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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1172/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. dall'avv.to P. V. Ladogana;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.8.2024, chiedeva, di Parte_1 condannare il a dichiarare il ricorrente “Vittima del Controparte_1
Dovere”, delimitando la domanda alla speciale elargizione di cui all'art. 5 c.
1 l. 206/04.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda avversaria essendo ogni diritto azionato da ricorrente estinto per prescrizione e comunque respingere ogni pretesa in quanto inammissibile ed infondata.
Il resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione della CP_1 richiesta del riconoscimento dello status di vittima del dovere e, in subordine, la prescrizione decennale del chiesto beneficio.
Come osservato dalla Suprema Corte “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440, ma vedi anche tra le molte, Cass. nn.
37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025;
Cass. n. 5426 del 2025).
In presenza delle situazioni indicate dai più volte citati commi 563 e
564 si concretizzi una condizione giuridica che non può estinguersi per prescrizione, mentre sono soggetti a prescrizione, secondo le comuni regole,
i diritti che derivano da tale condizione.
2 Le Sezioni Unite della Suprema Certe hanno infatti statuito “in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse” (Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n.8982 del 11/04/2018).
Ciò posto, risulta prescritta la pretesa relativa alla speciale elargizione prevista dalla L. n. 206/2004, art. 5, comma 1, D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n.
222/2007, da corrispondersi in unica soluzione.
La speciale elargizione oggetto della controversia trova origine nell'art. 1, comma 1, della legge 20/10/1990, n. 302 recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la cui disciplina è stata di seguito ridefinita dall'art.5, comma 1, della legge 03/08/2004, n. 206 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. a) del dPR n.
243/2006 e dall'art. 34, comma 1 del d.l. 01/10/2007, n. 159, conv. con mod. dalla l. 29/09/2007, n.222.
Dal momento in cui sussistono i relativi requisiti di legge il diritto alla speciale elargizione può essere esercitato ed è soggetto alle ordinarie regole circa il termine di prescrizione decennale (art. 2935 cod.civ.).
La speciale elargizione è costituita dalla corresponsione di una somma una tantum, predeterminata dalla legge;
il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente, secondo le regole generali, dal momento in cui si concretizza la effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto.
Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale
3 riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status. (Cass. Sez. L., 26/06/2025, n. 17276, Rv.
675664 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente ha avuto piena contezza della maturazione di detti presupposti fattuali in allorquando allo stesso veniva riconosciuta la causa di servizio dalla CMO di Chieti il 10.3.2009.
Dunque la domanda andava proposta entro il marzo del 2019, risultando pertanto prescritto il diritto alla data di presentazione della domanda, che risulta essere stata effettuata in data 24.8.2022.
Stante l'intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione, è del tutto superfluo procedere all'accertamento della sussistenza della status come richiesto in questa sede.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
II Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1172/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. dall'avv.to P. V. Ladogana;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.8.2024, chiedeva, di Parte_1 condannare il a dichiarare il ricorrente “Vittima del Controparte_1
Dovere”, delimitando la domanda alla speciale elargizione di cui all'art. 5 c.
1 l. 206/04.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda avversaria essendo ogni diritto azionato da ricorrente estinto per prescrizione e comunque respingere ogni pretesa in quanto inammissibile ed infondata.
Il resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione della CP_1 richiesta del riconoscimento dello status di vittima del dovere e, in subordine, la prescrizione decennale del chiesto beneficio.
Come osservato dalla Suprema Corte “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440, ma vedi anche tra le molte, Cass. nn.
37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025;
Cass. n. 5426 del 2025).
In presenza delle situazioni indicate dai più volte citati commi 563 e
564 si concretizzi una condizione giuridica che non può estinguersi per prescrizione, mentre sono soggetti a prescrizione, secondo le comuni regole,
i diritti che derivano da tale condizione.
2 Le Sezioni Unite della Suprema Certe hanno infatti statuito “in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse” (Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n.8982 del 11/04/2018).
Ciò posto, risulta prescritta la pretesa relativa alla speciale elargizione prevista dalla L. n. 206/2004, art. 5, comma 1, D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n.
222/2007, da corrispondersi in unica soluzione.
La speciale elargizione oggetto della controversia trova origine nell'art. 1, comma 1, della legge 20/10/1990, n. 302 recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la cui disciplina è stata di seguito ridefinita dall'art.5, comma 1, della legge 03/08/2004, n. 206 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. a) del dPR n.
243/2006 e dall'art. 34, comma 1 del d.l. 01/10/2007, n. 159, conv. con mod. dalla l. 29/09/2007, n.222.
Dal momento in cui sussistono i relativi requisiti di legge il diritto alla speciale elargizione può essere esercitato ed è soggetto alle ordinarie regole circa il termine di prescrizione decennale (art. 2935 cod.civ.).
La speciale elargizione è costituita dalla corresponsione di una somma una tantum, predeterminata dalla legge;
il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente, secondo le regole generali, dal momento in cui si concretizza la effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto.
Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale
3 riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status. (Cass. Sez. L., 26/06/2025, n. 17276, Rv.
675664 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente ha avuto piena contezza della maturazione di detti presupposti fattuali in allorquando allo stesso veniva riconosciuta la causa di servizio dalla CMO di Chieti il 10.3.2009.
Dunque la domanda andava proposta entro il marzo del 2019, risultando pertanto prescritto il diritto alla data di presentazione della domanda, che risulta essere stata effettuata in data 24.8.2022.
Stante l'intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione, è del tutto superfluo procedere all'accertamento della sussistenza della status come richiesto in questa sede.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
II Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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