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13 settembre 2016
13 settembre 2016
Art. 5. Modifica all'articolo 18
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 18 della citata legge n. 243 del 2012 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Funzioni dell'Ufficio). - 1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'art. 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'art. 6;
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.
2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attivita', che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale delle attivita' nonche' le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ufficio
5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attivita' dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.».
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 18 della citata legge n. 243 del 2012 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Funzioni dell'Ufficio). - 1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'art. 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'art. 6;
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.
2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attivita', che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale delle attivita' nonche' le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ufficio
5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attivita' dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.».
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Benevento, sentenza 13/07/2023, n. 758Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/07/2023 , nella causa iscritta al n. 714 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020 TRA Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato alla Via Bagni n.21, Benevento presso l'avv.to Andrea Feo che lo rappresenta e difende in virtù di procura al margine del ricorso; Ricorrente CONTRO CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e …Leggi di più...
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- art. 127 ter c.p.c.