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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/10/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 774/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 2 ottobre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio, sono comparsi l'avv. NAPOLI ANTONIO per parte attrice, il quale si riporta alle conclusioni in atti ed insiste nella decisione della causa con il favore delle spese.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.55 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 2.10.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 2.10.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 774 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
la società coop. , C.F. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., sig.ra , nata a [...] il P.IVA_1 Parte_2
30.05.1989, C.F. , con sede legale sulla Strada C.F._1
Provinciale 1 km 17, n. 5 – 89022 – Cittanova, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonio NAPOLI e Graziella SCIONTI del foro di Palmi giusta procura in atti
(ATTORE IN OPPOSIZIONE ) contro
Controparte_1
(CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE )
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con l'atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice proponeva opposizione al precetto notificato in data 04.06.2024, e con il intimava all'odierna attrice il pagamento della somma di Controparte_1
Euro 26.747,28 oltre ulteriori occorrende, in esecuzione della sentenza n.
47/2021, emessa dal Tribunale di Palmi in data 18.01.2021, nell'ambito del procedimento recante n. 619/2019 di R.G., con la quale la Parte_1
, C.F. , con sede in Cittanova (RC), alla Via
[...] P.IVA_1
Strada Provinciale 1, km 17, n. 5, veniva condannata al pagamento di canoni arretrati, quantificati in € 4.973,63 annui, a decorrere dall'1.01.2015, oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo con l'avvertimento che in mancanza di pagamento si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che il detto precetto fosse stato notificato durante la pendenza di procedura esecutiva recante RG n. 889/23 fondata sul medesimo titolo ed avverso la quale era già stata proposta opposizione.
Ribadiva la duplicazione della richiesta e quindi concludeva per la declaratoria di nullità del precetto per la sua evidente illegittimità, considerata la capienza delle somme e la dichiarazione positiva.
Il convenuto regolarmente citato non si costituiva e si procedeva in sua contumacia.
Nel corso del processo la parte attrice ha depositato gli atti relativi alla procedura esecutiva in essere recante RG n. 889/23 unitamente anche agli atti di
3 rinuncia delle parti alla procedura esecutiva ed anche del medesimo comune intervenuta nel 2025 durante la pendenza di questo giudizio, nonché la prova della circostanza di un intervenuto accordo di pagamento tra le parti.
In assenza di approfondimento istruttorio, essendo la causa documentale, la causa veniva rinviata per la decisione
La causa a seguito della discussione orale viene decisa in data odierna e sulla base dei documenti in atti.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del
28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n.
15350 del 21/06/2017).
4 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto, in applicazione di tale principio, il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente nel merito quanto alla validità del precetto.
In tal senso è dato rilevare che è conforme la giurisprudenza la quale ritiene ammissibile la notifica di un precetto in rinnovazione da parte del creditore sino alla soddisfazione del suo credito.
Infatti, in tal senso: << Il creditore è libero, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo è da considerarsi si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non può essere dichiarato invalido nella sua interezza.>> (Cassazione civile sez. III,
29/08/2013, n.19876).
Tanto detto e verificato che il precetto notificato dal in Controparte_1
rinnovazione non comprende le somme relative a compensi ed onorari di quello
5 precedente e stante la uniformità del principio secondo cui il creditore puo' azionare più procedure esecutive sino a quando non proceda alla sua soddisfazione.
Tanto basta a questo tribunale per il rigetto della domanda.
Stante la mancata costituzione del convenuto ritiene questo Tribunale che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Emanuela RUSCIO, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione in opposizione, da
[...]
contro , così Parte_3 Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva
2) Compensa le spese;
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
4) Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 2.10.25
IL GIUDICE
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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