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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15464/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15464/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 10/11/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MACCHIONE CLORINDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA
CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
OGGETTO: ripristino pensione di invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione di invalidità civile;
che a partire dal 24/11/2022 l' CP_1 chiedeva la comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018 e comunicava la sospensione della prestazione a decorrere dal 01/12/2022; che provvedeva all'invio dei dati richiesti, ma la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 co. 10 bis D.L. 207/2008 veniva rigettata.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al ripristino CP_1 della prestazione richiesta, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
1 Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto il ripristino della prestazione assistenziale in godimento a seguito di sospensione per mancata comunicazione dei dati reddituali ex art. 35 d.l. 207/2008.
A differenza di quanto allegato genericamente da parte ricorrente e come emerge dalla documentazione depositata dall' la pensione n. 07051195 non ha ad CP_1 oggetto solo gli importi a titolo di pensione di inabilità civile ma anche le ulteriori maggiorazioni indicate dall'ente previdenziale per i quali era fondamentale anche la corretta trasmissione dei redditi posseduti dal coniuge, avvenuta solo con nuova domanda di ricostruzione reddituale del 19.9.2023.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Per effetto del riconoscimento della prestazione con provvedimento del 5.2.2025
(data successiva al deposito del ricorso), limitatamente agli importi a titolo di pensione di inabilità civile e non anche per le maggiorazioni in godimento, va pronunciata la parziale cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia
2 all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha provato che con TE08 del 05/02/2025 ha CP_1 ripristinato solo ed esclusivamente la pensione di inabilità civile e non anche le maggiorazioni precedentemente in godimento. Le spese di lite, per tali ragioni, sono compensate integralmente in ragione sia del ripristino parziale della
3 prestazione in godimento sia della circostanza che il ritardo nel ripristino della prestazione non è imputabile esclusivamente all' ma anche all'erronea CP_1 trasmissione dei dati da parte di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente al ripristino della pensione di inabilità civile;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 24/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15464/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 10/11/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MACCHIONE CLORINDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA
CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
OGGETTO: ripristino pensione di invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione di invalidità civile;
che a partire dal 24/11/2022 l' CP_1 chiedeva la comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018 e comunicava la sospensione della prestazione a decorrere dal 01/12/2022; che provvedeva all'invio dei dati richiesti, ma la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 co. 10 bis D.L. 207/2008 veniva rigettata.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al ripristino CP_1 della prestazione richiesta, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
1 Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto il ripristino della prestazione assistenziale in godimento a seguito di sospensione per mancata comunicazione dei dati reddituali ex art. 35 d.l. 207/2008.
A differenza di quanto allegato genericamente da parte ricorrente e come emerge dalla documentazione depositata dall' la pensione n. 07051195 non ha ad CP_1 oggetto solo gli importi a titolo di pensione di inabilità civile ma anche le ulteriori maggiorazioni indicate dall'ente previdenziale per i quali era fondamentale anche la corretta trasmissione dei redditi posseduti dal coniuge, avvenuta solo con nuova domanda di ricostruzione reddituale del 19.9.2023.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Per effetto del riconoscimento della prestazione con provvedimento del 5.2.2025
(data successiva al deposito del ricorso), limitatamente agli importi a titolo di pensione di inabilità civile e non anche per le maggiorazioni in godimento, va pronunciata la parziale cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia
2 all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha provato che con TE08 del 05/02/2025 ha CP_1 ripristinato solo ed esclusivamente la pensione di inabilità civile e non anche le maggiorazioni precedentemente in godimento. Le spese di lite, per tali ragioni, sono compensate integralmente in ragione sia del ripristino parziale della
3 prestazione in godimento sia della circostanza che il ritardo nel ripristino della prestazione non è imputabile esclusivamente all' ma anche all'erronea CP_1 trasmissione dei dati da parte di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente al ripristino della pensione di inabilità civile;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 24/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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