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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1789 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. E Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dagli avvocati Federica Viero (C.F. , C.F._3
Simone Veronese (C.F. ) e Luca Scanferlato C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5 studio di quest'ultimo in via San Pio X n. 1 – Venezia Mestre appellanti contro
AVV. GIANGIORGIO CASAROTTO (C.F. ), CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Caldonazzo (C.F.
) e Antonella Pietrobon (C.F. C.F._7 C.F._8
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
[...] via Alfieri 2, Spinea (VE) – PEC
Email_1
1 appellato e contro
Controparte_1
(p.iva ; C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Vedovati (C.F. ) del Foro C.F._9 di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via G. Leopardi, n. 1 – PEC Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1511 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 9 agosto 2023 e notificata il 5 settembre 2023;
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Nel merito
1. In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1511/2023 - n.
2928/2021 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data
09.08.2023:
- Accertato e dichiarato, per le ragioni esposte in atti, il grave inadempimento alle obbligazioni professionali assunte dal prof. avv.
IO OT nell'ambito della vertenza civile che ha visto contrapposti i sig.ri al sig. Controparte_2 Parte_3
(causa n. 218/2001 R.G. del Tribunale di Vicenza, causa n. 397/2008
R.G. della Corte di Appello di Venezia, causa n. 17295/2012 R.G. della Corte di Cassazione, causa di revocazione n. 21954/2015 R.G. della Corte di Cassazione) e nella consulenza fornita nella valutazione della proposta transattiva della vertenza, dichiararsi la conseguente risoluzione del contratto di mandato professionale e condannare il prof. avv. IO OT:
2 - a restituire al sig. ed alla sig.ra Parte_1 T_
, ai sensi dell'art. 1458 c.c., le somme ricevute a titolo di
[...] compensi e spese borsuali per la vertenza civile di cui in atti, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- a risarcire al sig. ed alla sig.ra Parte_1 T_
ai sensi dell'art. 2236 c.c. la somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia, che si quantifica in un importo non inferiore alle somme che gli odierni attori hanno dovuto sostenere per le spese giudiziali
(comprese quelle pagate al CTU ed ai domiciliatari) ed a quelle che essi hanno dovuto corrispondere al sig. a titolo Parte_3 di soccombenza nella suddetta vertenza civile, oltre al danno da lucro cessante per la perdita del reddito agricolo e da allevamento bestiame che sarebbe derivato loro dalla coltivazione del fondo e dall'utilizzo dell'allevamento e/o dall'accettazione della proposta transattiva 23.06.2014, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria;
il tutto oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284
c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo effettivo.
2. Spese e competenze di causa, di entrambi i gradi del giudizio, integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese senza percepire il compenso.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico della causa di primo grado.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 05.04.2022, di seguito integralmente trascritte:
1) Vero che, in un incontro avvenuto presso il suo studio professionale nel novembre/dicembre 2007, il prof. avv. IO
OT aveva riferito al sig. che la sentenza Parte_1
n. 288/2007 del Tribunale di Vicenza - Sezione distaccata di Schio,
3 che aveva rigettato la loro domanda di riscatto del fondo agricolo
(all. 3 che si mostra), conteneva dei vizi e degli errori e che essa si sarebbe dovuta impugnare avanti la Corte di Appello di Venezia.
2) Vero che, nel giugno 2014, dopo la pubblicazione della sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello di Venezia e nelle more del procedimento di legittimità n. 17295/2012 R.G. (all.ti 4-5 che si mostrano), la sig.ra , per conto del fratello, sig. Controparte_3
, risultato soccombente nel giudizio di appello, Parte_3 si era incontrata con il sig. , proponendogli la Parte_1 definizione del giudizio “con il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” (all. 10 che si mostra).
3) Vero che in questa occasione di questo incontro il sig.
[...]
riferì alla sig.ra che voleva ricevere Parte_1 Controparte_3 una comunicazione scritta da parte del sig. Parte_3 contenente la proposta di definizione “con il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” (all. 10 che si mostra).
4) Vero che il 24 giugno 2014 la sig.ra fece pervenire Controparte_3 al sig. la proposta scritta contenente la Parte_1 proposta di definizione “con il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” (all. 10 che si mostra), precisando che, su indicazione dell'avv. Calgaro, la proposta era stata sottoscritta dalla madre del sig. e ciò per evitare che la stessa Parte_3 venisse prodotta in giudizio.
5) Vero che il sig. il giorno 24 giugno 2014 Parte_1 inviò via fax all'avv. Prof. IO OT la proposta pervenutagli dal sig. (all. 10 che si mostra). Parte_3
6) Vero che poco dopo avere inviato il fax all'avv. IO
OT (all. 10 che si mostra) il sig. lo Parte_1 chiamò telefonicamente per chiedergli quale fosse la sua opinione e come egli avrebbe dovuto comportarsi.
4 7) Vero che nel corso della telefonata di cui sopra il prof. Avv.
IO OT disse al sig. che egli Pt_1 Parte_1 riteneva la proposta ancora bassa e riteneva che si sarebbe potuto chiedere una somma di almeno 500.000,00 euro.
8) Vero che in occasione della telefonata di cui sopra il sig.
[...]
precisò che egli era piuttosto spaventato dal Parte_1 procedere con il giudizio ed avrebbe voluto confrontarsi di persona con il difensore in occasione di un appuntamento prima di decidere cosa fare.
9) Vero che, alla fine del mese di giugno 2014, il sig. Parte_1
e la sig.ra si erano recati presso lo studio
[...] Parte_2 professionale del prof. avv. IO OT chiedendogli una consulenza sulle probabilità che la sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello venisse annullata o meno dalla Corte di Cassazione e, quindi, sulla opportunità o meno di accettare la proposta transattiva del sig. di cui al precedente capitolo. Parte_3
10) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo, il prof. avv. IO OT aveva rassicurato il sig. Parte_1
sul fatto che la Corte di Cassazione avrebbe confermato la
[...] sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello di Venezia e che egli e la sig.ra avrebbero così acquisito la proprietà del Parte_2 bene immobile oggetto della domanda di riscatto.
11) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo, il prof. avv. IO OT aveva comunicato di avere già scritto al legale del sig. “respingendo (sdegnosamente!) Parte_3
l'assurda proposta”, precisando che la vertenza si sarebbe potuta definire solo a fronte del pagamento della somma di euro 500.000,00 in favore dei sig.ri e (all. 11 Parte_1 Parte_2 che si mostra).
12) Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente,
a fronte delle perplessità e paure manifestate dalla sig.ra T_
5 , il prof. avv. IO OT affermò testualmente che T_ riteneva di avere la vittoria in mano ed, indicando il pollaio posto nel cortile su cui si affacciava il suo studio, invitava la sig.ra a T_ rivolgere alle galline le sue paure.
13) Vero che, per la complessiva vertenza giudiziaria insorta con il sig. , i sig.ri e Parte_3 Parte_1 T_
hanno sostenuto i seguenti esborsi:
[...]
- euro 47.972,06, pagati al prof. avv. IO OT a titolo di compenso professionale (all.ti 12-27 che si mostrano);
- euro 22.317,99, pagati per spese di registrazione, per il CTU dott.
, per il CTP dott. , nonché per i compensi Persona_1 Persona_2 ai domiciliatari nominati dal prof. avv. IO OT (all.ti
28-56 che si mostrano);
- euro 8.954,72, pagati al sig. a titolo di Parte_3 soccombenza nel giudizio di legittimità (all.ti 57-58 che si mostrano);
- euro 52.772,12, restituiti al sig. per gli importi Parte_3 che quest'ultimo aveva corrisposto, con riserva di ripetizione, all'esito della sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello di Venezia, poi cassata (all.ti 59-60 che si mostrano);
- euro 1.518,00 pagati alla soc. in forza della Controparte_4 condanna contenuta nella sentenza 06.11.2018 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (all. 61 che si mostra).
Si indicano come testimoni i signori: , , Testimone_1 Testimone_2
, e . Testimone_3 Controparte_5 CP_6
B) Ammettersi CTU contabile-estimativa al fine di determinare il danno da lucro cessante patito dai sig.ri per la Controparte_2 perdita del reddito agricolo che essi avrebbero percepito dalla coltivazione del fondo e dall'utilizzo delle stalle dal 2000 (data dell'atto dispositivo oggetto del riscatto agrario) fino al 2019 (anno in cui il sig. ha cessato la sua attività di Parte_1
6 allevatore, pur rimanendo nella qualifica di coltivatore diretto) e dalla successiva locazione dell'immobile.
Per quanto attiene alla perdita per reddito agricolo, si dovrà tenere conto che:
- la stalla poteva ospitare 95 capi di bestiame (come emerge dalla stessa istruttoria e sentenza della Corte di Appello di Venezia, all.
B/4), con un utile fiscale di euro 140,00 per capo;
- l' (Agenzia Veneta per i pagamenti) riconosce un contributo CP_7 di euro 60,00 per capo;
- l' (produttori carne bovine per il Veneto) riconosce un CP_8 contributo di euro 50,00 per capo.
C) Ammettersi, in subordine, CTU contabile-estimativa al fine di determinare il danno da lucro cessante patito dai sig.ri Pt_4 anche sotto forma di mancata percezione degli interessi
[...] compensativi sulla somma in linea capitale di euro 250.000,00 che essi avrebbero incassato dal sig. se avessero Parte_3 accettato la proposta conciliativa del 13.06.2014.
Per IO OT
In via principale:
1) previa fissazione dell'udienza di discussione di cui agli artt. 350, co. 3°, e 350 bis c.p.c., dichiararsi, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. Parte_2
1511/2023, per l'effetto integralmente confermando la decisione impugnata;
In via subordinata:
2) rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1511/2023 in quanto, per tutte le ragioni esposte, destituita di fondamento, conseguentemente confermandosi integralmente la decisione appellata;
In ogni caso:
7 3) Condannarsi gli appellanti all'integrale rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone, stante la palese inammissibilità e/o infondatezza dell'appello avversario, all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Ribadito quanto esposto nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'appellato insiste affinché sia disposta la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. a tale fine sin da ora confermandosi le conclusioni di merito formulate in comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata si chiede che venga fissata l'udienza di cui all'art. 352 c.p.c.
Il patrocinio dell'appellato, richiamando quanto a tale proposito già ampiamente argomentato nella precedente fase del giudizio, contesta come del tutto destituite di fondamento le considerazioni svolte della terza chiamata . al par. 5 della CP_9 CP_10 comparsa di costituzione (“Domanda di manleva svolta dall'avv. Cont Casa-rotto in forza della polizza ”), con riferimento alla sussistenza di pretese ragioni di inoperatività della polizza azionata dal Professionista appellato e/o di limiti alla responsabilità Cont indennitaria di .
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
• dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
e ex art. 342 c.p.c. per le ragioni indicate in
[...] Parte_2 atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
8 • accertare e dichiarare la tardività della domanda di garanzia svolta dall'Avv. IO OT nei confronti di CP_1 soltanto con le note di precisazione delle conclusioni ex art. 352, n.
1 c.p.c. depositate in data 14.04.2025, sub n. 2), per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiararla inammissibile e/o improcedibile.
Nel merito:
• rigettare integralmente l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
e e le domande tutte svolte nei confronti
[...] Parte_2 dell'Avv. IO OT, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per una o più delle ragioni esposte in atti, e, conseguentemente, confermare la Sentenza.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della impugnata
Sentenza e di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dai Sig.ri e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'Avv. IO OT, nonché di ritenuta ammissibilità della domanda di garanzia riproposta (tardivamente) da parte dell'Avv. IO OT nei confronti di in Controparte_1
Cont forza della Polizza :
• accertare e dichiarare la non operatività della copertura Cont assicurativa di cui alla Polizza e/o la decadenza dell'Avv.
IO OT dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo per una o più delle ragioni esposte in atti e nelle difese di primo grado qui richiamate e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva riproposta dall'Avv. IO OT nei confronti di Controparte_1
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della
Polizza AIG:
9 • accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di nel Controparte_1 rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque:
(i) previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, secondo comma,
c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
(ii) previa detrazione della franchigia fissa di € 1.500,00 (doc. 2, fasc. primo grado ); CP_11
(iii) entro il limite di massimale pari a € 2.000.000,00 in aggregato annuo (doc. 2, fasc. primo grado ); CP_11
(iv) nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.
In via istruttoria:
• ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie articolate dai
Sig.ri e , per una o più delle Parte_1 Parte_2 ragioni esposte in atti e nelle difese di primo grado qui richiamate.
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1511 del 9 agosto 2023, notificata il 5 settembre 2023, il Tribunale di Vicenza ha rigettato tutte le domande proposte da e volte, da un Parte_1 Parte_2 lato, ad accertare il grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall'avv. IO OT nei loro confronti, per la difesa nella causa dagli stessi promossa contro (causa n. Parte_3
218/2001 R.G. del Tribunale di Vicenza, causa n. 397/2008 R.G. della Corte di Appello di Venezia, causa n. 17295/2012 R.G. della
10 Corte di Cassazione, causa di revocazione n. 21954/2015 R.G. della
Corte di Cassazione) e, dall'altro, dirette ad ottenere la declaratoria della risoluzione del contratto di mandato professionale, con conseguente condanna del legale alla restituzione delle somme ricevute a titolo di compenso, nonché al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2236 c.c.
2. Il Giudice di primo grado ha ravvisato insussistente l'errore professionale e dunque la responsabilità dell'avv. OT in relazione all'attività da egli svolta nella controversia civile di cui sopra, articolatasi in tre gradi di giudizio, nonché nel giudizio per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. In particolare, ha osservato che la Corte di Cassazione, nell'applicare il principio di immodificabilità della domanda di riscatto agrario al caso de quo, era incorsa in un errore di valutazione, poiché, nel porre a confronto quanto indicato nell'atto di citazione dei sig.ri e con Pt_1 T_ quanto precisato in sede di conclusioni in appello, aveva ritenuto mutato l'oggetto, e quindi violata la regola richiamata, senza tenere conto delle variazioni intervenute nel frattempo a livello di mappali, tali per cui il difensore non avrebbe potuto riproporre ciò che di fatto era venuto meno, in base alle risultanze della C.T.U. del dott. , Per_1 espletata nel giudizio di appello (v. doc. 5, fasc. appellanti). Il
Tribunale ha rimarcato che la Cassazione aveva obliterato di considerare la nuova classificazione del mappale 687, ricomprendente il mappale 686 ed il vecchio mappale 687, ed invece detta nuova classificazione era necessitata da eventi sopravvenuti
(frazionamenti dei terreni ed espropriazione di parte di essi), essendo, altrimenti, impossibile procedere alle necessarie iscrizioni presso i registri immobiliari. Di conseguenza nessun errore era imputabile all'avvocato OT, poiché non si era trattato di mutamento della domanda, ma di mero aggiornamento della porzione oggetto di riscatto. Il Tribunale ha inoltre ritenuto di non
11 dovere esaminare la censura degli attori circa la mancata accettazione della proposta transattiva del , perché la Pt_3 domanda proposta dagli attori “risultava fondata, essendo il diritto di riscatto stato esercitato correttamente dal difensore”.
3. Avverso questa sentenza e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituito l'avv. IO OT chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ovvero il rigetto per infondatezza dello stesso.
Si è costituita, altresì, l' Controparte_1
, terza chiamata in causa dall'avv. OT ai fini della
[...] manleva, chiedendo dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'appello con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe. La compagnia assicurativa ha richiesto, nell'eventualità di accoglimento dell'appello, di accertare e dichiarare la non operatività della polizza ovvero la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'appellante. Nelle memorie depositate ex
352 c.p.c., detta parte ha eccepito la mancata proposizione da parte dell'avv. OT delle conclusioni nei confronti dell'assicurazione in sede di comparsa di costituzione, formulate soltanto con le note di precisazione delle conclusioni.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio per l'udienza del 18 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito della sostituzione del Cons. trasferito ad altro Ufficio, e di CP_12 riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27 e del 28 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12 5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di integrale inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, per non avere le parti appellanti effettuato la redazione dell'atto di gravame secondo i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Ritiene il Collegio che non ricorra il suddetto profilo di complessiva inammissibilità dell'appello, poiché l'illustrazione delle doglianze, seppure, come di seguito si dirà, articolata in modo generico e non lineare in alcune parti, consente di individuare sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Con unico articolato motivo, rubricato “errata esclusione della responsabilità professionale”, gli appellanti deducono che il
Tribunale ha accertato l'insussistenza dell'errore professionale dell'avv. OT senza considerare che la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte di Appello con cui si era conclusa la causa n. 397/2008 R.G. (v. doc. b/5, fasc. appellanti) e nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c., (v. doc. b/6, fasc. appellanti), non aveva mai affermato “l'irrilevanza del fatto che, nel notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado, il prof. Avv. IO
OT avesse chiesto l'esercizio del riscatto agrario anche in relazione a terreni privi di destinazione agricola” (v. pag. 10, atto di appello).
Gli appellanti, in sostanza, censurano l'interpretazione data dal
Tribunale alle sentenze pronunciate nei giudizi in cui l'avv. OT aveva prestato per essi attività difensiva e asseriscono che la Corte di legittimità non sarebbe incorsa in alcun errore di valutazione rispetto all'applicazione del principio di immodificabilità della domanda di riscatto agrario formulata nell'atto di citazione. Secondo la loro tesi, infatti, ad assumere rilievo sarebbe non già la confusione legata alle modifiche intervenute nella classificazione dei terreni, bensì, “l'oggettiva diversità di superficie, o per dirla con la
13 Cassazione, per una inammissibile variazione dell'estensione del terreno, che non era più pari a Ha 1.02.32, bensì, a Ha 0.88.54” (v. pag. 15 atto di appello). In altre parole, ad avviso degli appellanti,
l'avv. OT avrebbe dovuto indicare, sin dal principio, nell'atto di citazione, l'esatta estensione del terreno in considerazione della non totale destinazione agricola del mappale 686 e dell'assoggettamento di una parte di questo ad un vincolo per opere varie. Il difensore, quindi, avrebbe dovuto formulare la domanda di riscatto agrario scorporando ab origine la porzione di terreno priva della destinazione agricola, mentre di nessun rilievo si assume essere, quale fatto sopravvenuto, la circostanza che quella porzione di terreno fosse stata espropriata in un momento successivo alla redazione dell'atto di citazione, ossia nel corso del giudizio di appello.
Sotto ulteriore profilo, gli appellanti ravvisano la colpa professionale dell'avv. OT per non aver egli nemmeno ipotizzato l'esistenza di un qualche rischio di causa e perciò rigettato la proposta transattiva che il sig. aveva comunque Parte_3 formulato (all. B/11). In particolare, a fronte delle perplessità manifestate dagli odierni appellanti all'avv. OT, egli li aveva rassicurati, affermando di avere “la vittoria in mano”, e una tale condotta, valutata a priori, evidenzia, ad avviso degli appellanti, una grave imprudenza del professionista, sanzionabile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., come da giurisprudenza di legittimità che richiamano (Cass. n. 5596/2014).
7. Il motivo non è fondato ed è in parte inammissibile per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
7.1. Il primo e principale errore che gli appellanti imputano al difensore è che egli non aveva indicato negli atti introduttivi di primo grado che la particella 686 aveva solo parzialmente destinazione agricola. Tuttavia, come incontrovertibilmente accertato mediante la
C.T.U. espletata nel giudizio d'appello, quella particella, come
14 individuata negli atti difensivi, non esisteva più, in quanto nel corso del giudizio di secondo grado, era intervenuto un decreto di esproprio
(del prefetto di Vicenza dell'8-7-2009). In particolare, secondo quanto risultava dalla c.t.u. del perito depositata in data Per_1
12.4.2010 (e gli accertamenti fattuali di detta C.T.U. non sono posti in discussione dagli appellanti), la variazione superficiaria era intervenuta nel corso del processo d'appello (nelle more tra la stipula dell'atto di donazione e gli accertamenti catastali svolti dal CTU), in seguito ai frazionamenti dell'area su cui insisteva il fondo, conseguenti alla “espropriazione per p.u.” disposta a favore del
(decreto esproprio del Prefetto di Vicenza in Controparte_13 data 8.7.2009) e che avevano determinato lo scorporo delle aree espropriate (accatastate al fg. 7 mappale 787 mq. 667 e mappale
786 mq. 711) e la fusione dei preesistenti mappali 687 e 686, con assegnazione dell'unico numero di mappale 687, per la complessiva superficie (residuata dagli espropri) di Ha 0.88.54, corrispondente all'area del fondo trasferita in proprietà dalla Corte d'appello ai riscattanti, come emergeva dalla visura catastale (dalla quale risultava il frazionamento derivante da “tipo mappale del 10.12.2008
n. 42728.1/2008″) allegata alla medesima relazione peritale del CTU
. Per_1
Ora, osserva il Collegio che la prospettazione dell'errore di cui si è detto (omessa indicazione che la particella 686 aveva solo parzialmente destinazione agricola) è inconferente rispetto alla ragione in base alla quale la Cassazione ha accolto il ricorso del
. Pt_3
Infatti, come rimarcato anche nella sentenza impugnata, la
Cassazione espressamente ha affermato, con la sentenza n.
15865/2015, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della questione del retratto parziale (pag.15 e 16 della citata sentenza), e quindi della minore estensione del terreno, ed ha, invece, attribuito dirimente
15 rilievo al fatto che gli originari attori non avevano chiesto, neppure in via subordinata, “la sola proprietà del mappale 687”, mentre la
Corte d'appello, accogliendo la domanda di retratto, aveva disposto il trasferimento solo di detto mappale 687, e quindi aveva statuito, inammissibilmente secondo la Suprema Corte, il trasferimento di beni diversi da quelli indicati nell'atto di citazione. A fronte di detto chiaro percorso motivazionale, all'evidenza difetta il nesso causale tra l'errore come sopra addebitato al difensore e l'esito sfavorevole agli odierni appellanti del giudizio di legittimità, in considerazione, si ribadisce, delle ragioni della decisione della Cassazione infra indicate, dal momento che l'indicazione di una minor estensione del terreno non avrebbe inciso sul decisum.
E dunque, in base a giudizio controfattuale, anche ove il difensore avesse tenuto la condotta difensiva diligente che si assume omessa, ossia qualora avesse indicato in citazione che il mappale 686 aveva solo in parte destinazione agricola, ugualmente gli originari attori non avrebbero potuto conseguire alcun concreto risultato positivo.
Si ribadisce che il mappale 686 esisteva nel 2001, quando è iniziato il giudizio di primo grado, ma nel corso del giudizio di appello era intervenuta la fusione dei preesistenti mappali 687 e 686, con assegnazione dell'unico numero di mappale 687.
Di conseguenza, l'indicazione del mappale 686, anche con la precisazione della destinazione agricola solo parziale, secondo il decisum della Cassazione sarebbe stata immutabile, stante la ritenuta inammissibilità anche dell'emendatio (cfr. citata sentenza n.
15865/2015), ed invece, quando si è concluso il giudizio di appello, il terreno oggetto di riscatto non poteva più individuarsi con il numero di mappale 686.
Inoltre, sotto ulteriore profilo, osserva il Collegio che, sempre seguendo l'impostazione della Suprema Corte (si ribadisce, immutabilità dell'indicazione del mappale 686), un effettivo risultato
16 favorevole non sarebbe stato in ogni caso conseguito proprio perché, dato che il mappale 686 non esisteva più, il trasferimento mediante riscatto della proprietà del bene individuato con quel numero di mappale non avrebbe potuto realizzarsi, per l'impossibilità di procedere alle necessarie iscrizioni presso i registri immobiliari.
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva e per quanto occorra, che l'unico inadempimento addebitato all'appellato OT in relazione all'attività difensionale svolta in primo grado è quello di cui sinora si è trattato, benché il giudizio davanti al Tribunale si fosse concluso con sentenza di rigetto delle pretese degli originari attori e odierni appellanti, mentre non è contestato alcun addebito al difensore per l'attività processuale da egli svolta nel giudizio d'appello, che si era concluso con la sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.
In conclusione sul punto, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, deve ritenersi che la domanda, anche ove proposta come ora indicato dagli appellanti, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio di cui si è detto (cfr. tra le tante Cass. 24007/2024).
7.2. L'altro errore imputato all'avvocato è quello che egli non avrebbe consigliato ai suoi clienti di accettare la proposta transattiva del 23-6-2014, intervenuta quando era già stato instaurato dal il giudizio di cassazione, e in particolare il difensore avrebbe Pt_3 espresso ai clienti una prognosi del tutto favorevole circa l'esito del giudizio di legittimità, senza prospettare adeguatamente il rischio di soccombenza.
Detta doglianza non coglie nel segno, anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal Tribunale, dovendosi integrare la motivazione della sentenza impugnata con le considerazioni che seguono.
17 Infatti, in aggiunta al rilievo, evidenziato dal Tribunale e condivisibile, che nella specie, per quanto si è detto, non sarebbe risultata plausibile ex ante una prognosi di infondatezza dell'azione di riscatto solo in virtù del mutamento della domanda, che in realtà era un aggiornamento necessitato da fatti sopravvenuti, osserva il
Collegio che la proposta transattiva di cui al doc. B/11 allegato risulta sottoscritta non dalla parte ma da sua Parte_3 madre, e ciò, a dire degli appellanti, per evitare che la stessa venisse prodotta in giudizio, invero obliterando di considerare che, pacificamente, l'epoca della proposta è quella della pendenza del giudizio di legittimità e in quest'ultimo sono precluse ex art.372
c.p.c. nuove produzioni documentali attinenti al merito.
Ad ogni buon conto, indipendentemente dall'effettiva riferibilità al dell'offerta transattiva e di conseguenza anche della sua Pt_3 concreta affidabilità e serietà, si rileva non solo che la stessa non è espressa in termini compiutamente precisati (secondo quanto si espone nell'atto di appello, e anche nel capitolato di prova, la proposta di definizione concerneva “il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” senza ulteriori precisazioni, per quanto è dato comprendere per la rinuncia al riscatto da parte degli odierni appellanti, vittoriosi in appello) ma anche e soprattutto che gli appellanti, pur sostenendo sostanzialmente che la proposta fosse vantaggiosa, non precisano minimamente quali benefici, valutabili ex ante, essa avrebbe comportato, parametrandoli non solo ai risultati favorevoli già conseguiti per effetto della sentenza d'appello, ma anche alla prognosi sull'esito del giudizio di cassazione.
In particolare, sotto il primo profilo, le deduzioni svolte dagli appellanti, vittoriosi, in allora, ossia all'esito della sentenza d'appello, circa i vantaggi conseguibili dalla definizione conciliativa sono del tutto generiche, poiché manca qualsiasi comparazione puntuale e specifica con il reddito agricolo che essi avrebbero potuto percepire,
18 negli anni, dalla coltivazione del fondo oggetto di riscatto e dall'utilizzo delle stalle. A tale riguardo, dal contenuto complessivo dell'atto di appello pare evincersi che vi fosse una rilevante aspettativa di crescita reddituale, dato che il danno stimato, il cui risarcimento è ora preteso nei confronti dell'avv. OT, è elevato
(euro 451.250,00, quantificati ai fini della pretesa risarcitoria azionata – pag.19 appello). Ad ogni buon conto, in assenza di puntuali allegazioni degli appellanti in ordine al raffronto tra benefici nei termini precisati, deve ritenersi non dimostrata la dedotta vantaggiosità dell'offerta conciliativa nel senso invocato, sì da rendere imprudente o addirittura ingiustificato il rifiuto consigliato dall'avv. OT.
Circa il profilo che concerne la prognosi sull'esito del giudizio di cassazione, gli appellanti si dolgono dell'errore dell'avv. OT nell'aver ritenuto inammissibile e infondato il ricorso del e CP_14 certo il risultato vittorioso, senza, ancora una volta, ponderare i vantaggi di una composizione bonaria della vertenza, “tenendo una strategia processuale ad alto rischio” (cfr. pag. 18 appello).
Anche dette censure in parte sono infondate e in parte generiche e inconferenti. Va premesso che non è specificamente contestato l'inadempimento di doveri informativi, niente affatto menzionati nell'atto di appello (pag.17 e 18), e anzi gli appellanti allegano di aver valutato e discusso la proposta conciliativa con il difensore ( cfr. capitoli da n.9 a n.12 – pag.24 e 25 dell'appello) e, quindi, avevano, all'esito del colloquio avvenuto nel giugno 2014, condiviso il suo parere rassicurante, ben potendo essi, altrimenti, assumere iniziative idonee a contrastarlo, anche revocando l'incarico professionale, e accettare la proposta di accordo, dato che era ancora pendente il giudizio di cassazione, che si concluse con l'udienza del 15-5-2015 (cfr. Cass. 469/2024 sul valore giuridico della condivisione della strategia difensiva tra avvocato e cliente).
19 Tanto precisato, la Cassazione ha altresì avuto modo ripetutamente di chiarire che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato,
l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (da ultimo Cass. 7462/2025).
Facendo applicazione di detti principi, la scelta del difensore in ordine al rifiuto dell'offerta conciliativa, valutata ex ante, non può ritenersi inadeguata, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Nello specifico va rilevato che: a) i consorti erano Parte_4 risultati vittoriosi in appello, l'avv. OT aveva eccepito l'inammissibilità, per violazione dell'art.360 c.p.c., del ricorso per cassazione del , poiché aveva erroneamente indicato il vizio Pt_3 denunciato (primo motivo – vizio di violazione di legge e non processuale) e la Cassazione, con la sentenza del 2015 citata, pur ravvisando sussistente la suddetta erronea indicazione, aveva escluso l'inammissibilità della censura in ragione della natura (anche processuale) della questione della natura negoziale del riscatto, nonché aveva valorizzato la questione dell'immutabilità della domanda, obliterando di valutare le sopravvenute e oggettive ragioni alla base dell'aggiornamento dei mappali;
b) i consorti Parte_4
avevano proposto ricorso incidentale denunciando errori
[...]
20 di diritto incidenti sulla determinazione del prezzo e detto ricorso era finalizzato, evidentemente, ad ottenere un esito della lite ancor più
a loro favorevole;
c) le questioni trattate dalla Cassazione con la sentenza n.15865/2015 citata erano difficili e complesse, tanto che la Suprema Corte aveva compensato tra le parti le spese dell'intero giudizio, e nel successivo giudizio di revocazione di detta sentenza instaurato dai consorti , svoltosi in pubblica udienza Controparte_2 durante la quale la Procura Generale aveva concluso chiedendo l'accoglimento dell'azione di revocazione, era stato ravvisato insussistente l'errore percettivo, tale da integrare vizio revocatorio;
infatti la Cassazione, con la sentenza n.31561/2018 che ha deciso il ricorso per revocazione, ha qualificato come rientrante in attività di giudizio su un punto controverso e discusso, non sussumibile nell'alveo dei vizi revocatori, l'omesso apprezzamento da parte della
Corte di legittimità dei mutamenti intervenuti nella classificazione dei mappali, successivamente alla dichiarazione negoziale di riscatto agrario.
Le considerazioni che precedono consentono di affermare, da un lato, che non fosse affatto irragionevole l'aspettativa di esito favorevole per gli odierni appellanti anche del giudizio di cassazione e, dall'altro, che la complessità dell'intera vicenda, originata da atti negoziali qualificati come fraudolenti e simulati dalla Corte d'appello e finalizzati ad impedire l'azione di riscatto, rendesse altresì plausibile la strategia difensiva scelta, in un contesto di ardua ricostruzione dei fatti di rilevanza e delle conseguenziali ricadute giuridiche, anche in considerazione delle ragioni fondanti la modifica, rectius l'aggiornamento, della domanda di riscatto agrario di cui si è ripetutamente detto, sul rilievo, da rimarcare ancora una volta, che, in difetto di quella modifica necessitata da eventi sopravvenuti, sarebbe risultato del tutto vanificato il diritto di riscatto esercitato giudizialmente ai sensi dell'art. 8 l. 590/1965.
21 8. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, così come ogni altra domanda proposta, restando assorbita la domanda di manleva proposta dall'avv. IO OT nei confronti di
[...]
, e la sentenza impugnata, Controparte_1 la cui motivazione va integrata nel senso precisato, deve essere confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate, come in dispositivo secondo tariffa media dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media), per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
Gli appellanti vanno altresì dichiarati tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n. 115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1511/2023 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in solido e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv.
IO OT in complessivi euro 9.991,00 per compensi, nonché in favore di Controparte_1
in complessivi – in € 9.991,00 per compensi, il tutto oltre al
[...]
22 rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1789 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. E Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dagli avvocati Federica Viero (C.F. , C.F._3
Simone Veronese (C.F. ) e Luca Scanferlato C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5 studio di quest'ultimo in via San Pio X n. 1 – Venezia Mestre appellanti contro
AVV. GIANGIORGIO CASAROTTO (C.F. ), CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Caldonazzo (C.F.
) e Antonella Pietrobon (C.F. C.F._7 C.F._8
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
[...] via Alfieri 2, Spinea (VE) – PEC
Email_1
1 appellato e contro
Controparte_1
(p.iva ; C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Vedovati (C.F. ) del Foro C.F._9 di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via G. Leopardi, n. 1 – PEC Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1511 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 9 agosto 2023 e notificata il 5 settembre 2023;
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Nel merito
1. In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1511/2023 - n.
2928/2021 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data
09.08.2023:
- Accertato e dichiarato, per le ragioni esposte in atti, il grave inadempimento alle obbligazioni professionali assunte dal prof. avv.
IO OT nell'ambito della vertenza civile che ha visto contrapposti i sig.ri al sig. Controparte_2 Parte_3
(causa n. 218/2001 R.G. del Tribunale di Vicenza, causa n. 397/2008
R.G. della Corte di Appello di Venezia, causa n. 17295/2012 R.G. della Corte di Cassazione, causa di revocazione n. 21954/2015 R.G. della Corte di Cassazione) e nella consulenza fornita nella valutazione della proposta transattiva della vertenza, dichiararsi la conseguente risoluzione del contratto di mandato professionale e condannare il prof. avv. IO OT:
2 - a restituire al sig. ed alla sig.ra Parte_1 T_
, ai sensi dell'art. 1458 c.c., le somme ricevute a titolo di
[...] compensi e spese borsuali per la vertenza civile di cui in atti, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- a risarcire al sig. ed alla sig.ra Parte_1 T_
ai sensi dell'art. 2236 c.c. la somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia, che si quantifica in un importo non inferiore alle somme che gli odierni attori hanno dovuto sostenere per le spese giudiziali
(comprese quelle pagate al CTU ed ai domiciliatari) ed a quelle che essi hanno dovuto corrispondere al sig. a titolo Parte_3 di soccombenza nella suddetta vertenza civile, oltre al danno da lucro cessante per la perdita del reddito agricolo e da allevamento bestiame che sarebbe derivato loro dalla coltivazione del fondo e dall'utilizzo dell'allevamento e/o dall'accettazione della proposta transattiva 23.06.2014, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria;
il tutto oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284
c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo effettivo.
2. Spese e competenze di causa, di entrambi i gradi del giudizio, integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese senza percepire il compenso.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico della causa di primo grado.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 05.04.2022, di seguito integralmente trascritte:
1) Vero che, in un incontro avvenuto presso il suo studio professionale nel novembre/dicembre 2007, il prof. avv. IO
OT aveva riferito al sig. che la sentenza Parte_1
n. 288/2007 del Tribunale di Vicenza - Sezione distaccata di Schio,
3 che aveva rigettato la loro domanda di riscatto del fondo agricolo
(all. 3 che si mostra), conteneva dei vizi e degli errori e che essa si sarebbe dovuta impugnare avanti la Corte di Appello di Venezia.
2) Vero che, nel giugno 2014, dopo la pubblicazione della sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello di Venezia e nelle more del procedimento di legittimità n. 17295/2012 R.G. (all.ti 4-5 che si mostrano), la sig.ra , per conto del fratello, sig. Controparte_3
, risultato soccombente nel giudizio di appello, Parte_3 si era incontrata con il sig. , proponendogli la Parte_1 definizione del giudizio “con il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” (all. 10 che si mostra).
3) Vero che in questa occasione di questo incontro il sig.
[...]
riferì alla sig.ra che voleva ricevere Parte_1 Controparte_3 una comunicazione scritta da parte del sig. Parte_3 contenente la proposta di definizione “con il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” (all. 10 che si mostra).
4) Vero che il 24 giugno 2014 la sig.ra fece pervenire Controparte_3 al sig. la proposta scritta contenente la Parte_1 proposta di definizione “con il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” (all. 10 che si mostra), precisando che, su indicazione dell'avv. Calgaro, la proposta era stata sottoscritta dalla madre del sig. e ciò per evitare che la stessa Parte_3 venisse prodotta in giudizio.
5) Vero che il sig. il giorno 24 giugno 2014 Parte_1 inviò via fax all'avv. Prof. IO OT la proposta pervenutagli dal sig. (all. 10 che si mostra). Parte_3
6) Vero che poco dopo avere inviato il fax all'avv. IO
OT (all. 10 che si mostra) il sig. lo Parte_1 chiamò telefonicamente per chiedergli quale fosse la sua opinione e come egli avrebbe dovuto comportarsi.
4 7) Vero che nel corso della telefonata di cui sopra il prof. Avv.
IO OT disse al sig. che egli Pt_1 Parte_1 riteneva la proposta ancora bassa e riteneva che si sarebbe potuto chiedere una somma di almeno 500.000,00 euro.
8) Vero che in occasione della telefonata di cui sopra il sig.
[...]
precisò che egli era piuttosto spaventato dal Parte_1 procedere con il giudizio ed avrebbe voluto confrontarsi di persona con il difensore in occasione di un appuntamento prima di decidere cosa fare.
9) Vero che, alla fine del mese di giugno 2014, il sig. Parte_1
e la sig.ra si erano recati presso lo studio
[...] Parte_2 professionale del prof. avv. IO OT chiedendogli una consulenza sulle probabilità che la sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello venisse annullata o meno dalla Corte di Cassazione e, quindi, sulla opportunità o meno di accettare la proposta transattiva del sig. di cui al precedente capitolo. Parte_3
10) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo, il prof. avv. IO OT aveva rassicurato il sig. Parte_1
sul fatto che la Corte di Cassazione avrebbe confermato la
[...] sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello di Venezia e che egli e la sig.ra avrebbero così acquisito la proprietà del Parte_2 bene immobile oggetto della domanda di riscatto.
11) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo, il prof. avv. IO OT aveva comunicato di avere già scritto al legale del sig. “respingendo (sdegnosamente!) Parte_3
l'assurda proposta”, precisando che la vertenza si sarebbe potuta definire solo a fronte del pagamento della somma di euro 500.000,00 in favore dei sig.ri e (all. 11 Parte_1 Parte_2 che si mostra).
12) Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente,
a fronte delle perplessità e paure manifestate dalla sig.ra T_
5 , il prof. avv. IO OT affermò testualmente che T_ riteneva di avere la vittoria in mano ed, indicando il pollaio posto nel cortile su cui si affacciava il suo studio, invitava la sig.ra a T_ rivolgere alle galline le sue paure.
13) Vero che, per la complessiva vertenza giudiziaria insorta con il sig. , i sig.ri e Parte_3 Parte_1 T_
hanno sostenuto i seguenti esborsi:
[...]
- euro 47.972,06, pagati al prof. avv. IO OT a titolo di compenso professionale (all.ti 12-27 che si mostrano);
- euro 22.317,99, pagati per spese di registrazione, per il CTU dott.
, per il CTP dott. , nonché per i compensi Persona_1 Persona_2 ai domiciliatari nominati dal prof. avv. IO OT (all.ti
28-56 che si mostrano);
- euro 8.954,72, pagati al sig. a titolo di Parte_3 soccombenza nel giudizio di legittimità (all.ti 57-58 che si mostrano);
- euro 52.772,12, restituiti al sig. per gli importi Parte_3 che quest'ultimo aveva corrisposto, con riserva di ripetizione, all'esito della sentenza n. 186/2012 della Corte di Appello di Venezia, poi cassata (all.ti 59-60 che si mostrano);
- euro 1.518,00 pagati alla soc. in forza della Controparte_4 condanna contenuta nella sentenza 06.11.2018 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (all. 61 che si mostra).
Si indicano come testimoni i signori: , , Testimone_1 Testimone_2
, e . Testimone_3 Controparte_5 CP_6
B) Ammettersi CTU contabile-estimativa al fine di determinare il danno da lucro cessante patito dai sig.ri per la Controparte_2 perdita del reddito agricolo che essi avrebbero percepito dalla coltivazione del fondo e dall'utilizzo delle stalle dal 2000 (data dell'atto dispositivo oggetto del riscatto agrario) fino al 2019 (anno in cui il sig. ha cessato la sua attività di Parte_1
6 allevatore, pur rimanendo nella qualifica di coltivatore diretto) e dalla successiva locazione dell'immobile.
Per quanto attiene alla perdita per reddito agricolo, si dovrà tenere conto che:
- la stalla poteva ospitare 95 capi di bestiame (come emerge dalla stessa istruttoria e sentenza della Corte di Appello di Venezia, all.
B/4), con un utile fiscale di euro 140,00 per capo;
- l' (Agenzia Veneta per i pagamenti) riconosce un contributo CP_7 di euro 60,00 per capo;
- l' (produttori carne bovine per il Veneto) riconosce un CP_8 contributo di euro 50,00 per capo.
C) Ammettersi, in subordine, CTU contabile-estimativa al fine di determinare il danno da lucro cessante patito dai sig.ri Pt_4 anche sotto forma di mancata percezione degli interessi
[...] compensativi sulla somma in linea capitale di euro 250.000,00 che essi avrebbero incassato dal sig. se avessero Parte_3 accettato la proposta conciliativa del 13.06.2014.
Per IO OT
In via principale:
1) previa fissazione dell'udienza di discussione di cui agli artt. 350, co. 3°, e 350 bis c.p.c., dichiararsi, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. Parte_2
1511/2023, per l'effetto integralmente confermando la decisione impugnata;
In via subordinata:
2) rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1511/2023 in quanto, per tutte le ragioni esposte, destituita di fondamento, conseguentemente confermandosi integralmente la decisione appellata;
In ogni caso:
7 3) Condannarsi gli appellanti all'integrale rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone, stante la palese inammissibilità e/o infondatezza dell'appello avversario, all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Ribadito quanto esposto nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'appellato insiste affinché sia disposta la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. a tale fine sin da ora confermandosi le conclusioni di merito formulate in comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata si chiede che venga fissata l'udienza di cui all'art. 352 c.p.c.
Il patrocinio dell'appellato, richiamando quanto a tale proposito già ampiamente argomentato nella precedente fase del giudizio, contesta come del tutto destituite di fondamento le considerazioni svolte della terza chiamata . al par. 5 della CP_9 CP_10 comparsa di costituzione (“Domanda di manleva svolta dall'avv. Cont Casa-rotto in forza della polizza ”), con riferimento alla sussistenza di pretese ragioni di inoperatività della polizza azionata dal Professionista appellato e/o di limiti alla responsabilità Cont indennitaria di .
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
• dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
e ex art. 342 c.p.c. per le ragioni indicate in
[...] Parte_2 atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;
8 • accertare e dichiarare la tardività della domanda di garanzia svolta dall'Avv. IO OT nei confronti di CP_1 soltanto con le note di precisazione delle conclusioni ex art. 352, n.
1 c.p.c. depositate in data 14.04.2025, sub n. 2), per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiararla inammissibile e/o improcedibile.
Nel merito:
• rigettare integralmente l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
e e le domande tutte svolte nei confronti
[...] Parte_2 dell'Avv. IO OT, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per una o più delle ragioni esposte in atti, e, conseguentemente, confermare la Sentenza.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della impugnata
Sentenza e di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dai Sig.ri e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'Avv. IO OT, nonché di ritenuta ammissibilità della domanda di garanzia riproposta (tardivamente) da parte dell'Avv. IO OT nei confronti di in Controparte_1
Cont forza della Polizza :
• accertare e dichiarare la non operatività della copertura Cont assicurativa di cui alla Polizza e/o la decadenza dell'Avv.
IO OT dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo per una o più delle ragioni esposte in atti e nelle difese di primo grado qui richiamate e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva riproposta dall'Avv. IO OT nei confronti di Controparte_1
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della
Polizza AIG:
9 • accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di nel Controparte_1 rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque:
(i) previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, secondo comma,
c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
(ii) previa detrazione della franchigia fissa di € 1.500,00 (doc. 2, fasc. primo grado ); CP_11
(iii) entro il limite di massimale pari a € 2.000.000,00 in aggregato annuo (doc. 2, fasc. primo grado ); CP_11
(iv) nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.
In via istruttoria:
• ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie articolate dai
Sig.ri e , per una o più delle Parte_1 Parte_2 ragioni esposte in atti e nelle difese di primo grado qui richiamate.
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1511 del 9 agosto 2023, notificata il 5 settembre 2023, il Tribunale di Vicenza ha rigettato tutte le domande proposte da e volte, da un Parte_1 Parte_2 lato, ad accertare il grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall'avv. IO OT nei loro confronti, per la difesa nella causa dagli stessi promossa contro (causa n. Parte_3
218/2001 R.G. del Tribunale di Vicenza, causa n. 397/2008 R.G. della Corte di Appello di Venezia, causa n. 17295/2012 R.G. della
10 Corte di Cassazione, causa di revocazione n. 21954/2015 R.G. della
Corte di Cassazione) e, dall'altro, dirette ad ottenere la declaratoria della risoluzione del contratto di mandato professionale, con conseguente condanna del legale alla restituzione delle somme ricevute a titolo di compenso, nonché al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2236 c.c.
2. Il Giudice di primo grado ha ravvisato insussistente l'errore professionale e dunque la responsabilità dell'avv. OT in relazione all'attività da egli svolta nella controversia civile di cui sopra, articolatasi in tre gradi di giudizio, nonché nel giudizio per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. In particolare, ha osservato che la Corte di Cassazione, nell'applicare il principio di immodificabilità della domanda di riscatto agrario al caso de quo, era incorsa in un errore di valutazione, poiché, nel porre a confronto quanto indicato nell'atto di citazione dei sig.ri e con Pt_1 T_ quanto precisato in sede di conclusioni in appello, aveva ritenuto mutato l'oggetto, e quindi violata la regola richiamata, senza tenere conto delle variazioni intervenute nel frattempo a livello di mappali, tali per cui il difensore non avrebbe potuto riproporre ciò che di fatto era venuto meno, in base alle risultanze della C.T.U. del dott. , Per_1 espletata nel giudizio di appello (v. doc. 5, fasc. appellanti). Il
Tribunale ha rimarcato che la Cassazione aveva obliterato di considerare la nuova classificazione del mappale 687, ricomprendente il mappale 686 ed il vecchio mappale 687, ed invece detta nuova classificazione era necessitata da eventi sopravvenuti
(frazionamenti dei terreni ed espropriazione di parte di essi), essendo, altrimenti, impossibile procedere alle necessarie iscrizioni presso i registri immobiliari. Di conseguenza nessun errore era imputabile all'avvocato OT, poiché non si era trattato di mutamento della domanda, ma di mero aggiornamento della porzione oggetto di riscatto. Il Tribunale ha inoltre ritenuto di non
11 dovere esaminare la censura degli attori circa la mancata accettazione della proposta transattiva del , perché la Pt_3 domanda proposta dagli attori “risultava fondata, essendo il diritto di riscatto stato esercitato correttamente dal difensore”.
3. Avverso questa sentenza e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituito l'avv. IO OT chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ovvero il rigetto per infondatezza dello stesso.
Si è costituita, altresì, l' Controparte_1
, terza chiamata in causa dall'avv. OT ai fini della
[...] manleva, chiedendo dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'appello con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe. La compagnia assicurativa ha richiesto, nell'eventualità di accoglimento dell'appello, di accertare e dichiarare la non operatività della polizza ovvero la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'appellante. Nelle memorie depositate ex
352 c.p.c., detta parte ha eccepito la mancata proposizione da parte dell'avv. OT delle conclusioni nei confronti dell'assicurazione in sede di comparsa di costituzione, formulate soltanto con le note di precisazione delle conclusioni.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio per l'udienza del 18 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito della sostituzione del Cons. trasferito ad altro Ufficio, e di CP_12 riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27 e del 28 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12 5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di integrale inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, per non avere le parti appellanti effettuato la redazione dell'atto di gravame secondo i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Ritiene il Collegio che non ricorra il suddetto profilo di complessiva inammissibilità dell'appello, poiché l'illustrazione delle doglianze, seppure, come di seguito si dirà, articolata in modo generico e non lineare in alcune parti, consente di individuare sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Con unico articolato motivo, rubricato “errata esclusione della responsabilità professionale”, gli appellanti deducono che il
Tribunale ha accertato l'insussistenza dell'errore professionale dell'avv. OT senza considerare che la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte di Appello con cui si era conclusa la causa n. 397/2008 R.G. (v. doc. b/5, fasc. appellanti) e nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c., (v. doc. b/6, fasc. appellanti), non aveva mai affermato “l'irrilevanza del fatto che, nel notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado, il prof. Avv. IO
OT avesse chiesto l'esercizio del riscatto agrario anche in relazione a terreni privi di destinazione agricola” (v. pag. 10, atto di appello).
Gli appellanti, in sostanza, censurano l'interpretazione data dal
Tribunale alle sentenze pronunciate nei giudizi in cui l'avv. OT aveva prestato per essi attività difensiva e asseriscono che la Corte di legittimità non sarebbe incorsa in alcun errore di valutazione rispetto all'applicazione del principio di immodificabilità della domanda di riscatto agrario formulata nell'atto di citazione. Secondo la loro tesi, infatti, ad assumere rilievo sarebbe non già la confusione legata alle modifiche intervenute nella classificazione dei terreni, bensì, “l'oggettiva diversità di superficie, o per dirla con la
13 Cassazione, per una inammissibile variazione dell'estensione del terreno, che non era più pari a Ha 1.02.32, bensì, a Ha 0.88.54” (v. pag. 15 atto di appello). In altre parole, ad avviso degli appellanti,
l'avv. OT avrebbe dovuto indicare, sin dal principio, nell'atto di citazione, l'esatta estensione del terreno in considerazione della non totale destinazione agricola del mappale 686 e dell'assoggettamento di una parte di questo ad un vincolo per opere varie. Il difensore, quindi, avrebbe dovuto formulare la domanda di riscatto agrario scorporando ab origine la porzione di terreno priva della destinazione agricola, mentre di nessun rilievo si assume essere, quale fatto sopravvenuto, la circostanza che quella porzione di terreno fosse stata espropriata in un momento successivo alla redazione dell'atto di citazione, ossia nel corso del giudizio di appello.
Sotto ulteriore profilo, gli appellanti ravvisano la colpa professionale dell'avv. OT per non aver egli nemmeno ipotizzato l'esistenza di un qualche rischio di causa e perciò rigettato la proposta transattiva che il sig. aveva comunque Parte_3 formulato (all. B/11). In particolare, a fronte delle perplessità manifestate dagli odierni appellanti all'avv. OT, egli li aveva rassicurati, affermando di avere “la vittoria in mano”, e una tale condotta, valutata a priori, evidenzia, ad avviso degli appellanti, una grave imprudenza del professionista, sanzionabile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., come da giurisprudenza di legittimità che richiamano (Cass. n. 5596/2014).
7. Il motivo non è fondato ed è in parte inammissibile per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
7.1. Il primo e principale errore che gli appellanti imputano al difensore è che egli non aveva indicato negli atti introduttivi di primo grado che la particella 686 aveva solo parzialmente destinazione agricola. Tuttavia, come incontrovertibilmente accertato mediante la
C.T.U. espletata nel giudizio d'appello, quella particella, come
14 individuata negli atti difensivi, non esisteva più, in quanto nel corso del giudizio di secondo grado, era intervenuto un decreto di esproprio
(del prefetto di Vicenza dell'8-7-2009). In particolare, secondo quanto risultava dalla c.t.u. del perito depositata in data Per_1
12.4.2010 (e gli accertamenti fattuali di detta C.T.U. non sono posti in discussione dagli appellanti), la variazione superficiaria era intervenuta nel corso del processo d'appello (nelle more tra la stipula dell'atto di donazione e gli accertamenti catastali svolti dal CTU), in seguito ai frazionamenti dell'area su cui insisteva il fondo, conseguenti alla “espropriazione per p.u.” disposta a favore del
(decreto esproprio del Prefetto di Vicenza in Controparte_13 data 8.7.2009) e che avevano determinato lo scorporo delle aree espropriate (accatastate al fg. 7 mappale 787 mq. 667 e mappale
786 mq. 711) e la fusione dei preesistenti mappali 687 e 686, con assegnazione dell'unico numero di mappale 687, per la complessiva superficie (residuata dagli espropri) di Ha 0.88.54, corrispondente all'area del fondo trasferita in proprietà dalla Corte d'appello ai riscattanti, come emergeva dalla visura catastale (dalla quale risultava il frazionamento derivante da “tipo mappale del 10.12.2008
n. 42728.1/2008″) allegata alla medesima relazione peritale del CTU
. Per_1
Ora, osserva il Collegio che la prospettazione dell'errore di cui si è detto (omessa indicazione che la particella 686 aveva solo parzialmente destinazione agricola) è inconferente rispetto alla ragione in base alla quale la Cassazione ha accolto il ricorso del
. Pt_3
Infatti, come rimarcato anche nella sentenza impugnata, la
Cassazione espressamente ha affermato, con la sentenza n.
15865/2015, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della questione del retratto parziale (pag.15 e 16 della citata sentenza), e quindi della minore estensione del terreno, ed ha, invece, attribuito dirimente
15 rilievo al fatto che gli originari attori non avevano chiesto, neppure in via subordinata, “la sola proprietà del mappale 687”, mentre la
Corte d'appello, accogliendo la domanda di retratto, aveva disposto il trasferimento solo di detto mappale 687, e quindi aveva statuito, inammissibilmente secondo la Suprema Corte, il trasferimento di beni diversi da quelli indicati nell'atto di citazione. A fronte di detto chiaro percorso motivazionale, all'evidenza difetta il nesso causale tra l'errore come sopra addebitato al difensore e l'esito sfavorevole agli odierni appellanti del giudizio di legittimità, in considerazione, si ribadisce, delle ragioni della decisione della Cassazione infra indicate, dal momento che l'indicazione di una minor estensione del terreno non avrebbe inciso sul decisum.
E dunque, in base a giudizio controfattuale, anche ove il difensore avesse tenuto la condotta difensiva diligente che si assume omessa, ossia qualora avesse indicato in citazione che il mappale 686 aveva solo in parte destinazione agricola, ugualmente gli originari attori non avrebbero potuto conseguire alcun concreto risultato positivo.
Si ribadisce che il mappale 686 esisteva nel 2001, quando è iniziato il giudizio di primo grado, ma nel corso del giudizio di appello era intervenuta la fusione dei preesistenti mappali 687 e 686, con assegnazione dell'unico numero di mappale 687.
Di conseguenza, l'indicazione del mappale 686, anche con la precisazione della destinazione agricola solo parziale, secondo il decisum della Cassazione sarebbe stata immutabile, stante la ritenuta inammissibilità anche dell'emendatio (cfr. citata sentenza n.
15865/2015), ed invece, quando si è concluso il giudizio di appello, il terreno oggetto di riscatto non poteva più individuarsi con il numero di mappale 686.
Inoltre, sotto ulteriore profilo, osserva il Collegio che, sempre seguendo l'impostazione della Suprema Corte (si ribadisce, immutabilità dell'indicazione del mappale 686), un effettivo risultato
16 favorevole non sarebbe stato in ogni caso conseguito proprio perché, dato che il mappale 686 non esisteva più, il trasferimento mediante riscatto della proprietà del bene individuato con quel numero di mappale non avrebbe potuto realizzarsi, per l'impossibilità di procedere alle necessarie iscrizioni presso i registri immobiliari.
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva e per quanto occorra, che l'unico inadempimento addebitato all'appellato OT in relazione all'attività difensionale svolta in primo grado è quello di cui sinora si è trattato, benché il giudizio davanti al Tribunale si fosse concluso con sentenza di rigetto delle pretese degli originari attori e odierni appellanti, mentre non è contestato alcun addebito al difensore per l'attività processuale da egli svolta nel giudizio d'appello, che si era concluso con la sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.
In conclusione sul punto, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, deve ritenersi che la domanda, anche ove proposta come ora indicato dagli appellanti, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio di cui si è detto (cfr. tra le tante Cass. 24007/2024).
7.2. L'altro errore imputato all'avvocato è quello che egli non avrebbe consigliato ai suoi clienti di accettare la proposta transattiva del 23-6-2014, intervenuta quando era già stato instaurato dal il giudizio di cassazione, e in particolare il difensore avrebbe Pt_3 espresso ai clienti una prognosi del tutto favorevole circa l'esito del giudizio di legittimità, senza prospettare adeguatamente il rischio di soccombenza.
Detta doglianza non coglie nel segno, anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal Tribunale, dovendosi integrare la motivazione della sentenza impugnata con le considerazioni che seguono.
17 Infatti, in aggiunta al rilievo, evidenziato dal Tribunale e condivisibile, che nella specie, per quanto si è detto, non sarebbe risultata plausibile ex ante una prognosi di infondatezza dell'azione di riscatto solo in virtù del mutamento della domanda, che in realtà era un aggiornamento necessitato da fatti sopravvenuti, osserva il
Collegio che la proposta transattiva di cui al doc. B/11 allegato risulta sottoscritta non dalla parte ma da sua Parte_3 madre, e ciò, a dire degli appellanti, per evitare che la stessa venisse prodotta in giudizio, invero obliterando di considerare che, pacificamente, l'epoca della proposta è quella della pendenza del giudizio di legittimità e in quest'ultimo sono precluse ex art.372
c.p.c. nuove produzioni documentali attinenti al merito.
Ad ogni buon conto, indipendentemente dall'effettiva riferibilità al dell'offerta transattiva e di conseguenza anche della sua Pt_3 concreta affidabilità e serietà, si rileva non solo che la stessa non è espressa in termini compiutamente precisati (secondo quanto si espone nell'atto di appello, e anche nel capitolato di prova, la proposta di definizione concerneva “il pagamento di altri 200 mila euro oltre ai 50 mila già pagati” senza ulteriori precisazioni, per quanto è dato comprendere per la rinuncia al riscatto da parte degli odierni appellanti, vittoriosi in appello) ma anche e soprattutto che gli appellanti, pur sostenendo sostanzialmente che la proposta fosse vantaggiosa, non precisano minimamente quali benefici, valutabili ex ante, essa avrebbe comportato, parametrandoli non solo ai risultati favorevoli già conseguiti per effetto della sentenza d'appello, ma anche alla prognosi sull'esito del giudizio di cassazione.
In particolare, sotto il primo profilo, le deduzioni svolte dagli appellanti, vittoriosi, in allora, ossia all'esito della sentenza d'appello, circa i vantaggi conseguibili dalla definizione conciliativa sono del tutto generiche, poiché manca qualsiasi comparazione puntuale e specifica con il reddito agricolo che essi avrebbero potuto percepire,
18 negli anni, dalla coltivazione del fondo oggetto di riscatto e dall'utilizzo delle stalle. A tale riguardo, dal contenuto complessivo dell'atto di appello pare evincersi che vi fosse una rilevante aspettativa di crescita reddituale, dato che il danno stimato, il cui risarcimento è ora preteso nei confronti dell'avv. OT, è elevato
(euro 451.250,00, quantificati ai fini della pretesa risarcitoria azionata – pag.19 appello). Ad ogni buon conto, in assenza di puntuali allegazioni degli appellanti in ordine al raffronto tra benefici nei termini precisati, deve ritenersi non dimostrata la dedotta vantaggiosità dell'offerta conciliativa nel senso invocato, sì da rendere imprudente o addirittura ingiustificato il rifiuto consigliato dall'avv. OT.
Circa il profilo che concerne la prognosi sull'esito del giudizio di cassazione, gli appellanti si dolgono dell'errore dell'avv. OT nell'aver ritenuto inammissibile e infondato il ricorso del e CP_14 certo il risultato vittorioso, senza, ancora una volta, ponderare i vantaggi di una composizione bonaria della vertenza, “tenendo una strategia processuale ad alto rischio” (cfr. pag. 18 appello).
Anche dette censure in parte sono infondate e in parte generiche e inconferenti. Va premesso che non è specificamente contestato l'inadempimento di doveri informativi, niente affatto menzionati nell'atto di appello (pag.17 e 18), e anzi gli appellanti allegano di aver valutato e discusso la proposta conciliativa con il difensore ( cfr. capitoli da n.9 a n.12 – pag.24 e 25 dell'appello) e, quindi, avevano, all'esito del colloquio avvenuto nel giugno 2014, condiviso il suo parere rassicurante, ben potendo essi, altrimenti, assumere iniziative idonee a contrastarlo, anche revocando l'incarico professionale, e accettare la proposta di accordo, dato che era ancora pendente il giudizio di cassazione, che si concluse con l'udienza del 15-5-2015 (cfr. Cass. 469/2024 sul valore giuridico della condivisione della strategia difensiva tra avvocato e cliente).
19 Tanto precisato, la Cassazione ha altresì avuto modo ripetutamente di chiarire che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato,
l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (da ultimo Cass. 7462/2025).
Facendo applicazione di detti principi, la scelta del difensore in ordine al rifiuto dell'offerta conciliativa, valutata ex ante, non può ritenersi inadeguata, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Nello specifico va rilevato che: a) i consorti erano Parte_4 risultati vittoriosi in appello, l'avv. OT aveva eccepito l'inammissibilità, per violazione dell'art.360 c.p.c., del ricorso per cassazione del , poiché aveva erroneamente indicato il vizio Pt_3 denunciato (primo motivo – vizio di violazione di legge e non processuale) e la Cassazione, con la sentenza del 2015 citata, pur ravvisando sussistente la suddetta erronea indicazione, aveva escluso l'inammissibilità della censura in ragione della natura (anche processuale) della questione della natura negoziale del riscatto, nonché aveva valorizzato la questione dell'immutabilità della domanda, obliterando di valutare le sopravvenute e oggettive ragioni alla base dell'aggiornamento dei mappali;
b) i consorti Parte_4
avevano proposto ricorso incidentale denunciando errori
[...]
20 di diritto incidenti sulla determinazione del prezzo e detto ricorso era finalizzato, evidentemente, ad ottenere un esito della lite ancor più
a loro favorevole;
c) le questioni trattate dalla Cassazione con la sentenza n.15865/2015 citata erano difficili e complesse, tanto che la Suprema Corte aveva compensato tra le parti le spese dell'intero giudizio, e nel successivo giudizio di revocazione di detta sentenza instaurato dai consorti , svoltosi in pubblica udienza Controparte_2 durante la quale la Procura Generale aveva concluso chiedendo l'accoglimento dell'azione di revocazione, era stato ravvisato insussistente l'errore percettivo, tale da integrare vizio revocatorio;
infatti la Cassazione, con la sentenza n.31561/2018 che ha deciso il ricorso per revocazione, ha qualificato come rientrante in attività di giudizio su un punto controverso e discusso, non sussumibile nell'alveo dei vizi revocatori, l'omesso apprezzamento da parte della
Corte di legittimità dei mutamenti intervenuti nella classificazione dei mappali, successivamente alla dichiarazione negoziale di riscatto agrario.
Le considerazioni che precedono consentono di affermare, da un lato, che non fosse affatto irragionevole l'aspettativa di esito favorevole per gli odierni appellanti anche del giudizio di cassazione e, dall'altro, che la complessità dell'intera vicenda, originata da atti negoziali qualificati come fraudolenti e simulati dalla Corte d'appello e finalizzati ad impedire l'azione di riscatto, rendesse altresì plausibile la strategia difensiva scelta, in un contesto di ardua ricostruzione dei fatti di rilevanza e delle conseguenziali ricadute giuridiche, anche in considerazione delle ragioni fondanti la modifica, rectius l'aggiornamento, della domanda di riscatto agrario di cui si è ripetutamente detto, sul rilievo, da rimarcare ancora una volta, che, in difetto di quella modifica necessitata da eventi sopravvenuti, sarebbe risultato del tutto vanificato il diritto di riscatto esercitato giudizialmente ai sensi dell'art. 8 l. 590/1965.
21 8. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, così come ogni altra domanda proposta, restando assorbita la domanda di manleva proposta dall'avv. IO OT nei confronti di
[...]
, e la sentenza impugnata, Controparte_1 la cui motivazione va integrata nel senso precisato, deve essere confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate, come in dispositivo secondo tariffa media dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media), per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
Gli appellanti vanno altresì dichiarati tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n. 115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1511/2023 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in solido e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv.
IO OT in complessivi euro 9.991,00 per compensi, nonché in favore di Controparte_1
in complessivi – in € 9.991,00 per compensi, il tutto oltre al
[...]
22 rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
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