Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2023, n. 28428
CASS
Sentenza 11 ottobre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi).

Commentari4

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    Valentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2023, n. 28428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28428
Data del deposito : 11 ottobre 2023

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