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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 396/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Azuni, 7, elettivamente domiciliato in Oristano alla via Eleonora, 14, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Ruggeri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari e presso la medesima domiciliato,
- resistente –
Oggetto: vittime del dovere.
All'udienza del 26/09/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito in via principale:
– accertare come gli eventi sinistro stradale del 09 febbraio 1972 e le particolari condizioni operative durante lo svolgimento delle campagne anticrimine, nonché i descritti postumi invalidanti a detti eventi direttamente correlati, quindi rispettivamente esiti di ferita perforante bulbare occhio sinistro con visus pari a zero per quanto concerne il richiamato sinistro, e disturbi funzionali di cuore di grado notevole (cardiopatia mitralica) per quanto attiene alle particolari condizioni operative, gli stessi postumi già riconosciuti dall'Amministrazione quali dipendenti da fatti di servizio, ricadano nelle
1 previsioni e/o fattispecie di cui ai commi 563 e/o 564 art. 1 L. 266/05, s.m.i, e per l'effetto dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dello di Vittime del Dovere, o comunque dichiarare tale Status Pt_2
in relazione agli eventi e agli inerenti postumi invalidanti che all'esito del giudizio risulteranno ascrivibili alle succitate norme, al contempo ordinando alla preposta Amministrazione convenuta
l'inserimento del nominativo del ricorrente nei preposti elenchi e/o graduatorie;
– accertare e dichiarare come il ricorrente, in ragione e a causa dei postumi invalidanti direttamente conseguenti ai segnati eventi, o comunque in ragione dell'evento e degli inerenti postumi invalidanti che all'esito del giudizio daranno adito al riconoscimento in suo capo dello Status di
Vittima del Dovere, abbia patito e patisca ancora un grado di invalidità complessiva pari o superioreall'80%, pari o superiore al 41%, o in ogni caso pari o superiore a ¼ (25%), e per l'effetto, ritenuta anche la perdita dell'impiego direttamente causata dalle menomazioni conseguenti all'evento/i, quindi vista la normativa di riferimento,
– condannare il convenuto, giustappunto la perdita dell'impiego e quindi ai sensi del CP_1
combinato disposto art. 3 L. 466/80 e comma 5° art. 1 L. 302/90, s.m.i, al pagamento in favore del ricorrente della speciale elargizione ivi prevista nella sua misura massima, debitamente rivalutata e/o perequata come per legge o, comunque e in subordine nella misura pari all'80% del suo intero o, in ulteriore subordine, ragguagliata ai punti di invalidità complessiva che saranno individuati all'esito del giudizio, sempre con debita perequazione e/o attualizzazione, il tutto oltre interessi legali a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e rivalutazione monetaria se dovuta;
– condannare il convenuto alla liquidazione e al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1° L. 407/98 s.m.i, comprensivo dell'aumento disposto dall'art. 4 comma 238 L. 350/03, debitamente rivalutato e/o perequato come per legge, compresi i ratei scaduti e/o arretrati di detta prestazione con decorrenza iniziale a far data dal primo giorno del decimo anno antecedente alla presentazione della domanda in via amministrativa, o comunque dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi legali a far data dal
121° giorno successivo alla presentazione della stessa domanda, e rivalutazione monetaria se dovuta;
– condannare il convenuto alla liquidazione e pagamento, in favore del ricorrente, dello CP_1
speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 comma 3° L. 206/04 s.m.i, debitamente rivalutato e/o perequato come per legge, compresi i ratei scaduti e/o arretrati di detta prestazione con decorrenza iniziale a far data dal primo giorno del decimo anno antecedente alla presentazione delladomanda in via amministrativa, o comunque dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio, il
2 tutto oltre interessi legali a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della stessa domanda, e rivalutazione monetaria se dovuta;
– comunque dichiarare il diritto del ricorrente al godimento di tutte le agevolazioni e/o benefici dispensati dalla legge in favore delle Vittime del Dovere, il tutto entro il limite prescrizionale applicabile al contesto, nello specifico dichiarando il diritto dello stesso, ai sensi del comma 211 art.1
L. 232/16, all'esenzione a fini IRPEF del proprio trattamento pensionistico e/o pensione a far data dall'entrata in vigore della citata legge o, in ogni caso, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
– con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con provvedimento munito di clausola.
In subordine:
– accertare come gli eventi sinistro stradale del 09 febbraio 1972 e le particolari condizioni operative durante lo svolgimento delle campagne anticrimine, nonché i descritti postumi invalidanti a detti eventi direttamente correlati, quindi rispettivamente esiti di ferita perforante bulbare occhio sinistro con visus pari a zero per quanto concerne il richiamato sinistro, e disturbi funzionali di cuore di grado notevole (cardiopatia mitralica) per quanto attiene alle particolari condizioni operative, gli stessi postumi già riconosciuti dall'Amministrazione quali dipendenti da fatti di servizio, ricadano nelle previsioni e/o fattispecie di cui ai commi 563 e/o 564 art. 1 L. 266/05, s.m.i, e per l'effetto dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dello di Vittime del Dovere, o comunque dichiarare tale Status Pt_2
in relazione agli eventi e agli inerenti postumi invalidanti che all'esito del giudizio risulteranno ascrivibili alle succitate norme, al contempo ordinando alla preposta Amministrazione convenuta
l'inserimento del nominativo del ricorrente nei preposti elenchi e/o graduatorie;
– accertare e dichiarare come il ricorrente, in ragione e a causa dei postumi invalidanti direttamente conseguenti ai segnati eventi, o comunque in ragione dell'evento e degli inerenti postumi invalidanti che all'esito del giudizio daranno adito al riconoscimento in suo capo dello Status di
Vittima del Dovere, abbia patito e patisca ancora un grado di invalidità complessiva pari o inferiore al
24%, e per l'effetto, ritenuta anche la perdita dell'impiego direttamente causata dalle menomazioni conseguenti all'evento/i, quindi vista la normativa di riferimento,
- condannare il convenuto, giustappunto la perdita dell'impiego e quindi ai sensi del CP_1
combinato disposto art. 3 L. 466/80 e comma 5° art. 1 L. 302/90, s.m.i, al pagamento in favore del ricorrente della speciale elargizione ivi prevista nella sua misura massima, debitamente rivalutata e/o perequata come per legge o, comunque e in subordine nella misura pari all'80% del suo intero o, in ulteriore subordine, ragguagliata ai punti di invalidità complessiva che saranno individuati all'esito
3 del giudizio, sempre con debita perequazione e/o attualizzazione, il tutto oltre interessi legali a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e rivalutazione monetaria se dovuta;
– comunque dichiarare il diritto del ricorrente al godimento di tutte le agevolazioni e/o benefici dispensati dalla legge in favore delle Vittime del Dovere, il tutto entro il limite prescrizionale applicabile al contesto, nello specifico dichiarando il diritto dello stesso, ai sensi del comma 211 art.1
L. 232/16, all'esenzione a fini IRPEF del proprio trattamento pensionistico e/o pensione a far data dall'entrata in vigore della citata legge o, in ogni caso, a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
– con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con provvedimento munito di clausola. In caso di eventuale soccombenza, ma se comunque ritenuto infondato l'unico motivo di diniego espresso dal convenuto in ambito amministrativo e in CP_1 punto di prescrizione, dichiarare l'integrale compensazione delle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa (e previa dichiarazione di nullità della domanda avente ad oggetto la declaratoria del “diritto al godimento di tutte le agevolazioni e/o benefici in favore delle vittime del Dovere” ovvero del difetto di giurisdizione in ordine ad eventuali benefici incidenti sul trattamento fiscale quale l'esenzione IRPEF espressamente reclamata, e/o pensionistico) : - in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al riconoscimento di vittima del dovere e di tutti i conseguenti diritti e crediti azionati;
- nel merito, respingere integralmente le domande siccome infondate;
- in stretto subordine e con riserva, respingere comunque la domanda avente ad oggetto la speciale elargizione, nonché quella relativa agli assegni previsti dall'art. 2 l. 407/98 e dall'art. 5, comma 3, l. 206/2004 con una decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa;
- in via di ulteriore e stretto subordine e con riserva, dichiararare la prescrizione di qualsivoglia diritto maturato anteriormente al decennio che precede la presentazione della domanda amministrativa;
- in via subordinata di merito: respingere comunque la domanda avente ad oggetto la speciale elargizione nella misura massima o dell'80% in ragione della cessazione del servizio;
- respingere la domanda di accertamento di invalidità pari o superiore al 25% e comunque la domanda avente ad oggetto i benefici spettanti alle vittime del dovere anche, occorrendo, in applicazione dell'eccepito divieto di cumulo con la pensione privilegiata;
- respingere comunque ed altresì la domanda, come formulata, avente ad oggetto gli accessori”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.06.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
dinnanzi al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, esponendo in fatto: CP_1
- di essere stato arruolato, in data 1.09.1967, nel disciolto Corpo Militare delle Guardie di Pubblica
Sicurezza (dal 1981 smilitarizzato e divenuto Polizia di Stato ad ordinamento civile), prestandovi servizio sino al 21.12.1973, poiché da tale data posto in congedo assoluto in quanto ritenuto non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, e ciò in ragione delle seguenti affezioni e/o infermità “esiti di ferita perforante bulbare occhio sinistro con fuoriuscita di membrana e con visus in detto occhio pari a zero” e “disturbi funzionali di cuore di grado notevole (cardiopatia mitralica)”, entrambe già riconosciute in ambito amministrativo come riconducibili a fatti di servizio, la prima poi definitivamente ascritta alla 6^ categoria Tabella A D.P.R. 915/78 s.m.i, la seconda alla 5^ categoria stessa Tabella, con conseguente concessione, per cumulo di affezioni, del trattamento privilegiato di 3^ categoria ex art. 67 D.P.R 1092/73 a vita;
- che, in particolare: A) la prima infermità, esiti di ferita perforante bulbare occhio sinistro con fuoriuscita di membrana, che aveva prodotto dei postumi permanenti di visus pari a “zero” nello stesso occhio, era l'immediata e diretta conseguenza di un sinistro stradale occorso il 9.02.1972 all'altezza del bivio di Porto Botte a Carbonia (CA), nel corso di un servizio comandato di P.G. a contrasto del crimine, per l'espletamento del quale, visto il carattere di riservatezza delle indagini e l'esigenza di celare la presenza sul posto delle Forze dell'Ordine, era stato autorizzato e/o ordinato l'utilizzo di mezzi propri, nello specifico l'autovettura “Opel Cadett targata CA-98757” condotta nel frangente da un collega del ricorrente, che era stata investita e/o entrata in collisione con un furgone FIAT proveniente dal senso di marcia contrario;
B) la seconda infermità, costituita da disturbi funzionali di cuore di grado notevole (cardiopatia mitralica), era direttamente correlata e insorta in ragione delle particolari condizioni del servizio e cioè dall'esposizione costante dello stesso ricorrente, sia di giorno che di notte, nella stagione fredda così come in estate, durante le campagne antibanditismo e gli appostamenti esterni utili alla repressione del fenomeno, a fattori reumatizzanti e perfrigeranti;
– che l'esponente aveva presentato domanda per il riconoscimento in proprio favore dello status di vittima del dovere in data 28.07.2023, che tuttavia era stata rigettata con nota del 28.02.2024 dal
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla base del preteso decorso del termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c..
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego del riconoscimento, assumendo innanzitutto che lo status di vittima del dovere ai sensi dei commi dal 562 al 565 dell'art. 1 L. 266/05 (legge finanziaria
5 2006), in quanto tutelato dal Legislatore anche in senso costituzionalmente orientato, non era soggetto a prescrizione ordinaria, come affermato dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso.
Nel merito, ha evidenziato che, nei pochi anni di servizio prestato in Polizia, era stato sempre adibito ad operazioni antibanditismo e antisequestri e, nel corso di una di queste operazioni, peraltro peculiare visto l'ordinato utilizzo di mezzi propri al fine di celare ai malviventi la presenza sul posto delle Forze dell'Ordine, era rimasto vittima di un evento che gli aveva comportato la sostanziale e irrimediabile perdita dell'occhio sinistro, sicché quanto occorsogli era riconducibile nella tipizzazione di cui al comma 563 dell'art. 1 L. 266/05, lett. a), b) ed e), trattandosi di sinistro occorso nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di servizi di ordine pubblico e/o a tutela della pubblica incolumità; in ogni caso, il sinistro si era verificato in circostanze straordinarie, riconducibili al successivo comma 564.
Per quanto concerne l'altra menomazione cardiaca, la stessa era riconducibile al combinato disposto comma 364 art. 1 L. 266/05 e comma 1 art. 1 D.P.R. 243/06, siccome contratta in conseguenza di missioni e/o campagne antibanditismo autorizzate dall'Autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata, e nello specifico conseguente ai frequenti strapazzi e all'esposizione sia di giorno che di notte a fattori perfrigeranti in ogni condizione climatica durante dette campagne (come risultante anche dal processo verbale CMO del 22 giugno 1974), tutte situazioni implicanti maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
In merito alla concreta valutazione dei postumi invalidanti patiti dal ricorrente per effetto degli eventi e/o condizioni da ricondursi all'ambito delle vittime del dovere, siccome raggiunta e superata l'utile soglia di ¼ e/o 25% di invalidità complessiva, il ricorrente aveva diritto a vedersi erogare l'assegno vitalizio di cui al comma 1° art. 2 L. 407/98 e lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 comma 3° L. 206/04 s.m.i., nonché la speciale elargizione disposta dalla L. 302/90 – 466/80 s.m.i, quest'ultima da attribuirsi nella sua misura massima.
Il ricorrente ha quindi concluso nei termini sopra integralmente ritrascritti.
2. Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
decennale, ex art. 2946 c.c., del diritto al riconoscimento di vittima del dovere e conseguentemente l'estinzione per intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto e credito inerente all'evento dannoso dedotto e, in ogni caso, di tutti i benefici economici reclamati, in particolare del diritto alla speciale elargizione, all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. n. 407/2008, e allo speciale assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 e di ogni ulteriore diritto o ragione di credito reclamato nel ricorso. In via di stretto subordine e con riserva (ed in via gradata anche rispetto al rigetto nel merito
6 delle domande), ferma la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, ha eccepito la prescrizione dei ratei dell'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. n. 407/2008, e dello speciale assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 maturati anteriormente alla presentazione della domanda amministrativa ed in via di maggior subordine anteriormente al quinquennio o (in via di ulteriore subordine) al decennio che precede la presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito, il ha contestato le condizioni per riconoscere in capo al ricorrente la CP_1
condizione di vittima del dovere, tanto ai sensi del comma 563, art. 1 l. 266/05, quanto ai sensi del comma 564.
Con riferimento all'evento di servizio del 9.02.1972, ha negato che il ricorrente stesse svolgendo alcuna attività ricollegabile alle fattispecie di cui all'art. 1 comma 563 lett. a) - f), legge 266//2005 e, ad ogni modo, non era configurabile una specifica connessione tra il servizio e l'evento lesivo, richiesta dalla norma (l'incidente stradale era collegato solo in via occasionale al servizio prestato), così come si doveva escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 564 l. 266/2005, non ricorrendo particolari condizioni ambientali ed operative tali da avere determinato un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello cui si è ordinariamente sottoposti per funzione istituzionale.
In via gradata, ha contestato la determinazione dell'invalidità permanente, nella misura del 80%, ovvero pari o superiore al 41%, o in ogni caso pari o superiore al 25%.
Ha eccepito, ancora, il divieto di cumulo tra i benefici previsti per le vittime del dovere e la pensione privilegiata riconosciuta per la causa di servizio.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
§§§
4. Sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563 della legge n. 266 del 2005.
4.1. Partendo dal quadro normativo di riferimento, la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre
2005, n. 266), all'art. 1, comma 563, stabilisce che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
7 c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso.
Il regolamento, poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, definendo:
a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge
3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
La giurisprudenza di legittimità, che ha più volte esaminato le norme sopra citate, precisandone i criteri applicativi, ha chiarito che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, i commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere, mentre nel comma 564 sono contemplati i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali, per cui la norma di cui al comma 564 non indica una serie di attività specifiche, ma
8 volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (cfr. Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484, in cui la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere nel caso di un marinaio di leva deceduto a causa di un sinistro stradale nel corso di una missione ordinata dai superiori gerarchici per finalità promozionali d'istituto, ritenendo che si fossero realizzate le condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall'utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni metereologiche;
v., fra le numerose successive conformi, Cass. civ., Sez. L, 16 aprile 2018,
n. 9322 e Cass. civ., Sez. L, 5 ottobre 2018, n. 24592).
Con particolare riguardo alle definizioni di ordine pubblico e tutela della pubblica incolumità, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, è stato rimarcato che il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (v., in particolar modo, Cass. civ., Sez. U., 4 maggio 2017, n. 10791,
Cass. civ., Sez. L, 17 ottobre 2018, n. 26012, Cass. civ., Sez. L, 31 luglio 2020, n. 16571, Cass. civ.,
Sez.
6 - L, Ord. 11 febbraio 2022, n. 4480 e Cass. civ., Sez. U., 24 febbraio 2022, n. 6214). Pertanto, la
Suprema Corte ha affermato che rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del
2005, il caso del dipendente della Polizia di Stato divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, in quanto è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma (Cass. n. 10791 del 2017, cit.); lo stesso orientamento è stato espresso con riguardo al caso del dipendente della Polizia di Stato deceduto per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento (Cass. civ., Sez. L, 17.10.2018, n. 26012),
a quello dipendente che, chiamato in supporto da una pattuglia della polizia stradale e intervenuto sul luogo di un grave sinistro per coadiuvare le attività di soccorso con il compito di gestire il traffico e rendere possibile la circolazione (resa peraltro difficoltosa dalla fitta nebbia), era stato investito egli stesso da un'auto che procedeva a forte velocità, della quale il conducente aveva perso il controllo, riportando lesioni gravissime che lo avevano reso invalido (Cass. n. 4480 del 2022, cit.), nonché con riguardo all'agente scelto di polizia municipale che era stato investito durante un servizio di vigilanza del traffico in occasione di una fiera cittadina, trattandosi di eventi dannosi verificatisi in conseguenza dello svolgimento di attività di vigilanza sul mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della
9 incolumità di persone e beni (Cass. n. 6214 del 2022, cit.).
4.2. Nel caso concreto qui esaminato, deve ritenersi provato che il ricorrente, arruolato in data
1.09.1967 nel disciolto Corpo Militare delle Guardie di Pubblica Sicurezza, è rimasto coinvolto in un incidente stradale occorso in data 9 febbraio 1972, all'altezza del bivio di Porto Botte - Carbonia (CA), nel corso di un servizio comandato di P.G. a contrasto del crimine, nell'ambito del quale, al fine di celare ai malviventi la presenza sul posto delle Forze dell'Ordine, era stato autorizzato e/o ordinato l'utilizzo di mezzi propri, nello specifico l'autovettura “Opel Cadett targata CA-98757” condotta da un collega del ricorrente, che era entrata in collisione con un furgone FIAT proveniente dal senso di marcia contrario.
Si legge infatti nella relazione del Comandate del Corpo Magg. che il sinistro è Testimone_1 avvenuto durante l'espletamento da parte della Guardia di P.S. di un regolare servizio Parte_1
comandato di P.G. in zone della provincia di Nuoro – Barbagia di Belvì e Ollolai e in alcune località nella provincia di Cagliari, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Opel Cadett condotta dalla
Guardia P.S. , precisandosi che “per detto servizio, data la riservatezza delle indagini Persona_1
di P.G., gli Agenti in argomento erano stati autorizzati a servirsi di automezzi propri, perché dissimili da quelli in uso alla Polizia, onde evitare il loro riconoscimento” (doc. 07 all. ricorso).
Tale sinistro e l'infermità che ne è derivata (“esiti di ferita perforante bulbare occhio sinistro con fuoriuscita di membrana e con visus in detto occhio pari a zero”) devono pertanto essere ricondotte allo svolgimento di un'operazione condotta nell'ambito della lotta al banditismo e al correlato fenomeno - tristemente noto e diffuso all'epoca nel territorio considerato - dei sequestri di persona, per cui non si può seriamente dubitare che tale evento sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 563, lett. dell'art. 1 L. 266/05, atteso che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma.
In tal senso depone univocamente anche il verbale n. 244 del 22 giugno 1974 della Commissione
Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Cagliari, dove si dà atto che il era impegnato in Pt_1 operazioni esterne di “repressione del banditismo”, effettuate sia di giorno che di notte. Non si spiegherebbe, altrimenti, perché il ricorrente sia stato chiamato ad operare con il collega in un mezzo di trasporto diverso da quello in uso alla Polizia, per non farsi riconoscere.
Il , sul punto, non ha negato che il sia stato chiamato all'espletamento di quel CP_1 Pt_1
particolare servizio, ma ha sostenuto che il sinistro in cui è rimasto coinvolto il ricorrente non sarebbe direttamente riconducibile all'espletamento di tali attività e al rischio ad esse connaturato.
10 Tuttavia, come si è esposto nel paragrafo 4.1. che precede, le attività contemplate al comma 563 dell'art. 1, cit., nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere, tanto più che, nel caso di specie, ad essere stata coinvolta nel sinistro è stata un'autovettura non di servizio, bensì un mezzo proprio, al precipuo fine di nascondere la presenza delle forze dell'ordine ai malviventi.
Si richiama a tal fine quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento a un caso in cui la
Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere nel caso di un sinistro stradale che aveva coinvolto un dipendente della Polizia di Stato che era deceduto per le ferite gravissime riportate mentre era alla guida dell'auto di servizio nel rientrare in caserma, dopo aver svolto un pattugliamento nell'ambito dell'attività di repressione del fenomeno dell'Anonima
Sequestri (Cass. civ., Sez. L, n. 26012/2018, cit.). La Corte ha confermato sul punto quanto statuito dalla Corte d'Appello di Cagliari, richiamandosi ai principi affermati dalle Sezioni Unite
n.10791/2017, secondo cui, riguardo ai dipendenti della Polizia di Stato infortunati o deceduti a causa di un incidente stradale, lo status di "vittima del dovere" (e i susseguenti benefici assistenziali) “va riconosciuto sol che l'evento dannoso si sia verificato per il contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra fornire la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali”.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente abbia subito le gravi lesioni durante l'espletamento di un servizio specifico riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005.
Inoltre, anche i gravi disturbi cardiaci che sono stati diagnosticati al ricorrente sono idonei a giustificare il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di vittima del dovere, atteso che gli stessi sono riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative in cui si è trovato a operare l'Agente nell'espletamento del gravoso servizio di istituto, in particolare nell'espletamento Pt_1
dei servizi svolti nella sede di Nuoro, che lo hanno costretto a esporsi a fattori climatici e ambientali avversi nelle operazioni esterne di ordine pubblico, sicché tali fattori hanno agito come concausa efficiente e preponderante nella insorgenza della affezione del ricorrente, secondo quanto certificato dai medici che hanno riconosciuto la dipendenza della infermità da causa di servizio.
Ne deriva la riconducibilità della fattispecie in esame anche all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005.
In ragione dei rilievi e delle argomentazioni sopra esposti, a parere della scrivente ricorrono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di vittima del dovere.
5. Imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato.
11 L'accertamento in capo al ricorrente dello status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato non è precluso dalla circostanza, pacifica in causa, per cui la domanda è stata presentata dal dopo più Pt_1 di dieci anni dall'entrata in vigore della L. n. 266/2005 (il 28 luglio 2023; v. docc. 01 e 02 all. ricorso).
A tale riguardo, deve rilevarsi che la Suprema Corte, nella pronuncia n. 17440 del 30 maggio 2022, ha risolto positivamente la questione se la categoria di “vittima del dovere” tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, L. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
A tale conclusione la Corte è giunta attraverso il richiamo all'evoluzione in materia, per cui la classica nozione di status di tipo "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare, è stata sottoposta a revisione critica sotto la spinta delle politiche sociali aventi quale obiettivo quello della eguaglianza sostanziale, di modo che il concetto di status che con il tempo ha acquistato maggiormente rilievo è quella di “status civitatis”, declinato specialmente come “insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica, e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti”. Per tale via, lo “status civitatis” è stato progressivamente costruito come
“status activus processualis”, nel senso che è stato riconosciuto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi tali prestazioni sociali e, per converso, è stata salvaguardata “la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica (…) subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale”.
La Corte, nella medesima sentenza, ha inoltre evidenziato come la ratio delle provvidenze riconosciute dalla legge alle vittime del dovere (o soggetti ad esse equiparati) vada individuata nell'apprestare peculiari e ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati, per cui è stato ravvisato, in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, L. n. 266/2005, un servizio che costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Inoltre, è stata anche affermata la riconducibilità di tali provvidenze fra quelle garantite dall'art. 38
12 Cost., con conseguente limitazione della prescrittibilità (e/o della assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, “periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata”, ferma restando l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status.
Applicando tali principi nel caso in esame, deve essere esclusa l'intervenuta prescrizione dell'azione diretta all'accertamento dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente, con conseguente inserimento da parte del del nominativo del ricorrente nell'elenco di cui all'art. CP_1
3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006.
6. La domanda di riconoscimento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio.
6.1. Secondo la normativa applicabile:
- l'assegno vitalizio non reversibile previsto dalla l. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, comma 1, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui alla l. 20 ottobre
1990, n. 302 (recante le norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai familiari superstiti), art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, è stato esteso alle vittime del dovere “ed alle categorie a queste equiparate”, in forza della l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562 e 565, “a decorrere dal 2006” ai sensi del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 4 (entrato in vigore il 23 agosto 2006);
- l'assegno vitalizio non reversibile (di euro 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica) di cui alla l. 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, comma 3, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito (nonché ai superstiti delle vittime), per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, è stato riconosciuto “a decorrere dal 1° gennaio 2008” anche alle vittime del dovere “di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti” in forza della l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 105 (legge finanziaria 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2008).
Pertanto, l'assegno di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998 ha decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi del d.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, mentre quello ex art. 5, comma 3, l. n. 206 del 2004, ha decorrenza dal 1° gennaio 2008, in forza della sua estensione alle vittime del dovere operata ex lege n.
244 del 2007, art. 2, comma 105.
6.2. Occorre chiedersi, a questo punto, se i benefici in questione debbano essere riconosciuti dalla data indicata dal legislatore per ciascuna provvidenza, oppure se, come invece sostenuto dal , CP_1
in forza della sentenza sopra richiamata della Suprema Corte n. 17440 del 2022, possano essere riconosciuti solamente a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
13 A tale proposito, la Corte ha affermato che, “valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006 (…) nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere”, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere
d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito”.
Inoltre, nel richiamare la precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione del 15 gennaio 2007,
n. 732, la Corte ha precisato che “la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit” (cfr. in tal senso anche Cass. civ., Sez. L, n. 5318 del 17 marzo 2016).
A parere della scrivente, nonostante dai passaggi sopra esposti emerga il principio per cui, in assenza di una specifica domanda presentata dall'interessato, non può essere riconosciuto e accertato in ambito giudiziale lo status di vittima del dovere, né i benefici ad esso connessi, tuttavia ciò non significa che, una volta riconosciuto detto status, i benefici economici da esso scaturenti debbano essere fatti decorrere dalla data della domanda amministrativa, in quanto, se il legislatore avesse inteso stabilire una decorrenza diversa da quella fissata dalla legislazione speciale che ha istituito tali provvidenze, avrebbe dovuto prevederlo espressamente (cfr. art. 14 del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510; in giurisprudenza, cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 31 maggio 2016, n. 553).
A favore di tale conclusione depone anche la stessa natura dell'azione diretta al riconoscimento dello status, che, in quanto azione di accertamento, produce i propri effetti fin dalla data dell'insorgenza dei presupposti previsti dalla legge n. 266 del 2005, ferma restando la necessità di una specifica domanda dell'interessato per ottenere l'erogazione delle prestazioni economiche estese anche alle vittime del dovere e soggetti equiparati, con le decorrenze fissate espressamente dal legislatore e ferma restando la prescrittibilità del diritto ai singoli ratei.
Tale interpretazione è ulteriormente confortata dalla ratio decidendi espressa nella sentenza n.
17440 del 2022, laddove la necessità della domanda amministrativa è stata affermata, come si è visto
(v. punto 4.3 della motivazione che precede), in rapporto all'esigenza di salvaguardare la libertà
14 fondamentale di scelta della persona, e non per segnare la definitiva perdita delle prestazioni maturate in precedenza.
La data di presentazione della domanda amministrativa assume, in quest'ottica, sicura rilevanza quale dies ad quem del termine di prescrizione, che in questo caso è quello ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.), in adesione al principio - del tutto consolidato e da cui non v'è motivo di discostarsi - per cui alle componenti essenziali di ratei di prestazioni non solo previdenziali, ma anche assistenziali, non liquidate, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione “non riscosse” (cfr., Cass. civ., Sez. Un., 25 luglio 2002, n. 10955; in senso conforme v. anche Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. 9 febbraio 2016, n. 2563, Cass. civ., Sez. 6 – L, 3 settembre 2020, n.
18309 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. L, Ord. 11 aprile 2023, n. 9618).
6.3. Nel caso concreto qui esaminato, la domanda amministrativa è stata presentata dall'odierno ricorrente in data 28 luglio 2023, sicché deve pertanto ritenersi maturata la prescrizione con riferimento ai ratei maturati prima dei dieci anni dalla presentazione della domanda amministrativa, ovverosia fino al 28 luglio 2013.
6.4. Quanto al periodo successivo, la domanda è accoglibile, avendo il ricorrente riportato senza dubbio un'invalidità superiore al 25%, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori sul punto.
Anche solo considerando la cecità monoculare conseguenza del sinistro occorso nel 1972, e anche applicando le tabelle di cui al d.m. 5 febbraio 1992 (codice 5005), ne deriva l'attribuzione di un grado di invalidità (IP) pari al 30%.
Quanto al danno biologico (DB), lo si può stimare nel 28%, applicando il codice 370 (“Cecità assoluta monolaterale”) della tabella delle menomazioni Inail.
Infine, quanto al danno morale (DM), lo stesso può essere quantificato in 1/3 del valore del danno biologico (9 punti percentuali), ampiamente entro il massimo di cui all'art. 4, lett. c, del d.P.R. n.
181/2009, secondo cui la percentuale del danno morale (DM) può essere calcolata “fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico”.
Il Tribunale dispone a questo punto di tutti gli elementi per quantificare l'invalidità complessiva
(IC), che si ottiene con la formula IC=DB+DM+(IP-DB) e, quindi, IC=28+9+(30-28), e quindi il danno
15 complessivo è uguale al valore di 39 punti percentuali, superiore al minimo del 25% prescritto dalla legge per il riconoscimento dei benefici in questione.
6.5. Il deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1
a decorrere dal 29 luglio 2013, dell'assegno previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998, nell'importo mensile di euro 500,00, soggetto a perequazione automatica, nonché dell'assegno previsto dalla l. n.
204 del 2006, art. 5, comma 3, nella misura di euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, oltre agli interessi al tasso legale sui ratei già scaduti a partire dal primo, con decorrenza degli accessori dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (28 luglio 2023), ovvero dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo.
7. La domanda di riconoscimento della speciale elargizione.
Passando alla domanda di riconoscimento del diritto alla speciale elargizione, la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 562, stabilisce che: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
In attuazione del successivo comma 565, al fine di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562”, è stato emanato il d.P.R. n. 243/2006, che, come si è già anticipato, all'art. 1 stabilisce che “per benefici e provvidenze” si intendono “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206”.
La l. n. 302/1990, richiamata anche dalla l. 206/2004, art. 5 (alla quale a sua volta rinvia il d.P.R. n.
243/2006), prevede, in particolare, all'art. 1, comma 1, una speciale elargizione quantificabile “fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”.
L'importo massimo di 150 milioni di lire è stato elevato fino ad euro 200.000,00, per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, dall'art. 2 d.l. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla l. 24 dicembre 2003, n. 369 e, nella stessa misura di euro 200.000,00, tale provvidenza è quantificata anche dall'art. 5 della l. n. 206/2004.
Ciò posto, l'art. 4 dello stesso d.P.R. n. 243/2006, nel regolare l'ordine di corresponsione delle provvidenze di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), ha stabilito che, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti” tali provvidenze sono
16 corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine ivi indicato, per cui alla lett. a), n. 1), è stata prevista la liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, “nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti”.
Pertanto, il d.P.R. n. 243 del 2006 non si è limitato alla regolamentazione delegata dalla legge n.
266/2005, art. 1, comma 565, ma ha precisamente individuato i trattamenti assegnati alle vittime del dovere, sicché deve ritenersi che il termine decennale di prescrizione per chiedere la provvidenza in esame abbia iniziato a decorrere dal 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del citato d.P.R. (in tal senso v. Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, sent. 14 aprile 2023, in Banca Dati di Merito).
Poiché la domanda amministrativa è stata proposta dall'odierno ricorrente il 28 luglio 2023, deve ritenersi ampiamente maturata la prescrizione decennale del beneficio in oggetto, trattandosi di prestazione una tantum e non periodica.
Il diritto sarebbe prescritto, a maggior ragione, ove si consideri quale dies a quo del termine di prescrizione la data di entrata in vigore della legge n. 266/2005, il 1° gennaio 2006, come ritenuto da un'altra parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Palermo, sent. n. 684/2022 pubbl. il 7 marzo
2022, in Banca Dati di Merito).
Se è vero, poi, che l'art. 3 della legge n. 302/1990 stabilisce che colui che ha subito un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'art. 1 della stessa legge, “può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa”, tuttavia, laddove, come nel caso di specie, il diritto sia già maturato nella sua interezza alla data della presentazione della domanda amministrativa, deve escludersi che l'eventuale opzione sulle modalità di erogazione dell'emolumento - peraltro nella specie mai effettuata - possa spostare in avanti il termine di prescrizione (cfr. Corte d'Appello Perugia, Sez. lavoro, sent. 4 novembre 2023, in Banca Dati di
Merito).
Conseguentemente, deve essere accertata e dichiarata la prescrizione del diritto all'erogazione della speciale elargizione di cui all'art. 1 della l. 302 del 1990.
8. Sul diritto all'esenzione IRPEF.
17 Va infine accolta la domanda diretta all'accertamento del diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005, ex art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che rinvia all'art. 3, comma 2 della legge n. 206/2004, dovendosi disattendere l'eccepito difetto di giurisdizione. Difatti, se è vero che la Corte dei Conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (art. 13 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), tuttavia, nel caso in esame, si tratta della domanda di riconoscimento di uno dei benefici in favore delle vittime del dovere che il legislatore ha riconosciuto come un diritto soggettivo, e non quale interesse legittimo (in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse); tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (cfr. Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2016,
n. 23300; v. anche Cass. civ., sez. un. 17 novembre 2016, n. 23396 e Cass. civ., sez. un., 11 aprile
2018, n. 8982).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame, tenuto conto dell'oggetto della domanda proposta dal ricorrente, finalizzata unicamente all'accertamento di un diritto che trova fondamento nello status di vittima del dovere e nella relativa disciplina normativa di riferimento, sicché deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
9. Sull'eccepito divieto di cumulo tra i benefici previsti per le vittime del dovere e la pensione privilegiata riconosciuta per la causa di servizio.
L'eccezione in esame non può essere accolta, in quanto la previsione di incumulabilità alla quale fanno riferimento le amministrazioni ricorrenti è contenuta nella legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), all'art. 13, che riguarda gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa legge n. 302/1990, mentre la successiva legge n.
407/1998 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che ha previsto, all'art. 2, la concessione dell' assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili, e la legge n. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), che ha concesso uno speciale assegno vitalizio, alle condizioni indicate all'art. 5, comma 3, in aggiunta
18 alle elargizioni di cui alla legge n. 302/1990, non hanno disciplinato il concorso dell'assegno con altri benefici, né richiamato il divieto di cumulo previsto dal citato art. 13. Sicché, in mancanza di una contraria disposizione, deve ritenersi la cumulabilità delle elargizioni (Cass. civ., Sez. lav., 15 febbraio
2021, n. 3824).
10. Spese processuali.
Le spese processuali sono compensate in ragione di 1/2, stante l'accertata prescrizione nei limiti sopra esposti. Per la restante parte, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle CP_1
spese in favore del ricorrente;
la liquidazione è effettuata in dispositivo, applicate le tabelle allegate al d.m. 55/24 e successive mm. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa
(indeterminabile, media complessità) e all'attività difensiva occorsa in concreto, applicati i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le restanti fasi, stante la natura prettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 442 c.p.c., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente lo status di Parte_1
vittima del dovere (o soggetto equiparato) in relazione all'evento per cui è causa, con conseguente inserimento da parte del del nominativo del ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, CP_1
del D.P.R. n. 243/2006;
2) per l'effetto, condanna il convenuto: CP_1
a) al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998, nell'importo mensile di euro 500,00, soggetto a perequazione automatica, a decorrere dal 29 luglio
2013, oltre agli interessi al tasso legale sui ratei già scaduti a partire dal primo, con decorrenza degli accessori dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (28 luglio 2023), ovvero dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
b) al pagamento dell'assegno previsto dalla l. n. 204 del 2006, art. 5, comma 3, nella misura di euro
1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a decorrere dal 29 luglio 2013, oltre agli interessi al tasso legale sui ratei già scaduti a partire dal primo, con decorrenza degli accessori dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (28 luglio 2023), ovvero dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
c) al riconoscimento del diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere ex art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232, che rinvia all'art. 19 3, comma 2 della legge n. 206/04;
3) accerta e dichiara la prescrizione del diritto alla speciale elargizione e del diritto a percepire i ratei dell'assegno previsto dalla l. n. 204 del 2006, art. 5, comma 3, nonché dell'assegno previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998, maturati fino al 28 luglio 2013;
4) compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e condanna il , in persona del Controparte_1
in carica pro tempore, alla rifusione della restante parte (1/2) in favore del ricorrente, che CP_1 liquida nell'importo di complessivi Euro 3.000,00 (già al netto della dimidiazione), interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Paolo Ruggeri dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 26/09/2025
La Giudice del lavoro
dott.ssa Consuelo Mighela
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