Rigetto
Sentenza 7 agosto 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 30 marzo 2026
FATTO 1. L'odierna appellante, signora C., è proprietaria in Comune di La Maddalena di un fabbricato a destinazione residenziale, situato in area soggetta a vincolo paesaggistico, in relazione al quale ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003. 2. Nel corso dell'istruttoria, con atto 18 aprile 2007, n. 5280, il Comune inviava alla Regione autonoma della Sardegna l'istanza presentata dalla sig.ra C. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. 3. Di seguito a ciò, con atto del 9 dicembre 2015 la Regione trasmetteva alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06970/2025REG.PROV.COLL.
N. 02993/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2993 del 2023, proposto da I.C.A.G. S.r.l. (Già I.C.A.G. S.r.l. Unipersonale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario La Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Capodistria n. 12
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12789/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito l’avvocato Dario La Torre per la parte appellante;
Viste le conclusioni delle parti appellate come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’impresa C.A.G. S.r.l., propone appello, contro Roma capitale e nei confronti della Regione Lazio, per la riforma o l’annullamento della sentenza n. 12789/2022, resa dal TAR del Lazio, Sezione Seconda Stralcio, pubblicata in data 10 ottobre 2022, con cui è stato rigettato il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 352 del 29 maggio 2013, con la quale Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono n. 0/519911, presentata dalla Società appellante in data 6 aprile 2004, al fine di ottenere la sanatoria di opere abusive site in Roma, via Cassia n. 1530, consistenti nell’ampliamento ad uso residenziale di mq. 93,00 e mc. 241,80 dell’immobile distinto catastalmente al Foglio 110, particella 145 sub. 503.
2 - Il TAR ha infatti ritenuto legittimo il diniego impugnato, in quanto fondato sulla sussistenza di un motivo ostativo rubricato quale “ beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice;- P.T.P. 15/7 IO CE ”.
3 – Con l’appello si contesta la interpretazione data dal TAR alla vigente normativa regionale poiché finirebbe per svuotare le previsioni nazionali, ed inoltre si contesta la valutazione quale causa ostativa di un vincolo paesaggistico, come quello in esame, ritenuto diverso dai vincoli di tutela dei beni storici, culturali ed ambientali previsti dalla predetta normativa regionale.
4 – In particolare, la Parte appellante deduce i seguenti motivi di diritto:
“ I – Violazione della disposizione contenuta nella lettera b) del comma 1 5 dell’art. 3 della L.R. 12/2004; difetto dei presupposti applicativi; violazione dell’art. 64 c.p.a. “.
La sentenza impugnata viene innanzitutto contestata nella parte in cui “ conferma la non condonabilità dell’abuso realizzato dalla ricorrente» anche sulla base dell’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 12/2004, la cui disposizione secondo i primi giudici esclude la sanatoria delle tipologie maggiori di illecito edilizio «in riferimento alle zone vincolate (come quella oggetto di causa)” , e della cui applicabilità la ricorrente si era invece lamentata nel terzo motivo di ricorso, che viene integralmente richiamato, in quanto si deduce che la non suscettibilità di sanatoria cui la disposizione regionale si riferisce concerne tutti gli abusi realizzati su immobili che siano vincolati “ a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale [...] nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali” , mentre l’area su cui insiste l’ampliamento oggetto di condono è gravata unicamente da vincoli di tutela paesaggistica, come d’altronde risulta dal provvedimento di reiezione. D’altronde, la documentata circostanza che l’area in questione era soggetta soltanto a vincolo paesaggistico non sarebbe stata specificamente contestata dalle amministrazioni costituite in giudizio;
“ II – Violazione dell’art. 136 della Costituzione, dell’art. 32, comma 26, del D.L. 269/2003, come modificato a seguito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, dell’art. 5 del D.L. 168/2004, degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. Lazio 12/2004 (quest’ultimo come modificato dall’art. 35 della L.R. Lazio 18/2004)”.
La sentenza non sarebbe, inoltre, condivisibile laddove “ conferma la non condonabilità dell’abuso realizzato dalla ricorrente in quanto consistente in un aumento di superficie e di volumetria rientrante nelle tipologie di illecito di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/03 per le quali il comma 26 dell’art. 32 del testo normativo in esame e l’art. 3, comma 1, lettera b) l.r. n. 12/04, in riferimento alle zone vincolate (come quella oggetto di causa), escludono la sanatoria” . A tale esito, che ha disatteso il quinto motivo di ricorso, il TAR sarebbe infatti pervenuto attraverso l’esame di alcune disposizioni normative statali (art. 32, commi 26 e 27, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003) e regionali (art. 3 della L.R. Lazio 12/2004) relative al cd. ‘terzo condono edilizio’, secondo una ricostruzione del quadro normativo che non risulterebbe tuttavia corretta, in quanto operata in modo incompleto. In particolare, per quanto concerne il quadro normativo statale, il TAR avrebbe trascurato di considerare che il comma 26 dell’art. 32 del D.L. 269/2003 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo « nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1 » (Corte Cost., sentenza n. 196 del 2004). Inoltre, successivamente l’art. 5 del D.L. 168/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2004, ha previsto che: “ In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. […] Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto–legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003” . Per quanto concerne, poi, il quadro normativo regionale, il TAR avrebbe omesso di considerare che, con la L.R. 12/2004, la Regione Lazio ha provveduto a disciplinare, in attuazione del D.L. 168/2004 cit., gli aspetti del condono di propria competenza legislativa, stabilendo innanzitutto (all’art.1, comma 2) che: “ La disciplina sostanziale e procedurale prevista dal citato articolo 32 e dai relativi allegati del d.l. 269/2003 e successive modifiche si applica, in quanto compatibile con la presente legge, alla sanatoria di cui al comma 1” ; ha quindi determinato (all’art. 2) le tipologie delle “ opere abusive suscettibili di sanatoria ”, ammettendola anche per quelle comportanti “ un ampliamento», «di nuova costruzione» e «di ristrutturazione edilizia” , senza alcun riferimento al carattere vincolato o meno del territorio su cui le suddette opere insistono; ha inoltre stabilito (all’art. 3) le “ cause ostative alla sanatoria” , facendo proprie le medesime tipologie di opere non suscettibili di sanatoria già previste dal legislatore statale. Una più corretta ricostruzione del complessivo quadro normativo nazionale e regionale di riferimento avrebbe dovuto, invece, indurre i primi giudici a muovere, inevitabilmente, dalla citata sentenza della Corte Costituzionale;
“III – Violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 12/2004 e dell’art. 12 preleggi; carenza di motivazione”.
La sentenza sarebbe altresì censurabile nella parte in cui afferma: “ Si aggiunga che, nel caso di specie, ricorre anche la condizione ostativa prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. a) della Legge regionale, attesa la consistenza dell’aumento di volumetria rilevato dagli uffici comunali” . Una tale laconica motivazione non risponderebbe infatti alle censure formulate, in particolare, nel primo e secondo motivo di ricorso, e da intendersi integralmente richiamate, incentrate sul carattere dichiaratamente alternativo dei limiti dimensionali determinati dall’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 12/2004 per la sanatoria degli ampliamenti abusivi (non superiore al 20% della volumetria della costruzione originaria o non superiore a 200 mc.);
“ IV – Riproposizione del quarto motivo del ricorso, ai sensi dell’art. 101 c.p.a. Si ripropone espressamente, infine, la quarta censura del ricorso introduttivo, da intendersi integralmente trascritta, non esaminata nella sentenza di primo grado”.
5 – Roma Capitale con proprie memorie ha puntualmente contestato le indicate censure. Si è inoltre costituita la Regione Lazio.
6 – L’appello non è fondato.
6.1 – In primo luogo, la legge regionale n.12/2004, all’art. 3, comma 1, lett. b) ha espressamente sancito la non sanabilità degli abusi ‘maggiori’ realizzati nelle aree sottoposte ( inter aliis ) a vincolo paesaggistico e l’area in questione rientra, certamente, nel novero indicato.
6.2 – Appare pertanto infondata la tesi dell’appellante (dedotta con il primo motivo d’appello) secondo cui la preclusione al condono non opererebbe, in sostanza, a fronte di ‘semplici’ vincoli paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004, art. 134, comma 1, lett. a) , in quanto lo stesso tenore letterale della disposizione regionale non ammette una tale lettura restrittiva.
6.3 – In ogni caso, secondo gli atti acquisiti in giudizio risulta superato il limite di condonabilità di 200 mc previsto dalla medesima legge regionale all’art. 2, comma 1, lett. a).
6.4 – Occorre altresì rilevare che le previsioni di cui alla stessa legge regionale n. 12/2004, certamente più rigide e afflittive rispetto alle omologhe disposizioni nazionali del c.d. “terzo condono” di cui al decreto legge n. 269/2003, art. 32, comma 27, hanno superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 181/2021);
6.5 - In ogni caso, la medesima legge regionale n. 12/2004 fa espressamente salvo l’art. 32, comma 27 del decreto legge n. 269/2003, di modo che, come chiarito per costante giurisprudenza, “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 alla citata legge n. 47 del 1985 (c.d. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincoli (per quanto qui rileva) idrogeologici e paesaggistici, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area ” (C.d.S. VI, n. 2157/2024).
6.6 – Neppure sembra possa pervenirsi a conclusioni diverse enfatizzando la locuzione “ fermo restando ” presente nell’art. 3 della citata legge regionale, esprimendo tale locuzione solo una salvaguardia delle disposizioni del ‘terzo condono’ di cui al decreto legge n. 269/2003.
7 – In conclusione l’appello deve essere respinto. Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare fra le parti le spese del presene grado di giudizio, considerate anche le incertezze derivanti dalla assimilazione normativa fra i diversi ed eterogenei concetti di vincolo paesaggistico e di vincolo di tutela ambientale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO