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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 72/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 13 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Parte_1
imprese di MA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1
per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cordisco
appellante
contro
(C.F. ), _2 P.IVA_2 CP_3
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_4 ), (c.f. e C.F._2 Controparte_5 C.F._3 CP_6
(c.f. ); rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Rocco
[...] C.F._4
appellati e appellanti incidentali
e
(già Controparte_7 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
altra appellata-contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Vasto, pubblicata il 22 giugno 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Piaccia alla Corte di Appello adìta, contrariis reiectiis, in parziale riforma della sentenza n. 201/2023 resa dal Tribunale di Vasto il 23.06.2023, depositata in pari data, non notificata:
1) in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare la legittimazione processuale e la titolarità sostanziale del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 102/2017 RGI – 243/17 RGC, emesso dal Tribunale di
Vasto il 20.3.2017 ed opposto dagli odierni appellati;
2) Condannare la società appellata alla rifusione delle spese e competenze tutte del doppio grado del giudizio”.
Conclusioni degli appellati e appellanti incidentali, in comparsa di costituzione e non modificate:
“1) per i motivi ex ante rappresentati rigettare l'appello principale così come proposto dalla società originariamente conferita a , oggi Parte_1 CP_9 [...]
Controparte_1
pag. 2/40 2) in accoglimento del presente appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza impugnata, voler:
- accertare e dichiarare che la ha superato i tassi soglia di Controparte_8
usura di periodo nel caso di estinzione anticipata dei contratti di mutuo con declaratoria della nullità della clausola sugli interessi;
- accertare e dichiarare che la ha individuato una metodologia Controparte_8 di calcolo dell'interesse indeterminata e indeterminabile con pari squilibrio contrattuale in favore della _7
- accertare e dichiarare che gli appellanti incidentali hanno diritto ad ottenere un risarcimento, per violazione del principio di buona fede e correttezza derivante dall'aver l' applicato tassi usurari, pari ad € 169.105,37 pari all'indebito CP_10 complessivamente percepito dall' ; - accertare e dichiarare la nullità delle CP_10 fideiussioni del 22.05.2007 sottoscritte dai Sigg.ri , Controparte_3 CP_4
, e per risultare la presenza di clausole
[...] Controparte_5 CP_6
anticoncorrenziali.
e per l'effetto condannare la ( / Controparte_8 _7 CP_11 CP_12
) e la , quale mandataria
[...] Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore della società e dei Sigg.ri
[...] CP_2
, , e della somma Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di € 157.595,84, oltre agli interessi legali dal momento della percezione al soddisfo, o di quella maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento od, in subordine, dal giorno della domanda al soddisfo, a titolo di ripetizione, ex art. 2033 C.C., di quanto illegittimamente e sine causa corrisposto alla a causa dei rapporti di mutuo di cui al decreto Controparte_8 ingiuntivo opposto n. 102/2017 nonché alla somma di € 169.105,37 a titolo di risarcimento danni, ovvero alle somme ritenute a maggior danno ex art. 1224 C.C. e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e compensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
pag. 3/40
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 201/2023 pubblicata in data 22.06.2023 il
Tribunale di Vasto, decidendo in ordine alla opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 102/2017 proposta da _2
, e (quali garanti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
di detta società) cui era stato ingiunto il pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma di € 471.248,76, in forza del Controparte_8
contratto di mutuo fondiario del 30.01.2004 e del contratto di mutuo fondiario del
09.11.2005, nonché della minor somma di € 31.799,47, in forza di contratto di apertura di credito in conto corrente del 22.05.2007, a carico di Parte_2
e (questi ultimi quali
[...] Controparte_3 Controparte_4 fideiussori della società), in solido con , oltre interessi e Controparte_13
spese della procedura, dichiarava il difetto di legittimazione processuale e di titolarità sostanziale del credito oggetto di giudizio in capo alla terza intervenuta, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, accertava e dichiarava che, in relazione al conto corrente n. 80185, la _7
(già ( aveva
[...] Controparte_8 Controparte_8 applicato interessi e commissioni illegittime pari a € 30.711,82 e accertava e dichiarava che il corretto dare-avere portava un saldo del c/c n.80185 pari ad € 275,59 a debito del correntista alla data del 31.12.2015, condannando la società _2
(già , e
[...] Parte_2 Controparte_4
in solido con e a corrispondere a Controparte_3 Controparte_5 CP_6
(già ( Controparte_7 Controparte_8 Controparte_8 il pagamento di detta somma;
condannava e quali Controparte_5 CP_6 garanti della società in solido tra loro, a Parte_2
corrispondere a (già Controparte_7 Controparte_8
( la somma di € 439.449,29, in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_8
del 30.01.2004 e del contratto di mutuo fondiario del 09.11.2005, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava tutte le altre domande di parte opponente, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta,
pag. 4/40 compensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti e la terza intervenuta e ponendo a carico di tutte le parti in causa, in misura eguale tra loro, le spese della CTU contabile.
1.1 A fondamento della domanda, gli opponenti contestavano, in via generale,
l'illegittimità e l'illiceità del credito vantato in monitorio, non essendo corrispondenti a verità le circostanze poste a fondamento dell'ingiunzione, lamentando l'usura oggettiva e contrattuale di entrambi i contratti di mutuo fondiario, anche alla luce della prevista commissione di estinzione anticipata e del tasso di mora, con conseguente nullità assoluta delle clausole determinative degli interessi e applicazione dell'art. 1815 comma
2 c.c.
Quanto al contratto di mutuo fondiario del 09.11.2005, si dolevano della invalidità della clausola di salvaguardia, della inidoneità della documentazione prodotta dalla banca a provare il credito vantato e della non veridicità dei crediti riportati negli estratti conto- certificati, eccependo, inoltre, la nullità per difetto di causa e per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto applicata sul rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 80185; quanto al rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 80185, eccepivano l'usura contrattuale, la nullità delle clausole relative alle modalità di addebito e accredito degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta diversa da quella effettiva e alle spese di tenuta conto, per difetto di causa, indeterminatezza e mancanza di accordo, l'illegittima capitalizzazione effettuata nel corso del rapporto, l'illegittimità delle variazioni in peius delle condizioni economiche, la nullità delle fideiussioni concesse in ragione delle invalidità dei rapporti per i quali erano state rilasciate nonché per violazione della disciplina antitrust.
In via riconvenzionale invocavano il diritto alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle somme pagate sine causa e/o indebitamente trattenute, il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e per l'illegittima percezione, nel corso dei rapporti, delle somme addebitate con conseguenti pregiudizi all'attività di impresa, il risarcimento dei danni per illegittima iscrizione di pag. 5/40 ipoteca giudiziale e per le illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi della BA
d'TA.
1.2 Si costituiva in giudizio la già Controparte_7 [...]
contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed Controparte_8
argomentazioni con particolare riferimento a quelle relative al calcolo dell'usura nei contratti di mutuo, della commissione di estinzione anticipata e della dedotta usurarietà dei tassi di mora, ribadendo la legittimità del suo operato anche in relazione alle ulteriori censure mosse dagli opponenti e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Interveniva nel giudizio in sostituzione della Controparte_8 [...]
quale mandataria di cessionaria del credito Controparte_1 Parte_1 oggetto di giudizio, associandosi alle conclusioni già rassegnate dall'opposta.
1.4 Acquisite le produzioni documentali ed espletata una CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice accoglieva parzialmente la proposta opposizione.
2.1 In particolare, in via preliminare, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di difetto di titolarità sostanziale del credito dell'intervenuta
[...]
rilevando che, a fronte della tempestiva eccezione sollevata da parte Controparte_1
opponente, nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della terza intervenuta quest'ultima, né in sede di costituzione né entro le preclusioni di cui all'art.183 c.p.c., aveva adeguatamente dimostrato in giudizio la propria legittimazione processuale e la titolarità del credito oggetto di giudizio, avendo prodotto, solo in allegato alla comparsa conclusionale in replica, a preclusioni ormai maturate, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 04.05.2017 e l'elenco dei codici identificativi dei crediti oggetto di cessione.
pag. 6/40 Ed ancora, dopo aver richiamato i principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disattendeva la doglianza relativa all'inidoneità della documentazione prodotta dalla banca a provare il credito ingiunto, osservando che l'opposta aveva prodotto nella fase monitoria, per tutti e tre i rapporti, il cosiddetto “estratto conto-certificato conforme” contenente il saldo dei rapporti, con attestazioni di conformità ex art. 50 TUB, costituente senz'altro prova del credito in tale sede e che, in ogni caso, all'atto di costituzione nel giudizio di opposizione aveva depositato gli estratti-conto analitici di tutti e tre i rapporti.
Nel merito, dopo aver esaminato le condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario Pers n. 8014984 del 30.01.2004 e del contratto del mutuo fondiario a n. 8028197del
09.11.2005, nonché del contratto di conto corrente n. 80185 del 25.02.2004 e del successivo contratto di apertura di credito del 22.05.2007, quanto all'eccepita usurarietà delle condizioni contenute nei contratti di mutuo, alla luce dell'espletata Ctu rilevava che, quanto al mutuo del 30.01.2004, il TAEG pari a 3,267% era inferiore al tasso soglia per le operazioni di finanziamento della specie oggetto di causa (6,360%) e, quanto al mutuo del 09.11.2005, il TAEG pari a 3,801% era anch'esso inferiore al tasso soglia (7,155%). Rappresentava che l'ausiliario nominato aveva rilevato, per entrambi i mutui, uno sforamento del tasso soglia usura solamente qualora fosse stata esercitata la clausola di estinzione anticipata prima del pagamento della sesta rata, ma che la commissione di estinzione anticipata non poteva rilevare ai fini del computo del tasso soglia. Anche il tasso di mora, come pattuito, risultava inferiore al tasso soglia di usura, avendo il Ctu calcolato, con riferimento al mutuo fondiario del 30.01.2004, un tasso soglia usura pari al 9,38% e quindi inferiore al tasso moratorio previsto nel contratto di
6,174%, mentre, per quanto riguarda il mutuo fondiario a SAL del 09.11.2005, calcolato un tasso soglia usura di 8,94%, anche in questo caso inferiore al tasso di mora contrattuale, di 6,378%.
Quanto alla dedotta invalidità della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5 del contratto di mutuo a SAL del 09.11.2005, evidenziava sia la liceità della relativa pattuizione, sia che l'opponente non aveva provato in alcun modo che la banca avesse violato detta clausola di salvaguardia in corso di rapporto e che, comunque, l'accertata pag. 7/40 non usurarietà sia dei tassi di mora sia del TAEG contrattuale escludeva in radice la fondatezza della relativa doglianza.
In ordine all'eccepita indeterminatezza delle condizioni contrattuali nel contratto di mutuo a SAL del 09.11.2005, osservava che il tasso di interesse nominale annuo, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, era stabilito nella misura corrispondente all'Euribor a 6 mesi maggiorato di 1,00 punti e che il requisito formale di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. e dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, che sancisce che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, può essere soddisfatto anche “per relationem”, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito, mentre quanto agli ulteriori profili di indeterminatezza, oltre a rilevarne la genericità, affermava che gli ulteriori tassi (TEG, TAEG, TAE) sono strumenti finalizzati ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto e non rientrano tra i tassi di interesse, né tra le condizioni economiche del contratto bancario, evidenziando comunque che la speciale disciplina di cui all'art. 125 bis T.U.B. non poteva essere applicata alla fattispecie in esame, non essendo il contraente un consumatore.
Il primo giudice, invece, reputava fondata l'eccepita nullità, per difetto di causa, della commissione di massimo scoperto, rilevando che, come accertato dal CTU, la commissione risultava indeterminata in quanto in contratto era stata specificata soltanto la sua misura, senza alcuna ulteriore precisazione in merito all'aliquota percentuale e al criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto, né era presente agli atti di causa alcun ulteriore documentazione contrattuale concernente la regolazione di detta commissione, per cui tale commissione era stata completamente recuperata nel ricalcolo del conto corrente per una somma pari ad € 5.212,38. Rigettava, di contro, le contestazioni circa gli addebiti a titolo di spese, tenuta conto e di valuta diversa da quella effettiva, asseritamente arbitrari e non oggetto di specifica pattuizione, rilevando che le spese di tenuta conto risultavano dettagliatamente regolate contrattualmente, mentre gli scostamenti per differenza in termini di giorni valuta del saldo liquido riportato dagli estratti conto trimestrali con il saldo liquido ricostruito erano stati debitamente rettificati dal CTU.
pag. 8/40 Quanto all'eccepita applicazione di interessi anatocistici e usurai al contratto di conto corrente, dopo aver richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, rappresentava che il Ctu aveva riscontrato, pur in assenza di specifica accettazione nel contratto di conto corrente nel primo periodo, che gli interessi erano stati contabilizzati secondo il principio della reciprocità, procedendo correttamente alla rielaborazione del saldo del conto corrente con capitalizzazione semplice fino al 31.3.2004 e trimestrale fino al quarto trimestre 2013 e a partire dal primo trimestre 2014 nuovamente con capitalizzazione semplice, comportando un recupero a favore della parte attrice pari a €
1.199,79. Evidenziava, poi, come sempre il Ctu aveva rilevato la presenza di una pattuizione usuraria nel contratto di conto corrente n. 80185 del 2004 ed aveva proceduto all'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. con l'azzeramento di tutti gli interessi, procedendo alla rielaborazione del saldo, con espunzione delle annotazioni a debito del correntista costituite dagli interessi passivi trimestrali rilevati sul c/c e degli altri oneri collegati al credito addebitati dalla _7
relativamente a tutto il periodo dal 25.02.2004 e fino al 31.12.2015.
Rigettava poi la doglianza circa l'asserita variazione in peius delle condizioni contrattuali osservando che, quanto ai contratti di mutuo, alcuna variazione peggiorativa delle condizioni originariamente pattuite emergeva dagli atti di causa e che, quanto al contratto di c/c, le somme ulteriori indebitamente addebitate erano conseguenza di usura pattizia, dunque dipendente dalle originali pattuizioni e non di una successiva variazione delle clausole contrattuali.
Rigettava anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, rilevando che, nonostante il ricalcolo del saldo del c/c per gli addebiti illegittimi, i fatti allegati non risultavano adeguatamente provati e, quindi, idonei a fondare una richiesta di risarcimento e che non vi era alcuna prova in ordine alle asserite gravi perdite patrimoniali provocate dall'aver dovuto la parte rinunciare ad investimenti redditizi, né vi era prova di atteggiamenti abusivi o prevaricatori da parte dell'istituto bancario.
pag. 9/40 Quanto alla nullità delle fideiussioni prestate in ragione dell'asserita nullità e invalidità dei contratti in esame e per la violazione della normativa antitrust, ne rilevava l'infondatezza evidenziando che gli opponenti non avevano fornito dimostrazione delle conseguenze negative derivanti dalla eventuale nullità parziale della fideiussione e che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità, né avevano prodotto in giudizio il provvedimento della BA d'TA del 2005, precludendo l'effettiva verifica della nullità eccepita.
Parimenti rigettava l'eccezione relativa all'illegittima iscrizione di ipoteca giudiziale, anche in ragione dell'accertata legittimità delle condizioni applicate dalla banca nei contratti di mutuo e la domanda risarcitoria per l'illegittima segnalazione della società opponente alla centrale rischi della BA d'TA, rilevando che parte opponente aveva solo genericamente dedotto gli elementi costitutivi del danno, senza fornire alcuna prova concreta a sostegno delle proprie pretese e che non vi era riscontro di alcuna condotta illecita o scorretta da parte della banca.
Pertanto, procedendo alla sola rideterminazione del saldo del conto corrente n. 80185, condividendo le conclusioni della consulenza tecnico-contabile svolta dalla consulente d'ufficio quantificava la differenza tra l'ammontare delle poste indebite, pari a €
30.711,82, e il debito pregresso del correntista prima del passaggio a sofferenza e della chiusura del conto, pari a € 30.987,41, residuando, quindi, un credito della banca pari ad
€ 275,59, con conseguente condanna al pagamento per il minor credito accertato.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello e Parte_1
per essa, nella sua qualità di mandataria, per i motivi Controparte_1
di seguito indicati.
3.1 “Difetto di prova sulla legittimazione processuale e titolarità sostanziale del credito in capo a ”. Pt_1
Con tale motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale e di titolarità sostanziale del credito oggetto di giudizio di essa società terza intervenuta per non aver pag. 10/40 tempestivamente prodotto in giudizio la documentazione utile a dimostrare l'avvenuta cessione pro soluto del credito in questione.
3.2 “Le spese del giudizio”.
Sotto tale aspetto, secondo l'appellante, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado comporterebbero necessariamente la condanna delle parti appellate alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
4. Si sono costituiti in giudizio gli appellati _2
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello. Hanno proposto, altresì, appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
4.1 Con il primo motivo hanno eccepito l'erroneità della decisione per aver ritenuto non sufficientemente provata la pretesa avanzata in via riconvenzionale, deducendo che la domanda di ripetizione ex. art. 2033 c.c. risulta essere fondata sulla base non solo della documentazione versata in atti ma anche dalle risultanze delle perizie di parte e dagli esiti emersi dalla espletata CTU. In particolare, hanno rappresentato che nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e che essi appellanti hanno provato la mancanza di una valida causa debendi, confermata anche dalla CTU nonché dagli elaborati integrativi depositati, i quali hanno sistematicamente rilevato il superamento dei tassi soglia da parte della con Controparte_14
conseguente diritto di ripetizione.
4.2 Sotto altro aspetto, hanno contestato la decisione nella parte in cui, anche alla luce della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza di parte, non avrebbe rilevato il superamento del tasso soglia usura deducendo, in particolare, che il costo promesso per l'estinzione anticipata va computato nel riscontro dell'usurarietà essendo un onere connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare e che, di conseguenza, visto che il tasso indicato nei due contratti di mutuo, maggiorato della penale per estinzione anticipata, eccede – come acclarato dal CTU - il tasso soglia, non potrà che pag. 11/40 farsene derivare la nullità parziale dei contratti ai sensi dell'art. 1815 c.c., con conseguente gratuità degli stessi, non essendo più dovuti interessi.
4.3 Con il terzo motivo di gravame hanno dedotto che l'analisi esaustiva del contratto di mutuo a SAL del 09.11.05, oltre alla verifica di conformità alle disposizioni “anti- usura” (L. 108/1996), avrebbe fatto emergere la presenza di ulteriori profili di illegittimità riguardo all'indeterminatezza del tasso che debbono condurre alla nullità della clausola interessi ed alla conseguente applicazione di un tasso sostitutivo. Nello specifico, hanno argomentato che il contratto di mutuo non riporta un'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, oltre al fatto che il complesso delle condizioni pattuite non consente di individuare una metodologia di calcolo dell'interesse che sia coerente ed univoca e che non sarebbe legittimo un richiamo “per relationem” ad un indice già predeterminato unilateralmente dalla banca poiché esso non sarebbe in armonia la ratio di cui all'art. 117 TUB, né sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti di determinatezza l'Euribor a 6 mesi maggiorato di 1,00 punti richiamato dal
Tribunale, anche alla luce della Decisione della Commissione Antitrust Europea del
04.12.2013 che ha accertato la sussistenza e l'illegittimità di un accordo di cartello tra banche intercorso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, con il quale sono state poste in essere pratiche dirette ad influenzare il normale andamento dei componenti di prezzo rilevanti o determinati alla formazione dell'Euribor, provocando di fatto un notevole incremento del costo effettivo del credito al fine di trarne vantaggi illeciti.
4.4 Con ulteriore motivo di doglianza hanno contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto non provate le dedotte gravi perdite patrimoniali provocate né gli atteggiamenti abusivi e provocatori da parte dell'istituto bancario, senza valorizzare gli addebiti illegittimi sul conto corrente, non riconoscendo il richiesto e debitamente quantificato risarcimento del danno.
4.5 Da ultimo, hanno censurato la gravata decisione per non aver rilevato la nullità parziale e/o totale delle fideiussioni per la sussistenza di un'intesa restrittiva della libera concorrenza in violazione della normativa Antitrust, come accertato dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
pag. 12/40 5. Non si è costituita in giudizio l'appellata (già Controparte_7 [...]
( . Controparte_8 Controparte_8
6. Motivi della decisione.
6.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata _7
(già ( ).
[...] Controparte_8 Controparte_8
6.2 Nel merito, l'appello principale è infondato per i motivi di seguito indicati.
6.2.1 Quanto alla legittimazione processuale, posto che “in tema …. il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche
d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione” (cfr. Cass.
Sez. V sent. n. 3884 del 08.02.2023; Cass. Sez. VI n. 31717 del 27.10.2022; Cass. Sez.
II n. 18549 del 30.06.2021), occorre evidenziare che la società ha Parte_1
ritualmente prodotto in giudizio procura speciale del 02.08.2018 in autentica del Notaio
Dott.ssa di MA Rep. n. 10119 - Racc. n. 4764 originariamente Persona_2
conferita a (originariamente e atto di fusione per CP_9 Controparte_15 incorporazione del 23.11.2022 a rogito del notaio con il quale “le Persona_3
società " , " e " Controparte_1 Controparte_15 CP_9
vengono fuse mediante incorporazione nella prima della seconda e della terza”.
Risulta dunque dimostrata la legittimazione processuale dell'intervenuta.
6.2.2 Quanto alla titolarità del diritto, invece, corretta risulta la decisione del primo giudice. In ordine alla prova della cessione del credito oggetto dell'odierno giudizio in favore della terza intervenuta e odierna appellante si rammenta che in tema di cessione dei crediti l'art. 58 TUB comma 2 prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La BA d'TA può stabilire forme pag. 13/40 integrative di pubblicità”: ciò significa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendosi a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c. Con la norma in questione, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20495/20), il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo la suddetta pubblicazione quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la cessionaria dall'onere di notificare l'intervenuta cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (anche se quella prevista nella predetta norma non è una modalità esclusiva di notifica della cessione, potendo la cessionaria provvedere anche con una comunicazione individuale).
In ogni caso l'adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che si pone sullo stesso piano delle disposizioni previste in via generale nell'art. 1264 c.c., “è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”
(Cass. ord. n. 20495/20), in quanto l'effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso fra cedente e cessionario (Cass. n.5997/2006, Cass n.
20495/20).
Occorre tuttavia discernere l'aspetto relativo agli oneri di pubblicità/notifica (necessari per l'opponibilità della cessione del credito e impedire l'eventualità di pagamenti liberatori) sopra richiamati, da quello relativo alla prova della effettiva titolarità del diritto e la sussistenza della legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco: in questo secondo caso incombe sul cessionario, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass n. 24798/20) “l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Dunque, in caso di contestazione da parte del debitore (come nel caso oggetto del presente pag. 14/40 giudizio), spetta al cessionario fornire i documenti necessari a dimostrare che il credito oggetto di causa sia ricompreso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in quanto come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 4116/2016) “la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società”, ha l'onere “di fornire la prova documentale della propria legittimazione” (ex multis, anche Cass. 10518/2016, Cass. n. 24798/2020, Cass. 12739/2021), essendo la titolarità della posizione soggettiva elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma, se non contiene elementi idonei ad individuare il contratto di cessione, non può costituire prova della sua esistenza: secondo la Suprema Corte (Cass. 561720/2020) “qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta (in relazione al rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art, 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo -secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito-
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (per questa linea si confronti in particolare la pronuncia di Cass.,
13 giugno 2019, n 15884)”. È sufficiente a dimostrare la titolarità del credito del cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie permettano di individuare senza lasciare incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. ord. n.4334/2020).
In ogni caso, ancora di recente la Suprema Corte ha affermato come la prova della cessione possa discendere anche da ulteriori elementi, laddove ha statuito che
“premesso inoltre che «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità» e che «va,
pag. 15/40 comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 3538 dell'11.02.2025).
6.2.3 Nel caso di specie, la società cessionaria odierna appellata ha prodotto in giudizio, soltanto in allegato alla comparsa conclusionale in replica, l'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.52 del 04-05-2017, dal quale si evince che “La Società comunica infine che, ai sensi del Contratto di Cessione, ha acquistato pro soluto e in blocco da Controparte_8
società per azioni con sede legale in Via Nazionale, 91, 00184 MA, capitale sociale pari a Euro 141.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di MA , iscritta al n. 8049 dell'Albo delle Banche P.IVA_3 tenuto presso la BA d'TA ai sensi dell'Articolo 13 del Testo Unico BArio, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia (“Nuova CR Chieti” o una “BA Cedente” e unitamente a , CP_16
, e le “Banche Cedenti”), con efficacia economica dalla CP_17 CP_18 CP_19
Data di Efficacia Economica e con efficacia giuridica dalla Data di Efficacia
Giuridica, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti Originari
pag. 16/40 Nuova CR Chieti”, e unitamente ai Contratti Originari Nuova BM, ai Contratti
, ai Contratti e ai Contratti Originari BFDV, Parte_3 Parte_4
i “Contratti Originari”) che, alla Data di Valutazione, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “ Parte_5
, e unitamente ai Crediti Nuova BM, ai Crediti Nuova BEL, ai Crediti CR OR
[...]
e ai Crediti BFDV, i “Crediti”): (a) siano di titolarità di Nuova CR Chieti alla Data di
Valutazione; (b) siano denominati in Euro;
(c) i cui relativi Contratti Originari Nuova
CR Chieti sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei
Rischi di BA d'TA da parte di Nuova CR Chieti, fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti;
(e) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo
Contratto Originario Nuova CR Chieti di essere residenti o di avere sede legale in
TA; (f) i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di
Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di BA d'TA da parte di Nuova CR Chieti;
(g) i cui relativi debitori non sono banche;
(h) il cui debito residuo alla Data di
Valutazione, non sia superiore ad Euro 12 milioni…..”. Inoltre, in merito alla identificazione dei crediti ceduti, si legge che” in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Via Persona_4
Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 3465 Raccolta n.
2017 e (y) pubblicata sul seguente sito internet www.carichieti.it;” ha inoltre depositato l'estratto dell'atto di deposito per notar , citato nella Gazzetta Ufficiale, con Per_4
evidenza delle linee di credito per cui è causa e le lettere di risoluzione delle linee di credito da cui risultano le numerazioni identificative.
6.2.4 Tuttavia, in ordine all'asserita omessa produzione tempestiva della predetta documentazione, evidenziata dal primo giudice e posta a fondamento dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale e di titolarità del credito oggetto di giudizio, posto che, a differenza della legittimazione processuale, la titolarità della posizione soggettiva vantata in un giudizio attiene al merito della causa, quale elemento pag. 17/40 costitutivo del diritto fatto valere (da ultimo Cass. n. 5478 del 29.02.2024), osserva la
Corte che l'odierna appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado la detta documentazione solo in allegato alla comparsa conclusionale in replica del 23.03.2023, ed inoltre che dalle risultanze processuali del primo grado di giudizio si evince chiaramente come gli opponenti avessero tempestivamente e specificatamente eccepito, nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della terza intervenuta, perfezionata il 29.5.2018, (in particolare, nella memoria del 19.6.2018 nella quale gli opponenti eccepivano in modo specifico “la carenza di legittimazione ad agire/contraddire e della titolarità attiva/passiva del rapporto controverso, nonché, conseguentemente, dell'interesse ad agire/contraddire della “
[...]
), la mancanza della titolarità del credito per cui è causa in capo a Controparte_1
per cui irritualmente la società intervenuta ha depositato solo in Parte_1
allegato alla memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. del 23.03.2023, a preclusioni ormai maturate, la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito, ovvero la G.U. Parte Seconda n. 52 del 04.05.2017, l'estratto dell'atto di deposito per notar e le lettere di risoluzione delle linee di credito. Per_4
Pertanto, sebbene la abbia dimostrato, attraverso l'atto di fusione per Parte_1
incorporazione del 23.11.2022, dal quale si evince la fusione di in CP_9 [...]
la propria legittimazione processuale, deve tuttavia rigettarsi Controparte_1
l'appello principale nell'accertata carenza di titolarità del credito per cui è causa in capo a quale mandataria di Controparte_1 Parte_1
6.3 Infondato risulta essere anche l'appello incidentale spiegato da _2
da , , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
6.3.1 In particolare, infondati sono il primo e il secondo motivo di gravame, che a giudizio della Corte meritano di essere trattati congiuntamente in quanti strettamente connessi, e con i quali gli appellanti incidentali assumono l'erroneità della decisione per aver rigettato la domanda di ripetizione ex. art. 2033 c.c. nonostante il sistematico pag. 18/40 superamento dei tassi soglia da parte della banca nei due contratti di mutuo, per l'applicazione della commissione di estinzione anticipata e degli interessi moratori.
Va premesso che, come evidenziato correttamente anche dal primo giudice nella gravata decisione, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento del fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, in cui l'opponente è la parte convenuta e l'opposto la parte attrice;
ragione per cui il thema decidendum è costituito dall'oggetto della pretesa azionata in monitorio: ciò in disparte la facoltà dell'opponente, quale convenuto sostanziale, di ampliare l'oggetto del giudizio stesso mediante la proposizione di domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, aggiunto come tale onere della prova gravi sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla BA, ma anche nel caso in cui il medesimo promuova mera azione di accertamento negativo, affermando a tal fine il principio per cui “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo” (cfr. Cass. n. 500/2017; Cass. n. 9201/2015). Indi, la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte non modifica l'ordinario regime dell'onere probatorio a norma dell'art. 2697 c.c.
pag. 19/40 Peraltro, come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'opponente, convenuto in senso sostanziale, non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa creditoria azionata in monitorio, ma formuli anche domanda riconvenzionale per conseguire l'accertamento del saldo ovvero la ripetizione delle somme indebitamente versate, entrambe le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese;
ragione per cui il correntista, in relazione alle proprie domande, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio credito (se agisce per la ripetizione) ovvero della fondatezza delle eccezioni sollevate (se agisce per l'accertamento) e, quindi, dimostrare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi ovvero il venir meno di questa (cfr. per tutte, Cass. n. 24948/2017 nonché Cass. n. 30822/2018).
Ed invero, non può non rilevarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e a cui l'intestata Corte ha già più volte aderito, non è possibile l'inclusione della commissione per estinzione anticipata del mutuo nel TEG, in considerazione della sua diversa natura e funzione rispetto agli interessi. Infatti, la commissione predetta in realtà costituisce un elemento accidentale del negozio avente natura eventuale e funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito e, pertanto, non attiene ai costi relativi all'erogazione del finanziamento. Infatti, non si può includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della BA, o la commissione dovuta in caso di estinzione anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del D.M. 08.07.1992 e di conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996. Una loro inclusione nel TEG comporterebbe la violazione del principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite, che impone la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. La penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa, pertanto non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito. Ancora di recente la Suprema Corte, riaffermando il principio di simmetria, secondo cui non sono associabili, nella comparazione necessaria alla verifica pag. 20/40 delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, ha escluso il cumulo della commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, in quanto la prima ha natura di clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare la perdita dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, di ricavare dal contratto di credito;
i secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementandoli, gli interessi corrispettivi.
La conclusione a cui giunge la Corte è che la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. Civ. n. 7352/2022). Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, riaffermato ancora di recente, “la penale per l'anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento. In quanto tale, la predetta penale non concorre alla determinazione del tasso usurario
(TEG)” (cfr. Cassazione Ordinanza n. 13228 del 15 maggio 2023).
Nel caso in esame, le doglianze degli appellati risultano infondate atteso che il Ctu ha rilevato uno sforamento del tasso soglia usura solamente in caso di esercizio della clausola di estinzione anticipata prima del pagamento della sesta rata, per entrambi i mutui, chiarendo nella relazione integrativa depositata in data 28.10.2019 che “per
pag. 21/40 entrambi i contratti esaminati, il Taeg contrattuale, quindi, senza l'applicazione della clausola di estinzione anticipata, non supera il tasso soglia così come evidenziato a pag. 10 e 11 della CTU depositata”.
Inoltre, nel calcolo del TEG non possono essere ricompresi gli interessi di mora, venendo ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito, in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi. Rileva la Corte che per la giurisprudenza di legittimità, formatasi peraltro in tema di mutuo, sia un dato acquisito che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura, ma la differenza ontologica e funzionale con gli interessi corrispettivi porta tuttavia ad escludere che, per la verifica dell'usurarietà o meno dei primi, si possa procedere alla loro sommatoria in quanto trattasi di due tassi alternativi tra loro, distinti per natura e finalità. Tali conclusioni trovano conferma nella nota sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, che intervenendo sul contrasto formatosi in giurisprudenza, ha chiarito che per la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione, bisogna applicare una maggiorazione, peraltro prevista dalla BA d'TA a partire dal luglio 2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tre ipotesi: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo 2003,in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM. Secondo le SS.UU. della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza per un'esigenza di omogeneità o simmetria (e non di onnicomprensività)
pag. 22/40 che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, sicché se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato. Non può essere incluso l'interesse moratorio tra le voci rilevanti ai sensi della L. 108/96 stante la sua disomogeneità rispetto alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia per cui, includendolo nel TEG si determinerebbe la sommatoria fra elementi eterogenei per natura e funzioni quali gli interessi corrispettivi e quelli di mora. L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG) deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla BA d'TA per la rilevazione trimestrale del TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza solo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
In ogni caso, nel caso in esame, il tasso di mora risulta inferiore al tasso soglia di usura, atteso che il CTU nella relazione integrativa depositata in data 21.03.2020 ha accertato che “con riferimento al Mutuo fondiario stipulato in data 30.01.2004 il Tasso Soglia Per Usura così calcolato è pari al 9,38% e per il Mutuo Ipotecario a stipulato in data
09.11.2005, il Tasso Soglia Usura con la maggiorazione è pari a 8,94%”, a fronte di un tasso moratorio di 6,174% previsto nel contratto del 30.01.2004 e di 6,378% previsto nel contratto del 09.11.2005.
Ne deriva che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, il primo giudice ha disatteso la spiegata domanda di ripetizione proprio all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, atteso che nonostante l'accertamento delle poste indebite e la conseguente rideterminazione del saldo, si è comunque pervenuti ad una situazione creditoria della banca e debitoria del correntista.
6.3.2 Infondata appare essere anche la doglianza inerente all'indeterminatezza dei tassi nel contratto di mutuo a SAL del 09.11.2005, in quanto asseritamente riferita ad un parametro Euribor manipolato, come riconosciuto dalla Decisione della Commissione
pag. 23/40 Europea del 04.12.2013, che ha stigmatizzato la manipolazione del parametro Euribor tra il 01.09.2005 e il 31.03.2009 in violazione del Trattato UE (art. 101 e 102).
L'Euribor, come è noto, rappresenta il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a 12 mesi. Il tasso viene rilevato giornalmente dalla European ANing Federation (EBF) in base alle segnalazioni trasmesse entro le 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un CP_20
insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume di affari dell'area euro. La Commissione Europea, in particolare, con la decisione sopra accennata del 4 dicembre 2013 ha accertato l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali poste in essere tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 da taluni istituti di credito
(Barclays, CH AN, RO AN of Scotland e Societè Generale) che si sono scambiati informazioni riservate non consentite “allo scopo di manipolare il normale processo di determinazione della componente del prezzo nel settore dei tassi d'interesse dei derivati dell'Euro, connessi al tasso interbancario di offerta in Euro (Euribor) e/o all'indice Medio Overnight in Euro (Eonia)”.
Parte appellante fa discendere dall'indicazione del tasso del mutuo con riferimento all'Euribor, la nullità o indeterminatezza del tasso fissato, in quanto derivante dalle suddette pratiche manipolatorie sanzionate dalla Comunità Europea.
Si osserva al riguardo come la giurisprudenza di merito maggioritaria, che questa Corte ha già più volte condiviso, ritiene che tale condotta manipolatoria non comporta alcuna conseguenza nei contratti a valle, quando la banca del caso in esame, come nel caso di specie, non rientra tra gli istituti sanzionati dalla Commissione Europea per aver preso parte agli accordi anticoncorrenziali e/o alle azioni concertate nell'ambito dell'Area
Economica Europea (cfr. anche Corte d'Appello sez. I Milano sentenza del 15 luglio
2022 n. 2498). Tale indirizzo fa seguito alla decisione della Cassazione a Sezioni Unite
n. 2207/2005 secondo cui: “La legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse,
pag. 24/40 processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello.”
Pertanto la suprema Corte ha evidenziato la differenza tra accordi a monte, ossia tra le imprese anticoncorrenziali nulli per violazione della normativa antitrust ed i contratti a valle che rappresentino lo sbocco dell'intesa illecita a monte, rilevando che dall'eventuale nullità dell'intesa a monte non deriva in modo automatico la nullità di tutti i contratti stipulati a valle, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad un'azione di risarcimento del danno da parte degli utenti (Cass. n. 9384 del 11 giugno 2003). Peraltro, l'eventuale collegamento funzionale tra contratto a monte manipolato e contratto a valle deve essere oggetto di prova specifica da parte dell'utente, prova che nel caso di specie non risulta né allegata né fornita.
Sul tema in oggetto deve tuttavia darsi atto dell'intervento recente della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, secondo la quale la decisione della Commissione Europea del 04.12.13 va considerata “prova privilegiata
(Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; Cass. n. 13846 del
22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass.
pag. 25/40 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A., giacché raggiunto dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)”. Ha evidenziato sul punto che: “questa Corte (cfr. Cass. 1/2/1999, n. 827) aveva già affermato che l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la cosiddetta legge "antitrust"),
«allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà' tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese” non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza»; pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”(Cass.
Ord. già citata n. 34889 del 13 dicembre 2023). Pertanto, secondo tale interpretazione giurisprudenziale della pronuncia di legittimità appena riportata, la nullità parziale, per pag. 26/40 la parte concernente il parametro Euribor degli anni 2005 – 2008, del finanziamento – mutuo concesso da una banca estranea all'intesa, colpirebbe, poiché raggiunto dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990 art. 2, qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte, con conseguente necessità di rideterminazione degli interessi dovuti per il periodo in contestazione e colpito da nullità.
Tale orientamento risulta tuttavia successivamente smentito dalla Corte di legittimità che, con recentissima sentenza del 3 maggio 2024 n. 12007, ritenendo opportuno interrogarsi sulla validità delle clausole contrattuali che, al fine di determinare il tasso di interesse, moratorio o convenzionale, relativo ad obbligazioni assunte dalle parti, facciano espresso riferimento (in tutto o in parte) al parametro costituito dall'Euribor, chiedendosi, in particolare, se i contratti di mutuo che utilizzano l'Euribor possano essere considerati contratti “a valle” rispetto alle intese restrittive della concorrenza sanzionate dalla Commissione Europea nel 2013 e nel 2016, ha affermato che “occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque,
l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le
pag. 27/40 parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021).” Viene quindi affermato il primo principio di diritto: “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101
TFUE“. In ogni caso, precisa la Corte che “… anche se le parti del singolo contratto non siano consapevoli delle intese o pratiche illecite di terzi volte ad alterare il parametro esterno costituito dall'Euribor, qualora tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore “falsato”, il concreto regolamento di interessi resterebbe alterato, a danno di uno dei contraenti”. In tali situazioni, in cui il parametro di riferimento per fissare il tasso degli interessi ha subito una alterazione a causa di “ fatti illeciti posti in essere da terzi ” che, oggettivamente, hanno falsato il contenuto dell'accordo tra le parti, incidendo nella volontà negoziale degli stessi, ritiene la Corte che - per garantire adeguata tutela ai contraenti e il rispetto della libertà di concorrenza - può farsi riferimento “agli ordinari rimedi apprestati dall'ordinamento interno e, quindi, al di là della possibilità di considerare nulle le clausole contrattuali di riferimento all'Euribor ai sensi della normativa sovranazionale”. Da tali considerazioni, la Corte fa discendere il secondo e terzo pag. 28/40 principio di diritto: “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse”. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
In merito alla questione, attualmente al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte, questa Corte, unitamente a parte della giurisprudenza di merito che aveva avuto modo di esprimersi già sul punto (cfr.Tribunale di Torino con Sentenza del 29 gennaio 2024;
Tribunale di Milano Sent. n. 2221 del 21 febbraio 2024;) ritiene di doversi discostare dalla interpretazione estensiva della nullità parziale di tutti i contratti che richiamino per la determinazione del tasso di interesse il parametro Euribor e per il periodo dal 2005 al
2008, così aderendo al più recente orientamento di legittimità (Cass. sent. n. 12007 del
2024), in quanto non tutti i contratti di finanziamento possono inquadrarsi nel concetto di “contratto a valle”, dovendo tale nozione, secondo il dettato della Cassazione a S.U.
n. 2207 del 4 febbraio 2005, sopra riportata, essere ristretta solo a quei contratti che in pag. 29/40 concreto costituiscano lo “sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti”, così realizzando la funzione illecita dell'intesa, consistente nella sostituzione del diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta meramente apparente. Quando si realizza tale collegamento funzionale, allora il contratto si trova a valle proprio perché la sua finalità è quella di dare esecuzione all'intesa anticoncorrenziale per realizzare gli scopi illeciti dell'intesa anticoncorrenziale e quindi essendo illecita l'intesa sarà illecito e colpito da nullità anche il contratto a valle che ne dà esecuzione. Ritiene la Corte come non sia possibile sostenere che ogni contratto di finanziamento o mutuo che richiami per la determinazione dell'interesse il parametro
Euribor debba considerarsi contratto a valle con clausola nulla con riferimento al parametro Euribor richiamato per il periodo tra il 2005 ed il 2008, il tutto a prescindere dall'accertamento decisivo in concreto dell'adesione dell'impresa bancaria del caso specifico all'intesa per la manipolazione del prezzo. D'altra parte, come la stessa
Decisione della Commissione UE ha chiarito, lo scopo illecito delle intese anticoncorrenziali è quello per le banche aderenti all'intesa di migliorare i propri flussi reddituali in relazione “alle posizioni di negoziazioni/esposizioni assunte” e ciò non significa che esista un uniforme interesse del ceto bancario a mantenere alto il tasso
Euribor, ben potendo essere interesse nel caso concreto mantenere tale tasso basso o fissarlo a forfait. Pertanto non è possibile stabilire in generale un interesse uniforme del ceto bancario e la partecipazione della singola impresa contraente nel “contratto a valle” ad un intesa anticoncorrenziale, dovendosi nel caso concreto dare dimostrazione di tale partecipazione e quindi del rapporto di funzionalità tra contratto a valle e intesa a monte vietata, solo in tal caso derivandone la nullità parziale della clausola di rimando agli interessi secondo parametro Euribor nel periodo indicato dalla Direttiva UE 2005 –
2008.
Nel caso di specie, posto che nel contratto in esame il tasso di interesse nominale annuo, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, è stabilito nella misura corrispondente all'Euribor a 6 mesi maggiorato di 1,00 punto, gli appellanti non hanno fornito alcun supporto probatorio e/o documentale a sostegno della predetta richiesta, né risulta dedotto e/o provato che la dedotta alterazione del parametro pag. 30/40 Euribor dal 29.09.2005 al 30.05.2008 abbia avuto concretamente un pregiudizio di natura patrimoniale nell'esecuzione dei rapporti in questione, né hanno allegato i fatti costitutivi dell'illecito, né precisato quale condotta specifica, nell'ambito dell'intesa censurata, sarebbe addebitabile all'Istituto mutuante.
Va inoltre comunque considerato che la decisione della Commissione europea del dicembre 2013 riguarda gli indicati destinatari e tra essi non è compresa _7
(ex .
[...] Controparte_8
6.3.3 Quanto agli ulteriori profili di indeterminatezza dei tassi, giova evidenziare come
Par in tema di contratti bancari, l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema Corte che, di recente, ha statuito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021). L'ISC, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione informativa;
né può ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, non rientrante nel caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. Occorre a tal riguardo precisare che l'invocata nullità del contratto può rilevare, eventualmente, solo relativamente ai contratti dei consumatori;
si rileva, infatti, che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_7
pag. 31/40 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (non applicabile al caso in esame) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative
a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto “. Appare allora evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la Par Par nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB, invece, non contiene una tale previsione.
Le medesime considerazioni di cui sopra valgono anche per l'asserita omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE), anch'esso pacificamente non rientrante tra i tassi di interesse o tra le clausole economiche del contratto di mutuo e avente una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento. Pertanto, l'eventuale erronea/omessa indicazione del Tae non può determinare una nullità del contratto ex art. 117 TUB, potendo, al più, costituire fonte di responsabilità dell'intermediario e di danno risarcibile per il finanziato, oggetto di specifica domanda che, nella specie, non è stata proposta
Ciò nondimeno, si rileva che nel caso di specie le contestazioni sollevate al riguardo risultano comunque infondate, atteso che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, nel contratto di mutuo fondiario del 30.10.2004 risultano espressamente e chiaramente indicati sia il TAN (tasso d'interesse nominale annuo variabile, nella misura del 3,174% Euribor 6 mesi + 1%), sia il TAEG/ISC (nella misura del 3,174%
(per il ctu) 3,27% come da contratto), sia il TAEG effettivo (nella misura del 3,267%); Per parimenti, nel contratto di mutuo ipotecario a del 09.11.2005 risultano espressamente e chiaramente indicati sia il TAN (tasso d'interesse nominale annuo variabile, nella misura del 3,378% Euribor 6 mesi + 1%), sia il TAEG/ISC (nella misura del 3,530%), sia il TAEG effettivo (nella misura del 3,801%).
pag. 32/40 6.3.4 Infondata è anche la censura relativa all'erroneità della decisione per aver rigettato la domanda riconvenzionale di diritto al risarcimento del danno per l'asserita violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte dell'istituto di credito.
Ed invero, sebbene si sia proceduto al ricalcolo del saldo del c/c per i rilevati parziali addebiti illegittimi, ciò nondimeno l'accertata non usurarietà dei tassi applicati
(rinvenibile solo nell'ipotesi di esercizio della commissione di estinzione anticipata), ha correttamente indotto il primo giudice a rigettare la richiesta risarcitoria, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, nonostante i rilevati addebiti illegittimi operati sul c/c per complessivi € 30.711,82, è stato comunque accertato un debito a carico della società per il mancato rispetto del pagamento delle rate dei due mutui, pari a complessivi € 439.449,29 per sorte capitale, come accertato dal Ctu e come rilevato dal primo giudice nell'impugnata sentenza;
né vi è prova in atti del comportamento arbitrario e/ fraudolento della banca e delle asserite gravi perdite patrimoniali subite, né della circostanza per cui il recesso della banca e la revoca degli affidamenti ha comportato il mancato accesso ad ulteriori linee di credito e/o la rinuncia ad investimenti maggiormente redditizi.
6.3.5 Da ultimo, deve essere disattesa anche la doglianza inerente all'asserita nullità delle fideiussioni per la sussistenza di un'intesa restrittiva della libera concorrenza come accertato dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
Al riguardo, giova in via preliminare premettere che, quanto all'inquadramento della fideiussione in esame nella figura dei contratti autonomi di garanzia (come assunto da parte appellante principale) o della fideiussione omnibus, si osserva che come specificato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n. 3947/2010; conformi n. 22233/2014 e n. 18572/2018) il riconoscimento della natura di contratto autonomo di garanzia postula “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. In
pag. 33/40 particolare, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Nel caso di specie, la garanzia sottoscritta dai garanti, come desumibile dall'art. 7 della fideiussione del 22.05.2007, contiene unicamente la clausola “a semplice richiesta scritta” e non anche quella “senza eccezioni” (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per Controparte_8
capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), non potendo desumersi la espressa previsione della autonomia dell'obbligazione principale e la correlativa rinuncia, da parte del garante, ad opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale a mente dell'art. 1945 c.c., dall'utilizzo di tale assai generica locuzione.
pag. 34/40 Inoltre, quanto all'eccezione di parte appellante principale di inapplicabilità alla fideiussione specifica delle conclusioni rese dal provvedimento n. 55/2005 della BA
d'TA, occorre rammentare che, sebbene il provvedimento del 02.05.2005 della BA
d'TA, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ovvero le cosiddette fideiussioni omnibus, non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la BA d'TA, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005). Ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di nullità parziale di una fideiussione, ha esteso esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, statuendo che “il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle” (cf. Cass. Sez. III, ord. n. 27243 del 21.10.2024).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch'esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.
Ciò premesso, gli appellanti incidentali hanno eccepito la nullità della fideiussione del
22.05.2007 in quanto asseritamente conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI e vietata dalla BA D'TA con provvedimento n. 55/2005 e hanno censurato la decisione del primo giudice per aver ritenuto non provate le conseguenze pag. 35/40 negative derivanti dalla eventuale nullità parziale della fideiussione e la non conclusione del contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Ebbene, osserva la Corte che, come noto, la BA D'TA, con provvedimento n.55/2005, ha valutato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato. Al riguardo, si rileva che le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 hanno espressamente evidenziato che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” e hanno, nuovamente, ribadito che “in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.”
Ciò detto, occorre rilevare come la fideiussione per cui è causa sia stata stipulata in data
22.05.2007 e dunque in epoca successiva all'accertamento effettuato dalla BA
d'TA col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto alla quale nessuna indagine
è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ed invero, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui poiché con il provvedimento n. 55/2005 la BA d'TA non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della
L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario - senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o pag. 36/40 anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito – ed è principalmente per tale ragione che la BA d'TA aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002, avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa - il provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n.
13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'TA (Cass. n. 29810/2017).
Ciò premesso, si concorda nel ritenere che "... nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus, infatti, occorre effettuare un netto distinguo tra le cause
(dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della BA d'TA e le cause
(dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla BA d'TA (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. ..." (cfr. ex multis Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6478/2022).
Nel presente giudizio, che riguarda una fideiussione specifica e rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre pag. 37/40 clausole (artt. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Del resto, la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante, è ribadita dal prevalente orientamento di merito che questa Corte reputa di dover condividere ..." (cfr. da ultimo Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6478/2022). Per quanto appena sopra illustrato, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione grava allora sull'opponente, in considerazione sia dell'impossibilità per lo stesso di avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della BA d'TA n. 55/2005, sia dell'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM ) nei confronti della società convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Era quindi onere dell'appellante allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Nella sostanza, in relazione a fideiussioni sottoscritte dopo il 2005, nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dalla mera circostanza che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da BA d'TA nel 2005, dovendosi dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre che del modello ABI censurato da BA d'TA e della fideiussione contestata, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione.
Pertanto, in assenza di una specifica dimostrazione della fattispecie anticoncorrenziale denunciata, la domanda di nullità relativa della fideiussione non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, gli appellati e appellanti incidentali non possono ritenersi adempienti all'onere della prova su di essi gravante e, dunque, non possono giovarsi di detta prova privilegiata, atteso che, pur essendo rinvenibile nel materiale probatorio in atti la pag. 38/40 fideiussione del 22.05.2007, tuttavia non hanno provveduto al deposito del provvedimento della BA d'TA del 2005 e dello schema ABI del 2002 né del parere dell'AGCOM del 20.04.2005 e non hanno dimostrato l'applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della BA D'TA del 2005. Né risulta documentalmente provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione qualora privo delle clausole indicate come nulle, non avendo allegato alcun elemento da cui desumere che, in difetto della valida pattuizione di quelle tre clausole, il contratto non sarebbe stato stipulato a norma dell'art. 1419 c.c. Ne discende che tale motivo di doglianza deve essere rigettato, non essendo stato sufficientemente assolto l'onere probatorio, difettando prova di una condotta illecita anticoncorrenziale posta in essere dalla BA opposta e, al contempo, del collegamento tra l'intesa antitrust “a monte” e il contratto fideiussorio “a valle”.
7. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati.
8. Le spese di lite, stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, vanno interamente compensate tra le parti.
9. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, Parte_1
nella sua qualità di mandataria, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 22 giugno 2023, nei confronti di
[...]
, , _2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ogni altra istanza disattesa, e sull'appello incidentale proposto
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dagli appellati costituiti, così provvede:
pag. 39/40 1) dichiara la contumacia di (già Controparte_7 Controparte_8
( );
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2) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
3) compensa interamente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
4) dichiara l'appellante e gli appellanti incidentali tenuti al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
La Consigliera est.
Francesca Coccoli
La Presidente
Barbara Del Bono
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