Articolo 83 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1075
Articolo 82Articolo 84
Versione
10 febbraio 1970
Art. 83.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1959-60 (articolo 78)............ L. 75.969.937.544 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 81)..... " 55.646.957.932
--------------------- Residui passivi al 30 giugno 1960... L. 131.616.895.476
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970