Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1737/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LARATTA FRANCESCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SORACE ILARIO ANTONIO CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente (beneficiaria di indennizzo del danno biologico - da inabilità permanente - già liquidatole dall' in misura pari al 12 % per effetto della CP_1 sentenza del Tribunale di Crotone n.933/2021 in atti) ha chiesto l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (20 %, come da certificato del dott. Pt_2 in atti) di danno biologico e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto alla liquidazione della rendita e la condanna dell al pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) CP_1
d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti.
Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può
1
Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2)
d.lgs.38/2000 conseguente alle malattie professionali denunciate dalla parte ricorrente, liquidato dall' in misura pari al 12 %. Ritenendo insufficiente tale CP_1 quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (20 %) di danno
2 biologico e la condanna dell' al pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) CP_1
d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno.
Su tali basi è stata disposta CTU che ha riconosciuto il peggioramento di entrambe le patologie per cui è causa: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente in ordine alla patologia silicotica, cui il CTU è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, anche in considerazione del fatto che il consulente ha acclarato l'aggravamento della patologia silicotica sulla scorta della certificazione medica dell'8/5/2023 in atti (come chiarito dal CTU nella risposta alle osservazioni dell' alla bozza peritale), non cogliendo dunque nel segno la doglianza CP_1 dell'Istituto relativa all'asserita assenza in atti di esami a supporto delle conclusioni del consulente, reputando per contro questo Giudice di non riconoscere il peggioramento della patologia lombare perché non adeguatamente motivato dal CTU che non ha addotto alcun elemento concreto riferibile al caso di specie a supporto del ritenuto aggravamento.
Deve inoltre evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall' nelle note CP_1 scritte depositate telematicamente in data 20/5/2025, il peggioramento della patologia silicotica riscontrato dal CTU non può preesistere alla sentenza del Tribunale di
Crotone n.933/2021 perché, come già detto sopra, l'aggravamento della condizione clinica dell'assicurato è stato fondato dal consulente sulla certificazione medica dell'8/5/2023 che è evidentemente successiva alla succitata pronuncia del Tribunale di Crotone e la quale attesta la sussistenza di una sindrome disventilatoria di tipo misto
(dunque, anche di carattere ostruttivo) di grado moderato/severo che appare più grave della sindrome disventilatoria a carattere esclusivamente restrittivo di grado lieve/moderato acclarata dalla certificazione medica del 28/2/2019 in atti.
Deve tuttavia rilevarsi che, non trattandosi nel caso di specie di una insufficienza respiratoria severa (ma di grado moderato/severo), questo Giudice reputa più equo contenere il danno biologico entro il limite del 44 % (percentuale che tiene conto anche del danno biologico derivante dalla patologia lombare pari al 6 %).
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 44 %, con decorrenza dall'8/5/2023 -data della documentazione medica attestante l'intervenuto aggravamento- ), ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. L'importo della rendita dovrà chiaramente (ma è anche superfluo dirlo) essere decurtato dell'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto.
Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio CP_1 della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente (beneficiaria di indennizzo del danno biologico - da inabilità permanente - già liquidatole dall' in misura pari al 12 %) CP_1
3 alla liquidazione dell'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 44 %, con decorrenza dall'8/5/2023) conseguente alle malattie professionali denunciate.
Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali,
IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 22/05/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4