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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott. Silvia Di Matteo - Presidente dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere rel. dott. Renato Castaldo – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5355/2024 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23 aprile 2025, vertente tra
, Codice Fiscale e numero di iscrizione Parte_1
nel Registro delle Imprese di Roma: , con sede legale in Roma, alla Via del Quirinale P.IVA_1
n. 26, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti p.t. dott. e dott.ssa Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliati per la carica 00198 in Roma, alla Piazza Trasimeno n. 6, presso lo
[...] studio dell'avv. Federico Russo (già Studio , C.F. , Controparte_3 C.F._1
che rappresenta e difende la suddetta società, giusta procura in atti;
- appellante
E
[...]
Controparte_4
- appellate non costituite
AVVERSO
La sentenza n. 13779/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Roma in data 9 settembre 2024 nel giudizio N.R.G. 54366/2013; oggetto: vendita di cose immobili
FATTO E DIRITTO
1 La ha proposto appello avverso la sentenza n. 13779/2024 Parte_1 con la quale il Tribunale di Roma aveva disposto come segue: “-condanna l'attrice società subappaltante oggi al Controparte_5 Parte_1
pagamento, in favore della convenuta-attrice in riconvenzionale società subappaltatrice , CP_4
delle somme a)- di € 3.676.770,73, a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria, dal 30.6.2016, sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre, sull'importo così determinato, interessi legali, dal giorno successivo alla stessa pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
e b)- € 778.384,01, per corrispettivi contrattualmente spettanti, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale (23.7.2013), sino al soddisfo;
-compensa le spese, nei rapporti tra l'attrice società oggi Controparte_5 [...]
e la convenuta-attrice in riconvenzionale società in Parte_1 CP_4
ragione di 1/3;
-condanna la stessa società attrice al rimborso, in favore di essa società convenuta-attrice in riconvenzionale, dei residui 2/3 delle spese stesse, che, per essi 2/3, liquida in complessivi €
75.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-compensa integralmente le spese nei rapporti tra la convenuta-attrice in riconvenzionale società
e l'intervenuta CP_4 Parte_2
-pone le spese della disposta consulenza tecnica e della successiva consulenza di chiarimenti definitivamente a carico dell'attrice e della convenuta-attrice in riconvenzionale, rispettivamente, in ragione di 2/3 (per la prima) e di 1/3 (per la seconda)”.
Con atto di appello, l'appellante domandava di riformare la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento delle domande formulate con il proprio atto.
Le parti appellate sono rimaste contumaci nel presente procedimento.
All'udienza del 16/04/2025 nessuno è comparso per la parte appellante.
Alla successiva udienza del 23/04/2025 di cui è stata data rituale comunicazione al difensore costituito, nessuno è comparso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini.
L'appello è improcedibile.
Come sopra anticipato, nella presente causa nessuno è comparso né alla prima udienza, né alla nuova odierna udienza di cui è stata data rituale comunicazione per via telematica ai procuratori delle parti.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non
2 impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Nulla sulle spese.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13779/2024 così provvede;
Parte_1
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma li 23/04/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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