Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 50340/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
1) - C.F. ; Parte_1 C.F._1
2) - C.F. Parte_2 C.F._2
3) - C.F. ; Parte_3 C.F._3
4) - C.F. ; Parte_4 C.F._4
5) - C.F. ; Parte_5 C.F._5
6) - C.F. ; Parte_6 C.F._6
7) - C.F. ; Parte_7 C.F._7
8) - C.F. Parte_8 C.F._8
9) - C.F. ; Parte_9 C.F._9
10) - C.F. ; Parte_10 C.F._10
11) - C.F. ; Parte_11 C.F._11
12) - C.F. Parte_12 C.F._12
13) - C.F. ; Parte_13 C.F._13
14) - C.F. ; Parte_14 C.F._14
15) - C.F. Parte_15 C.F._15
16) - C.F. Parte_16 C.F._16
17) - C.F. Parte_17 C.F._17
18) - C.F. Parte_18 C.F._18
19) - C.F. ; Parte_19 C.F._19
20) - C.F. ; Parte_20 C.F._20
21) - C.F. ; Parte_21 C.F._21
pag. 1 di 5
23) - C.F. Parte_23 C.F._23
24) - C.F. ; Pt_24 C.F._24
25) - C.F. ; Parte_25 C.F._25
26) - C.F. ; Parte_26 C.F._26
27) - C.F. Parte_27 C.F._27
28) - C.F. ; Parte_28 C.F._28
29) - C.F. ; Parte_29 C.F._29
30) - C.F. ; Parte_30 C.F._30
31) - C.F. Parte_31 C.F._31
32) - C.F. ; Parte_32 C.F._32
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Rigon
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
letti il ricorso presentato il 27.2.2025, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001 e s.m.i., e la nota integrativa depositata il 3.4.2025;
rilevato che i ricorrenti, creditori tempestivi e tardivi, chiedono l'equa riparazione per la non ragionevole durata della procedura fallimentare riguardante (Fall. n. Parte_33
50/2014), iniziata dinanzi al Tribunale di Velletri in data 16.4.2014 (con la sentenza dichiarativa di fallimento) e tuttora pendente (doc. 3);
considerato che i ricorrenti, già lavoratori dipendenti della società fallita, sono stati ammessi al passivo, in via privilegiata, per gli importi indicati nel ricorso e riportati nei verbali di verificazione dello stato passivo datati 16.6.2015, 15.10.2015 e 19.10.2016 (per i primi due, v. nota integrativa;
per il terzo, v. doc. 2 ricorso) e non risulta che siano stati soddisfatti integralmente;
ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso, tenuto conto, in relazione a tale ultimo aspetto, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2018, la pag. 2 di 5 definitività del provvedimento che ha chiuso il giudizio di cui si lamenta l'eccessiva durata non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, potendo quest'ultima essere presentata qualora sia già maturato il ritardo in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata (Cass. ord. 18.10.2018 n.
26162); osservato, quanto alla durata della procedura fallimentare, che, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, che si condivide, se si tratta di creditori, occorre avere riguardo, quale dies a quo, al decreto con cui ciascuno dei creditori, in via tempestiva o tardiva, ex artt. 97, 101 e 99 L.Fall., è stato ammesso al passivo (v. per prima, Cass. ord.
29.3.2018 n. 7864, ripresa da numerose pronunce successive, tra cui, da ultimo, Cass. ord.
24.5.2022 n. 16745 e Cass. ord. 24.10.2022 n. 31274), mentre il momento in cui il presunto creditore ha proposto domanda di ammissione al passivo, irrilevante rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, «al più può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma della L.Fall., artt. 92 e ss.» (così Cass. ord. n. 7864/2018 cit. in motivazione, richiamata sul punto da Cass. ord. 26.5.2022 n. 17167); considerato, pertanto, che nel caso in esame la procedura fallimentare si è protratta, dall'ammissione al passivo del credito (come richiesto in via subordinata all'apertura della procedura – v. ricorso, p. 7, punto 6), fino al deposito del ricorso per equa riparazione
(27.2.2025):
a) a far data dal 16.6.2015 per i ricorrenti , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
, per anni 9, mesi 8, giorni 11; Pt_7 Parte_8 Pt_9 Parte_12 Pt_13
b) a fara data dal 15.10.2015 per i ricorrenti Guida e per anni 9, mesi 4, Pt_6 Pt_11
giorni 12;
c) a far data dal 19.10.2016 per gli altri ricorrenti, indicati in epigrafe dal n. 14 al n. 32, per anni 8, mesi 4, giorni 8;
considerato, quindi, che detratta la durata ragionevole di sei anni prevista per le procedure concorsuali dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi ed esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1,
L. n. 89/2001, vi è stato superamento della durata ragionevole della procedura, rispettivamente:
a) di anni 3, mesi 8, giorni 11, arrotondati ad anni 4;
b) di anni 3, mesi 4, giorni 12, arrotondati ad anni 3;
c) di anni 2, mesi 4, giorni 8, arrotondati ad anni 2;
pag. 3 di 5
ritenuto che
sia equo quantificare l'indennizzo per il danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ciascun anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001, per come emergono dalla documentazione prodotta
(che non comprende relazioni del curatore, eventuali piani di riparto, rendiconto della gestione, etc.), e, in particolare, del valore del credito ammesso e della complessità della procedura (con partecipazione di numerosi creditori – v. Cass. ord.
5.9.2024 n. 23908; Cass. ord. 11.9.2023 n. 26289; Cass. ord. 12.1.2023 n. 734), in difetto di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite dai ricorrenti a causa del ritardo;
misura che si reputa di aumentare a € 420,00 per l'anno di ritardo successivo al terzo, a norma delll'art. 2-bis, comma
1, L. n. 89/2001; ritenuto, in definitiva, che spettino, in quanto non superiori al credito ammesso al passivo, che opera come limite all'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, i seguenti importi:
a) ai ricorrenti , , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_7 Parte_8 Pt_9
e € 1.620,00 (400,00 x 3 + 420,00 x 1) ciascuno;
Parte_12 Pt_13
b) ai ricorrenti e € 1.200,00 (400,00 x 3) ciascuno;
Pt_6 Pt_10 Pt_11
c) a tutti gli altri ricorrenti (dal n. 14 al n. 32) € 800,00 (400,00 x 2) ciascuno;
ritenuto che
siano da riconoscere i chiesti interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda al saldo;
considerato che
le spese processuali, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano in € 945,63 per compensi, applicando:
- i parametri di cui alla tabella n. 8 allegata al D.M. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M.
n. 147/2022), concernente i procedimenti monitori;
- scaglione di riferimento fino a € 5.200,00, alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c., sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (cfr. Cass. ord. 17.4.2024 n. 10367, ripresa da Cass. ord.
7.6.2024 n. 15946; v. anche Cass. ord. 28.1.2021 n. 1833, in tema di equa riparazione) e deve aversi riguardo al valore della domanda accolta più alto (Cass. n. 10367/2024 cit.);
- i valori ridotti del 50 per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 (€ 237,00), in ragione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
pag. 4 di 5 - la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale formale (470 per cento per un massimo di trenta parti);
- la riduzione del 30 per cento ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014, poiché la prestazione professionale non ha comportato l'esame di questioni di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (Cass. ord. n. 10367/2024 cit.);
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al di pagare, senza Controparte_1
dilazione, a titolo di indennizzo per la irragionevole durata della procedura fallimentare presupposta, calcolato fino al deposito del ricorso (27.2.2025):
- in favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_12 [...]
la somma di € 1.620,00 ciascuno;
Pt_13
- in favore di e la somma di € 1.200,00 ciascuno;
Parte_6 Parte_10 Parte_11
- in favore di tutti gli altri ricorrenti, la somma di € 800,00 ciascuno;
- gli interessi legali sulle suddette somme dal deposito del ricorso al saldo;
autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge altresì al Ministero della giustizia di rifondere ai ricorrenti le spese del procedimento, che liquida in 27,00 per spese vive ed € 945,63 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 9.4.2025
Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -
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