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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1986 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...]/mare di Stabia (NA) il 03/01/1957ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elett.te dom.to al Corso Vittorio Emanuele, n° 17 in C/mare di
Stabia (NA), presso lo studio dell'avv Angelo Attennato dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto,
ATTORE
E
CP_
(già ) (c.f. ) sito in C/mare di Stabia (NA) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Allende n. 34/A, in persona dell'amm.re p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe indicato, premesso di essere proprietario per la quota di millesimi 99,78. di n. 1 box nel condominio “boxes via Allende n. 34/A” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla (già 34/A) identificato al Catasto al Controparte_1
Foglio n 7, particella 299, sub 109, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 23.04.2018 adottata dal suindicato Condominio in seconda convocazione.
A sostegno della spiegata impugnativa deduceva quale unico motivo di doglianza l'omessa notifica dell'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria, prevista in prima data per il 23/04/2018 in violazione dell'art. 66, terzo comma delle disp.att.c.c nonché in violazione dei termini in esso prescritti. Rappresentava che acquisiva conoscenza del deliberato assembleare in data 30/12/2022
1 inviatogli a mezzo mail dall'amministratore, ove risultava verbalizzato che il presidente constatava la regolare convocazione di tutti i condomini, dichiarando regolarmente costituita l'assemblea.
Rilevava l'infruttuoso esperimento della procedura di mediazione avviata dall'attore con istanza del
30/01/23 e conclusasi negativamente in data 23/02/2023.
Instaurato il contraddittorio veniva dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
di Stabia n. 36 che sebbene ritualmente citato non si costituiva in Controparte_3
giudizio.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 25.11.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari.
La domanda attorea è procedibile poiché oggetto di originaria istanza di mediazione comunicata in data 30.01.2023 (procedimento conclusosi con esito negativo in data 23.02.2023 come da verbale in atti).
3. – In assenza di tempestiva eccezione di parte convenuta alcuna indagine occorre compiere in ordine all'ammissibilità dell'impugnativa.
L'eccezione di inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni per impugnare la delibera assembleare, ex art. 1137 co. 2 e 3 c.c., è eccezione in senso stretto, proponibile solo con la comparsa di risposta tempestivamente depositata dal convenuto.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che: “In materia di condominio negli edifici e di impugnazione delle delibere assembleari il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. ha natura non processuale, ma sostanziale e, quindi, non essendo sottratto alla disponibilità delle parti, la decadenza non può essere rilevata di ufficio dal giudice e, di conseguenza, l'eccezione non può, essere proposta per la prima volta in sede di legittimità” (Cassazione civile sez. II - 01/04/2008, n.
8449).
A tale principio si è uniformata anche la giurisprudenza di merito: “... la imposizione del termine di cui all'art. 1137 c.c., comma 3, risponde esclusivamente ad esigenze di certezza facenti capo al ed attinenti a materia non sottratta alla disponibilità delle parti, tanto che (diversamente CP_1
da quanto avviene in caso di inosservanza dei termini per la proposizione dell'appello o di altri mezzi di impugnazione di pronunzie giudiziali, che rispondono ad interessi di carattere pubblicistici) l'inosservanza del termine decadenziale in questione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita, appunto, solo (e tempestivamente), dal convenuto. CP_1
2 Merito.
L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata.
Nella specie l'attore agisce quale condomino in quanto proprietario per la quota di millesimi 99,78 di n. 1 box nel condominio via Allende n. 34/A” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla CP_1
, e tuttavia nulla ha prodotto a sostegno della predetta legittimazione attiva. Controparte_1
Non vi è in atti né il titolo di proprietà dell'attore, né il verbale assembleare impugnato, né vi sono precedenti o successici verbali dai quali possa inferirsi la qualità di condomino in capo all' Pt_1
Né tantomeno la dedotta qualità, che legittima all'impugnativa oggetto di lite, può ritenersi non contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in quanto il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
Ebbene la legittimazione attiene ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253).
Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. - sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
In definitiva nella fattispecie mancando la prova della qualità di condomino in capo all'attore,
l'impugnativa in oggetto non può essere accolta.
Per completezza si rileva che tale prova non poteva essere desunta neanche dall'interrogatorio formale articolato dall'istante in sede di memoria ex art. 171 ter c.p.c., avente ad oggetto il seguente
3 capo: “La convocazione per l'Assemblea ordinaria, prevista in prima data per il 22/04/2018, non è stata mai inviata all'odieno attore in dispregio dei termini minimi previsti dalla normativa vigente”.
Un'eventuale risposta positiva al predetto interrogatorio formale da parte del convenuto non consentirebbe comunque di ritenere provata la legittimazione attiva di quale Parte_1
proprietario per la quota di millesimi 99,78. di n. 1 box nel condominio.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda;
nulla sulle spese;
Torre Annunziata 10.01.2025 Il Giudice
. Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1986 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...]/mare di Stabia (NA) il 03/01/1957ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elett.te dom.to al Corso Vittorio Emanuele, n° 17 in C/mare di
Stabia (NA), presso lo studio dell'avv Angelo Attennato dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto,
ATTORE
E
CP_
(già ) (c.f. ) sito in C/mare di Stabia (NA) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Allende n. 34/A, in persona dell'amm.re p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe indicato, premesso di essere proprietario per la quota di millesimi 99,78. di n. 1 box nel condominio “boxes via Allende n. 34/A” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla (già 34/A) identificato al Catasto al Controparte_1
Foglio n 7, particella 299, sub 109, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 23.04.2018 adottata dal suindicato Condominio in seconda convocazione.
A sostegno della spiegata impugnativa deduceva quale unico motivo di doglianza l'omessa notifica dell'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria, prevista in prima data per il 23/04/2018 in violazione dell'art. 66, terzo comma delle disp.att.c.c nonché in violazione dei termini in esso prescritti. Rappresentava che acquisiva conoscenza del deliberato assembleare in data 30/12/2022
1 inviatogli a mezzo mail dall'amministratore, ove risultava verbalizzato che il presidente constatava la regolare convocazione di tutti i condomini, dichiarando regolarmente costituita l'assemblea.
Rilevava l'infruttuoso esperimento della procedura di mediazione avviata dall'attore con istanza del
30/01/23 e conclusasi negativamente in data 23/02/2023.
Instaurato il contraddittorio veniva dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
di Stabia n. 36 che sebbene ritualmente citato non si costituiva in Controparte_3
giudizio.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 25.11.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari.
La domanda attorea è procedibile poiché oggetto di originaria istanza di mediazione comunicata in data 30.01.2023 (procedimento conclusosi con esito negativo in data 23.02.2023 come da verbale in atti).
3. – In assenza di tempestiva eccezione di parte convenuta alcuna indagine occorre compiere in ordine all'ammissibilità dell'impugnativa.
L'eccezione di inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni per impugnare la delibera assembleare, ex art. 1137 co. 2 e 3 c.c., è eccezione in senso stretto, proponibile solo con la comparsa di risposta tempestivamente depositata dal convenuto.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che: “In materia di condominio negli edifici e di impugnazione delle delibere assembleari il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. ha natura non processuale, ma sostanziale e, quindi, non essendo sottratto alla disponibilità delle parti, la decadenza non può essere rilevata di ufficio dal giudice e, di conseguenza, l'eccezione non può, essere proposta per la prima volta in sede di legittimità” (Cassazione civile sez. II - 01/04/2008, n.
8449).
A tale principio si è uniformata anche la giurisprudenza di merito: “... la imposizione del termine di cui all'art. 1137 c.c., comma 3, risponde esclusivamente ad esigenze di certezza facenti capo al ed attinenti a materia non sottratta alla disponibilità delle parti, tanto che (diversamente CP_1
da quanto avviene in caso di inosservanza dei termini per la proposizione dell'appello o di altri mezzi di impugnazione di pronunzie giudiziali, che rispondono ad interessi di carattere pubblicistici) l'inosservanza del termine decadenziale in questione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita, appunto, solo (e tempestivamente), dal convenuto. CP_1
2 Merito.
L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata.
Nella specie l'attore agisce quale condomino in quanto proprietario per la quota di millesimi 99,78 di n. 1 box nel condominio via Allende n. 34/A” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla CP_1
, e tuttavia nulla ha prodotto a sostegno della predetta legittimazione attiva. Controparte_1
Non vi è in atti né il titolo di proprietà dell'attore, né il verbale assembleare impugnato, né vi sono precedenti o successici verbali dai quali possa inferirsi la qualità di condomino in capo all' Pt_1
Né tantomeno la dedotta qualità, che legittima all'impugnativa oggetto di lite, può ritenersi non contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in quanto il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
Ebbene la legittimazione attiene ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253).
Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. - sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
In definitiva nella fattispecie mancando la prova della qualità di condomino in capo all'attore,
l'impugnativa in oggetto non può essere accolta.
Per completezza si rileva che tale prova non poteva essere desunta neanche dall'interrogatorio formale articolato dall'istante in sede di memoria ex art. 171 ter c.p.c., avente ad oggetto il seguente
3 capo: “La convocazione per l'Assemblea ordinaria, prevista in prima data per il 22/04/2018, non è stata mai inviata all'odieno attore in dispregio dei termini minimi previsti dalla normativa vigente”.
Un'eventuale risposta positiva al predetto interrogatorio formale da parte del convenuto non consentirebbe comunque di ritenere provata la legittimazione attiva di quale Parte_1
proprietario per la quota di millesimi 99,78. di n. 1 box nel condominio.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda;
nulla sulle spese;
Torre Annunziata 10.01.2025 Il Giudice
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