroli DN 100 (4") - 75 bar " nel Comune di CE CA (BR); del sottostante verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 4.2.2021, nonché dei verbali del 3.11.2020 e del 16.12.2020; di tutti gli atti preordinati, precedenti e conseguenti a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e in particolare della nota Di-SOR/Lav/CST prot. n. 413 del 12.4.2021, con la quale la NA RETE GAS S.p.A., Ente delegato dalla Regione GL ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, ha notificato l'impugnata determinazione regionale n. 67/2021 ed offerto le indennità per occupazione temporanea, costituzione di servitù ed occupazione e danni in relazione al terreno di proprietà della ricorrente.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 D. Lgs. n. 164/2000. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
II. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del giusto procedimento.
1.2. L’1.07.2021 si sono costituite in giudizio la Regione GL e la NA RETE GAS S.p.A. contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per la reiezione del ricorso.
Anche la Società EN Petroli di EN AN CO & C. S.n.c. si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 426/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti, ritenendo l’assenza dei “necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora”, in quanto “- sotto il primo profilo, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento EN Petroli” DN 100 (4”) - 75 bar, proposta da NA Rete Gas S.p.a. sembra contenere, all’allegato n.2, la “Dichiarazione ex art. 31, ultimo comma, D. Lgs. 23.05.2000 n. 164”, nel mentre l’impianto già esistente della 2i Rete Gas risulta tecnicamente inidoneo per i fini in questione; gli Enti partecipanti alle Conferenze dei Servizi del 3 novembre 2020 e del 16 dicembre 2020 appaiono aver compiutamente esaminato e istruito l’istanza predetta senza che alcun partecipante abbia espresso il proprio dissenso circa la scelta localizzativa, ritenendo, con valutazioni tecnico-discrezionali (adeguatamente motivate) scevre da profili di illogicità, irrazionalità o erroneità manifeste, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo del Metanodotto suindicato, fra cui la conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; il percorso alternativo indicato da parte ricorrente, pur interessando un’unica particella, appare attraversare il fondo nel suo mezzo e presentare le criticità rappresentate dalla sussistenza di ulivi monumentali e di vincoli paesaggistico - ambientali, mentre il progetto autorizzato - che riguarda un’area parallela alla viabilità già presente e realizzata tra i vari fondi, intercettante in modo limitrofo i suoli privati incisi dalla conduttura - ha ottenuto il parere paesaggistico favorevole e interessa un’area di minore sensibilità ambientale e paesaggistica;- sotto il profilo del periculum, lo stesso sembra escluso in considerazione della temporaneità (circa tre mesi) dell’attraversamento e dell’interramento dell’impianto di che trattasi ”.
Con ordinanza collegiale n. 5188/2021 il Consiglio di Stato, ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti avverso il suindicato esito cautelare di primo grado, dando atto che “ nel bilanciamento degli opposti interessi, appare prevalente quello generale all’approvvigionamento della fornitura, mentre invece l’eventuale pregiudizio rappresentato dall’apposizione della servitù potrebbe essere ristorato, all’esito del giudizio di merito, mediante rimozione del gasdotto e risarcimento del danno eventualmente patito”.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Nella pubblica udienza del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Con un primo ordine di censure, i ricorrenti deducono la illegittimità dell’avversata Autorizzazione Unica, alla costruzione ed esercizio del Metanodotto in questione, rilasciata dalla Regione GL alla NA RETE GAS S.p.A., sostenendo che l’istanza da quest’ultima proposta non era corredata dalla dichiarazione da rendersi ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 164/2000, con conseguente carenza di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 164/2000 citato.
L’assunto è smentito “per tabulas”.
Osserva, il Tribunale che, con nota prot. n. 375 del 13/5/2020 e relativi allegati, pervenuti alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione GL con p.e.c. del 14/5/2020, la Società NA RETE GAS S.p.A. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. n. 327/2001 e ai sensi della L.R. n.22/2/2005 n. 3, modificata della L.R. 8/3/2007 n. 3, formale istanza per rilascio di Autorizzazione Unica, con contestuale richiesta di approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alla costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato “Allacciamento EN Petroli DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di CE CA (BR), allegando (effettivamente) le dichiarazioni previste per legge, assumendosene la responsabilità, e presentando (in particolare) - sempre mediante la p.e.c. del 14/5/2020 inviata presso i competenti Uffici Regionali - la prescritta dichiarazione ex art. 31 del D. Lgs. n. 164/2000.
Non è condivisibile, infatti, l’assunto dei ricorrenti secondo i quali “ il chiaro tenore letterale della norma la realizzazione di opere analoghe a quelle in trattazione non è (e non può) essere legata solo ad un dato assertivo di tipo negativo prodotto dalla Società che propone il progetto (circa la non utilizzabilità delle reti esistenti), ma deve essere corredata da evidenze documentali, in grado di conferire supporto istruttorio e, quindi, portata concreta e tecnica al dato formale (idonea documentazione” , non occorrendo - ad avviso del Collegio - la contestuale dimostrazione sul piano tecnico di quanto dichiarato ex art. 31 D. Lgs. n. 164/2000.
Dal punto di vista normativo, l’art.30 del D. Lgs. n. 164/2000 stabilisce che: “ 1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorità competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, può, con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione ”.
Il successivo art. 31 aggiunge: “ 1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilità ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.
2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorità competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione”.
Come risulta dalla documentazione esibita in giudizio dalla Regione GL e dalla controinteressata NA RETE GAS S.p.A., quest’ultima ha prodotto, unitamente alla domanda “ di autorizzazione ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio del Metanodotto denominato “Allacciamento EN Petroli” DN 100 (4”) – 75 ba r” del 13 maggio 2020, quali allegati “ la relazione tecnica e gli elaborati planimetrici VPE-001 e VPE-002 in scala 1:2000, su cui sono individuate le aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, nonché quelle soggette ad occupazione temporanea per l’esecuzione dei lavori ”, nonché (in particolare) la dichiarazione prestata ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 164 del 23.05.2000, dichiarando esplicitamente “ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 164 del 23.05.2000, che con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente idoneo, risultando pertanto indispensabile realizzare il metanodotto denominato “Allacciamento EN Petroli di CE CA (BR) DN 100 (4”) – 75 bar, interessante la Regione GL, la Provincia di Brindisi ed il Comune di CE AI (BR), il cui tracciato è riportato in rosso nell’allegato schema rete ”.
Con riferimento a tale incombente, la norma citata non richiede ulteriori formalità o diverse dichiarazioni: “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
La circostanza che la suddetta dichiarazione, resa ex art. 31 Decreto Lgs. n. 164/2000 e richiamata anche nella comunicazione dei avvio del procedimento in questione, (la cui regolarità, peraltro, non è stata puntualmente contestata nel ricorso) non fosse resa disponibile dalla Regione sul sito istituzionale (all’indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA) e che sarebbe priva di numero di protocollo risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, sia perché la norma citata non prescrive particolari forme di pubblicazione per tale dichiarazione (costituendo quest’ultima solo un allegato alla domanda), sia perché la Regione GL non ha mai dichiarato l’avvenuta pubblicazione di siffatta dichiarazione.
2.2. Del pari infondato è l’ulteriore assunto con il quale parte ricorrente rileva che la dichiarazione ex art.31 del D. Lgs. n. 164/2000, non era corredata da “ apposita dichiarazione attestante, anche attraverso idonea documentazione a cui fa rinvio la medesima norma, l’impossibilità di usufruire e/o utilizzare gli impianti già esistenti, e in particolare quello gestito dalla 2i Rete Gas, concessionaria di rete di distribuzione già presente all’interno del territorio locale, il cui tracciato era (ed è) sostanzialmente analogo a quello prefigurato dalla Snam Rete Gas ”, atteso che correttamente la Regione GL ha ritenuto - ai fini della procedibilità ed ammissibilità dell’istanza stessa - soddisfatto il requisito della presentazione della dichiarazione ex art. 31 del D. Lgs. n. 164/2000.
Invero, osserva, il Tribunale che, in ogni caso, la domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio del metanodotto denominato “ Allacciamento EN Petroli” DN 100 (4”) – 75 bar ” del 13 maggio 2020, risultava corredata (oltre che dalla suddetta dichiarazione ex art.31 del D. Lgs. n. 164/2000) anche dalla relazione tecnica e dagli elaborati planimetrici VPE-001 e VPE-002 in scala 1:2000, su cui sono individuate le aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, nonché quelle soggette ad occupazione temporanea per l’esecuzione dei lavori; inoltre, nel corso del relativo procedimento, come risulta dal verbale della conferenza di servizi del 4 febbraio 2021 e dalla controdeduzioni del 2.11.2020 fornite dalla Società controinteressata proprio in ordine alle osservazioni formulate dai ricorrenti, quest’ultima precisava, che “ l’atto autorizzativo in questione è relativo ad un nuovo Metanodotto da realizzare che non può seguire il tracciato di quello esistente, così come indicato dalla Ditta deducente, in quanto il punto di riconsegna da allacciare è situato in una zona diversa da quella interessata dal gasdotto esistente. In merito alle considerazioni sull' impatto dell'opera, sul contesto paesaggistico e ambientale, evidenziamo che il tracciato della nostra opera a farsi sarà oggetto di opportuna valutazione da parte degli Enti preposti. Relativamente all'osservazione sulla idoneità di scelta del tracciato, sottolineiamo che quello da noi individuato, oltre che essere il più razionale e meno pregiudizievole per i fondi attraversati, risulta in linea con le previsioni di cui al D.M. 17/04/2008 "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".
Inoltre, in merito alla asserita interferenza del progetto con l’esistente gasdotto della Società 2i Rete Gas, basti rilevare che quest’ultima, in sede di Conferenza di Servizi pur rilevando che “ le opere previste potrebbero costituire interferenza con le proprie infrastrutture, in quanto il metanodotto si porrebbe in parallelismo alla strada di accesso alla cabina di primo salto e misura, di proprietà ” ha espresso parere favorevole, sia pur condizionato all’esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione, con conseguente assenza di particolari difficoltà o ragioni ostative interferenziali.
2.2.1. Del tutto indimostrato è, inoltre, l’assunto secondo cui EN Petroli S.n.c. sarebbe già servita da altra (adeguata) fornitura di gas metano.
2.2.2. Quanto, invece, alla circostanza che la medesima zona sarebbe già servita dal distributore 2i Rete Gas, il cui tracciato (della 2i Rete Gas) sarebbe idoneo e adeguato tecnicamente, l’assunto non è sufficiente a smentire la inutilizzabilità della rete preesistente, attestata dalla Società proponente, risultando pacifica la destinazione domestica (a bassa pressione, a 5 bar) di suddetta rete, come tale obiettivamente non idonea per la distribuzione a fini di autotrazione presso le Stazioni di servizio (per la quale, come efficacemente eccepito dalle resistenti, è invece prevista una rete ad “alta pressione”, a 75 bar).
2.3. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali i ricorrenti assumono che il tracciato autorizzato alla Società proponente, risulta “ irragionevolmente più lungo, più dispendioso, più impattante e più penalizzante (e per un maggior numero di privati) rispetto a valide alternative che, pur prospettate, sono state immotivatamente ignorate da NA (e dalla Regione GL )”.
Sostengono, altresì, i ricorrenti che tanto sarebbe emerso nel seno della Conferenza dei Servizi del 4.2.2021, ove il rappresentante comunale dichiarava “che il progetto della NA è molto più impattante rispetto alla proposta alternativa che invece impatta una sola particella (n. 106)”.
Osserva il Tribunale che in base all’art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 “ per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ” all’interno della quale, come prescritto dall’art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990 e smi “…. l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ”.
E’ stato rimarcato in giurisprudenza che la Conferenza di Servizi costituisce la sede esclusiva dove le amministrazioni interessate e convocate manifestano con le forme prescritte l'assenso o il dissenso rispetto al rilascio di un richiesto titolo abilitativo nell'ambito di un modulo procedimentale che si conclude con l'adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità procedente, rispetto al quale la conferenza costituisce un passaggio prodromico, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 09/04/2018, n. 197).
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, nella terza e conclusiva Conferenza di Servizi decisoria del 04.02.2021, in modalità sincrona e telematica, con riferimento alla proposta progettuale alternativa, risulta espresso quanto segue.
“L ’ing. SU del Comune di CE CA riferisce che l’11.01.2021 si è tenuto un incontro propedeutico al tavolo tecnico svolto il 20.01.2021.Al tavolo tecnico del 20.01.2021 è stata presentata una proposta alternativa al tracciato oggetto del presente procedimento e discussa con i referenti di NA presenti. A verbale della odierna seduta di CdS, l’ing. SU chiede se NA ritiene accoglibile la proposta alternativa presentata. NA interviene riferendo che il tracciato proposto in alternativa è diverso da quello oggetto del procedimento in corso. NA riferisce che il percorso alternativo proposto non è per NA praticabile in quanto interessa altre particelle non considerate e che non tiene conto dei vincoli esistenti. NA riferisce che la proposta alternativa coincide con quella già avanzata dalla ditta Ciraci CO, già oggetto di controdeduzione in atti. L’ ing. SU conclusivamente chiede che NA si pronunci sulla proposta alternativa presentata il 20.01.2021. NA ribadisce che la proposta alternativa ricevuta in data 20.01.2021 non è praticabile”
Al termine della seduta la Conferenza dei servizi “visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate” concludeva favorevolmente i propri lavori.
Ritiene, il Tribunale che, in applicazione delle suindicate coordinate normative ed ermeneutiche, la Conferenza dei Servizi decisoria del 4.2.2021, dopo aver espletato i necessari tavoli tecnici ed esperito la dovuta istruttoria (di cui si è dato conto anche nelle precedenti Conferenze dei Servizi 3 novembre 2020 e 16 dicembre 2020), abbia compiutamente esaminato e istruito l’istanza proposta dalla Società NA RETE GAS S.p.A. esprimendosi favorevolmente anche sulla scelta localizzativa, ritenendo, con valutazioni tecnico-discrezionali (adeguatamente motivate) scevre da profili di illogicità, irrazionalità o erroneità manifeste, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo del Metanodotto suindicato, fra cui la conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (nemmeno il Comune di CE CA si è espresso formalmente contro la scelta localizzativa approvata dalla Conferenza di Servizi).
Del resto, nelle controdeduzioni del 2.11.2020, la Società proponente, dopo aver chiarito che “ relativamente all’osservazione sulla idoneità di scelta del tracciato, sottolineiamo che quello da noi individuato, oltre che essere il più razionale e meno pregiudizievole per i fondi attraversati, risulta in linea con le previsioni di cui al D.M. 17/04/2008 “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8… e che e che la scelta del tracciato non è stata frutto di valutazioni arbitrarie ed illogiche, ma piuttosto la sintesi adeguata, scrupolose e razionali verifiche tecnico-progettuali che hanno tenuto conto delle previsioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.5.1 del sopramenzionato D.M, ”, ha aggiunto rispetto alla scelta del tracciato prescelto rispetto ad altri, fra cui quello dei ricorrenti, che “ il tracciato del metanodotto da realizzare è stato progettato nel rispetto della normativa vigente in materia ( D.M. 17 aprile 2008, etc.), nonché, tenendo conto della massima razionalità tecnico/economica ed in modo da farlo risultare meno pregiudizievole per i fondi attraversati. In relazione alle lamentate ed ipotetiche modifiche all’ assetto idrogeologico e morfologico dei fondi attraversati, occorre chiarire che i lavori di scavo e rinterro, per posa del metanodotto in progetto, avranno carattere temporaneo e saranno eseguiti secondo le eventuali prescrizioni degli Enti preposti, interessati dal presente procedimento autorizzativo ” .
2.4. La disamina del percorso procedimentale seguito evidenzia pertanto l’assoluta infondatezza della lamentata carenza istruttoria e di valutazione degli apporti procedimentali offerti dalle parti, fra cui i ricorrenti, interessate dal procedimento.
Peraltro, “dinanzi a provvedimenti latamente discrezionali, quali sono quelli localizzativi di un’opera pubblica con imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, non può pretendersi lo svolgimento di una dialettica processuale sostitutiva di quella procedimentale negata”.
A tanto aggiungasi che il Tribunale, dalle planimetrie allegate agli elaborati peritali di parte avversa, prodotti in giudizio, condividendo sul punto le eccezioni formulate dalla difesa regionale, non ravvisa elementi di illogicità, erroneità o irrazionalità nella scelta del percorso contestato il quale intercetta solo marginalmente i suoli privati incisi dalla conduttura, a differenza di quello alternativo proposto dai ricorrenti - che sebbene interessi una sola particella la attraversa centralmente creando fasce di rispetto e servitù, sicuramente maggiormente invasive - .
Inoltre, come risulta dalla stessa relazione tecnica prodotta dai ricorrenti (redatta dall’ing.Ivan Macchia), il progetto alternativo proposto, ricadente quasi interamente all’interno della particella 106 del foglio 98 del Comune di CE CA (attraversandola centralmente così rendendola di fatto poco utilizzabile), interessa un’area caratterizzata da diverse criticità ambientali, trovandosi in ambito E3 - zona agricola multifunzionale a carattere agricolo, all’interno della Zona di Protezione Speciale Idrogeologica “A” ai sensi del piano per la Tutela delle acque, in zona sottoposta alle disposizioni del P.P.T.R. approvato con delibera della Giunta della Regione GL, n.176 del 16/2/2015 e pubblicato sul BURP no 40 del 23/03/2015, in parte interessata dalla fascia di rispetto stradale, in area interessata da Paesaggi Rurali denominata “Parco multifunzionale della Valle dei Trulli”.
A giudizio del Tribunale non risultano pertanto sussistenti obiettivi elementi di erroneità o contraddittorietà nella scelta dell’area oggetto dell’intervento rispetto a quella alternativamente proposta dai ricorrenti.
Del resto, la scelta circa l’ubicazione di un’opera pubblica (o di pubblica utilità) è espressione di ampia discrezionalità amministrativa della P.A., dovendosi contemperare plurimi e potenzialmente confliggenti interessi, con la conseguenza che, in subiecta materia il sindacato giurisdizionale è, pertanto, limitato al riscontro ab extrinseco di ipotesi di travisamento dei fatti (ad esempio, errata rappresentazione della condizione dei luoghi), violazione di legge ( mancata richiesta di pareri richiesti ex lege) od eccesso di potere, nella forma della palese e macroscopica irrazionalità, nella specie del tutto insussistenti.
3. Né occorreva, nel particolare caso di specie (lunghezza del Metanodotto di soli 363 metri), far luogo alla procedura di V.I.A. di cui all’Allegato II-bis comma 1 lett. b) del Decreto Lgs. n. 104/2017.
4. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente essere integralmente respinto.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO