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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/12/2024, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 329/2024 R.G., promossa da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sinagra;
giusta procura in atti;
-ricorrente contro nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Magistro, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 20.09.2014 aveva contratto matrimonio Parte_1
con – trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
S. Angelo di Brolo, atto n. 6, P.2, S. A, anno 2014 – che dall'unione sono nati i figli
, in data 25.5.2015 e in data 18.12.2017 che, successivamente, venuta Per_1 Per_2
1 meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Tribunale di Patti con decreto n. 103/23, depositato il 9.01.2023, aveva disposto la separazione consensuale e che, da allora, la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente, ha chiesto all'adìto
Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
In particolare la ricorrente, affermando che il di lei marito non aveva rispettato quanto statuito in sede di separazione - soprattutto con riferimento all'obbligo di mantenimento della prole - ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, in subordine,
l'affido congiunto con domicilio presso la sua abitazione, la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole nonché la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre.
La ricorrente ha evidenziato, altresì, che il resistente aveva tenuto nei suoi confronti una condotta violenta tanto da averla indotta a sporgere querela alle Autorità competenti ed era solito fare uso di sostanze stupefacenti.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha evidenziato di essere disponibile a versare la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio).
Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero in tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Nella fattispecie in esame le parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice delegato hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 329/2024 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sant'Angelo di Brolo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 329/2024 R.G., promossa da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sinagra;
giusta procura in atti;
-ricorrente contro nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Magistro, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 20.09.2014 aveva contratto matrimonio Parte_1
con – trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
S. Angelo di Brolo, atto n. 6, P.2, S. A, anno 2014 – che dall'unione sono nati i figli
, in data 25.5.2015 e in data 18.12.2017 che, successivamente, venuta Per_1 Per_2
1 meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Tribunale di Patti con decreto n. 103/23, depositato il 9.01.2023, aveva disposto la separazione consensuale e che, da allora, la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente, ha chiesto all'adìto
Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
In particolare la ricorrente, affermando che il di lei marito non aveva rispettato quanto statuito in sede di separazione - soprattutto con riferimento all'obbligo di mantenimento della prole - ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, in subordine,
l'affido congiunto con domicilio presso la sua abitazione, la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole nonché la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre.
La ricorrente ha evidenziato, altresì, che il resistente aveva tenuto nei suoi confronti una condotta violenta tanto da averla indotta a sporgere querela alle Autorità competenti ed era solito fare uso di sostanze stupefacenti.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha evidenziato di essere disponibile a versare la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio).
Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero in tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Nella fattispecie in esame le parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice delegato hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 329/2024 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sant'Angelo di Brolo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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