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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1557/2024
Udienza “cartolare” del 11-03-2025.
Il Giudice, viste le conclusioni di parte ricorrente di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1557/2024 in materia di usucapione, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Cesarini (C.F. C.F._2
) e dall'avv. Vincenzo Cupido (C.F. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Viareggio (LU), via Paolina Buonaparte 221, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._5 Controparte_2
) e (C.F. , rappresentati e difesi C.F._6 CP_3 C.F._7 dall'avv. David Emmi (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._8
studio in Viareggio (LU), via G. Verdi, n. 281, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: per gli attori: “accertare e dichiarare che i signori e sono Parte_1 Parte_2
proprietari esclusivi per maturata ed intervenuta usucapione acquisitiva degli immobili meglio descritti in premessa e precisamente: - immobile sito in EZ (Lu), loc. Basati, via delle Alpi,
n. 210 censito al Catasto Fabbricati del comune di EZ al foglio 29 mappali 329 e 331, cat.
A/5; - piccoli appezzamenti di terreno, limitrofi al bene di cui sopra, identificati al Catasto terreni
del Comune di EZ ai fogli 19 (mappali 11, 44, 45 e 377), 29 (mappali 631, 897, 933 e 1060)
e 30 (mappale 305); e conseguentemente ordinare alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo catastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità omissis”, “omissis si associano ai convenuti quanto alla richiesta di compensazione delle spese di lite”. per i convenuti: “accertare e dichiarare che i signori e sono Parte_1 Parte_2
proprietari esclusivi per maturata ed intervenuta usucapione acquisitiva dei seguenti immobili: - immobile sito in EZ (Lu), loc. Basati, via delle Alpi, n. 210 censito al Catasto Fabbricati del comune di EZ al foglio 29 mappali 329 e 331, cat. A/5; - piccoli appezzamenti di terreno, limitrofi al bene di cui sopra, identificati al Catasto terreni del Comune di EZ ai fogli 19
(mappali 11, 44, 45 e 377), 29 (mappali 631, 897, 933 e 1060) e 30 (mappale 305); e conseguentemente ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo catastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori introducevano il presente giudizio, chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in EZ (LU), loc. Basati, via delle Alpi, n. 210 censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 29 mappali 329 e 331 e dei terreni limitrofi identificati al Catasto Terreni del Comune di EZ ai fogli 19 (mappali 11, 44, 45 e 377), 29
(mappali 631, 897, 933 e 1060) e 30 (mappale 305), per averne esercitato il possesso esclusivo, pacifico, continuato e ininterrotto da oltre vent'anni.
Riferivano che già la loro madre, , esercitava il possesso su tali beni dall'anno Persona_1
1978 e, alla sua morte, gli attori avevano continuato l'esercizio del potere di fatto sui beni in maniera ininterrotta ed esclusiva, essendo gli unici a possedere le chiavi dell'immobile, a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e a pagare le utenze e le tasse.
I beni sono catastalmente intestati per la quota di ½ a , per la quota di ¼ a Persona_2
e per la quota di ¼ a , che risultano tutti deceduti;
quindi, gli Persona_1 Persona_3
attuali proprietari sarebbero gli attori per la quota complessiva di 7/8, per la quota di CP_3
1/16 e e per la quota complessiva di 1/16. CP_1 Controparte_2
Gli attori riferivano di aver assolto la condizione di procedibilità, instaurando il procedimento di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca, che si era concluso con esito negativo, data la mancata partecipazione dei convenuti. Si costituivano in giudizio i convenuti, confermando che gli odierni attori e, prima di essi la madre, hanno posseduto ininterrottamente, pacificamente e animo domini i beni di cui è causa dal 1978.
Si associavano alle conclusioni degli attori, ma chiedevano la compensazione delle spese.
Gli attori aderivano alla richiesta dei convenuti di compensare le spese.
Questo giudicante fissava l'udienza di discussione con trattazione cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerata l'adesione di parte convenuta alle conclusioni rassegnate da parte attrice, sussistono i presupposti di cui all'art. 1158 e ss. c.c. ai fini dell'accertamento in favore degli attori dell'acquisto per usucapione della piena proprietà dell'immobile sito in EZ (LU), loc. Basati, via delle
Alpi, n. 210 censito al Catasto Fabbricati del Comune di EZ al foglio 29 mappali 329 e 331, cat. A/5 e dei terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di EZ al foglio 19, mappali
11, 44, 45 e 377; al foglio 29, mappali 631, 897, 933 e 1060 e al foglio 30, mappale 305.
Le spese di lite vengono compensate, come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie integralmente la domanda di parte attrice e per l'effetto:
- dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., e sono Parte_1 Parte_2
pieni ed esclusivi proprietari per intervenuta usucapione dell'immobile sito in EZ (LU), loc.
Basati, via delle Alpi, n. 210 censito al Catasto Fabbricati del Comune di EZ al foglio 29 mappali 329 e 331, cat. A/5 e dei terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di EZ al foglio 19, mappali 11, 44, 45 e 377, foglio 29, mappali 631, 897, 933 e 1060, e foglio 30 mappale
305;
- ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del territorio la trascrizione del presente provvedimento in favore di e , con esonero da ogni responsabilità al Parte_1 Parte_2
riguardo;
- compensa le spese di lite.
Il Giudice
Giacomo Lucente