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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 29/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 876/2024 promosso
DA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Stefanucci (C.F. P.Iva – PEC CodiceFiscale_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Firenze (FI) Via Email_1
Finalandia n. 28 presso e nello studio del medesimo legale
Ricorrente nei confronti di
, C.F. nato ad [...] il [...], c.f., residente Controparte_1 C.F._3
in Donnas (AO), Via Roma n. 140/B
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI
All'udienza fissata, a seguito dell'esame dell'interdicendo, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'interdizione, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale.
pagina 1 di 3 Il PM ha presentato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle allegazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.
Prima della nascita della ricorrente, il signor ha manifestato episodi e Controparte_1
disturbi schizofreniformi, riportati in numerose cartelle cliniche e referti;
nel 1991, egli è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell'Ospedale Molinette di Torino;
in seguito ad una ricaduta, il signor è stato ricoverato nel dicembre 1995, per circa un mese, presso il reparto Parte_1
psichiatrico dell'ospedale Mauriziano di Torino, per poi affrontare un periodo di convalescenza in
Svizzera; a partire dal 2003 il sig. è stato ricoverato otto volte presso il servizio Controparte_1
psichiatrico di Aosta e precisamente un ricovero nel 2003, tre ricoveri nel 2006, un ricovero nel
2011, uno nel 2018 uno nel 2019 e l'ultimo ricovero in data 4 settembre 2024 a seguito di un TSO, prorogato in regime di volontarietà; dalle diagnosi che seguivano i ricoveri emergeva una sindrome affettiva bipolare con grave comportamento psicotico, come da relazione psichiatrica redatta dal Dr. presso il reparto psichiatrico di Aosta;
nella relazione del dr. circa le condizioni Per_1 Per_1 attuali dell'interdicendo si riporta che “Il quadro del paziente è attualmente caratterizzato dal persistere di disorganizzazione ideica, ideazione delirante cronica, assenza di critica e consapevolezza di malattia. Appare meno reattivo, assume le terapie somministrate. E' stato proposto più volte al paziente proseguimento della degenza presso una struttura residenziale che egli rifiuta. Il quadro clinico è compatibile con una diagnosi secondo il DSM IV-TR: “Schizofrenia tipo disorganizzato (295.10)”. Il funzionamento globale valutato secondo la scala (VGF) è pari a 26 che indica incapacità di funzionare in quasi tutte le aree”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi l'interdizione rilevando che la gravissima patologia psichiatrica di cui è affetto il sig. determina una incapacità assoluta di Parte_1
autodeterminarsi e di provvedere ai propri interessi sia di natura personale sia di natura economica.
L'esame compiuto dal giudice delegato presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Aosta ha confermato la condizione di assoluta incapacità della persona e la necessità per questa di avere assistenza continua.
Il sig. è apparso infatti delirante, ossessionato dal timore di pericoli provenienti dal Parte_1
compagno di stanza o di aggressioni alla sua proprietà, del tutto avulso e distaccato dalla realtà, senza alcuna cognizione temporale, non consapevole del proprio evidente stato psicotico.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 414 c.c. per pronunciare l'interdizione.
pagina 2 di 3 La pronuncia di inabilitazione, infatti, non consentirebbe l'adeguata protezione della persona, la quale versa certamente in una condizione di abituale infermità psichica che osta in via assoluta alla capacità di provvedere autonomamente alle ordinarie incombenze di vita, anche le più elementari, alla tutela della propria salute psicofisica e alla cura del proprio patrimonio.
Alla nomina del tutore in via definiva provvederà il competente Giudice Tutelare.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c.
Le spese processuali anticipate dalle parti, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
15/01/1965.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
Dichiara irripetibili le spese anticipate dalle parti.
Aosta, 27.01.2025
Il Giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 876/2024 promosso
DA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Stefanucci (C.F. P.Iva – PEC CodiceFiscale_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Firenze (FI) Via Email_1
Finalandia n. 28 presso e nello studio del medesimo legale
Ricorrente nei confronti di
, C.F. nato ad [...] il [...], c.f., residente Controparte_1 C.F._3
in Donnas (AO), Via Roma n. 140/B
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI
All'udienza fissata, a seguito dell'esame dell'interdicendo, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'interdizione, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale.
pagina 1 di 3 Il PM ha presentato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle allegazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.
Prima della nascita della ricorrente, il signor ha manifestato episodi e Controparte_1
disturbi schizofreniformi, riportati in numerose cartelle cliniche e referti;
nel 1991, egli è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell'Ospedale Molinette di Torino;
in seguito ad una ricaduta, il signor è stato ricoverato nel dicembre 1995, per circa un mese, presso il reparto Parte_1
psichiatrico dell'ospedale Mauriziano di Torino, per poi affrontare un periodo di convalescenza in
Svizzera; a partire dal 2003 il sig. è stato ricoverato otto volte presso il servizio Controparte_1
psichiatrico di Aosta e precisamente un ricovero nel 2003, tre ricoveri nel 2006, un ricovero nel
2011, uno nel 2018 uno nel 2019 e l'ultimo ricovero in data 4 settembre 2024 a seguito di un TSO, prorogato in regime di volontarietà; dalle diagnosi che seguivano i ricoveri emergeva una sindrome affettiva bipolare con grave comportamento psicotico, come da relazione psichiatrica redatta dal Dr. presso il reparto psichiatrico di Aosta;
nella relazione del dr. circa le condizioni Per_1 Per_1 attuali dell'interdicendo si riporta che “Il quadro del paziente è attualmente caratterizzato dal persistere di disorganizzazione ideica, ideazione delirante cronica, assenza di critica e consapevolezza di malattia. Appare meno reattivo, assume le terapie somministrate. E' stato proposto più volte al paziente proseguimento della degenza presso una struttura residenziale che egli rifiuta. Il quadro clinico è compatibile con una diagnosi secondo il DSM IV-TR: “Schizofrenia tipo disorganizzato (295.10)”. Il funzionamento globale valutato secondo la scala (VGF) è pari a 26 che indica incapacità di funzionare in quasi tutte le aree”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi l'interdizione rilevando che la gravissima patologia psichiatrica di cui è affetto il sig. determina una incapacità assoluta di Parte_1
autodeterminarsi e di provvedere ai propri interessi sia di natura personale sia di natura economica.
L'esame compiuto dal giudice delegato presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Aosta ha confermato la condizione di assoluta incapacità della persona e la necessità per questa di avere assistenza continua.
Il sig. è apparso infatti delirante, ossessionato dal timore di pericoli provenienti dal Parte_1
compagno di stanza o di aggressioni alla sua proprietà, del tutto avulso e distaccato dalla realtà, senza alcuna cognizione temporale, non consapevole del proprio evidente stato psicotico.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 414 c.c. per pronunciare l'interdizione.
pagina 2 di 3 La pronuncia di inabilitazione, infatti, non consentirebbe l'adeguata protezione della persona, la quale versa certamente in una condizione di abituale infermità psichica che osta in via assoluta alla capacità di provvedere autonomamente alle ordinarie incombenze di vita, anche le più elementari, alla tutela della propria salute psicofisica e alla cura del proprio patrimonio.
Alla nomina del tutore in via definiva provvederà il competente Giudice Tutelare.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c.
Le spese processuali anticipate dalle parti, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
15/01/1965.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
Dichiara irripetibili le spese anticipate dalle parti.
Aosta, 27.01.2025
Il Giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3