Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. 4735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4735 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Qualiano (NA) alla via Campana n.246, presso lo studio dell'avvocato Paolo
Giannarini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), CP_1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in PO alla via Ferrante Imparato 198, presso lo studio dell'avvocato Marco Eduardo Acampora, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
1
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note disgiunte depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 25 e
26/3/2025 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 27.03.2025, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 5.12.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
14.11.2013, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Il Pm in data 24.03.2025 apponeva il suo visto.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 25 e
26/3/2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, con provvedimento del 20.06.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale, condotta in locazione dai coniugi, sita in Marano di PO (NA) alla via
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G. Di Vittorio 16, viene assegnata alla sig.ra che provvederà ad Parte_1
effettuare la voltura delle utenze ed all'aggiornamento del contratto di locazione il cui canone mensile è pari ad € 400,00,;
3. i figli minori e sono Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre con facoltà per il padre di vederli tre giorni - pomeriggi a settimana (martedi
– giovedi e venerdi pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00) compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e quelli lavorativi dei genitori, previo preavviso telefonico, provvedendo a prenderli e riconsegnarli presso la residenza materna;
4. i minori trascorreranno due fine settimana alternati al mese con il padre, dimorando presso l'abitazione di quest'ultimo dal venerdì pomeriggio ore 19:00 alla domenica pomeriggio ore 19:00; nelle settimane in cui i minori dimoreranno con il padre questi avrà diritto di visita per due pomeriggi nell'ambito della medesima settimana;
5. i minori trascorreranno, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro mentre ad anni alterni la Pasqua con uno dei genitori, nonché quindici giorni continuativi nelle vacanze estive da concordarsi mediante lettera raccomandata e/o email agli indirizzi e da Email_1 Email_2
pervenire entro il 30 maggio di ciascun anno da parte del padre, i minori trascorreranno ad anni alterni il compleanno con la madre o con il padre;
6. il signor verserà alla signora entro il Parte_3 Parte_1
giorno 28 di ogni mese, € 550,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei due figli, restando inteso che l'assegno unico od altra forma di detrazione per i figli a carico sarà diviso al 50% tra i due coniugi;
7. le spese straordinarie di attività scolastiche, sportive e ludiche e mediche, se previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %;
8. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione delle figlie minori sul proprio passaporto ovvero il consenso al rilascio del passaporto ai minori;
9. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto
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sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di PO (NA)
(Atto n. 54, P. I, Serie A, Anno 2013) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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