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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/05/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10262 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Irma C.F._1
Paltrinieri del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._2
Montepaone del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto
1 avente ad oggetto: richiesta di emissione di provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c. e modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni comuni della ricorrente e del resistente:
“I difensori precisano le conclusioni come segue:
1) affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la casa materna sita in Bologna, via Arno n.
4. Il padre continuerà a risiedere in Carpi (MO) via Del Bramante n. 26.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo, in caso di mutamento di residenza, di darsene informativa tramite lettera raccomandata o altro sistema equipollente (anche tramite whatsapp);
2) I genitori assumeranno concordemente le decisioni di maggiore importanza relative alle figlie (istruzione, educazione e salute) tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle stesse, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in relazione all'ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé le figlie:
- a weekend alternati, dal sabato all'uscita da scuola alle ore
13,00, sino alla domenica sera, compresa la cena, quando avrà cura di riportarle a casa della madre entro le ore 21,00;
- un pomeriggio infrasettimanale, compresa la cena, da comunicare alla madre con congruo anticipo e previo accordo
2 con le figlie minori (di anni 15 e 12), con accompagnamento a casa della madre entro le ore 20.00;
4) nei periodi extrascolastici:
PERIODO PASQUALE: l'intero periodo pasquale - dalla chiusura della scuola, il giovedì prima di Pasqua fino al martedì successivo alla Pasqua – le figlie lo passeranno consecutivamente ed in maniera alternata presso uno o l'altro genitore.
Per il corrente anno 2025 i genitori si accordano come segue:
- giovedì 17 aprile il padre andrà a prendere le figlie a casa della madre nel pomeriggio alle ore 18.00 con accompagnamento a casa della madre martedì 22 aprile alla mattina;
: sette giorni consecutivi durante le Parte_2
festività del Natale alternando il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno.
Per il corrente anno 2025 i genitori si accordano come segue:
- il 24 dicembre il padre andrà a prendere le figlie la mattina a casa della madre e le riporterà a casa della madre entro il giorno
30 dicembre ad orario da concordare secondo gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
VACANZE ESTIVE: il periodo di vacanza estiva che le figlie trascorreranno con i genitori sarà di quattro settimane per ciascun genitore di cui almeno tre consecutive.
Per il corrente anno 2025 i genitori si accordano come segue:
- la madre terrà con sé le figlie tre settimane consecutive a luglio, dal 5 luglio al 27 luglio e la settimana dal 25 agosto al 31 agosto;
3 - il padre terrà con sé le figlie dal 28 luglio al 24 agosto.
Negli anni successivi i periodi di ferie estive dovranno essere reciprocamente comunicati entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
Indipendentemente dal calendario ordinario, ciascun genitore, nel giorno dei loro rispettivi compleanni, potranno tenere con sé le figlie;
le figlie passeranno la festa della mamma con la madre.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso delle minori dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi delle medesime, nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
Considerate le età delle figlie i genitori si impegnano ad ascoltarle in prima persona, e ad assecondare, quando possibile, i loro desideri ed aspirazioni.
5) Disporre che il sig. versi alla madre Controparte_1
l'importo di € 450 mensili (€ 225 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale e cesserà automaticamente con il raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia: il signor
; a titolo di integrazione dell'assegno ordinario di CP_1
mantenimento, il sig. rinuncia alla propria quota parte CP_1
(50%) dell'assegno unico sostitutivo, che pertanto verrà percepito
4 interamente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali spetteranno a Pt_1
ciascun genitore nella misura del 50%.
I genitori concordano che laddove l'assegno unico previsto per ciascuna figlia dovesse cessare, il sig. continuerà a CP_1
versare, per il medesimo scopo integrativo, l'importo corrispondente al 50% del valore dell'assegno unico fino ad allora percepito.
6) Il padre e la madre contribuiranno, ciascuno nella misura del
50%, alle spese straordinarie necessarie per le figlie secondo i criteri contenuti nel Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, che qui di seguito viene integralmente trascritto.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute
5 dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
6 (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Si concorda che le suddette comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo wathapp.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
7) Spese interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 15 luglio 2024, Parte_1
esponeva che la ricorrente dall'anno 2007 aveva intrattenuto con una relazione sentimentale, la quale si era Controparte_1
7 trasformata in convivenza more uxorio; che dalla relazione fra le parti erano nate a Bologna due figlie, , il 23 Persona_3
novembre 2009 e , il 15 luglio 2012; che nel Persona_4
maggio 2017, il , vista l'irreversibile crisi di coppia in CP_1
atto, lasciava la casa familiare, trasferendosi a Castelfranco
Emilia; che il procedimento promosso dall'odierna ricorrente ai sensi degli artt. 316 e 337 bis c.p.c., al fine di vedere regolamentare i rapporti genitoriali sia per gestione delle figlie, che per il loro mantenimento, era stato definito con un accordo tra le parti, che era stato recepito dal decreto emesso dal
Tribunale di Bologna in data 16 ottobre 2018; che con tale decreto, il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, cui era stata assegnata la casa già familiare (di proprietà della stessa ricorrente), aveva regolamentato le frequentazioni delle minori con il padre, secondo gli accordi raggiunti dalle parti (due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola nel pomeriggio fino alle ore 20 solo nelle settimane in cui i turni lavorativi glielo avrebbero permesso), aveva posto a carico del CP_1
l'obbligo di versare un assegno di mantenimento complessivo per le figlie di € 375,00 (€ 187,50 ciascuna), il 50% delle spese relative alla mensa scolastica e alla baby sitter, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Bologna in vigore all'epoca del provvedimento;
che subito dopo l'emissione del decreto del Tribunale, il si era reso CP_1
8 inadempiente, sia rispetto all'obbligo di versare il contributo ordinario e straordinario per il mantenimento delle figlie, costringendo la ricorrente ad adire il Giudice di Pace di Bologna, sia rispetto alle modalità di gestione e ai tempi di permanenza con le figlie.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, in via Parte_1
preliminare ed urgente, che il Tribunale assumesse nei confronti di “i più opportuni provvedimenti previsti Controparte_1
art. 473 bis 39 cpc, in considerazione delle gravissime inadempienze, anche economiche, dallo stesso poste in atto” ed in particolare che adottasse, in via d'urgenza, i provvedimenti di ammonizione e che disponesse a carico del un CP_1
contributo al mantenimento ordinario per le figlie di € 300,00 ciascuna, per un ammontare complessivo di € 600,00 o per il diverso importo ritenuto di giustizia. Nel merito la ricorrente chiedeva: a) che le figlie minori fossero affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Bologna, via Arno n. 4; b) che fosse disposto che il padre tenesse con sé le figlie a weekend alternati dal sabato alla domenica, nonché per un pomeriggio infrasettimanale, compresa la cena, da comunicare alla madre con congruo anticipo, fermi restando gli altri periodi di frequentazione previsti dal decreto del Tribunale;
c) che fosse disposto che il padre comunicasse alla madre i turni lavorativi con congruo anticipo, non inferiore ad un mese o, in caso di impossibilità dovuta ad organizzazione aziendale, che fossero
9 comunicati ed inviati via mail alla ricorrente i turni lavorativi appena messi a disposizione del resistente;
d) che a parziale modifica del provvedimento emesso in data 16 ottobre 2018, fosse disposto, tenuto conto del tempo di permanenza delle figlie, pressoché esclusivo presso la madre, l'obbligo del di CP_1
versare l'importo complessivo di € 600,00 mensili, rivalutabile
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con obbligo di prestare idonea garanzia dell'adempimento; e) che fosse posto a carico del la quota del 50% delle spese CP_1
straordinarie, come da provvedimento del 16 ottobre 2018 e come da protocollo del Tribunale di Bologna in vigore;
f) che il fosse ammonito, “al fine di richiamarlo al rispetto dei CP_1
doveri allo stesso assegnati dalla legge in ragione delle situazioni giuridiche soggettive che trovano vita nella compagine familiare, sia di contenuto esistenziale, sia di contenuto patrimoniale”; g) che fosse individuata, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
h) che il resistente fosse condannato, in caso di inadempimento, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
i) che il fosse condannato al risarcimento del danno a CP_1
favore della ricorrente quantificato in € 16.750,00 o nella diversa
10 somma ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria della causa, con il favore delle spese processuali.
Il Pubblico Ministero interveniva senza formulare conclusioni.
Si costituiva in giudizio il convenuto con comparsa depositata il 17 febbraio 2025, facendo presente che le parti erano addivenute ad un accordo per la definizione del procedimento, il cui contenuto veniva riportato nell'atto difensivo.
All'udienza del 16 aprile 2025, i difensori rassegnavano conclusioni comuni ed il Presidente di sezione relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale, quanto alle conclusioni congiunte formulate dalla ricorrente e dal resistente e sopra riportate, che le pattuizioni concordate e parzialmente modificative di quelle contenute nel precedente accordo recepito dal decreto di questo
Tribunale in data 16 ottobre 2018, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, e rispondono agli interessi morali e materiali delle due figlie minori della coppia, garantendo alle stesse un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. L'articolato e compiuto accordo raggiunto dalle parti ha indotto inoltre la ricorrente a rinunciare alle iniziali richieste di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c.
11 Alla luce di quanto premesso, il Tribunale dispone in conformità agli accordi intervenuti fra e Parte_1 CP_1
, nei termini precisati in dispositivo.
[...]
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dalla ricorrente e dal resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale, in parziale modifica di quanto previsto nel provvedimento di questo
Tribunale in data 16 ottobre 2018, sia regolato come segue:
1) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori “in regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la casa materna sita in Bologna, via Arno n. 4.
Il padre continuerà a risiedere in Carpi (MO) via Del Bramante n.
26. Entrambi i genitori avranno l'obbligo, in caso di mutamento di residenza, di darsene informativa tramite lettera raccomandata o altro sistema equipollente (anche tramite whatsapp);
2) I genitori assumeranno concordemente le decisioni di maggiore importanza relative alle figlie (istruzione, educazione e salute) tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle stesse, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in relazione all'ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé le figlie:
12 - a weekend alternati, dal sabato all'uscita da scuola alle ore
13,00, sino alla domenica sera, compresa la cena, quando avrà cura di riportarle a casa della madre entro le ore 21,00;
- un pomeriggio infrasettimanale, compresa la cena, da comunicare alla madre con congruo anticipo e previo accordo con le figlie minori (di anni 15 e 12), con accompagnamento a casa della madre entro le ore 20.00;
4) nei periodi extrascolastici:
PERIODO PASQUALE: l'intero periodo pasquale - dalla chiusura della scuola, il giovedì prima di Pasqua fino al martedì successivo alla Pasqua – le figlie lo passeranno consecutivamente ed in maniera alternata presso uno o l'altro genitore.
Per il corrente anno 2025 i genitori si accordano come segue:
- giovedì 17 aprile il padre andrà a prendere le figlie a casa della madre nel pomeriggio alle ore 18.00 con accompagnamento a casa della madre martedì 22 aprile alla mattina;
: sette giorni consecutivi durante le Parte_2
festività del Natale alternando il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno.
Per il corrente anno 2025 i genitori si accordano come segue:
- il 24 dicembre il padre andrà a prendere le figlie la mattina a casa della madre e le riporterà a casa della madre entro il giorno
30 dicembre ad orario da concordare secondo gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
13 VACANZE ESTIVE: il periodo di vacanza estiva che le figlie trascorreranno con i genitori sarà di quattro settimane per ciascun genitore di cui almeno tre consecutive.
Per il corrente anno 2025 i genitori si accordano come segue:
- la madre terrà con sé le figlie tre settimane consecutive a luglio, dal 5 luglio al 27 luglio e la settimana dal 25 agosto al 31 agosto;
- il padre terrà con sé le figlie dal 28 luglio al 24 agosto.
Negli anni successivi i periodi di ferie estive dovranno essere reciprocamente comunicati entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
Indipendentemente dal calendario ordinario, ciascun genitore, nel giorno dei loro rispettivi compleanni, potranno tenere con sé le figlie;
le figlie passeranno la festa della mamma con la madre.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso delle minori dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi delle medesime, nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
Considerate le età delle figlie i genitori si impegnano ad ascoltarle in prima persona, e ad assecondare, quando possibile, i loro desideri ed aspirazioni”;
5) il sig. , a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento delle figlie, verserà “alla madre l'importo di € 450 mensili (€ 225 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese.
14 Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale e cesserà automaticamente con il raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia: il signor
; a titolo di integrazione dell'assegno ordinario di CP_1
mantenimento, il sig. rinuncia alla propria quota parte CP_1
(50%) dell'assegno unico sostitutivo, che pertanto verrà percepito interamente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali spetteranno a Pt_1
ciascun genitore nella misura del 50%.
I genitori concordano che laddove l'assegno unico previsto per ciascuna figlia dovesse cessare, il sig. continuerà a CP_1
versare, per il medesimo scopo integrativo, l'importo corrispondente al 50% del valore dell'assegno unico fino ad allora percepito.
6) Il padre e la madre contribuiranno, ciascuno nella misura del
50%, alle spese straordinarie necessarie per le figlie secondo i criteri contenuti nel Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, che qui di seguito viene integralmente trascritto.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata
15 dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
16 il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Si concorda che le suddette comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo wathapp.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
B) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
17 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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